Articolo 35 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 34Articolo 36
Versione
24 ottobre 1942
Art. 35. Caricamento, scaricamento, ancoraggio e partenza delle navi.

Il caricamento, lo scaricamento del sale, l'ancoraggio, l'entrata e l'uscita delle navi con carico totale o parziale di sale sono soggetti alle disposizioni della legge doganale, tranne per quanto riguarda la presentazione del manifesto, la quale deve avvenire entro le dodici ore da quella dell'arrivo nei porti ove e' permesso lo sbarco, ed entro quattro ore nei casi di approdo, per forza maggiore, nei porti dove non e' permesso lo sbarco.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942