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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/09/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 598/2025/ RG., all'udienza del 30.9.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
TRA
in persona del suo l.r. pro tempore rapp. e dif. da Parte_1
Avv. G. Galeazzi;
ricorrente opponente
E
, rapp. e dif. da avv.ti E. Ragni e I. Sbrozzi CP_1
Resistente opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società proponeva opposizione avverso Controparte_2 decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec in data 28.03.2025, in forza del quale veniva ingiunto all'opponente di pagare a la complessiva CP_1 somma di €. 6.130,78, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di procedura.
1 L'opponente eccepiva innanzitutto l'inesistenza del credito avendo l'opponente già effettuato il chiesto pagamento.
Eccepiva la carenza dei presupposti per l'ingiunzione, difettando la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito vantato da controparte,
l'insufficienza della documentazione allegata al ricorso monitorio.
Contestava infine i conteggi della controparte in quanto generici, incompleti e non aggiornati.
Ciò posto, chiedeva di annullare e/o revocare l'opposto decreto e respingere qualsiasi richiesta di pagamento.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
L'opposizione è infondata e pertanto non meritevole di accoglimento.
In ordine al quantum, va preliminarmente osservato che l'opponente non ha contestato specificamente la quantificazione delle somme richieste dalla controparte, limitandosi a eccepirne genericamente l'inesattezza.
Orbene, come è noto “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.
Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice,
e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”.
(Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011, Rv. 616001 - 01).
2 Sul punto dunque l'opposizione risulta infondata.
Parimenti si deve rilevare, quanto all'eccepito adempimento da parte dell'opponente, che dello stesso non vi è prova alcuna.
Il datore di lavoro che eccepisca l'avvenuto adempimento
(dell'obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione allo stesso spettante), ha l'onere di provare il fondamento di tale sua eccezione, e cioè
l'esatta entità delle somme che assume di aver corrisposto.
In sede di ricorso, invece, l'opponente non ha prodotto alcun documento attestante l'intervenuto pagamento – neanche parziale - delle spettanze rivendicate dal , né ha avanzato istanze istruttorie sul punto. CP_1
Quanto all'insufficienza della documentazione posta alla base della pretesa creditoria, si rileva che il ha prodotto in atti le buste paga di CP_1 dicembre 2022, giugno e luglio 2024 (con indicazione del TFR), nonché la busta paga attestante la somma spettante a titolo di tredicesima per il 2023.
Orbene, per giurisprudenza del tutto costante, consolidata e risalente
Le buste paga hanno efficacia probatoria contro l'imprenditore che le ha redatte e l'efficacia discende dalle Disposizioni che ne hanno imposto la formazione e cioè dalla l. 5 gennaio 1953, n.4. (Sez. 2, Sentenza n. 33 del
03/01/1966, Rv. 320072 – 01, ma vedi anche Sez. L, Sentenza n. 5807 del
03/11/1981 (Rv. 416521 - 01) per cui “dato il loro contenuto obbligatorio, penalmente sanzionato (art. 3 legge 25 gennaio 1953 n. 4), prospetti-paga, comprensivi di qualsiasi forma accolta nella prassi aziendale per la documentazione e quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore
(prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede, nei confronti del datore di lavoro, per quanto riguarda gli elementi in essi contenuti”, Cass.
Sez. L, Sentenza n. 1074 del 21/02/1986 (Rv. 444575 - 01):
L'opponente infine affermava che la somma ingiunta non sarebbe dovuta, per essere la ricorrente medesima creditrice per eccezioni e compensazioni che sarebbero state compiutamente dedotte e provate nel corso del giudizio.
3 Si deve osservare che nel caso di specie il ricorrente non solo non ha indicato quali compensazioni avrebbero dovuto essere operate in questa sede, ma non ha neanche formulato istanze istruttorie volte a dimostrare l'esistenza e l'entità degli eventuali crediti opponibili in compensazione.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
La pronuncia delle presente sentenza rende del tutto superflua ogni ulteriore pronuncia in ordine alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Non sussistono infine i presupposti per la chiesta condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. pone a carico dell'opponente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.100,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali,
Ancona, il 30.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
4
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 598/2025/ RG., all'udienza del 30.9.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
TRA
in persona del suo l.r. pro tempore rapp. e dif. da Parte_1
Avv. G. Galeazzi;
ricorrente opponente
E
, rapp. e dif. da avv.ti E. Ragni e I. Sbrozzi CP_1
Resistente opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società proponeva opposizione avverso Controparte_2 decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec in data 28.03.2025, in forza del quale veniva ingiunto all'opponente di pagare a la complessiva CP_1 somma di €. 6.130,78, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di procedura.
1 L'opponente eccepiva innanzitutto l'inesistenza del credito avendo l'opponente già effettuato il chiesto pagamento.
Eccepiva la carenza dei presupposti per l'ingiunzione, difettando la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito vantato da controparte,
l'insufficienza della documentazione allegata al ricorso monitorio.
Contestava infine i conteggi della controparte in quanto generici, incompleti e non aggiornati.
Ciò posto, chiedeva di annullare e/o revocare l'opposto decreto e respingere qualsiasi richiesta di pagamento.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
L'opposizione è infondata e pertanto non meritevole di accoglimento.
In ordine al quantum, va preliminarmente osservato che l'opponente non ha contestato specificamente la quantificazione delle somme richieste dalla controparte, limitandosi a eccepirne genericamente l'inesattezza.
Orbene, come è noto “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.
Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice,
e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”.
(Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011, Rv. 616001 - 01).
2 Sul punto dunque l'opposizione risulta infondata.
Parimenti si deve rilevare, quanto all'eccepito adempimento da parte dell'opponente, che dello stesso non vi è prova alcuna.
Il datore di lavoro che eccepisca l'avvenuto adempimento
(dell'obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione allo stesso spettante), ha l'onere di provare il fondamento di tale sua eccezione, e cioè
l'esatta entità delle somme che assume di aver corrisposto.
In sede di ricorso, invece, l'opponente non ha prodotto alcun documento attestante l'intervenuto pagamento – neanche parziale - delle spettanze rivendicate dal , né ha avanzato istanze istruttorie sul punto. CP_1
Quanto all'insufficienza della documentazione posta alla base della pretesa creditoria, si rileva che il ha prodotto in atti le buste paga di CP_1 dicembre 2022, giugno e luglio 2024 (con indicazione del TFR), nonché la busta paga attestante la somma spettante a titolo di tredicesima per il 2023.
Orbene, per giurisprudenza del tutto costante, consolidata e risalente
Le buste paga hanno efficacia probatoria contro l'imprenditore che le ha redatte e l'efficacia discende dalle Disposizioni che ne hanno imposto la formazione e cioè dalla l. 5 gennaio 1953, n.4. (Sez. 2, Sentenza n. 33 del
03/01/1966, Rv. 320072 – 01, ma vedi anche Sez. L, Sentenza n. 5807 del
03/11/1981 (Rv. 416521 - 01) per cui “dato il loro contenuto obbligatorio, penalmente sanzionato (art. 3 legge 25 gennaio 1953 n. 4), prospetti-paga, comprensivi di qualsiasi forma accolta nella prassi aziendale per la documentazione e quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore
(prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede, nei confronti del datore di lavoro, per quanto riguarda gli elementi in essi contenuti”, Cass.
Sez. L, Sentenza n. 1074 del 21/02/1986 (Rv. 444575 - 01):
L'opponente infine affermava che la somma ingiunta non sarebbe dovuta, per essere la ricorrente medesima creditrice per eccezioni e compensazioni che sarebbero state compiutamente dedotte e provate nel corso del giudizio.
3 Si deve osservare che nel caso di specie il ricorrente non solo non ha indicato quali compensazioni avrebbero dovuto essere operate in questa sede, ma non ha neanche formulato istanze istruttorie volte a dimostrare l'esistenza e l'entità degli eventuali crediti opponibili in compensazione.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
La pronuncia delle presente sentenza rende del tutto superflua ogni ulteriore pronuncia in ordine alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Non sussistono infine i presupposti per la chiesta condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. pone a carico dell'opponente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.100,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali,
Ancona, il 30.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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