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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17951 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in persona del G.O.P. RI AB ZI, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 9726, Ruolo Generale dell'anno 2023 ed assunta in decisione all'udienza del 18.09.2025, vertente
TRA
(già , in persona del procuratore Parte_1 Parte_2 ad negotia Dott. , costituito tale per deliberazione del Consiglio di amministrazione di Parte_3 data 01 aprile 2021, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Miotto ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Paolo Garau, in Roma in viale Giuseppe Mazzini n. 145, giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
c.f. ), con sede in Roma, viale Europa n. 190, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore attualmente in carica, rappresentata e difesa dall'Avv.
ET ZA ed elettivamente domiciliata presso la sede legale della società in Viale Europa
190, giusta procura alle liti per atto del Notaio di Roma rep. N 55418 racc. n. Persona_1
16104, registrato a Roma il 4 maggio 2022.
CONVENUTA
OGGETTO: Titoli di credito.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 MOTIVAZIONE
La società attrice, citava in giudizio in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., chiedendo: “nel merito: accertata la responsabilità di Controparte_1 per il pagamento degli assegni bancari non trasferibili per cui è causa a persone diverse dai
[...] rispettivi prenditori ed altresì il danno conseguitone a HDI Italia S.p.a. (già
[...]
, condannarsi la stessa al suo risarcimento e quindi al Parte_2 Controparte_1 pagamento in favore di HDI Italia S.p.a. (già , della somma Parte_2 complessiva di € 6.678,87 o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
”
A sostegno della propria domanda la società attrice allegava: che nell'ambito della propria attività di liquidazione sinistri aveva richiesto alla di emettere ed inviare ai Controparte_2 beneficiari i seguenti assegni:
1- assegno di traenza n. 408849611-01, emesso in data 25 ottobre
2017 a favore ed a nome di in data 25 ottobre 2017 per l'importo di € 1.800,00, Persona_2 pagato invece al sedicente ”, 2- assegno di traenza n. 315437419-11 , emesso in Persona_3 data 24.01.2018 a nome di per l'importo di € 2.500,00, pagato invece al sedicente CP_3
”, 3- assegno di traenza n. 408841711-05, emesso a nome di Persona_4 [...] per l'importo di € 1.000,00, pagato invece al sedicente ”; che Persona_5 Persona_6 detti assegni, tutti muniti della clausola “non trasferibile”, venivano incassati da sedicenti prenditori presso;
che ha, pertanto, presentato querela alla Procura della Repubblica CP_1 Pt_2 presso il Tribunale di Milano e disposto un secondo pagamento a favore dei legittimi beneficiari per un totale complessivo di euro 5.300,00; che l'istituto negoziatore era, quindi, incorso nella responsabilità contrattuale di cui all'art. 43 della “legge assegni” (r.d. 21.12.1933, 1736), non avendo osservato la diligenza dell'accorto banchiere nell'identificazione dei sedicenti prenditori e non rispettando le prescrizioni contenute nella Circolare ABI LG/003005 del 7 maggio 2001, per l'effetto incorrendo nella responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c.; che aveva formalmente diffidato in data 12.06.2019 al risarcimento del danno cagionato, pari ad euro CP_1
5.300,00, oltre interessi;
di aver promosso nei confronti della convenuta la procedura di
2 mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010, svolta con esito negativo;
che, tuttavia, la società negoziatrice ha respinto ogni addebito di responsabilità; di avere diritto al rimborso anche delle spese per l'assistenza stragiudiziale per euro 1.378,87.
Si costituiva tardivamente in giudizio in data 31.05.2023, contestando la Controparte_1 fondatezza delle avverse deduzioni e domande, chiedendone il rigetto, in particolare concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della siccome infondate in fatto e diritto. - in Controparte_1 via subordinata, nell'ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione dei titoli in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo all'attrice o, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque concorrente della parte attrice per l'adozione incauta della spedizione per posta ordinaria dei titoli;
- Vittoria di spese e onorari di causa.”
*********
La causa era istruita documentalmente e mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., disposto da questo giudice in data 16.11.2023, nei confronti di degli estratti conto completi Controparte_1 dei conti correnti e/o la copia dei libretti di risparmio sui quali sono state versate le somme portate dagli assegni oggetto del presente giudizio e le contabili delle relative operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente l'apertura e la chiusura del conto corrente presso i quali i titoli sono circolati.
All'udienza del 18.09.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
IL GIUDICE OSSERVA QUANTO SEGUE
Con riferimento alla causa petendi, la (già Parte_1 Parte_2
, con il procedimento che ci occupa invocava la responsabilità di per
[...] Controparte_1 aver pagato a soggetto non legittimato i dedotti assegni di traenza “non trasferibili” ex art. 43 2° co.
Leggi Assegni, emessi dalla Banca e precisamente:
1. assegno di traenza n. Controparte_2
408849611-01 datato 25.10.2018 a nome di munito della clausola “non trasferibile”, Persona_2 dell'importo di € 1.800,00, pagato invece alla sedicente ”;
2. assegno di traenza Persona_3
n. 315437419-11, datato 24.1.2018 a nome di munito della clausola “non CP_3 trasferibile”, dell'importo di € 2.500,00, pagato invece al sedicente ”; 3. Persona_4 assegno di traenza n. 408841711-05, datato 23.8.201 a nome di Persona_5 munito della clausola “non trasferibile”, dell'importo di € 1.000,00, pagato invece alla sedicente
”. Persona_6
3 La domanda di parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta.
Dall'esame degli atti di causa e della documentazione depositata risulta provato dalla società attrice: che nell'ambito dell'attività di liquidazione dei sinistri dalla stessa svolta, venivano emessi i dedotti assegni di traenza da parte della a favore dei beneficiari, su impulso Controparte_2 della società istante;
che acquisiva gli assegni trafugati ed incassati dai sedicenti beneficiari;
che procedeva a sporgere le denunce-querele contro ignoti presso le competenti Autorità giudiziarie per gli incauti incassi;
che venivano reiterati i pagamenti effettuati nei confronti legittimi beneficiari;
di aver proceduto a incardinare un procedimento di mediazione civile (Cfr. docc. da 1 a 37 allegati da parte attrice).
Dalla pluralità degli elementi obiettivi sopra richiamati si trae il convincimento dell'illecita messa all'incasso degli assegni di traenza muniti della clausola “non trasferibile” da parte di sedicenti beneficiari: n. 408849611-01 datato 25.10.2018 a nome di dell'importo di € 1.800,00; Persona_2
2. n. 315437419-11, datato 24.1.2018 a nome di dell'importo di € 2.500,00; 3. n. CP_3
408841711-05, datato 23.8.201 a nome di dell'importo di € 1.000,00 ( Persona_5
Cfr. docc. da 1 a 37 allegati da parte attrice).
Dunque, va verificata la ricorrenza della responsabilità della società convenuta per aver pagato a soggetti diversi dai legittimi beneficiari, come in effetti è emerso nel corso di causa.
Orbene, si osserva che al riguardo è intervenuta recentemente la Suprema Corte statuendo che, secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma II, del R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma II, c.c. (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 12477 del 21/05/2018).
Secondo tale orientamento, pertanto, lo svolgimento dell'obbligazione da parte della banca negoziatrice, che nel caso in esame è con la diligenza dovuta, è da riferirsi a Controparte_1 quella nascente dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Dunque, la Suprema Corte condivisibilmente qualifica la responsabilità della banca, che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario, come contrattuale, e non oggettiva, con l'onere
4 dell'istituto di credito di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta per l'attività espletata.
La natura contrattuale attribuita alla responsabilità della banca negoziatrice produce effetto nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Tra i quali, prima di tutti il prenditore, ma, comunque, anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca.
Da ciò scaturisce la considerazione che le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur certamente svolgendo anche un'indiretta funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla regolare circolazione dei titoli di credito, appaiono essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede, la cui concreta attuazione, proprio per questo, è rimessa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato di specifica professionalità a questo riguardo. Ed è appena il caso di aggiungere che tale professionalità del banchiere si riflette necessariamente sull'intera gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria, e quindi sui rapporti che in quelle attività sono radicati, giacché per lo più si tratta di rapporti, per la corretta attuazione dei quali il banchiere dispone di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno. Dai quali, appunto, dipende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento, da parte del banchiere, dei compiti inerenti al servizio bancario e, per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere medesimo incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, egli non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 14712 del
26/06/2007).
Sulla base dei suesposti principi, consegue che nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le sia imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 1176 cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Si ritiene di condividere l'orientamento del recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che qualifica la responsabilità della banca che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario come contrattuale, non oggettiva, sicché l'istituto di credito, al fine di andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta per l'attività espletata.
Nel caso che ci occupa, certamente emerge che la società convenuta ha proceduto al pagamento degli assegni sopra descritti a persone diverse dai legittimi beneficiari, e che la stessa, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna prova di aver agito con la diligenza professionale esigibile nel caso concreto e, quindi, della non imputabilità a sé medesima del pagamento del titolo di credito a soggetto non legittimato all'incasso.
Ebbene, seppur la parte convenuta asserisca di aver provveduto nel corso dello svolgimento delle operazioni di incasso ad identificare correttamente i sedicenti beneficiari degli assegni, per cui il pagamento da parte di degli assegni dedotti sarebbe da ritenersi realizzato in Controparte_1 favore di persone che apparivano essere i reali beneficiari dei titoli, si osserva, tuttavia, che per l'ente negoziatore dell'assegno di traenza corre l'obbligo non soltanto di un rigoroso controllo dei documenti di identità dei soggetti portatori e della integrità degli assegni, ma anche di valutare con particolare attenzione ulteriori elementi extracartolari, che possono indurre al sospetto di contraffazione, quali, in via esemplificativa, la circostanza che i sedicenti prenditori non erano
«clienti abituali» del locale ufficio postale e che, all'atto della presentazione del titolo, avevano appena aperto un libretto postale o acceso un conto corrente, oltre alla distanza geografica tra l'ufficio postale utilizzato per la negoziazione dei titolo e il luogo di residenza dei beneficiari (cfr.
Cass. civ. n. 9842 del 14/4/2021).
Nella fattispecie in esame certamente non può essere rilevata un'attenta attività di controllo dell'identità, con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., e conseguente esame della posizione dei sedicenti beneficiari, ”, ” e ”, da parte Persona_3 Persona_4 Persona_6 della società negoziatrice.
Invero, si osserva che anche a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., disposto da questo giudice, la società convenuta provvedeva al deposito di documentazione che nulla provava in ordine al suo asserito diligente operato. In particolare, per ” non è stata prodotto in Persona_4 atti alcuna copia di documento di identità con il quale sarebbe stato identificato, per Per_6
6 , sono stati prodotti le fotocopie illeggibili di un solo documento d'identità munito di Per_6 fotografia (la carta d'identità), e la tessera sanitaria, per ” ha depositato le Persona_3 fotocopie illegibili della patente di guida e della tessera sanitaria (Cfr. docc.ti allegato da parte convenuta).
Ed, invero, con tale produzione documentale la società convenuta non ha consentito al Giudice di valutare l'integrità e veridicità del documento.
Vieppiù, si evince che la società negoziatrice per consentire l'incasso dei dedotti assegni ciascuno dei sedicenti beneficiari ha proceduto all'apertura di un conto corrente presso Uffici di
[...] al solo fine dell'incasso degli assegni, non risultando gli stessi correntisti in Controparte_1 precedenza (Cfr. docc. 2 di parte convenuta).
Ed ancora si rileva come i richiamati assegni, tutti emessi a Milano, sono stati incassati in uffici postali ubicati ad una ragguardevole distanza dalla piazza di emissione, ovvero ”, Persona_3 residente a [...]incassava l'assegno presso l'Ufficio Postale di Lucca Salerno, Per_6
residente in [...]ivi incassava l'assegno, ” incassava
[...] Persona_4
l'assegno a Qualiano (NA). Tali circostanze fattuali non possono essere ragionevolmente e verosimilmente giustificato, posto che nelle predette circostanze la banca negoziatrice in adesione alle prescrizioni indicate dalla circolare ABI LG/003005 del 07.05.2001 avrebbe dovuto identificare il prenditore con richiesta ed attento esame di due documenti di riconoscimento muniti di fotografia, anche in ragione del fatto che è improbabile che il legittimo prenditore possa incassare un assegno, aprendo un conto corrente e o libretto postale ad una notevole distanza dal luogo di emissione o di residenza.
Dunque, a fronte di un controllo rutinario il negoziatore ben avrebbe potuto rilevare tale criticità ed a maggior ragione un operatore specializzato ben avrebbe saputo riconoscere la frode posta in essere, anche in considerazione del fatto che la sua attenzione poteva essere sollecitata dall'ormai noto fenomeno degli assegni trafugati, che è piuttosto risalente e ad oggi persistente.
Si osserva, quindi, che la società convenuta nulla ha provato in ordine alla attività di riconoscimento dei sedicenti beneficiari degli assegni, né in ordine ad una sua condotta diligente nello svolgimento delle attività di negoziazione svolte.
Alla luce di tali elementi, non può, dunque, ritenersi che il pagamento da parte della banca negoziatrice sia avvenuto in favore di persona che, in base a circostanze univoche, apparisse il reale beneficiario del titolo.
7 Pertanto, deve essere riferita alla società convenuta una responsabilità contrattuale in ragione del comportamento certamente non diligente, come richiamato.
La parte convenuta ha chiesto che fosse accertato il concorso, nella causazione dell'evento dannoso, della condotta colposa della stessa parte attrice, poiché quest'ultima non ha fornito prova della modalità di spedizione degli assegni oggetto di esame.
Ebbene, affinché possa essere invocato il concorso di colpa di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.,
[...]
non ha prodotto alcun mezzo di prova sulle modalità di spedizione contestata, sebbene fosse CP_1 suo onere farlo in ragione del riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che al secondo comma prevede che “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
L'eccezione di concorso di colpa avanzata da parte convenuta non è fondata e deve essere pertanto respinta.
La S.p.A. deve essere condannata, pertanto, al pagamento in favore della società CP_1 attrice della somma di euro 5.300,00, oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo.
In ordine alla domanda di parte attrice al risarcimento dei danni ulteriori ad essa cagionati ex art. 1224 c.c., si osserva che la domanda oltre ad essere generica è priva di ogni elemento di prova a sostegno, pertanto non può essere accolta.
Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accertata la responsabilità della per l'effetto condanna la parte convenuta al Controparte_1 pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 5.300,00, oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo.
- condanna la società convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese di lite che quantifica nella somma di euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, Cpa ed Iva come per legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
8 Così deciso in Roma, il 19.12.2025.
9
Il Giudice
RI AB ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in persona del G.O.P. RI AB ZI, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 9726, Ruolo Generale dell'anno 2023 ed assunta in decisione all'udienza del 18.09.2025, vertente
TRA
(già , in persona del procuratore Parte_1 Parte_2 ad negotia Dott. , costituito tale per deliberazione del Consiglio di amministrazione di Parte_3 data 01 aprile 2021, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Miotto ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Paolo Garau, in Roma in viale Giuseppe Mazzini n. 145, giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
c.f. ), con sede in Roma, viale Europa n. 190, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore attualmente in carica, rappresentata e difesa dall'Avv.
ET ZA ed elettivamente domiciliata presso la sede legale della società in Viale Europa
190, giusta procura alle liti per atto del Notaio di Roma rep. N 55418 racc. n. Persona_1
16104, registrato a Roma il 4 maggio 2022.
CONVENUTA
OGGETTO: Titoli di credito.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 MOTIVAZIONE
La società attrice, citava in giudizio in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., chiedendo: “nel merito: accertata la responsabilità di Controparte_1 per il pagamento degli assegni bancari non trasferibili per cui è causa a persone diverse dai
[...] rispettivi prenditori ed altresì il danno conseguitone a HDI Italia S.p.a. (già
[...]
, condannarsi la stessa al suo risarcimento e quindi al Parte_2 Controparte_1 pagamento in favore di HDI Italia S.p.a. (già , della somma Parte_2 complessiva di € 6.678,87 o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
”
A sostegno della propria domanda la società attrice allegava: che nell'ambito della propria attività di liquidazione sinistri aveva richiesto alla di emettere ed inviare ai Controparte_2 beneficiari i seguenti assegni:
1- assegno di traenza n. 408849611-01, emesso in data 25 ottobre
2017 a favore ed a nome di in data 25 ottobre 2017 per l'importo di € 1.800,00, Persona_2 pagato invece al sedicente ”, 2- assegno di traenza n. 315437419-11 , emesso in Persona_3 data 24.01.2018 a nome di per l'importo di € 2.500,00, pagato invece al sedicente CP_3
”, 3- assegno di traenza n. 408841711-05, emesso a nome di Persona_4 [...] per l'importo di € 1.000,00, pagato invece al sedicente ”; che Persona_5 Persona_6 detti assegni, tutti muniti della clausola “non trasferibile”, venivano incassati da sedicenti prenditori presso;
che ha, pertanto, presentato querela alla Procura della Repubblica CP_1 Pt_2 presso il Tribunale di Milano e disposto un secondo pagamento a favore dei legittimi beneficiari per un totale complessivo di euro 5.300,00; che l'istituto negoziatore era, quindi, incorso nella responsabilità contrattuale di cui all'art. 43 della “legge assegni” (r.d. 21.12.1933, 1736), non avendo osservato la diligenza dell'accorto banchiere nell'identificazione dei sedicenti prenditori e non rispettando le prescrizioni contenute nella Circolare ABI LG/003005 del 7 maggio 2001, per l'effetto incorrendo nella responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c.; che aveva formalmente diffidato in data 12.06.2019 al risarcimento del danno cagionato, pari ad euro CP_1
5.300,00, oltre interessi;
di aver promosso nei confronti della convenuta la procedura di
2 mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010, svolta con esito negativo;
che, tuttavia, la società negoziatrice ha respinto ogni addebito di responsabilità; di avere diritto al rimborso anche delle spese per l'assistenza stragiudiziale per euro 1.378,87.
Si costituiva tardivamente in giudizio in data 31.05.2023, contestando la Controparte_1 fondatezza delle avverse deduzioni e domande, chiedendone il rigetto, in particolare concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della siccome infondate in fatto e diritto. - in Controparte_1 via subordinata, nell'ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione dei titoli in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo all'attrice o, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque concorrente della parte attrice per l'adozione incauta della spedizione per posta ordinaria dei titoli;
- Vittoria di spese e onorari di causa.”
*********
La causa era istruita documentalmente e mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., disposto da questo giudice in data 16.11.2023, nei confronti di degli estratti conto completi Controparte_1 dei conti correnti e/o la copia dei libretti di risparmio sui quali sono state versate le somme portate dagli assegni oggetto del presente giudizio e le contabili delle relative operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente l'apertura e la chiusura del conto corrente presso i quali i titoli sono circolati.
All'udienza del 18.09.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
IL GIUDICE OSSERVA QUANTO SEGUE
Con riferimento alla causa petendi, la (già Parte_1 Parte_2
, con il procedimento che ci occupa invocava la responsabilità di per
[...] Controparte_1 aver pagato a soggetto non legittimato i dedotti assegni di traenza “non trasferibili” ex art. 43 2° co.
Leggi Assegni, emessi dalla Banca e precisamente:
1. assegno di traenza n. Controparte_2
408849611-01 datato 25.10.2018 a nome di munito della clausola “non trasferibile”, Persona_2 dell'importo di € 1.800,00, pagato invece alla sedicente ”;
2. assegno di traenza Persona_3
n. 315437419-11, datato 24.1.2018 a nome di munito della clausola “non CP_3 trasferibile”, dell'importo di € 2.500,00, pagato invece al sedicente ”; 3. Persona_4 assegno di traenza n. 408841711-05, datato 23.8.201 a nome di Persona_5 munito della clausola “non trasferibile”, dell'importo di € 1.000,00, pagato invece alla sedicente
”. Persona_6
3 La domanda di parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta.
Dall'esame degli atti di causa e della documentazione depositata risulta provato dalla società attrice: che nell'ambito dell'attività di liquidazione dei sinistri dalla stessa svolta, venivano emessi i dedotti assegni di traenza da parte della a favore dei beneficiari, su impulso Controparte_2 della società istante;
che acquisiva gli assegni trafugati ed incassati dai sedicenti beneficiari;
che procedeva a sporgere le denunce-querele contro ignoti presso le competenti Autorità giudiziarie per gli incauti incassi;
che venivano reiterati i pagamenti effettuati nei confronti legittimi beneficiari;
di aver proceduto a incardinare un procedimento di mediazione civile (Cfr. docc. da 1 a 37 allegati da parte attrice).
Dalla pluralità degli elementi obiettivi sopra richiamati si trae il convincimento dell'illecita messa all'incasso degli assegni di traenza muniti della clausola “non trasferibile” da parte di sedicenti beneficiari: n. 408849611-01 datato 25.10.2018 a nome di dell'importo di € 1.800,00; Persona_2
2. n. 315437419-11, datato 24.1.2018 a nome di dell'importo di € 2.500,00; 3. n. CP_3
408841711-05, datato 23.8.201 a nome di dell'importo di € 1.000,00 ( Persona_5
Cfr. docc. da 1 a 37 allegati da parte attrice).
Dunque, va verificata la ricorrenza della responsabilità della società convenuta per aver pagato a soggetti diversi dai legittimi beneficiari, come in effetti è emerso nel corso di causa.
Orbene, si osserva che al riguardo è intervenuta recentemente la Suprema Corte statuendo che, secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma II, del R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma II, c.c. (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 12477 del 21/05/2018).
Secondo tale orientamento, pertanto, lo svolgimento dell'obbligazione da parte della banca negoziatrice, che nel caso in esame è con la diligenza dovuta, è da riferirsi a Controparte_1 quella nascente dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Dunque, la Suprema Corte condivisibilmente qualifica la responsabilità della banca, che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario, come contrattuale, e non oggettiva, con l'onere
4 dell'istituto di credito di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta per l'attività espletata.
La natura contrattuale attribuita alla responsabilità della banca negoziatrice produce effetto nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Tra i quali, prima di tutti il prenditore, ma, comunque, anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca.
Da ciò scaturisce la considerazione che le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur certamente svolgendo anche un'indiretta funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla regolare circolazione dei titoli di credito, appaiono essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede, la cui concreta attuazione, proprio per questo, è rimessa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato di specifica professionalità a questo riguardo. Ed è appena il caso di aggiungere che tale professionalità del banchiere si riflette necessariamente sull'intera gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria, e quindi sui rapporti che in quelle attività sono radicati, giacché per lo più si tratta di rapporti, per la corretta attuazione dei quali il banchiere dispone di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno. Dai quali, appunto, dipende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento, da parte del banchiere, dei compiti inerenti al servizio bancario e, per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere medesimo incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, egli non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 14712 del
26/06/2007).
Sulla base dei suesposti principi, consegue che nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le sia imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 1176 cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Si ritiene di condividere l'orientamento del recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che qualifica la responsabilità della banca che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario come contrattuale, non oggettiva, sicché l'istituto di credito, al fine di andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta per l'attività espletata.
Nel caso che ci occupa, certamente emerge che la società convenuta ha proceduto al pagamento degli assegni sopra descritti a persone diverse dai legittimi beneficiari, e che la stessa, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna prova di aver agito con la diligenza professionale esigibile nel caso concreto e, quindi, della non imputabilità a sé medesima del pagamento del titolo di credito a soggetto non legittimato all'incasso.
Ebbene, seppur la parte convenuta asserisca di aver provveduto nel corso dello svolgimento delle operazioni di incasso ad identificare correttamente i sedicenti beneficiari degli assegni, per cui il pagamento da parte di degli assegni dedotti sarebbe da ritenersi realizzato in Controparte_1 favore di persone che apparivano essere i reali beneficiari dei titoli, si osserva, tuttavia, che per l'ente negoziatore dell'assegno di traenza corre l'obbligo non soltanto di un rigoroso controllo dei documenti di identità dei soggetti portatori e della integrità degli assegni, ma anche di valutare con particolare attenzione ulteriori elementi extracartolari, che possono indurre al sospetto di contraffazione, quali, in via esemplificativa, la circostanza che i sedicenti prenditori non erano
«clienti abituali» del locale ufficio postale e che, all'atto della presentazione del titolo, avevano appena aperto un libretto postale o acceso un conto corrente, oltre alla distanza geografica tra l'ufficio postale utilizzato per la negoziazione dei titolo e il luogo di residenza dei beneficiari (cfr.
Cass. civ. n. 9842 del 14/4/2021).
Nella fattispecie in esame certamente non può essere rilevata un'attenta attività di controllo dell'identità, con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., e conseguente esame della posizione dei sedicenti beneficiari, ”, ” e ”, da parte Persona_3 Persona_4 Persona_6 della società negoziatrice.
Invero, si osserva che anche a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., disposto da questo giudice, la società convenuta provvedeva al deposito di documentazione che nulla provava in ordine al suo asserito diligente operato. In particolare, per ” non è stata prodotto in Persona_4 atti alcuna copia di documento di identità con il quale sarebbe stato identificato, per Per_6
6 , sono stati prodotti le fotocopie illeggibili di un solo documento d'identità munito di Per_6 fotografia (la carta d'identità), e la tessera sanitaria, per ” ha depositato le Persona_3 fotocopie illegibili della patente di guida e della tessera sanitaria (Cfr. docc.ti allegato da parte convenuta).
Ed, invero, con tale produzione documentale la società convenuta non ha consentito al Giudice di valutare l'integrità e veridicità del documento.
Vieppiù, si evince che la società negoziatrice per consentire l'incasso dei dedotti assegni ciascuno dei sedicenti beneficiari ha proceduto all'apertura di un conto corrente presso Uffici di
[...] al solo fine dell'incasso degli assegni, non risultando gli stessi correntisti in Controparte_1 precedenza (Cfr. docc. 2 di parte convenuta).
Ed ancora si rileva come i richiamati assegni, tutti emessi a Milano, sono stati incassati in uffici postali ubicati ad una ragguardevole distanza dalla piazza di emissione, ovvero ”, Persona_3 residente a [...]incassava l'assegno presso l'Ufficio Postale di Lucca Salerno, Per_6
residente in [...]ivi incassava l'assegno, ” incassava
[...] Persona_4
l'assegno a Qualiano (NA). Tali circostanze fattuali non possono essere ragionevolmente e verosimilmente giustificato, posto che nelle predette circostanze la banca negoziatrice in adesione alle prescrizioni indicate dalla circolare ABI LG/003005 del 07.05.2001 avrebbe dovuto identificare il prenditore con richiesta ed attento esame di due documenti di riconoscimento muniti di fotografia, anche in ragione del fatto che è improbabile che il legittimo prenditore possa incassare un assegno, aprendo un conto corrente e o libretto postale ad una notevole distanza dal luogo di emissione o di residenza.
Dunque, a fronte di un controllo rutinario il negoziatore ben avrebbe potuto rilevare tale criticità ed a maggior ragione un operatore specializzato ben avrebbe saputo riconoscere la frode posta in essere, anche in considerazione del fatto che la sua attenzione poteva essere sollecitata dall'ormai noto fenomeno degli assegni trafugati, che è piuttosto risalente e ad oggi persistente.
Si osserva, quindi, che la società convenuta nulla ha provato in ordine alla attività di riconoscimento dei sedicenti beneficiari degli assegni, né in ordine ad una sua condotta diligente nello svolgimento delle attività di negoziazione svolte.
Alla luce di tali elementi, non può, dunque, ritenersi che il pagamento da parte della banca negoziatrice sia avvenuto in favore di persona che, in base a circostanze univoche, apparisse il reale beneficiario del titolo.
7 Pertanto, deve essere riferita alla società convenuta una responsabilità contrattuale in ragione del comportamento certamente non diligente, come richiamato.
La parte convenuta ha chiesto che fosse accertato il concorso, nella causazione dell'evento dannoso, della condotta colposa della stessa parte attrice, poiché quest'ultima non ha fornito prova della modalità di spedizione degli assegni oggetto di esame.
Ebbene, affinché possa essere invocato il concorso di colpa di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.,
[...]
non ha prodotto alcun mezzo di prova sulle modalità di spedizione contestata, sebbene fosse CP_1 suo onere farlo in ragione del riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che al secondo comma prevede che “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
L'eccezione di concorso di colpa avanzata da parte convenuta non è fondata e deve essere pertanto respinta.
La S.p.A. deve essere condannata, pertanto, al pagamento in favore della società CP_1 attrice della somma di euro 5.300,00, oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo.
In ordine alla domanda di parte attrice al risarcimento dei danni ulteriori ad essa cagionati ex art. 1224 c.c., si osserva che la domanda oltre ad essere generica è priva di ogni elemento di prova a sostegno, pertanto non può essere accolta.
Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accertata la responsabilità della per l'effetto condanna la parte convenuta al Controparte_1 pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 5.300,00, oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo.
- condanna la società convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese di lite che quantifica nella somma di euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, Cpa ed Iva come per legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
8 Così deciso in Roma, il 19.12.2025.
9
Il Giudice
RI AB ZI