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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/07/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5424/2024 cui è stata riunita quella recante
R.G. n. 5121/2022
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato Parte_1
in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Riccardo Coscetta ed Elisa Di Donato, presso cui elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio Legale della Sede di via Arena Località San
Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 19.07.2024 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data 31.01.2022 aveva presentato alla CP_1
commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. R.G. n. 5121/2022) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 5121/2022, disposta l'integrazione peritale nella presente fase del giudizio, la giudicante si riservava la decisione.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 21.05.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 20.06.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 19.07.2024 per cui anche detto termine essenziale
è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che il consulente avesse operato una valutazione molto restrittiva, parziale ed approssimativa delle condizioni di salute della ricorrente stessa.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass.,
10/11/2011n. 23413).
Il CTU nominato nella precedente fase di ATP e, richiamato in questa sede ad integrare l'elaborato peritale, ha accertato ed evidenziato che: “Gli atti prodotti successivamente al deposito, sono provenienti da pubblica struttura, e quindi attendibili. Essi descrivono, specie la particolareggiata consulenza geriatrica, un sostanziale aggravamento della condizione generale dell'istante, soprattutto per l'incedere di patologie croniche, concomitanti alla patologia neoplastica metastatica, che, dal riscontro radiologico TAC con mezzo di contrasto del 31 Ottobre 2024, è rimasta pressoché immodificata, nella sua gravità. Nel particolare si evince un incedere di un deterioramento cognitivo di grado moderato, con grave sindrome depressiva ed incontinenza urinaria, non evidente alla valutazione peritale dello scrivente, ma possibile in coomorbidità, nell'iter di malattie neoplastiche metastatizzate. Vi è, inoltre, un peggioramento anche della capacità deambulativa, con il riconoscimento da parte della Unità di Riabilitazione territoriale di una carrozzina pieghevole ad autospinta (cod. 12 21 06 039). Alla luce di quanto sopra si mutano le conclusioni precedenti ritenendo il paziente neoplastico in fase metastatica, con deterioramento cognitivo, incontinenza urinaria e grave deficit deambulativo, non più in grado di espletare in autonomia gli atti quotidiani della vita, né di deambulare autonomamente, dal 03.07.2027. Considerato tutto sin qui esposto, ritengo che Parte_1
sia certamente affetto da patologie e da infermità che decrementano la sua
[...]
capacità di lavoro e che queste ultime abbiano un'incidenza medico-legale tale da renderlo inabile. Per cui ritengo che insistono le motivazioni medico legali per riconoscere invalido al 100% dalla data della domanda Parte_1
amministrativa. Riteniamo inoltre che, a causa del certificato aggravamento della condizione patologica, a spetti il beneficio dell'accompagnamento, Parte_1
dalla data del 3 Luglio 2024, in quanto non sia più in grado di espletare in autonomia gli atti quotidiani della vita e non sia più in grado di deambulare autonomamente. Alla luce di quanto sopra, quindi, si mutano le conclusioni precedenti, ritenendo il paziente, neoplastico in fase metastatica, con deterioramento cognitivo, incontinenza urinaria e grave deficit deambulativo, in peggioramento e non più in grado di espletare in autonomia gli atti quotidiani della vita, né di deambulare autonomamente, dal 03.07.2027. In tale data vi è una consulenza geriatrica con ADL 1/6 e IADL 0/5, e vi è stata, inoltre a seguire, prescrizione, dalla Riabilitazione dell'ASL di Maddaloni, di carrozzina pieghevole da transito. Difatti l'istante è affetto da : o Adenocarcinoma della prostata Gleason 7 con metastasi polmonari e surrenali, e con neoformazione vescicale, in attuale fase di stazionarietà oncologica o Deterioramento cognitivo moderato complicato da sindrome depressiva di grado severo, ed incontinenza urinaria o Grave deficit deambulativo necessitante carrozzina pieghevole da transito ad autospinta (cod. 12 21 06 039).
Spondiloartrosi con discopatie multilivello”.
Alla luce dei chiarimenti resi, si ritiene che il ricorso vada accolto.
Le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed immuni da vizi logici, sono ampiamente condivise e richiamate dalla giudicante in quanto pienamente supportate dalla documentazione sanitaria in atti.
Sulla base delle superiori conclusioni, il ricorrente va dichiarato persona non più in grado di espletare in autonomia gli atti quotidiani della vita, né di deambulare autonomamente, dal 03.07.2024, e quindi presenta condizioni sanitarie tali da determinare il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 03.07.2024.
Quanto alle spese di lite, considerata la individuata decorrenza in epoca notevolmente successiva alla proposizione della domanda amministrativa nonché al ricorso per accertamento tecnico preventivo ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell e liquidate come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 03.07.2024;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 09 luglio 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5424/2024 cui è stata riunita quella recante
R.G. n. 5121/2022
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato Parte_1
in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Riccardo Coscetta ed Elisa Di Donato, presso cui elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio Legale della Sede di via Arena Località San
Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 19.07.2024 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data 31.01.2022 aveva presentato alla CP_1
commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. R.G. n. 5121/2022) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 5121/2022, disposta l'integrazione peritale nella presente fase del giudizio, la giudicante si riservava la decisione.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 21.05.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 20.06.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 19.07.2024 per cui anche detto termine essenziale
è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che il consulente avesse operato una valutazione molto restrittiva, parziale ed approssimativa delle condizioni di salute della ricorrente stessa.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass.,
10/11/2011n. 23413).
Il CTU nominato nella precedente fase di ATP e, richiamato in questa sede ad integrare l'elaborato peritale, ha accertato ed evidenziato che: “Gli atti prodotti successivamente al deposito, sono provenienti da pubblica struttura, e quindi attendibili. Essi descrivono, specie la particolareggiata consulenza geriatrica, un sostanziale aggravamento della condizione generale dell'istante, soprattutto per l'incedere di patologie croniche, concomitanti alla patologia neoplastica metastatica, che, dal riscontro radiologico TAC con mezzo di contrasto del 31 Ottobre 2024, è rimasta pressoché immodificata, nella sua gravità. Nel particolare si evince un incedere di un deterioramento cognitivo di grado moderato, con grave sindrome depressiva ed incontinenza urinaria, non evidente alla valutazione peritale dello scrivente, ma possibile in coomorbidità, nell'iter di malattie neoplastiche metastatizzate. Vi è, inoltre, un peggioramento anche della capacità deambulativa, con il riconoscimento da parte della Unità di Riabilitazione territoriale di una carrozzina pieghevole ad autospinta (cod. 12 21 06 039). Alla luce di quanto sopra si mutano le conclusioni precedenti ritenendo il paziente neoplastico in fase metastatica, con deterioramento cognitivo, incontinenza urinaria e grave deficit deambulativo, non più in grado di espletare in autonomia gli atti quotidiani della vita, né di deambulare autonomamente, dal 03.07.2027. Considerato tutto sin qui esposto, ritengo che Parte_1
sia certamente affetto da patologie e da infermità che decrementano la sua
[...]
capacità di lavoro e che queste ultime abbiano un'incidenza medico-legale tale da renderlo inabile. Per cui ritengo che insistono le motivazioni medico legali per riconoscere invalido al 100% dalla data della domanda Parte_1
amministrativa. Riteniamo inoltre che, a causa del certificato aggravamento della condizione patologica, a spetti il beneficio dell'accompagnamento, Parte_1
dalla data del 3 Luglio 2024, in quanto non sia più in grado di espletare in autonomia gli atti quotidiani della vita e non sia più in grado di deambulare autonomamente. Alla luce di quanto sopra, quindi, si mutano le conclusioni precedenti, ritenendo il paziente, neoplastico in fase metastatica, con deterioramento cognitivo, incontinenza urinaria e grave deficit deambulativo, in peggioramento e non più in grado di espletare in autonomia gli atti quotidiani della vita, né di deambulare autonomamente, dal 03.07.2027. In tale data vi è una consulenza geriatrica con ADL 1/6 e IADL 0/5, e vi è stata, inoltre a seguire, prescrizione, dalla Riabilitazione dell'ASL di Maddaloni, di carrozzina pieghevole da transito. Difatti l'istante è affetto da : o Adenocarcinoma della prostata Gleason 7 con metastasi polmonari e surrenali, e con neoformazione vescicale, in attuale fase di stazionarietà oncologica o Deterioramento cognitivo moderato complicato da sindrome depressiva di grado severo, ed incontinenza urinaria o Grave deficit deambulativo necessitante carrozzina pieghevole da transito ad autospinta (cod. 12 21 06 039).
Spondiloartrosi con discopatie multilivello”.
Alla luce dei chiarimenti resi, si ritiene che il ricorso vada accolto.
Le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed immuni da vizi logici, sono ampiamente condivise e richiamate dalla giudicante in quanto pienamente supportate dalla documentazione sanitaria in atti.
Sulla base delle superiori conclusioni, il ricorrente va dichiarato persona non più in grado di espletare in autonomia gli atti quotidiani della vita, né di deambulare autonomamente, dal 03.07.2024, e quindi presenta condizioni sanitarie tali da determinare il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 03.07.2024.
Quanto alle spese di lite, considerata la individuata decorrenza in epoca notevolmente successiva alla proposizione della domanda amministrativa nonché al ricorso per accertamento tecnico preventivo ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell e liquidate come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 03.07.2024;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 09 luglio 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza