TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/11/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa ON MUSSA Presidente
Dott.ssa OS MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “Scioglimento del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2886/2024 R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
, C.F. , nato a [...], il [...] residente Parte_1 C.F._1
in AN AU Torinese (TO), via Speranza nr. 79 elettivamente domiciliato in Torino, Via
Cibrario, 38, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Morrone, che lo rappresenta per procura in atti;
e c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Repubblica Domenicana) il 17/03/1988, residente in [...] scala I –
Int. 1, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Ferrucci 10, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Longo, che la rappresenta per procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 10 marzo 2021 in
AN AU Torinese (TO), in regime di separazione dei beni, trascritto al registro dell'Ufficio di
Stato Civile di AN AU Torinese, anno 2021, parte 1, numero 1, ed Ordinare la trascrizione
del provvedimento nei registri dello Stato Civile.
Dichiarare che le parti sono economicamente indipendenti ed hanno regolato ogni altra questione
patrimoniale
Dichiarare che il sig. si fa interamente carico delle spese legali della presente Parte_1
procedura”.
Il P.M. ha concluso: “ V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 24.12.2024, Pt_1
e adivano l'intestato Tribunale
[...] Controparte_1
affinché pronunciasse, lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- avevano contratto matrimonio civile in AN AU Torinese, in data 10.3.2021 (ATTO
N. 1, PARTE I - ANNO 2021) in regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dalla loro unione non sono nati figli;
- i coniugi si sono separati in virtù di sentenza di separazione n. 800/2024, pubblicata in data 8.7.2024 e passata in giudicato in data 11.2.2025 (come da certificato del 17.2.2025);
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione,
e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
A seguito di una prima udienza interlocutoria del 2.7.2025, all'udienza del giorno
30.9.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 3.2.2025) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015
n. 55 ne succes. modif. con L. 149/2022).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché risulta che i coniugi sono comparsi personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea in data 9.2.2023 – ed in data
8.7.2024 è stata pubblicata sentenza di separazione n. 800/2024, passata in giudicato in data 11.2.2025; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto l'accordo per la regolamentazione delle questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge. Le spese legali verranno sostenute dal Sig. , come concordato tra le parti. Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P-.M.:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in AN AU
Torinese, il giorno 10.3.2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di AN AU
Torinese ivi presenti nell'anno 2021, Parte I, n. 1,
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
- dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di essere economicamente indipendenti ed hanno regolato ogni altra questione patrimoniale;
Pone le spese di giudizio a carico del sig. . Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il 19 novembre 2025
IL GIUDICE REL/EST IL PRESIDENTE
OS RO ON MU
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa ON MUSSA Presidente
Dott.ssa OS MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “Scioglimento del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2886/2024 R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
, C.F. , nato a [...], il [...] residente Parte_1 C.F._1
in AN AU Torinese (TO), via Speranza nr. 79 elettivamente domiciliato in Torino, Via
Cibrario, 38, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Morrone, che lo rappresenta per procura in atti;
e c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Repubblica Domenicana) il 17/03/1988, residente in [...] scala I –
Int. 1, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Ferrucci 10, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Longo, che la rappresenta per procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 10 marzo 2021 in
AN AU Torinese (TO), in regime di separazione dei beni, trascritto al registro dell'Ufficio di
Stato Civile di AN AU Torinese, anno 2021, parte 1, numero 1, ed Ordinare la trascrizione
del provvedimento nei registri dello Stato Civile.
Dichiarare che le parti sono economicamente indipendenti ed hanno regolato ogni altra questione
patrimoniale
Dichiarare che il sig. si fa interamente carico delle spese legali della presente Parte_1
procedura”.
Il P.M. ha concluso: “ V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 24.12.2024, Pt_1
e adivano l'intestato Tribunale
[...] Controparte_1
affinché pronunciasse, lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- avevano contratto matrimonio civile in AN AU Torinese, in data 10.3.2021 (ATTO
N. 1, PARTE I - ANNO 2021) in regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dalla loro unione non sono nati figli;
- i coniugi si sono separati in virtù di sentenza di separazione n. 800/2024, pubblicata in data 8.7.2024 e passata in giudicato in data 11.2.2025 (come da certificato del 17.2.2025);
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione,
e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
A seguito di una prima udienza interlocutoria del 2.7.2025, all'udienza del giorno
30.9.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 3.2.2025) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015
n. 55 ne succes. modif. con L. 149/2022).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché risulta che i coniugi sono comparsi personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea in data 9.2.2023 – ed in data
8.7.2024 è stata pubblicata sentenza di separazione n. 800/2024, passata in giudicato in data 11.2.2025; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto l'accordo per la regolamentazione delle questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge. Le spese legali verranno sostenute dal Sig. , come concordato tra le parti. Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P-.M.:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in AN AU
Torinese, il giorno 10.3.2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di AN AU
Torinese ivi presenti nell'anno 2021, Parte I, n. 1,
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
- dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di essere economicamente indipendenti ed hanno regolato ogni altra questione patrimoniale;
Pone le spese di giudizio a carico del sig. . Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il 19 novembre 2025
IL GIUDICE REL/EST IL PRESIDENTE
OS RO ON MU
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)