Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/03/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 5192/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
in persona del Parte_1 Ministro pro tempore, con l'assistenza e difesa del procuratore dello Stato Parte_2
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Andrea Patarnello;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il in epigrafe ha proposto opposizione avverso gli Parte_1 avvisi di addebito nn. 314 2022 00000627 59 000 e 314 2022 00000590 22 000. In particolare lamentava il difetto di motivazione e che la somma richiesta non era dovuta. Chiedeva, pertanto, l'annullamento degli avvisi opposti.
Si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e CP_1 diritto gli assunti della amministrazione ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare deve osservarsi che i vizi attinenti alla forma degli avvisi opposti e i vizi di forma del procedimento esattoriale sono sussumibili nell'azione di opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c.p.c. e vanno fatti valer entro il termine previsto da tale articolo, oggi stabilito in venti giorni. Ne deriva che le doglianze mosse sono inammissibili in quanto il ricorso è stato depositato oltre venti giorni dalla notifica degli avvisi (cfr. Cass. n.252/08, 17780/07, 2665/03).
Va, ad ogni modo, rilevato che gli avvisi opposti rispettano i criteri legali per quanto attiene il contenuto
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va poi soggiunto che l'opponente si è compiutamente difeso nel merito così certificando che non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa e che ha ben compreso l'oggetto della richiesta.
Quanto al merito, si osserva.
La pretesa dell' si fonda sul al risarcimento del danno CP_1 che si assume derivato dalla violazione, da parte dell'Amministrazione datore di lavoro, dell'obbligo di rispettare i termini nel trasmettere la necessaria documentazione per i benefici pensionistici ex art. 6 l.n.824/71 degli assicurati, condotta inadempiente che, per l'ente previdenziale, ha comportato la disponibilità dei contributi da riscatto versati dai dipendenti dopo la presentazione delle relative domande, da parte degli iscritti, e in riferimento alle quali andava commisurata l'entità del contributo.
Sostiene difatti l'istituto che ha dovuto corrispondere interessi evitabili a fronte del puntuale e tempestivo assolvimento dell'obbligo a carico del datore di lavoro.
Le norme in esame sono l'art.6 l.n.824/71 che prevede che:
“L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, è a carico dell'ente, istituto o azienda, datore di lavoro.
L' gli altri Controparte_2 enti erogatori di pensione, anche di carattere sussidiario o interno nonché gli enti erogatori delle indennità di buonuscita o di previdenza o di anzianità comunque denominata, fermo restando il diritto al conseguenziale e successivo introito di quanto Previsto al successivo comma, provvederanno a liquidare tempestivamente le pensioni e quant'altro spetti di diritto, e ciò in deroga ad eventuali disposizioni contrarie di legge o statutarie.
Gli enti datori di lavoro verseranno agli enti erogatori, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, il corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sul trattamento di pensione, nonché il maggiore importo corrisposto a titolo di indennità di buonuscita o di previdenza in applicazione della legge stessa…” e l'art. 24 dpr 1032/73 che a sua volta sancisce che: “Il dipendente statale che abbia da far valere servizi computabili mediante riscatto deve presentare la domanda all'amministrazione del Fondo di previdenza, per il tramite dell'amministrazione alla quale appartiene;
questa ne cura l'istruttoria.
2 La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della cessazione dal servizio.
Per i militari in servizio permanente o continuativo, la domanda è ammessa anche se presentata durante l'eventuale periodo di trattenimento o di richiamo, e sino al novantesimo giorno dopo la cessazione da tali posizioni.
Per le altre categorie di militari indicate dall'art. 1, comma terzo, la domanda può essere presentata sino al novantesimo giorno dopo la data terminale del servizio.
Nei confronti del personale trattenuto o richiamato, di cui al terzo comma, nonché delle altre categorie di militari di cui al quarto comma, il contributo di riscatto è determinato considerando, come limite di età per la cessazione dal servizio, quello sino al quale possono essere mantenuti in servizio in base alle norme in vigore.
La domanda di riscatto deve pervenire all'amministrazione del Fondo di previdenza, debitamente istruita, entro sei mesi dalla data di presentazione all'amministrazione statale competente;
l'amministrazione del Fondo provvede entro novanta giorni dalla ricezione.”
Non è in contestazione tra le parti che l'amministrazione ricorrente ha inviato in ritardo la documentazione necessaria con consequenziale pagamento in ritardo da parte dell'istituto e relativi interessi corrisposti agli assicurati.
Sostiene il che il termine indicato dall'art. 24 Parte_1 citato sia di natura ordinatoria la cui inosservanza non produce alcun danno e, in ogni caso, non è sanzionata.
Va evidenziato che nel caso di specie l'amministrazione ricorrente agisce nella qualità di datrice di lavoro, tenuta ad adempiere obbligazioni ex lege nei confronti del soggetto obbligato alla prestazione previdenziale (cfr. Cass.sez.Unite n.7577/06).
La Corte, sebbene in statuizioni afferenti al riparto della giurisdizione, ha costantemente ribadito che il Parte_1 deve essere considerato alla stregua di un datore di lavoro, e che specificamente per tale qualità il Parte_1 è chiamato ad adempiere "obbligazioni ex lege nei confronti del soggetto obbligato alla prestazione previdenziale" (oltre a quella citata cfr. Cass. n.12865/21).
Come evidenziato dalla Corte, in una vicenda analoga, emerge che i due enti non si trovano in una posizione di generica - collaborazione amministrativa: il si Parte_1 inserisce per legge nell'attività dell'ente previdenziale non in quanto suo generico collaboratore, bensì in quanto datore di lavoro. E in quanto datore di lavoro riceve direttamente dalla legge, appunto - degli specifici obblighi, i quali sono indubbiamente preordinati a
3 presidiare gli interessi del lavoratore sul piano previdenziale, ma sul piano direttamente applicativo sono previsti come obblighi del datore di lavoro verso l'ente previdenziale.
Se allora sussiste un obbligo ex lege nei confronti di un determinato soggetto, non si vede come a priori debba escludersi che il suo mancato o tardivo adempimento non possa arrecare un danno al soggetto nei cui confronti l'adempimento avrebbe dovuto compiersi. Al contrario, la giurisprudenza della Corte, in vari settori, ha riconosciuto la eventuale configurabilità di un danno come derivante da violazione di un obbligo ex lege (cfr.., Cass. sez. 3, ord. n. 8889/20, Cass. sez. 3, n. 23577/11).
Il Ministero, pertanto, in quanto datore di lavoro, nella fattispecie in esame, ha assunto un obbligo ex lege con conseguenze civilistiche risarcitorie, dal momento che il D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 24, comma 6, offre ictu oculi una portata del tutto analoga rispetto a quella dell'art. 26 del medesimo testo normativo che S.U. 31 marzo 2006 n. 7577 ha qualificato fonte di obbligazione ex lege gravante sull'ente datore di lavoro nei confronti dell'ente che deve corrispondere le prestazioni previdenziali al suo dipendente (o ex dipendente) (cfr. Cass. n.12865/21).
Si è dunque dinanzi a una conseguenza ex lege della specifica qualità di datore di lavoro tradotta in un vero e proprio obbligo da adempiere nell'ambito del procedimento.
Nè è condivisibile che il D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 24, comma 6, non sarebbe non prevede specifica previsione sanzionatoria e dunque alcuna responsabilità potrebbe essere addebitata: al riguardo, è sufficiente ancora richiamare quanto ritenuto da S.U. 31 marzo 2006 n. 7577 a proposito di una norma del tutto affine, aggiungendo inoltre che, allo stato dell'ordinamento giuridico, non è sostenibile che ogni danno rientri nel paradigma del c.d. danno punitivo, ben potendo attestarsi nella funzione puramente recuperatoria, ovvero ricostruttiva della lesa sfera giuridica del danneggiato.
Sostiene poi l'amministrazione che non vi sarebbe danno secondo la disciplina della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 3, come modificato dalla L. n. 183 del 2011, art. 2, comma 5.
Tale norma stabilisce per garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici un apporto dello Stato erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della gestione. Ne deriverebbe che se l'incremento di spesa cagionato dall'asserito ritardo nell'azione della P.A. datrice di lavoro viene comunque ristorato per legge dallo Stato, non risulterebbe alcun reale danno alle casse dell' CP_1
4 Sul punto la Corte ha specificato che: “La doglianza è più suggestiva che consistente, dato che, a ben guardare, si fonda sul contributo finanziario che lo Stato normativamente è obbligato a fornire trimestralmente per "garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici" rappresentandolo come una fonte di esonero dello Stato stesso da ogni conseguenza risarcitoria derivata dalla sua violazione di altre norme: la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 3, diverrebbe allora una norma omnicomprensiva, la cui presenza nell'ordinamento tutto assorbirebbe. Interpretazione che, chiaramente, non è ragionevole, per cui, anche a prescindere dal considerare la ragione addotta dal giudice d'appello, il motivo non risulta fondato” (cfr. Cass.n.12865/21).
Va dunque concluso che non sembra che la natura ordinatoria del termine osti all'insorgenza dell'obbligazione risarcitoria, atteso che il termine previsto dall'art. 24 d.p.r. 1032/1973 costituisce un termine di adempimento dell'obbligazione legale e la mancata previsione di una decadenza non ne legittima l'inosservanza.
Il ritardo nella trasmissione delle domande di riscatto ha certamente cagionato un pregiudizio all'Istituto ha dovuto attribuire tale riscatto ai fini previdenziali (con corrispondente onere prestazionale nei confronti del beneficiario) ricevendo in ritardo la contribuzione dovuta per il riscatto stesso.
Infondata infine è l'eccezione di prescrizione in quanto nel caso di specie non trova applicazione la fattispecie di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. invocata dall'amministrazione, atteso che il riferimento agli interessi, nella fattispecie in esame, assume rilevanza quale criterio di quantificazione del danno e non quale oggetto della prestazione principale.
Vi, inoltre, è in atti la prova degli atti interruttivi della prescrizione (cfr. all.n.1,3,7,8 memoria che CP_1 nel caso di specie va qualificata come contrattuale e dunque ha durata decennale, peraltro differita dal legislatore al 31.12.2023 ex art.9 comma 1 lett.a) d.l. n.198/22
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese di lite vanno compensate in ragione della sussistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti sulle questioni di causa.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso
2. compensa integralmente le spese processuali.
Bari, 6/03/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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