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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4361/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello Grado iscritta al n. r.g. 4361/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SANNA RAIMONDO, elettivamente domiciliato in VIA ANDREA CIARDI N. 8 70059 TRANI presso il difensore avv. SANNA RAIMONDO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NITTI GIULIANA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in P.ZZA DELLA REPUBBLICA 71042 presso il difensore CP_1 avv. NITTI GIULIANA
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello, la proponeva appello Parte_1 alla sentenza n. 60/2023, emessa dal Giudice di Pace di Cerignola all'esito del procedimento civile iscritto al n. 614/2022 R.G., al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento della domanda attorea formulata nello stesso giudizio, nonché la condanna della convenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva il chiedendo con varie argomentazioni il rigetto dell'appello ed Controparte_1 eccependo l'erronea introduzione con citazione anziché con ricorso. All'odierna udienza la causa viene decisa. Sull'omologazione dello strumento, si osserva che i decreti ministeriali in atti afferiscono alla sola approvazione. Con Ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024 la Corte di Cassazione ha affrontato la questione diritto relativa all'equipollenza, sul piano giuridico, dell'omologazione all'approvazione dell'apparecchio. Le norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare- amministrativo impongono di effettuare una disamina dei riferimenti normativi dai quali emerge che autorizzazione e omologazione sono due operazioni distinte, previste con una finalità differente, entrambe indispensabili per la corretta funzionalità e utilizzabilità dell'apparecchio da parte dell'ente pubblico per la rilevazione delle infrazioni. Più nello specifico, l'autorizzazione è prodromica alla pagina 1 di 2 omologazione: senza la prima non può esserci la seconda. Tra le varie norme richiamate, è proprio il regolamento di attuazione al CdS (DPR 495/1992, art. 192) a contemplare la distinzione suddetta, in attuazione dell'art. 45, comma 5, CdS., per cui non può esservi dubbio alcuno che il procedimento di approvazione e quello di omologazione siano momenti distinti con effetti differenti. “Il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità”. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante” (comma 7, art. 192 cit.).“L'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”.
“L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.” In caso di contestazione da parte del contravventore, l'onere della prova della corretta funzionalità deve essere fornita dalla P.a. dalla quale dipende l'organo accertatore (da ultimo, Cass. n. 14597/2021); il giudice dovrà, in tal caso, verificare che sussistano entrambe le certificazioni di autorizzazione e omologazione, non essendo sufficienti le semplici dichiarazioni contenute nel verbale di accertamento
(Cass. 3335/2024). Nel caso oggetto di vaglio l'Amministrazione non ha dato prova dell'omologazione. Le altre questioni restano assorbite.
Le spese di entrambi i gradi, stante la riforma della pronuncia impugnata, seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al valore della causa inferiore a 1.100 euro, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/15.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 60/2023, emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, annulla il verbale n. 497T/2022;
Condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano in € 173,00 per compensi del primo grado ed in € 332,00 del secondo grado, oltre contributo unificato dei due gradi del giudizio, i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 4 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello Grado iscritta al n. r.g. 4361/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SANNA RAIMONDO, elettivamente domiciliato in VIA ANDREA CIARDI N. 8 70059 TRANI presso il difensore avv. SANNA RAIMONDO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NITTI GIULIANA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in P.ZZA DELLA REPUBBLICA 71042 presso il difensore CP_1 avv. NITTI GIULIANA
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello, la proponeva appello Parte_1 alla sentenza n. 60/2023, emessa dal Giudice di Pace di Cerignola all'esito del procedimento civile iscritto al n. 614/2022 R.G., al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento della domanda attorea formulata nello stesso giudizio, nonché la condanna della convenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva il chiedendo con varie argomentazioni il rigetto dell'appello ed Controparte_1 eccependo l'erronea introduzione con citazione anziché con ricorso. All'odierna udienza la causa viene decisa. Sull'omologazione dello strumento, si osserva che i decreti ministeriali in atti afferiscono alla sola approvazione. Con Ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024 la Corte di Cassazione ha affrontato la questione diritto relativa all'equipollenza, sul piano giuridico, dell'omologazione all'approvazione dell'apparecchio. Le norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare- amministrativo impongono di effettuare una disamina dei riferimenti normativi dai quali emerge che autorizzazione e omologazione sono due operazioni distinte, previste con una finalità differente, entrambe indispensabili per la corretta funzionalità e utilizzabilità dell'apparecchio da parte dell'ente pubblico per la rilevazione delle infrazioni. Più nello specifico, l'autorizzazione è prodromica alla pagina 1 di 2 omologazione: senza la prima non può esserci la seconda. Tra le varie norme richiamate, è proprio il regolamento di attuazione al CdS (DPR 495/1992, art. 192) a contemplare la distinzione suddetta, in attuazione dell'art. 45, comma 5, CdS., per cui non può esservi dubbio alcuno che il procedimento di approvazione e quello di omologazione siano momenti distinti con effetti differenti. “Il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità”. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante” (comma 7, art. 192 cit.).“L'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”.
“L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.” In caso di contestazione da parte del contravventore, l'onere della prova della corretta funzionalità deve essere fornita dalla P.a. dalla quale dipende l'organo accertatore (da ultimo, Cass. n. 14597/2021); il giudice dovrà, in tal caso, verificare che sussistano entrambe le certificazioni di autorizzazione e omologazione, non essendo sufficienti le semplici dichiarazioni contenute nel verbale di accertamento
(Cass. 3335/2024). Nel caso oggetto di vaglio l'Amministrazione non ha dato prova dell'omologazione. Le altre questioni restano assorbite.
Le spese di entrambi i gradi, stante la riforma della pronuncia impugnata, seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al valore della causa inferiore a 1.100 euro, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/15.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 60/2023, emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, annulla il verbale n. 497T/2022;
Condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano in € 173,00 per compensi del primo grado ed in € 332,00 del secondo grado, oltre contributo unificato dei due gradi del giudizio, i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 4 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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