Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8305/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni
Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro
Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola
Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
CHIAVARI (GE), il 04/10/1982, residente in [...]69/27
16043 CHIAVARI ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ORECCHIA NICOLA (C.F. ), C.F._2
che la rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a Parte_2 C.F._3
RAPALLO (GE), il 29/05/1979, residente in [...]. MONTEMOGGIO-
TERZE 45 BORZONASCA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MESSUTI FEDERICO (C.F.
1
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dello 04.03.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CHIAVARI il 08/08/2009 che
è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“ 1.I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La casa familiare sita in Chiavari, Via Gastaldi civ. n. 69/27 di proprietà della
Sig.ra rimane assegnata alla predetta, con tutti gli arredi;
Parte_1
3. I figli minori e resteranno, fino alla maggiore età, affidati in Per_1 Per_2
maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, dove avranno la residenza;
4. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente ed entrambi saranno presenti negli aspetti quotidiani della vita dei bambini;
5. Applicando concretamente il concetto di bigenitorialità, i genitori s'impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali e di maggiore interesse per la prole, quali la salute, l'educazione e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e;
Per_1 Per_2
6. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre Sig.
[...]
potrà vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con le Parte_2
esigenze e gli impegni scolastici e sportivi degli stessi, salvo altri accordi, a causa di impedimenti oggettivi (motivi di lavoro, motivi medici, casualità del
3 caso tipo incidente stradale, interruzione del servizio ferroviario ecc...) o concordati, nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
1. Fase transitoria (fino al 31.07.2025) : due fine settimana al mese:
a) nel periodo intercorrente dal 10 luglio al 31 luglio del 2025: dalle ore 9:00 dopo colazione alle ore 22:00 del venerdì, sabato, domenica e dalle 9:00 alle ore
17:00 del lunedì;
b)nel periodo scolastico (dall'inizio delle lezioni fino al termine delle stesse): venerdì dall'uscita da scuola e il sabato dalle ore 9:00 dopo colazione fino alle ore 22:00, mentre la domenica dalle 9.00 dopo colazione fino alle ore 20;
c) nel periodo estivo al di fuori delle date disposte dal precedente punto 1. A): venerdì dalle ore 12 e il sabato dalle ore 9:00 dopo colazione, fino alle ore 22:00, mentre la domenica dalle 9.00 dopo colazione fino alle ore 20;
2. Fase a regime (dal 01.08.2025) con svolgimento lavorativo dell'Ing. al Pt_2
di fuori della provincia di Genova: due fine settimana al mese: a)nel periodo intercorrente dal 10 luglio al 20 agosto di ogni anno: dalle ore 9:00 dopo colazione del venerdì alle ore 17:00 del lunedì;
b)nel periodo scolastico (dall'inizio delle lezioni fino al termine delle stesse): dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica alle ore 20;
c)nel periodo estivo al di fuori delle date disposte dal precedente punto 2. A): venerdì dalle ore 12 alla domenica alle ore 20;
d) il Sig. potrà vedere e restare con i bambini per un periodo limitato di Pt_2 almeno un'ora nella settimana di non spettanza (nel periodo intercorrente dal 10 luglio al 20 agosto di ogni anno, previo tempestivo accordo tra le parti).
1. Fase a regime (dal 01.08.2025) con svolgimento lavorativo dell'Ing. Pt_2 all'interno della provincia di Genova: due fine settimana al mese a)nel periodo intercorrente dal 10 luglio al 20 agosto di ogni anno: dalle ore 9:00 dopo colazione del venerdì alle ore 17:00 del lunedì;
b)nel periodo scolastico (dall'inizio delle lezioni fino al termine delle stesse): venerdì dall'uscita da scuola alla domenica alle ore 20:00;
c)nel periodo estivo al di fuori delle date disposte dal precedente punto 2. A): venerdì dalle ore 12 alla domenica alle ore 20;
4 d)il Sig. potrà vedere e restare con i bambini almeno un giorno nella Pt_2
settimana di non spettanza (nel periodo intercorrente dal 10 luglio al 20 agosto di ogni anno, previo tempestivo accordo tra le parti).
2. Le parti concordano che gli incontri tra i figli e il Sig. non potranno Pt_2
svolgersi presso la casa della Sig.ra Pt_1
3. Durante il periodo estivo e nei giorni di sua competenza, il Sig. si Pt_2
riserva la facoltà di accompagnare i figli, anticipatamente rispetto all'orario concordato, presso lo stabilimento balneare utilizzato dalla madre e di permanere presso la struttura, previo tempestivo accordo;
4. Durante il periodo scolastico, in occasione delle giornate di festività (ad es.
Natale, Capodanno, Epifania) i genitori si alterneranno attraverso una turnazione concordata precedentemente di almeno 15 giorni in base alle esigenze del caso;
5. Entrambi i genitori potranno svolgere – fino a un massimo di due volte - una settimana continuativa con i figli nel periodo delle ferie personali, da concordarsi tra le parti in base alle esigenze con preavviso di 15 giorni. Si precisa che le predette ferie (ed i relativi giorni) sono da computarsi all'interno dei giorni di relativa spettanza;
6. Potranno essere concordate uscite estemporanee anche di più giorni
(complessivamente non più di 15 giorni all'anno) dovuti all'occasionalità e opportunità fortuite del caso (esempio visite guidate di uno o più giorni in località culturali, eventi di lavoro dei genitori/parenti, ecc...) durante tutto l'anno, anche accompagnando solo un figlio, previo accordo tra le parti e i figli, nel primario interesse e nel rispetto delle esigenze scolastiche e sportive dei minori;
7. Il padre si obbliga a corrispondere a Parte_2 Pt_1
entro il giorno 26 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto
[...]
corrente IB ([...]) intestato alla Sig.ra Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da rivalutarsi
[...]
annualmente secondo l'indice Istat, la somma di 600,00 € fino al 31.12.2024,
700,00 € dal 01.01.2025 al 31.12.2027, 800,00 € dal 01.01.2028 al 31.12.2029,
900,00 € dal 01.01.2030;
8. Le spese straordinarie per i figli minori e anche Persona_3 Persona_4
come - in maniera non esaustiva - definite nel protocollo redatto dal Tribunale di
5 Genova 15/09/2016, vengono divise al 50% tra i coniugi e verranno rimborsate mensilmente a mezzo bonifico bancario al coniuge che le ha anticipate previo accordo ed invio dei giustificativi di spesa;
9. Qualora sussistano forme previdenziali/assicurative di rimborso di alcune spese straordinarie, ciascun genitore si obbliga a fornire apposita rendicontazione entro il 31 dicembre di ogni anno e le parti concordemente convengono di regolare i loro rapporti dare/avere in tal senso entro 30 giorni da eventuali ristori;
10.Entrambi i genitori si impegnano a tenere illesi i propri figli da circostanze che possano alterare il loro equilibrio psicofisico quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, presentare o far trascorrere loro del tempo in compagnia degli eventuali futuri nuovi partner per un periodo non inferiore a 2 (due) anni dal provvedimento di separazione;
11. I genitori dichiarano di aver ripartito tra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente tra loro ogni loro altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro;
12. I genitori concordano di estinguere il conto corrente cointestato e acceso presso Ing. Direct;
13. I genitori esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009, Numero 26, Parte
II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, nella camera di consiglio dell'11.4.2025
Il Presidente est.
6 Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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