TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3876 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4977 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina RUGGIERO per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra SARRI per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare, alle Parte_1 condizioni di cui in atti, la sua separazione dal marito con cui aveva contratto Controparte_1 matrimonio in ROMA il 09/10/2006 e da cui non aveva avuto figli.
Il costituendosi, ha chiesto di pronunciare la separazione alle diverse condizioni indicate CP_1 in atti.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 cpc, con ordinanza in data 8.3.2025 cui si rimanda, emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473-bis.22 cpc e gli ulteriori provvedimenti, il Gd ha rimesso al Collegio la decisione sul solo “status”.
Ciò posto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le rispettive allegazioni delle parti, la domanda di addebito della ricorrente convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi e la causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa dal Gd in data 8.3.2025.
La regolamentazione delle spese di lite è rinviata alla pronuncia definitiva.
P. Q. M.
non definitivamente decidendo:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e coniugati in ROMA il 09/10/2006 ;
[...] Controparte_1
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ROMA di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 01408 , Parte I, Serie 03, Anno
2006 );
− rimette la causa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa dal GI in data 8.3.2025;
− spese alla sentenza definitiva.
Roma, 10.3.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4977 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina RUGGIERO per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra SARRI per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare, alle Parte_1 condizioni di cui in atti, la sua separazione dal marito con cui aveva contratto Controparte_1 matrimonio in ROMA il 09/10/2006 e da cui non aveva avuto figli.
Il costituendosi, ha chiesto di pronunciare la separazione alle diverse condizioni indicate CP_1 in atti.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 cpc, con ordinanza in data 8.3.2025 cui si rimanda, emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473-bis.22 cpc e gli ulteriori provvedimenti, il Gd ha rimesso al Collegio la decisione sul solo “status”.
Ciò posto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le rispettive allegazioni delle parti, la domanda di addebito della ricorrente convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi e la causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa dal Gd in data 8.3.2025.
La regolamentazione delle spese di lite è rinviata alla pronuncia definitiva.
P. Q. M.
non definitivamente decidendo:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e coniugati in ROMA il 09/10/2006 ;
[...] Controparte_1
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ROMA di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 01408 , Parte I, Serie 03, Anno
2006 );
− rimette la causa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa dal GI in data 8.3.2025;
− spese alla sentenza definitiva.
Roma, 10.3.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi