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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/11/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5119/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Velletri Prima - Famiglia CIVILE Il collegio, così composto: Dott. Riccardo Massera Presidente Dott. Marco Valecchi Giudice Dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. di R.G. n. 5119/2023 proposta da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 (Tunisia), il 20/10/1962, residente in [...], rappresentato e difeso nel presente procedimento dagli Avv.ti RT ed Alessia D'Amico RICORRENTE nei confronti di (C.F. ), nata in [...], il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...] RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO OGGETTO: divorzio giudiziale CONCLUSIONI: il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 21.5.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda Con ricorso, depositato il 3.10.2023, il ricorrente ha evocato in giudizio la coniuge al fine di ottenere la pronuncia di divorzio, rassegnando le seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis rejectis, pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Controparte_1 Sig. , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Parte_1 alla annotazione della sentenza anche parziale immediata. - Disporre la cessazione dell'obbligo del ricorrente di versare mensilmente il mantenimento all'ex coniuge pari ad euro 200.00, essendone venuti meno i presupposti ed essendo mutate le condizioni economiche della Sig.ra Controparte_1 che lavora, anche se al nero, quale colf o badante e intrattiene oramai da oltre un anno una convivenza more uxorio con l'attuale compagno in Rocca di Papa (RM), circostanze queste non dichiarate in sede di negoziazione assistita. - Nulla sull'affidamento dei figli e sul piano genitoriale, essendo tutti i figli della coppia, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, tranne per la figlia Per ed il figlio che convivono col padre. - Nulla sulla casa familiare, in quanto le parti in Per_1 causa, vivono separatamente dal lontano 2005”.
pagina 1 di 3 Nell'atto introduttivo – premesso di aver contratto con la resistente matrimonio nel 1992 e di aver Per_ Per avuto dall'unione cinque figli, (nato il [...]), (nata il [...]), (nato il Per_5 21/11/1994), (nato il [...]) e (nata il [...]), tutti maggiorenni ed Per_6 Per_1 Per_ economicamente autosufficienti, tranne l'ultima figlia ed il primo figlio che di recente è Per_1 tornato a casa dal padre – il ricorrente ha dedotto che il rapporto coniugale si è andato via via deteriorando;
che i coniugi sono separati di fatto dal 2005 e, quindi, legalmente, mediante accordo raggiunto in sede di procedimento di negoziazione assistita (Proc. Neg. n. 598/21 con nulla osta del PM del 10/11/2021); che, in tale sede, i coniugi concordavano: l'affido condiviso della figlia Per_1 (all'epoca minore); il collocamento della stessa presso il padre con onere di mantenimento integrale a carico del ricorrente;
il versamento in favore della di un assegno mensile pari ad euro CP_1 200,00; che egli ricorrente con grande difficoltà ha sempre rispettato i termini dell'accordo pur svolgendo un lavoro di netturbino con uno stipendio mensile di circa 1.500,00; che, infatti, sostiene le spese di affitto della casa di abitazione e delle utenze, provvede alla figlia alla nuova compagna Per_1 e al figlio più grande che, disoccupato, è rientrato a casa dal padre, oltre ad aiutare economicamente la famiglia di origine in Tunisia;
che l'assegno di euro 200,00 mensili per la resistente è eccessivo, viste le mutate condizioni economiche;
che nel procedimento di separazione la resistente ha occultato di avere un nuovo compagno e di lavorare come colf/badante in nero (circostanze queste confessate alla figlia;
che, preannunciata alla resistente la volontà di eliminare o ridurre l'assegno in suo Per_1 favore, la stessa si è resa irreperibile. All'udienza del 3.7.2024 la difesa del ricorrente ha esibito la notifica dell'atto introduttivo alla resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e ha chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status. La resistente, benché ritualmente intimata, non è comparsa né si è costituita in giudizio;
il Giudice, disposta in via provvisoria la revoca dell'assegno di mantenimento per la ha ammesso la CP_1 richiesta prova per testi e rimesso la causa al collegio per la pronuncia sullo status. Con sentenza del Tribunale di Velletri n. 1539/2024, pubblicata l'8.7.2024, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio e la causa rimessa sul ruolo per il prosieguo di giudizio. Espletata in corso di causa la richiesta prova testimoniale, all'udienza del 21.5.2025 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso;
nessuno è comparso per la resistente;
il Giudice ha riservato di riferire la causa al collegio. Il PM è regolarmente intervenuto nel giudizio. Per quanto riguarda le questioni economiche dei coniugi, il ricorrente ha chiesto che venga disposto la cessazione dell'obbligo, posto a suo carico in sede di accordo di separazione, di versamento in favore della resistente dell'assegno mensile di euro 200,00, in considerazione della circostanza che la stessa abbia una convivenza more uxorio, occultata già all'epoca del procedimento di separazione dei coniugi, e che svolga lavoro non regolare come colf/badante. Le allegazioni del ricorrente trovano riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese dal figlio delle parti, sentito all'udienza del 29.1.2025 (cfr. “Mi chiamo nato il [...], Testimone_1 attualmente disoccupato. Il ricorrente è mio padre, sento anche mia madre ( . sul Controparte_1 cap. 1) è vero, ha un compagno, l'ho conosciuto so che si chiama;
si chiama RT ma non conosco il cognome. vivono a Rocca di Papa;
sarà dal 2020 o 2019 che hanno una relazione o una cosa del genere”). Pertanto, ritiene il collegio che debba essere confermata la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili posto a carico del ricorrente per il mantenimento della in virtù di CP_1 accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita (Proc. Neg. n. 598/21 con nulla osta del PM del 10/11/2021) Nulla deve disporsi in ordine all'affidamento della figlia (nata il [...]), essendo la stessa Per_1 attualmente maggiorenne.
pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono il principio di causalità e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e trattazione dal d.m. 55/14 e succ. mod., stante la natura contumaciale del giudizio e l'esigua attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Dà atto della sentenza parziale n. 1539/2024 pubblicata il 8.7.2024, con cui il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
- Dichiara la contumacia di Controparte_1
- Conferma la revoca dell'assegno di mantenimento alla resistente.
- Condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 in Euro 125,00 per esborsi ed Euro 2.356,00 per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso in Velletri il 3.11.2025. Il Giudice estensore Dott. Angelo Baffa Il Presidente Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Velletri Prima - Famiglia CIVILE Il collegio, così composto: Dott. Riccardo Massera Presidente Dott. Marco Valecchi Giudice Dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. di R.G. n. 5119/2023 proposta da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 (Tunisia), il 20/10/1962, residente in [...], rappresentato e difeso nel presente procedimento dagli Avv.ti RT ed Alessia D'Amico RICORRENTE nei confronti di (C.F. ), nata in [...], il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...] RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO OGGETTO: divorzio giudiziale CONCLUSIONI: il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 21.5.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda Con ricorso, depositato il 3.10.2023, il ricorrente ha evocato in giudizio la coniuge al fine di ottenere la pronuncia di divorzio, rassegnando le seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis rejectis, pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Controparte_1 Sig. , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Parte_1 alla annotazione della sentenza anche parziale immediata. - Disporre la cessazione dell'obbligo del ricorrente di versare mensilmente il mantenimento all'ex coniuge pari ad euro 200.00, essendone venuti meno i presupposti ed essendo mutate le condizioni economiche della Sig.ra Controparte_1 che lavora, anche se al nero, quale colf o badante e intrattiene oramai da oltre un anno una convivenza more uxorio con l'attuale compagno in Rocca di Papa (RM), circostanze queste non dichiarate in sede di negoziazione assistita. - Nulla sull'affidamento dei figli e sul piano genitoriale, essendo tutti i figli della coppia, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, tranne per la figlia Per ed il figlio che convivono col padre. - Nulla sulla casa familiare, in quanto le parti in Per_1 causa, vivono separatamente dal lontano 2005”.
pagina 1 di 3 Nell'atto introduttivo – premesso di aver contratto con la resistente matrimonio nel 1992 e di aver Per_ Per avuto dall'unione cinque figli, (nato il [...]), (nata il [...]), (nato il Per_5 21/11/1994), (nato il [...]) e (nata il [...]), tutti maggiorenni ed Per_6 Per_1 Per_ economicamente autosufficienti, tranne l'ultima figlia ed il primo figlio che di recente è Per_1 tornato a casa dal padre – il ricorrente ha dedotto che il rapporto coniugale si è andato via via deteriorando;
che i coniugi sono separati di fatto dal 2005 e, quindi, legalmente, mediante accordo raggiunto in sede di procedimento di negoziazione assistita (Proc. Neg. n. 598/21 con nulla osta del PM del 10/11/2021); che, in tale sede, i coniugi concordavano: l'affido condiviso della figlia Per_1 (all'epoca minore); il collocamento della stessa presso il padre con onere di mantenimento integrale a carico del ricorrente;
il versamento in favore della di un assegno mensile pari ad euro CP_1 200,00; che egli ricorrente con grande difficoltà ha sempre rispettato i termini dell'accordo pur svolgendo un lavoro di netturbino con uno stipendio mensile di circa 1.500,00; che, infatti, sostiene le spese di affitto della casa di abitazione e delle utenze, provvede alla figlia alla nuova compagna Per_1 e al figlio più grande che, disoccupato, è rientrato a casa dal padre, oltre ad aiutare economicamente la famiglia di origine in Tunisia;
che l'assegno di euro 200,00 mensili per la resistente è eccessivo, viste le mutate condizioni economiche;
che nel procedimento di separazione la resistente ha occultato di avere un nuovo compagno e di lavorare come colf/badante in nero (circostanze queste confessate alla figlia;
che, preannunciata alla resistente la volontà di eliminare o ridurre l'assegno in suo Per_1 favore, la stessa si è resa irreperibile. All'udienza del 3.7.2024 la difesa del ricorrente ha esibito la notifica dell'atto introduttivo alla resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e ha chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status. La resistente, benché ritualmente intimata, non è comparsa né si è costituita in giudizio;
il Giudice, disposta in via provvisoria la revoca dell'assegno di mantenimento per la ha ammesso la CP_1 richiesta prova per testi e rimesso la causa al collegio per la pronuncia sullo status. Con sentenza del Tribunale di Velletri n. 1539/2024, pubblicata l'8.7.2024, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio e la causa rimessa sul ruolo per il prosieguo di giudizio. Espletata in corso di causa la richiesta prova testimoniale, all'udienza del 21.5.2025 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso;
nessuno è comparso per la resistente;
il Giudice ha riservato di riferire la causa al collegio. Il PM è regolarmente intervenuto nel giudizio. Per quanto riguarda le questioni economiche dei coniugi, il ricorrente ha chiesto che venga disposto la cessazione dell'obbligo, posto a suo carico in sede di accordo di separazione, di versamento in favore della resistente dell'assegno mensile di euro 200,00, in considerazione della circostanza che la stessa abbia una convivenza more uxorio, occultata già all'epoca del procedimento di separazione dei coniugi, e che svolga lavoro non regolare come colf/badante. Le allegazioni del ricorrente trovano riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese dal figlio delle parti, sentito all'udienza del 29.1.2025 (cfr. “Mi chiamo nato il [...], Testimone_1 attualmente disoccupato. Il ricorrente è mio padre, sento anche mia madre ( . sul Controparte_1 cap. 1) è vero, ha un compagno, l'ho conosciuto so che si chiama;
si chiama RT ma non conosco il cognome. vivono a Rocca di Papa;
sarà dal 2020 o 2019 che hanno una relazione o una cosa del genere”). Pertanto, ritiene il collegio che debba essere confermata la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili posto a carico del ricorrente per il mantenimento della in virtù di CP_1 accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita (Proc. Neg. n. 598/21 con nulla osta del PM del 10/11/2021) Nulla deve disporsi in ordine all'affidamento della figlia (nata il [...]), essendo la stessa Per_1 attualmente maggiorenne.
pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono il principio di causalità e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e trattazione dal d.m. 55/14 e succ. mod., stante la natura contumaciale del giudizio e l'esigua attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Dà atto della sentenza parziale n. 1539/2024 pubblicata il 8.7.2024, con cui il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
- Dichiara la contumacia di Controparte_1
- Conferma la revoca dell'assegno di mantenimento alla resistente.
- Condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 in Euro 125,00 per esborsi ed Euro 2.356,00 per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso in Velletri il 3.11.2025. Il Giudice estensore Dott. Angelo Baffa Il Presidente Dott. Riccardo Massera
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