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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
Sezione Civile
Il giudice dr.ssa Chiara Ilaria Risolo, nella causa iscritta al N.r.g.a.c.
195/2025, a seguito di trattazione scritta disposta in conformità alle disposizioni vigenti, prende atto di quanto segue
1. l'avv. RINALDI LUCA per ha depositato CP_1
nota scritta contenente le proprie istanze e conclusioni, che si intendono tutte come trascritte nel presente provvedimento;
2. il , costituitosi in giudizio, non ha Controparte_2
depositato nota scritta.
IL GIUDICE
considerato che parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di allontanamento dall'Italia n. UE/10/2019 emesso in data 15 gennaio 2025 dal Prefetto di Pordenone, notificato in pari data;
dato atto che, già nel decreto di fissazione dell'udienza le parti sono state invitate a contraddire in merito alla competenza del giudice adìto, alla luce della normativa (art. 17, secondo comma, d.lgs. n.
150/2011) che prevede la competenza del tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato (e cioè,
ai sensi dell'art. 1, d.l. 13/2017, conv. in l. 46/17, la sezione specializzata presso il Tribunale di Trieste),
considerato che il , costituitosi in giudizio, ha Controparte_2
chiesto al Tribunale adito di declinare la propria competenza territoriale indicando ed accertando quale foro competente quello del
Tribunale di Trieste, sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, con regolamento di spese come per legge, in caso di mancata adesione di controparte all'eccezione sollevata;
osservato che parte ricorrente, con le note scritte depositate in sostituzione di udienza, ha chiesto al Tribunale termine per riassumere la causa nanti il Tribunale di Trieste, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europa;
ritenuto che debbano essere liquidate d'ufficio le spese del procedimento a carico del ricorrente, avendo la presente ordinanza natura decisoria, non rilevando l'adesione del ricorrente all'eccezione di incompetenza, in quanto la fattispecie esula dalle ipotesi di cui all'art. 38, secondo comma, c.p.c. (cfr. ex multis cass. civ. 11764/2016;
17187/2019);
ritenuto che le spese devono essere liquidate ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti, valore indeterminabile, complessità bassa,
fase di studio e fase introduttiva, valori minimi, con riduzione al 50%
per la pronuncia in rito;
P.Q.M.
• dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di
Trieste, Sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;
• assegna il termine di mesi 3, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., per la riassunzione del procedimento dinnanzi al giudice dichiarato competente;
• condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti della parte resistente costituita delle spese di lite che liquida in euro
700,00, oltre accessori.
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Pordenone, 14/04/2025
Si comunichi.
Il Giudice
dr.ssa Chiara Ilaria Risolo
(atto firmato digitalmente)