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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 01/12/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 348/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice VI SO all'udienza del 01/12/2025 nella causa n. 348/2025 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. BRUNOLDI ENRICO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistita dall'avv. MALASPINA SERGIO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: dimissioni per fatti concludenti - licenziamento
Premesso che: con ricorso depositato in data 4.4.2025, ha dedotto: Parte_1
• di essere stata assunta alle dipendenze di in data 1.5.2019, in Controparte_1 forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inizialmente a tempo parziale e dal 1.2.2023 a tempo pieno, con mansioni di operatrice socio sanitaria, qualifica di operaia ed inquadramento nel livello C2 CCNL cooperative sociali confcooperative – legalcoop, contestualmente assumendo la qualità di socia della cooperativa stessa;
• di aver prestato attività lavorativa presso la struttura “Residenza per anziani Giovanni
Penna”, sita in Felizzano;
• di aver concordato in data 12.11.2024 con la propria coordinatrice e superiore gerarchica un periodo di ferie a decorrere dal 6.12.2024 e fino al 31.1.2025 per Parte_2 recarsi in Cile;
• di aver quindi acquistato i biglietti per il volo aereo per sé e la propria famiglia e di essere partita i primi giorni di dicembre 2024;
1 RGL n. 348/2025
• di essersi accorta, mentre era in Cile, che il suo nominativo risultava nei turni di gennaio
2025 e di aver quindi contattato la coordinatrice, chiedendole spiegazioni, e che la stessa le aveva assicurato che ci avrebbe pensato lei a coprire i turni;
• che in data 31.12.2024 la coordinatrice le aveva inviato una e-mail, negando di averla autorizzata alla fruizione di ferie per l'intero mese di gennaio 2025;
• di aver formulato nuova richiesta ferie, che le era stata negata;
• di aver ricevuto al rientro in Italia, in data 3.2.2025, una comunicazione e-mail con cui le era stata contestata l'assenza ingiustificata dall'11.1.2025 al 31.1.2025 e che analoga contestazione disciplinare le era stata recapitata anche a mezzo raccomandata ricevuta il
7.2.2025;
• che in data 3.2.2025 la cooperativa aveva anche provveduto ad inviare all'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria una comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro per fatti concludenti ai sensi dell'art. 26, co. 7 bis, D.Lgs. 151/2015, introdotto con L.
203/2024, inoltrando altresì comunicazione di cessazione del rapporto per dimissioni al
Centro per l'Impiego; Co
• di aver presentato una memoria all con cui descriveva come si erano svolti i fatti e che Co l aveva provveduto a dichiarare l'inefficacia delle dimissioni per fatti concludenti;
• di aver anche formalmente offerto alla cooperativa la propria prestazione lavorativa con comunicazione del 25.3.2025;
• che, nonostante ciò, la cooperativa nulla le ha più comunicato;
• di non aver ricevuto neppure alcuna comunicazione di esclusione dalla cooperativa quale socia.
La ricorrente ritiene non sussistente un'ipotesi di dimissioni per fatti concludenti, non essendo mai stata sua intenzione recedere dal rapporto lavorativo ed essendo il datore di lavoro a conoscenza del fatto che la sua assenza era motivata dalla fruizione delle ferie richieste/concordate. Ella pertanto ritiene inefficace la cessazione del rapporto lavorativo con diritto alla ricostituzione dello stesso e pagamento, a titolo risarcitorio, di tutte le retribuzioni che sarebbero maturate dalla data di cessazione del rapporto alla ricostituzione.
In alternativa, l'istante ritiene che il rapporto debba intendersi risolto in ragione di un licenziamento, tuttavia privo di forma e giustificazione, sottolineando, infatti, come il datore di lavoro abbia abbandonato il procedimento disciplinare, pur iniziato mediante l'invio della contestazione in data
3.2.2025. Pertanto, la invoca la tutela prevista dall'art. 2 o, in subordine, dall'art. 3 D.Lgs. Pt_1
23/2015.
Nello specifico, la ricorrente chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“• previo eventuale annullamento della delibera di esclusione da socia,
2 RGL n. 348/2025
• accertare e dichiarare la nullità, inefficacia o inesistenza delle dimissioni per fatti concludenti da parte della ricorrente e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la Controparte_1
corrente in 27100 Pavia (PV), Via Ferrini n. 2, c.f. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore a ricostituire il rapporto di lavoro intercorrente fra le parti con condanna al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di tutte le mensilità di retribuzione che sarebbero dovute maturare fra la data di recesso e la ricostituzione del rapporto, oltre rivalutazione ed interessi legali;
• alternativamente, in base all'interpretazione che ne darà il Giudicante, e sempre previo eventuale annullamento della delibera di esclusione da socia, accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o inefficacia del licenziamento comminato alla ricorrente dalla corrente in Controparte_1
27100 Pavia (PV), Via Ferrini n. 2, c.f. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore per tutti i motivi di cui al presente ricorso e, conseguentemente
• in via principale, dichiarare tenuta e condannare la corrente in 27100 Controparte_1
Pavia (PV), Via Ferrini n. 2, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore ai P.IVA_1 sensi dell'art. 2 D.Lgs. 23 del 2015, a reintegrare nel proprio posto di lavoro la ricorrente condannandola altresì al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e, comunque non inferiore alle 5 mensilità, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo con facoltà, in capo la ricorrente, di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
• in via subordinata, condannare la corrente in 27100 Pavia (PV), Via Controparte_1
Ferrini n. 2, c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore ai sensi dell'art. 3 P.IVA_1 comma 2 D.Lgs. 23 del 2015 alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
• in via di ulteriore subordine, dichiarare tenuta e condannare la corrente Controparte_1 in 27100 Pavia (PV), Via Ferrini n. 2, c.f. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore al pagamento in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.Lgs. 23 del 2015 di un'indennità risarcitoria in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto o, in subordine, di quella prevista dal combinato disposto con l'art. 9 del D.Lgs. 23 del 2015;
• nel caso in cui si ritenesse applicabile ratione materiae l'art. 18 della Legge n. 300/1970, dichiarare tenuta e condannare la corrente in 27100 Pavia (PV), Via Controparte_1
3 RGL n. 348/2025
Ferrini n. 2, c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore alle conseguenze P.IVA_1 di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 18 Legge n. 300 del 1970 ed in progressivo grado di subordine a quelle previste dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 18 Legge n. 300 del 1970;
• in estremo subordine, dichiarare tenuta e condannare la corrente in Controparte_1
27100 Pavia (PV), Via Ferrini n. 2, c.f. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore alle conseguenze di cui all'art. 8 Legge n. 604 del 1966;
• Con vittoria di spese legali, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA di legge da distrarsi in favore dello scrivente legale antistatario”.
si è costituita in giudizio, contestando la ricostruzione fattuale descritta Controparte_1 in ricorso e la fondatezza giuridica delle domande proposte. In particolare, la resistente ha evidenziato come la ricorrente avesse a dicembre 2024 un saldo ferie negativo, che mai fosse stata autorizzata alla fruizione di ferie (in anticipo rispetto al maturato) oltre il 10 gennaio 2025, che la stessa non ha più contattato la cooperativa a partire dal 6.1.2025, in cui ha formalizzato una nuova richiesta ferie, negata il 7.1.2025, e non si è più presentata a lavoro a partire dall'11.1.2025.
La cooperativa sottolinea la correttezza del proprio operato e la piena aderenza della fattispecie concreta a quella astratta di “dimissioni per fatti concludenti”, la cui integrazione nei fatti ha reso superfluo proseguire il procedimento disciplinare.
ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“NEL MERITO: respingere il ricorso perché nullo / generico/ carente di prova / carente di nesso di causalità/ senza petitum ed in ogni caso infondato in fatto e in diritto, assolvendo le resistente da ogni e qualsiasi pretesa azionata nel ricorso introduttivo del presente giudizio e / o conseguenza per sé pregiudizievole.
• Rilevare e accertare l'assenza ingiustificata della Ricorrente dal 11 gennaio 2025 al 3 febbraio
2025 e/o la maggiore o minore durata accertare in corso di ausa
• Rilevare e accertare l'assenza di alcuna autorizzazione di ad assentarsi dal lavoro per due CP_1 mesi fio al 31 gennaio / 3 febbraio 2025;
• Rilevare e accertare la mala fede contrattuale della Ricorrente per le assenze dal Cile e per la mancanza di ferie
• Rilevare e accertare se i permessi ex legge 92/104 siano stati usufruiti a favore della Madre in che luogo e per quale motivazione;
• Rilevare e accertare che in ogni caso è stata contestata disciplinarmente l'assenza ingiustificata che è giusta causa di licenziamento in base al CCNL di settore;
Par
• Rilevare e accertare che la relazione e le conclusioni della di Alessandria sono avvenute senza contraddittorio e dovranno essere respinte e dichiarate inammissibili / nulle / annullabili;
PER L'EFFETTO DI QUANTO SOPRA:
4 RGL n. 348/2025
Dichiarare la cessazione del rapporto di lavoro e associativo della Ricorrente per facci concludenti
/ dimissioni volontaria in base alla nuova normativa citata;
in subordine dichiarare e confermare il licenziamento della Ricorrente per giusta causa per assenna ingiustificata come da CCNL di settore e come da contestazione notificata;
dichiarare nulli i permessi 104 legge 1992 non usufruiti a favore della Madre, previa esibizione passaporto della madre e previo accertamento delle eventuali cure effettuate con l'aiuto della figlia;
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza odierna, all'esito della discussione dei difensori, è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che:
- è incontestato e comunque emerge dalla documentazione prodotta dalle parti che fosse prassi aziendale che i lavoratori formulassero le richieste di fruizione ferie e permessi mediante inserimento in apposito portale (doc. 5 e 13 ric. e doc. 1, 2 e 3 res.);
- dall'estratto in atti (doc. 1 res.) relativo alla posizione della ricorrente si evince che la stessa avesse formulato in data 12.11.2024 richiesta di fruizione permessi ex L. 104/1992 per il giorno 3.12.2024 e dal 5.1.2025 al 7.1.2025 e di fruizione ferie dal 4.12.2024 al 4.1.2025;
- nell'estratto della comunicazione whatsapp intercorsa tra la ricorrente e la coordinatrice
(doc. 5 ric.) si legge che, in data 12.11.2024, a fronte della richiesta Parte_2 della coordinatrice rivolta alla di comunicarle le date del suo viaggio di dicembre ai Pt_1 fini della programmazione dei turni, la ricorrente rispondeva, evidentemente facendo riferimento all'inserimento della sua richiesta di ferie/permessi inserita sul portale, “Ciao scusa ancora, mi sono sbagliata nel inserire le ferie e 104, ti chiedo gentilmente se li puoi correggere, 3 4 e 5 sono 104, di conseguenza le ferie partono del giorno 6 al 6 gennaio e 7
8 e 9 104 e dopo i giorni che ti ho chiesto del anno successivo, grazie.”;
- alcuna richiesta di ferie specifica per i giorni successivi al 9.1.2025 risulta essere mai stata formalizzata dalla lavoratrice se non in data 6.1.2025, quando risulta sul portale la sua richiesta di ferie per il periodo 11.1.2025 – 31.1.2025 (doc. 1 res.);
- non è provato che la ricorrente avesse concordato con la sin dal 12.11.2024 un Pt_2 periodo di ferie a decorrere dal 6.12.2024 e fino al 31.1.2025, come dedotto al capo 4) del ricorso, in quanto ciò non emerge dalla documentazione agli atti né è stata richiesta prova testimoniale sul punto;
- la ricorrente afferma che mentre era in Cile riceveva tramite whatsapp la comunicazione dei turni di lavoro di gennaio 2025 e rilevava la presenza del proprio nominativo, pertanto tentava di contattare la coordinatrice (risulta dalla comunicazione whatsapp che ciò sia
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avvenuto in data 30.12.2024), senza esito, per poi essere a propria volta ricontatta dalla stessa lo stesso giorno 30.12.2024;
- nell'ambito della telefonata la coordinatrice le avrebbe detto di aver capito male e che avrebbe pensato lei a coprire i turni di gennaio 2025;
- di quanto da ultimo indicato non vi è prova né nella documentazione prodotta in atti né è stata offerta prova testimoniale;
- nella e-mail datata 31.12.2024 inviata dalla coordinatrice alla ricorrente si legge:
“Buongiorno , a seguito della telefonata intercorsa in data di ieri, volevo comunicarle Pt_1 che il suo rientro al lavoro, come da turni esposti, è previsto per la data dell'11 gennaio. A fronte della richiesta verbale, di poter anticipare qualche giorno di ferie del nuovo anno, avevo acconsentito, infatti le avevo prorogate fino a tutto il 10 gennaio, ma in alcun modo avevo dato l'autorizzazione per prorogare le ferie fino ai primi di febbraio, ferie iniziate il 6 dicembre, inoltre non mi risulta sia stata fatta alcuna richiesta sul portale, pertanto ad oggi mi trovo nell'impossibilità di autorizzare giornate di ferie dopo tale data.”; la coordinatrice inoltrava in allegato alla e-mail la tabella dei turni per il mese di gennaio 2025 in cui risultava la presenza in servizio della ricorrente con decorrenza dall'11.1.2025 (doc. 13 ric.
e doc. 2 res.);
- in data 6.1.2025, come detto, la ricorrente formalizzava istanza di ferie per il periodo
11.1.2025 – 31.1.2025, che risulta essere stata rifiutata, come comunicatole anche a mezzo e-mail, il 7.1.2025 (doc. 13 ric. e doc. 1 e 3 res.);
- è pacifico che la non si sia presentata a lavoro in data 11.1.2025 né per l'intero Pt_1 mese di gennaio 2025;
- con comunicazione e-mail del 3.2.2025, la cooperativa inoltrava alla ricorrente contestazione disciplinare datata 31.1.2025 del seguente tenore: “in riferimento a quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70 e all'art. 40 del CCNL delle Cooperative Sociali, Le contestiamo in via disciplinare quanto segue. È stata segnalata, da parte della
Coordinatrice di Struttura della RA “Giovanni Penna” in Felizzano, Sig.ra Parte_2
, , la Sua assenza non giustificata su lavoro dalla data del 11
[...] Parte_4 gennaio 2025 alla data odierna. Lei si trovava in ferie autorizzate a far data dal 04/12/2024
e fino al giorno 10/01/2025. Come da pianificato del mese a Lei inviato anche a mezzo mail dalla Coordinatrice in data 21/12/2024, Lei avrebbe dovuto riprendere servizio a far data dal giorno 11/01/2025, cosa non avvenuta. L'assenza ingiustificata si è protratta per tutto il mese di gennaio 2025, fino alla data e, nello specifico, nelle seguenti giornate: - da sabato
11/01/2025 a lunedì 13/01/2025 – da giovedì 16/01/2025 a domenica 19/01/2025 – da martedì 21/01/2025 a giovedì 23/01/2025 – da domenica 26/01/2025 a martedì' 28/01/2025
- giovedì 30 e venerdì 31/01/2025 Nelle suddette giornate qui sopra elencate, Lei risulta
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quindi, essere assente ingiustificata.”; la contestazione veniva altresì inviata tramite raccomandata spedita il 31.1.2025 e ricevuta il 7.2.2025 (doc. 7 ric. e doc. 6 res.);
- invero, risulta che avesse con e-mail del 14.1.2025 comunicato alla Parte_2 referente dell'Ufficio del Personale quanto segue: “con la presente devo segnalare assenza ingiustificata, creando non pochi problemi al corretto svolgimento del lavoro, da parte dell'operatrice in oggetto nei seguenti turni di lavoro:
Sabato 11/01/2025 turno M3 (7/12.30)
Domenica 12/01/2025 turno N1 (21/06)
Lunedì 13/01/2025 turno N2 (22/07)
Qui di seguito ti riassumo la situazione della Sig.ra , che non si è presentata in Pt_1 turno al termine delle ferie concordate:
Come si può vedere dai file turno che allego alla presente, l'operatrice aveva fatto richiesta ferie dal 6 dicembre al 4 gennaio, per poter andare nel suo paese (Cile) a trovare i suoi parenti, con prima e dopo il periodo tre giorni di L104. Mi aveva chiesto verbalmente se le potevo concedere qualche giorno in più (mai avevamo parlato di un mese intero), anticipando le ferie del 2025, così le ho aggiunto 8/9/10 gennaio, con rientro l'11, e ti ricordo che l'ultimo suo turno è stato svolto il 30 novembre;
In data 28/12/2024 ho pubblicato i turni dei Gennaio 2025, mettendone copia come faccio sempre sul gruppo Whattsapp delle operatrici, turni che giro in allegato, e da cui si evince che l'operatrice avrebbe dovuto riprendere il lavoro in data 11/01/2025;
In data 30/12/2024 la Sig.ra mi chiama dal Cile dicendomi che lei aveva già Pt_1 comprato il biglietto di rientro e che il volo era per il 31/01/2025, ma io questo periodo ulteriore non lo avevo MAI approvato, ed in ogni modo, visto che il ritorno da quanto dettomi dalla signora, lo ha comprato in un secondo momento, avrebbe dovuto interpellarmi, in qualità di coordinatrice della Struttura, per avere l'approvazione.
In data 31/12/2025 le ho inoltrato mail (che allego) al suo indirizzo mail aziendale, in cui le ribadivo che non poteva in alcun modo prolungare le ferie, come da sua semplice richiesta verbale;
in data 06/01/205 le ho inviato messaggio per esortarla a controllare la sua posta elettronica, avendo il sospetto che non lo avesse fatto, non avendo ricevuto risposta alcuna. A seguito, sempre in data 06/01/2025 ha mandato richiesta di ferie per il periodo
11/01/ 31/01 (che ho rifiutato su GEIAS) 1/2/3 Febbraio L104 1/2/3 Marzo L104;
A seguito del rifiuto, con la signora non ho più avuto alcun tipo di contatto, pertanto, davo per scontato che rientrasse in turno alla data prestabilita;
Il sabato 11/01/2025 la Sig.ra aveva il turno del mattino, a cui non si è Pt_1 presentata, e non ha neanche risposto alle chiamate/messaggio della referente Persona_1
; neppure domenica 12/01/2025 non si è presentata in turno, N1 (21/06), e neanche in
[...] questo caso ha risposto alle chiamate della collega, solo più tardi le ha mandato un
7 RGL n. 348/2025
messaggio scusandosi per non aver risposto alle chiamate, e di chiedere a me che sapevo.
In alcun modo mi ha più contatta.
Al turno di lunedì 13/01/2021 N2 (22/079, non si è nuovamente presentata;
il suo prossimo turno cadrà in data 16/01, provvederò a coprirlo in anticipo, non avendo ricevuto alcun tipo di spiegazione e tantomeno risposta alla mia mail del 31/12/2024.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti e attendo di ricevere istruzioni su come gesti re la situazione, saluti” (doc. 5 res.);
- in data 3.2.2025 la cooperativa ha comunicato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro Asti-
Alessandria comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro per fatti concludenti ai sensi dell'art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall'art. 19 della L. 203/2024, riferita alla lavoratrice (doc. 8 e 10 ric.); Parte_1
- in data 4.2.2025 la cooperativa ha comunicato alla lavoratrice “la chiusura del rapporto di lavoro con ai sensi della disciplina di dimissioni per fatti Controparte_3 concludenti introdotta dall'art. 26, comma 7-bis D.Lgs. n. 151/2015.”, avvisandola di aver provveduto altresì alla comunicazione al Centro per l'Impiego della cessazione del rapporto lavorativo (doc. 8 ric.);
- la ricorrente ha presentato all “ricorso al provvedimento disciplina ex Controparte_4 art. 26 comma 7 – bis D.Lgs. n. 151/2015 introdotto dall'art. 19 della l. n. 203/2024”, contestando la legittimità del provvedimento di cessazione del rapporto di lavoro secondo la disciplina delle dimissioni per fatti concludenti alla luce dei fatti poi dedotti nel ricorso introduttivo del presente giudizio (doc. 9 ric.);
- l , senza procedere ad ulteriore istruttoria e sulla base delle sole Controparte_4 affermazioni della lavoratrice, ha ritenuto che “quest'ultima ha soddisfatto l'onere probatorio relativo alla impossibilità di comunicare al datore di lavoro i motivi a giustificazione delle assenze contestate. Pertanto, la cessazione per dimissione per fatti concludenti è da considerarsi inefficace” (doc. 10 ric.);
- l'art. 26, co. 7bis, D.Lgs. 151/2015, introdotto dall'art. 19 L. 203/2024, prevede che “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore
e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”;
- nella specie, come detto, l'assenza protrattasi dall'11.1.2025 al 31.1.2025 è incontestata;
8 RGL n. 348/2025
- quanto alla mancata giustificazione della stessa, essa deriva dalla mancata prova di una autorizzazione alla fruizione di un periodo di ferie per il medesimo periodo;
invero, non vi è prova che la lavoratrice avesse neanche formulato a novembre richiesta di fruizione ferie per il periodo da dicembre 2024 a fine gennaio 2025 e quando la richiesta è stata fatta, il
6.1.2025, essa è stata rifiutata;
peraltro è documentato il saldo negativo ferie a dicembre
2024, sicchè il rifiuto opposto dal datore di lavoro è del tutto legittimo;
- quanto al fatto che la ricorrente avesse comunicato alla coordinatrice, nel corso della telefonata del 30.12.2024, che aveva già acquistato i biglietti aerei di ritorno dal viaggio in
Cile, certo non può costituire giustificazione dell'assenza in mancanza di autorizzazione alla fruizione delle ferie per il periodo corrispondente al viaggio prenotato;
- a seguito del rifiuto alla richiesta di ferie presentata in data 6.1.2025, comunicato in data
7.1.2025 e pacificamente ricevuto dalla (v. capo 12 ricorso), non vi è prova di Pt_1 alcuna comunicazione da parte della lavoratrice alla cooperativa del fatto che si sarebbe assentata dall'11.1.2025 né dei motivi del mancato rientro;
- non sono infatti allegati nè dimostrati altri motivi di giustificazione dell'assenza verificatasi a decorrere dall'11.1.2025 (ad esempio la mancata possibilità di cambiare la data del volo di rientro, un impedimento oggettivo e documentato a prendere per tempo l'aereo ecc.), nè è stata allegata e dimostrata l'impossibilità per forza maggiore di comunicarli alla società;
d'altronde, quando la ricorrente ha voluto contattare il datore di lavoro o i suoi referenti ci è riuscita e comunque è lei stessa a dare atto della piena operatività di vari canali di comunicazione (ha letto le e-mail, ha letto i messaggi sul gruppo whatsapp, ha inserito richieste di fruizione ferie sul portale aziendale, ha avuto contatti telefonici con la coordinatrice); neppure si ravvisa alcun fatto imputabile al datore di lavoro idoneo ad impedire il ricevimento di tale comunicazione (come detto, i mezzi per comunicare con il datore c'erano e sono stati proficuamente utilizzati fino al 7.1.2025, data a cui risale la comunicazione e-mail alla del rifiuto della sua richiesta di ferie inserita il giorno Pt_1 precedente sul portale aziendale);
- in sintesi, nonostante non fosse stata autorizzata alla fruizione di ferie fino alla fine di gennaio 2025, la ricorrente ha acquistato i biglietti per il rientro dal viaggio in Cile con la famiglia per il giorno 31.1.2025 e, nonostante nel corso della sua assenza le sia stato opposto rifiuto al prolungamento delle ferie fruende per mancata programmazione e maturazione delle stesse, la lavoratrice non ha neppure tentato di rimediare e fare in modo di presentarsi comunque a lavoro alla data prevista nei turni comunicati;
anzi, neppure ha avvertito, quantomeno ai fini della copertura dei turni di assistenza, che non si sarebbe presentata a lavoro in data 11.1.2025 e fino a quando;
una volta rientrata dal Cile, a febbraio, risulta aver tentato di inserire nell'apposito portale un giustificativo dell'assenza a posteriori, neppure supportato da idonea documentazione (si legge nell'estratto delle
9 RGL n. 348/2025
comunicazioni whatsapp intercorse tra la ricorrente e che la le Parte_2 Pt_1 abbia scritto in data 3.2.2025 che “Buongiorno, ho fatto richiesta per il giorno 19, con la legge 53/2000, purtroppo me stata rifiutata, chiarisco che in precedenza ho sempre usato quella voce in quanto legge 53/2000 fa riferimento ai permessi per lutto e anche per malattie dei familiari, qualora fosse cambiato qualcosa rimango a disposizione per chiarimenti, buona giornata”);
- sulla base di quanto illustrato, si ritengono del tutto integrati i presupposti applicativi della fattispecie di cui all'art. 26, co. 7 bis, D.Lgs. 151/2015;
- il ricorso non appare quindi fondato e meritevole di accoglimento;
- va evidenziato che lo strumento recentemente introdotto dal legislatore costituisce un'alternativa alla procedura disciplinare ex art. 7 L. 300/1970 in un'ipotesi fattuale in cui è particolarmente sentita l'esigenza di rimuovere incertezze in ordine al reale atteggiarsi dei rapporti giuridici e scongiurare abusi;
lo chiarisce anche il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con propria Circolare del 27 marzo 2025, n. 6, pur priva di efficacia interpretativa vincolante, che ha fornito le prime indicazioni operative;
né si ravvisa alcun vulnus al diritto di difesa del lavoratore, che ha comunque la possibilità di dimostrare, cosa non avvenuta nella specie, né di fronte all'Ispettorato né in sede processuale,
“l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”;
- l'ulteriore domanda formulata da parte resistente, ampliativa del thema decidendum, è inammissibile in assenza di istanza di rinvio dell'udienza di discussione ex art. 418 c.p.c.;
- le spese di lite sono compensate per la metà in ragione della novità delle questioni trattate mentre seguono la soccombenza per la residua parte, posta a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente decidendo, respinta ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese di lite nella misura della metà, che liquida in complessivi € 2.000,00 (pari al 50% di € 4.000,00), oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa le residue spese legali.
Alessandria, 1.12.2025.
Il Giudice
VI SO
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice VI SO all'udienza del 01/12/2025 nella causa n. 348/2025 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. BRUNOLDI ENRICO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistita dall'avv. MALASPINA SERGIO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: dimissioni per fatti concludenti - licenziamento
Premesso che: con ricorso depositato in data 4.4.2025, ha dedotto: Parte_1
• di essere stata assunta alle dipendenze di in data 1.5.2019, in Controparte_1 forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inizialmente a tempo parziale e dal 1.2.2023 a tempo pieno, con mansioni di operatrice socio sanitaria, qualifica di operaia ed inquadramento nel livello C2 CCNL cooperative sociali confcooperative – legalcoop, contestualmente assumendo la qualità di socia della cooperativa stessa;
• di aver prestato attività lavorativa presso la struttura “Residenza per anziani Giovanni
Penna”, sita in Felizzano;
• di aver concordato in data 12.11.2024 con la propria coordinatrice e superiore gerarchica un periodo di ferie a decorrere dal 6.12.2024 e fino al 31.1.2025 per Parte_2 recarsi in Cile;
• di aver quindi acquistato i biglietti per il volo aereo per sé e la propria famiglia e di essere partita i primi giorni di dicembre 2024;
1 RGL n. 348/2025
• di essersi accorta, mentre era in Cile, che il suo nominativo risultava nei turni di gennaio
2025 e di aver quindi contattato la coordinatrice, chiedendole spiegazioni, e che la stessa le aveva assicurato che ci avrebbe pensato lei a coprire i turni;
• che in data 31.12.2024 la coordinatrice le aveva inviato una e-mail, negando di averla autorizzata alla fruizione di ferie per l'intero mese di gennaio 2025;
• di aver formulato nuova richiesta ferie, che le era stata negata;
• di aver ricevuto al rientro in Italia, in data 3.2.2025, una comunicazione e-mail con cui le era stata contestata l'assenza ingiustificata dall'11.1.2025 al 31.1.2025 e che analoga contestazione disciplinare le era stata recapitata anche a mezzo raccomandata ricevuta il
7.2.2025;
• che in data 3.2.2025 la cooperativa aveva anche provveduto ad inviare all'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria una comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro per fatti concludenti ai sensi dell'art. 26, co. 7 bis, D.Lgs. 151/2015, introdotto con L.
203/2024, inoltrando altresì comunicazione di cessazione del rapporto per dimissioni al
Centro per l'Impiego; Co
• di aver presentato una memoria all con cui descriveva come si erano svolti i fatti e che Co l aveva provveduto a dichiarare l'inefficacia delle dimissioni per fatti concludenti;
• di aver anche formalmente offerto alla cooperativa la propria prestazione lavorativa con comunicazione del 25.3.2025;
• che, nonostante ciò, la cooperativa nulla le ha più comunicato;
• di non aver ricevuto neppure alcuna comunicazione di esclusione dalla cooperativa quale socia.
La ricorrente ritiene non sussistente un'ipotesi di dimissioni per fatti concludenti, non essendo mai stata sua intenzione recedere dal rapporto lavorativo ed essendo il datore di lavoro a conoscenza del fatto che la sua assenza era motivata dalla fruizione delle ferie richieste/concordate. Ella pertanto ritiene inefficace la cessazione del rapporto lavorativo con diritto alla ricostituzione dello stesso e pagamento, a titolo risarcitorio, di tutte le retribuzioni che sarebbero maturate dalla data di cessazione del rapporto alla ricostituzione.
In alternativa, l'istante ritiene che il rapporto debba intendersi risolto in ragione di un licenziamento, tuttavia privo di forma e giustificazione, sottolineando, infatti, come il datore di lavoro abbia abbandonato il procedimento disciplinare, pur iniziato mediante l'invio della contestazione in data
3.2.2025. Pertanto, la invoca la tutela prevista dall'art. 2 o, in subordine, dall'art. 3 D.Lgs. Pt_1
23/2015.
Nello specifico, la ricorrente chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“• previo eventuale annullamento della delibera di esclusione da socia,
2 RGL n. 348/2025
• accertare e dichiarare la nullità, inefficacia o inesistenza delle dimissioni per fatti concludenti da parte della ricorrente e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la Controparte_1
corrente in 27100 Pavia (PV), Via Ferrini n. 2, c.f. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore a ricostituire il rapporto di lavoro intercorrente fra le parti con condanna al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di tutte le mensilità di retribuzione che sarebbero dovute maturare fra la data di recesso e la ricostituzione del rapporto, oltre rivalutazione ed interessi legali;
• alternativamente, in base all'interpretazione che ne darà il Giudicante, e sempre previo eventuale annullamento della delibera di esclusione da socia, accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o inefficacia del licenziamento comminato alla ricorrente dalla corrente in Controparte_1
27100 Pavia (PV), Via Ferrini n. 2, c.f. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore per tutti i motivi di cui al presente ricorso e, conseguentemente
• in via principale, dichiarare tenuta e condannare la corrente in 27100 Controparte_1
Pavia (PV), Via Ferrini n. 2, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore ai P.IVA_1 sensi dell'art. 2 D.Lgs. 23 del 2015, a reintegrare nel proprio posto di lavoro la ricorrente condannandola altresì al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e, comunque non inferiore alle 5 mensilità, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo con facoltà, in capo la ricorrente, di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
• in via subordinata, condannare la corrente in 27100 Pavia (PV), Via Controparte_1
Ferrini n. 2, c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore ai sensi dell'art. 3 P.IVA_1 comma 2 D.Lgs. 23 del 2015 alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
• in via di ulteriore subordine, dichiarare tenuta e condannare la corrente Controparte_1 in 27100 Pavia (PV), Via Ferrini n. 2, c.f. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore al pagamento in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.Lgs. 23 del 2015 di un'indennità risarcitoria in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto o, in subordine, di quella prevista dal combinato disposto con l'art. 9 del D.Lgs. 23 del 2015;
• nel caso in cui si ritenesse applicabile ratione materiae l'art. 18 della Legge n. 300/1970, dichiarare tenuta e condannare la corrente in 27100 Pavia (PV), Via Controparte_1
3 RGL n. 348/2025
Ferrini n. 2, c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore alle conseguenze P.IVA_1 di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 18 Legge n. 300 del 1970 ed in progressivo grado di subordine a quelle previste dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 18 Legge n. 300 del 1970;
• in estremo subordine, dichiarare tenuta e condannare la corrente in Controparte_1
27100 Pavia (PV), Via Ferrini n. 2, c.f. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore alle conseguenze di cui all'art. 8 Legge n. 604 del 1966;
• Con vittoria di spese legali, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA di legge da distrarsi in favore dello scrivente legale antistatario”.
si è costituita in giudizio, contestando la ricostruzione fattuale descritta Controparte_1 in ricorso e la fondatezza giuridica delle domande proposte. In particolare, la resistente ha evidenziato come la ricorrente avesse a dicembre 2024 un saldo ferie negativo, che mai fosse stata autorizzata alla fruizione di ferie (in anticipo rispetto al maturato) oltre il 10 gennaio 2025, che la stessa non ha più contattato la cooperativa a partire dal 6.1.2025, in cui ha formalizzato una nuova richiesta ferie, negata il 7.1.2025, e non si è più presentata a lavoro a partire dall'11.1.2025.
La cooperativa sottolinea la correttezza del proprio operato e la piena aderenza della fattispecie concreta a quella astratta di “dimissioni per fatti concludenti”, la cui integrazione nei fatti ha reso superfluo proseguire il procedimento disciplinare.
ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“NEL MERITO: respingere il ricorso perché nullo / generico/ carente di prova / carente di nesso di causalità/ senza petitum ed in ogni caso infondato in fatto e in diritto, assolvendo le resistente da ogni e qualsiasi pretesa azionata nel ricorso introduttivo del presente giudizio e / o conseguenza per sé pregiudizievole.
• Rilevare e accertare l'assenza ingiustificata della Ricorrente dal 11 gennaio 2025 al 3 febbraio
2025 e/o la maggiore o minore durata accertare in corso di ausa
• Rilevare e accertare l'assenza di alcuna autorizzazione di ad assentarsi dal lavoro per due CP_1 mesi fio al 31 gennaio / 3 febbraio 2025;
• Rilevare e accertare la mala fede contrattuale della Ricorrente per le assenze dal Cile e per la mancanza di ferie
• Rilevare e accertare se i permessi ex legge 92/104 siano stati usufruiti a favore della Madre in che luogo e per quale motivazione;
• Rilevare e accertare che in ogni caso è stata contestata disciplinarmente l'assenza ingiustificata che è giusta causa di licenziamento in base al CCNL di settore;
Par
• Rilevare e accertare che la relazione e le conclusioni della di Alessandria sono avvenute senza contraddittorio e dovranno essere respinte e dichiarate inammissibili / nulle / annullabili;
PER L'EFFETTO DI QUANTO SOPRA:
4 RGL n. 348/2025
Dichiarare la cessazione del rapporto di lavoro e associativo della Ricorrente per facci concludenti
/ dimissioni volontaria in base alla nuova normativa citata;
in subordine dichiarare e confermare il licenziamento della Ricorrente per giusta causa per assenna ingiustificata come da CCNL di settore e come da contestazione notificata;
dichiarare nulli i permessi 104 legge 1992 non usufruiti a favore della Madre, previa esibizione passaporto della madre e previo accertamento delle eventuali cure effettuate con l'aiuto della figlia;
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza odierna, all'esito della discussione dei difensori, è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che:
- è incontestato e comunque emerge dalla documentazione prodotta dalle parti che fosse prassi aziendale che i lavoratori formulassero le richieste di fruizione ferie e permessi mediante inserimento in apposito portale (doc. 5 e 13 ric. e doc. 1, 2 e 3 res.);
- dall'estratto in atti (doc. 1 res.) relativo alla posizione della ricorrente si evince che la stessa avesse formulato in data 12.11.2024 richiesta di fruizione permessi ex L. 104/1992 per il giorno 3.12.2024 e dal 5.1.2025 al 7.1.2025 e di fruizione ferie dal 4.12.2024 al 4.1.2025;
- nell'estratto della comunicazione whatsapp intercorsa tra la ricorrente e la coordinatrice
(doc. 5 ric.) si legge che, in data 12.11.2024, a fronte della richiesta Parte_2 della coordinatrice rivolta alla di comunicarle le date del suo viaggio di dicembre ai Pt_1 fini della programmazione dei turni, la ricorrente rispondeva, evidentemente facendo riferimento all'inserimento della sua richiesta di ferie/permessi inserita sul portale, “Ciao scusa ancora, mi sono sbagliata nel inserire le ferie e 104, ti chiedo gentilmente se li puoi correggere, 3 4 e 5 sono 104, di conseguenza le ferie partono del giorno 6 al 6 gennaio e 7
8 e 9 104 e dopo i giorni che ti ho chiesto del anno successivo, grazie.”;
- alcuna richiesta di ferie specifica per i giorni successivi al 9.1.2025 risulta essere mai stata formalizzata dalla lavoratrice se non in data 6.1.2025, quando risulta sul portale la sua richiesta di ferie per il periodo 11.1.2025 – 31.1.2025 (doc. 1 res.);
- non è provato che la ricorrente avesse concordato con la sin dal 12.11.2024 un Pt_2 periodo di ferie a decorrere dal 6.12.2024 e fino al 31.1.2025, come dedotto al capo 4) del ricorso, in quanto ciò non emerge dalla documentazione agli atti né è stata richiesta prova testimoniale sul punto;
- la ricorrente afferma che mentre era in Cile riceveva tramite whatsapp la comunicazione dei turni di lavoro di gennaio 2025 e rilevava la presenza del proprio nominativo, pertanto tentava di contattare la coordinatrice (risulta dalla comunicazione whatsapp che ciò sia
5 RGL n. 348/2025
avvenuto in data 30.12.2024), senza esito, per poi essere a propria volta ricontatta dalla stessa lo stesso giorno 30.12.2024;
- nell'ambito della telefonata la coordinatrice le avrebbe detto di aver capito male e che avrebbe pensato lei a coprire i turni di gennaio 2025;
- di quanto da ultimo indicato non vi è prova né nella documentazione prodotta in atti né è stata offerta prova testimoniale;
- nella e-mail datata 31.12.2024 inviata dalla coordinatrice alla ricorrente si legge:
“Buongiorno , a seguito della telefonata intercorsa in data di ieri, volevo comunicarle Pt_1 che il suo rientro al lavoro, come da turni esposti, è previsto per la data dell'11 gennaio. A fronte della richiesta verbale, di poter anticipare qualche giorno di ferie del nuovo anno, avevo acconsentito, infatti le avevo prorogate fino a tutto il 10 gennaio, ma in alcun modo avevo dato l'autorizzazione per prorogare le ferie fino ai primi di febbraio, ferie iniziate il 6 dicembre, inoltre non mi risulta sia stata fatta alcuna richiesta sul portale, pertanto ad oggi mi trovo nell'impossibilità di autorizzare giornate di ferie dopo tale data.”; la coordinatrice inoltrava in allegato alla e-mail la tabella dei turni per il mese di gennaio 2025 in cui risultava la presenza in servizio della ricorrente con decorrenza dall'11.1.2025 (doc. 13 ric.
e doc. 2 res.);
- in data 6.1.2025, come detto, la ricorrente formalizzava istanza di ferie per il periodo
11.1.2025 – 31.1.2025, che risulta essere stata rifiutata, come comunicatole anche a mezzo e-mail, il 7.1.2025 (doc. 13 ric. e doc. 1 e 3 res.);
- è pacifico che la non si sia presentata a lavoro in data 11.1.2025 né per l'intero Pt_1 mese di gennaio 2025;
- con comunicazione e-mail del 3.2.2025, la cooperativa inoltrava alla ricorrente contestazione disciplinare datata 31.1.2025 del seguente tenore: “in riferimento a quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70 e all'art. 40 del CCNL delle Cooperative Sociali, Le contestiamo in via disciplinare quanto segue. È stata segnalata, da parte della
Coordinatrice di Struttura della RA “Giovanni Penna” in Felizzano, Sig.ra Parte_2
, , la Sua assenza non giustificata su lavoro dalla data del 11
[...] Parte_4 gennaio 2025 alla data odierna. Lei si trovava in ferie autorizzate a far data dal 04/12/2024
e fino al giorno 10/01/2025. Come da pianificato del mese a Lei inviato anche a mezzo mail dalla Coordinatrice in data 21/12/2024, Lei avrebbe dovuto riprendere servizio a far data dal giorno 11/01/2025, cosa non avvenuta. L'assenza ingiustificata si è protratta per tutto il mese di gennaio 2025, fino alla data e, nello specifico, nelle seguenti giornate: - da sabato
11/01/2025 a lunedì 13/01/2025 – da giovedì 16/01/2025 a domenica 19/01/2025 – da martedì 21/01/2025 a giovedì 23/01/2025 – da domenica 26/01/2025 a martedì' 28/01/2025
- giovedì 30 e venerdì 31/01/2025 Nelle suddette giornate qui sopra elencate, Lei risulta
6 RGL n. 348/2025
quindi, essere assente ingiustificata.”; la contestazione veniva altresì inviata tramite raccomandata spedita il 31.1.2025 e ricevuta il 7.2.2025 (doc. 7 ric. e doc. 6 res.);
- invero, risulta che avesse con e-mail del 14.1.2025 comunicato alla Parte_2 referente dell'Ufficio del Personale quanto segue: “con la presente devo segnalare assenza ingiustificata, creando non pochi problemi al corretto svolgimento del lavoro, da parte dell'operatrice in oggetto nei seguenti turni di lavoro:
Sabato 11/01/2025 turno M3 (7/12.30)
Domenica 12/01/2025 turno N1 (21/06)
Lunedì 13/01/2025 turno N2 (22/07)
Qui di seguito ti riassumo la situazione della Sig.ra , che non si è presentata in Pt_1 turno al termine delle ferie concordate:
Come si può vedere dai file turno che allego alla presente, l'operatrice aveva fatto richiesta ferie dal 6 dicembre al 4 gennaio, per poter andare nel suo paese (Cile) a trovare i suoi parenti, con prima e dopo il periodo tre giorni di L104. Mi aveva chiesto verbalmente se le potevo concedere qualche giorno in più (mai avevamo parlato di un mese intero), anticipando le ferie del 2025, così le ho aggiunto 8/9/10 gennaio, con rientro l'11, e ti ricordo che l'ultimo suo turno è stato svolto il 30 novembre;
In data 28/12/2024 ho pubblicato i turni dei Gennaio 2025, mettendone copia come faccio sempre sul gruppo Whattsapp delle operatrici, turni che giro in allegato, e da cui si evince che l'operatrice avrebbe dovuto riprendere il lavoro in data 11/01/2025;
In data 30/12/2024 la Sig.ra mi chiama dal Cile dicendomi che lei aveva già Pt_1 comprato il biglietto di rientro e che il volo era per il 31/01/2025, ma io questo periodo ulteriore non lo avevo MAI approvato, ed in ogni modo, visto che il ritorno da quanto dettomi dalla signora, lo ha comprato in un secondo momento, avrebbe dovuto interpellarmi, in qualità di coordinatrice della Struttura, per avere l'approvazione.
In data 31/12/2025 le ho inoltrato mail (che allego) al suo indirizzo mail aziendale, in cui le ribadivo che non poteva in alcun modo prolungare le ferie, come da sua semplice richiesta verbale;
in data 06/01/205 le ho inviato messaggio per esortarla a controllare la sua posta elettronica, avendo il sospetto che non lo avesse fatto, non avendo ricevuto risposta alcuna. A seguito, sempre in data 06/01/2025 ha mandato richiesta di ferie per il periodo
11/01/ 31/01 (che ho rifiutato su GEIAS) 1/2/3 Febbraio L104 1/2/3 Marzo L104;
A seguito del rifiuto, con la signora non ho più avuto alcun tipo di contatto, pertanto, davo per scontato che rientrasse in turno alla data prestabilita;
Il sabato 11/01/2025 la Sig.ra aveva il turno del mattino, a cui non si è Pt_1 presentata, e non ha neanche risposto alle chiamate/messaggio della referente Persona_1
; neppure domenica 12/01/2025 non si è presentata in turno, N1 (21/06), e neanche in
[...] questo caso ha risposto alle chiamate della collega, solo più tardi le ha mandato un
7 RGL n. 348/2025
messaggio scusandosi per non aver risposto alle chiamate, e di chiedere a me che sapevo.
In alcun modo mi ha più contatta.
Al turno di lunedì 13/01/2021 N2 (22/079, non si è nuovamente presentata;
il suo prossimo turno cadrà in data 16/01, provvederò a coprirlo in anticipo, non avendo ricevuto alcun tipo di spiegazione e tantomeno risposta alla mia mail del 31/12/2024.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti e attendo di ricevere istruzioni su come gesti re la situazione, saluti” (doc. 5 res.);
- in data 3.2.2025 la cooperativa ha comunicato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro Asti-
Alessandria comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro per fatti concludenti ai sensi dell'art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall'art. 19 della L. 203/2024, riferita alla lavoratrice (doc. 8 e 10 ric.); Parte_1
- in data 4.2.2025 la cooperativa ha comunicato alla lavoratrice “la chiusura del rapporto di lavoro con ai sensi della disciplina di dimissioni per fatti Controparte_3 concludenti introdotta dall'art. 26, comma 7-bis D.Lgs. n. 151/2015.”, avvisandola di aver provveduto altresì alla comunicazione al Centro per l'Impiego della cessazione del rapporto lavorativo (doc. 8 ric.);
- la ricorrente ha presentato all “ricorso al provvedimento disciplina ex Controparte_4 art. 26 comma 7 – bis D.Lgs. n. 151/2015 introdotto dall'art. 19 della l. n. 203/2024”, contestando la legittimità del provvedimento di cessazione del rapporto di lavoro secondo la disciplina delle dimissioni per fatti concludenti alla luce dei fatti poi dedotti nel ricorso introduttivo del presente giudizio (doc. 9 ric.);
- l , senza procedere ad ulteriore istruttoria e sulla base delle sole Controparte_4 affermazioni della lavoratrice, ha ritenuto che “quest'ultima ha soddisfatto l'onere probatorio relativo alla impossibilità di comunicare al datore di lavoro i motivi a giustificazione delle assenze contestate. Pertanto, la cessazione per dimissione per fatti concludenti è da considerarsi inefficace” (doc. 10 ric.);
- l'art. 26, co. 7bis, D.Lgs. 151/2015, introdotto dall'art. 19 L. 203/2024, prevede che “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore
e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”;
- nella specie, come detto, l'assenza protrattasi dall'11.1.2025 al 31.1.2025 è incontestata;
8 RGL n. 348/2025
- quanto alla mancata giustificazione della stessa, essa deriva dalla mancata prova di una autorizzazione alla fruizione di un periodo di ferie per il medesimo periodo;
invero, non vi è prova che la lavoratrice avesse neanche formulato a novembre richiesta di fruizione ferie per il periodo da dicembre 2024 a fine gennaio 2025 e quando la richiesta è stata fatta, il
6.1.2025, essa è stata rifiutata;
peraltro è documentato il saldo negativo ferie a dicembre
2024, sicchè il rifiuto opposto dal datore di lavoro è del tutto legittimo;
- quanto al fatto che la ricorrente avesse comunicato alla coordinatrice, nel corso della telefonata del 30.12.2024, che aveva già acquistato i biglietti aerei di ritorno dal viaggio in
Cile, certo non può costituire giustificazione dell'assenza in mancanza di autorizzazione alla fruizione delle ferie per il periodo corrispondente al viaggio prenotato;
- a seguito del rifiuto alla richiesta di ferie presentata in data 6.1.2025, comunicato in data
7.1.2025 e pacificamente ricevuto dalla (v. capo 12 ricorso), non vi è prova di Pt_1 alcuna comunicazione da parte della lavoratrice alla cooperativa del fatto che si sarebbe assentata dall'11.1.2025 né dei motivi del mancato rientro;
- non sono infatti allegati nè dimostrati altri motivi di giustificazione dell'assenza verificatasi a decorrere dall'11.1.2025 (ad esempio la mancata possibilità di cambiare la data del volo di rientro, un impedimento oggettivo e documentato a prendere per tempo l'aereo ecc.), nè è stata allegata e dimostrata l'impossibilità per forza maggiore di comunicarli alla società;
d'altronde, quando la ricorrente ha voluto contattare il datore di lavoro o i suoi referenti ci è riuscita e comunque è lei stessa a dare atto della piena operatività di vari canali di comunicazione (ha letto le e-mail, ha letto i messaggi sul gruppo whatsapp, ha inserito richieste di fruizione ferie sul portale aziendale, ha avuto contatti telefonici con la coordinatrice); neppure si ravvisa alcun fatto imputabile al datore di lavoro idoneo ad impedire il ricevimento di tale comunicazione (come detto, i mezzi per comunicare con il datore c'erano e sono stati proficuamente utilizzati fino al 7.1.2025, data a cui risale la comunicazione e-mail alla del rifiuto della sua richiesta di ferie inserita il giorno Pt_1 precedente sul portale aziendale);
- in sintesi, nonostante non fosse stata autorizzata alla fruizione di ferie fino alla fine di gennaio 2025, la ricorrente ha acquistato i biglietti per il rientro dal viaggio in Cile con la famiglia per il giorno 31.1.2025 e, nonostante nel corso della sua assenza le sia stato opposto rifiuto al prolungamento delle ferie fruende per mancata programmazione e maturazione delle stesse, la lavoratrice non ha neppure tentato di rimediare e fare in modo di presentarsi comunque a lavoro alla data prevista nei turni comunicati;
anzi, neppure ha avvertito, quantomeno ai fini della copertura dei turni di assistenza, che non si sarebbe presentata a lavoro in data 11.1.2025 e fino a quando;
una volta rientrata dal Cile, a febbraio, risulta aver tentato di inserire nell'apposito portale un giustificativo dell'assenza a posteriori, neppure supportato da idonea documentazione (si legge nell'estratto delle
9 RGL n. 348/2025
comunicazioni whatsapp intercorse tra la ricorrente e che la le Parte_2 Pt_1 abbia scritto in data 3.2.2025 che “Buongiorno, ho fatto richiesta per il giorno 19, con la legge 53/2000, purtroppo me stata rifiutata, chiarisco che in precedenza ho sempre usato quella voce in quanto legge 53/2000 fa riferimento ai permessi per lutto e anche per malattie dei familiari, qualora fosse cambiato qualcosa rimango a disposizione per chiarimenti, buona giornata”);
- sulla base di quanto illustrato, si ritengono del tutto integrati i presupposti applicativi della fattispecie di cui all'art. 26, co. 7 bis, D.Lgs. 151/2015;
- il ricorso non appare quindi fondato e meritevole di accoglimento;
- va evidenziato che lo strumento recentemente introdotto dal legislatore costituisce un'alternativa alla procedura disciplinare ex art. 7 L. 300/1970 in un'ipotesi fattuale in cui è particolarmente sentita l'esigenza di rimuovere incertezze in ordine al reale atteggiarsi dei rapporti giuridici e scongiurare abusi;
lo chiarisce anche il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con propria Circolare del 27 marzo 2025, n. 6, pur priva di efficacia interpretativa vincolante, che ha fornito le prime indicazioni operative;
né si ravvisa alcun vulnus al diritto di difesa del lavoratore, che ha comunque la possibilità di dimostrare, cosa non avvenuta nella specie, né di fronte all'Ispettorato né in sede processuale,
“l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”;
- l'ulteriore domanda formulata da parte resistente, ampliativa del thema decidendum, è inammissibile in assenza di istanza di rinvio dell'udienza di discussione ex art. 418 c.p.c.;
- le spese di lite sono compensate per la metà in ragione della novità delle questioni trattate mentre seguono la soccombenza per la residua parte, posta a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente decidendo, respinta ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese di lite nella misura della metà, che liquida in complessivi € 2.000,00 (pari al 50% di € 4.000,00), oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa le residue spese legali.
Alessandria, 1.12.2025.
Il Giudice
VI SO
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