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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/02/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 24-1-2024 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OV
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di OV riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro P. Bernardi Presidente dott. Alessandra Venturini Giudice dott. Francesca Arrigoni Giudice Rel. Est. nel procedimento di ammissione al concordato preventivo iscritto al n. 102-1/2023 p.u. promosso da:
c.f. ) con sede in Borgo OVno (MN), Controparte_1 P.IVA_1
Via Ungheria – Revere - 2, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di OV in persona dei Consiglieri di Amministrazione, P.IVA_1 CP_2
nata a [...] il [...] e residente a [...], Via
[...]
Ungheria – Revere - 2, codice fiscale: , e nato CodiceFiscale_1 Parte_1
a Ostiglia (MN) il 1° gennaio 1959 e residente a [...], codice fiscale: , rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_2
Claudio Silocchi
Contro in persona del Commissario Giudiziale dott Controparte_3 [...]
CP_4 ha emesso la seguente
SENTENZA
Rilevato, quanto alle fasi della presente procedura: che, con ricorso ex art. 44 CCI depositato in data 4-3-2024, la società
[...]
(c.f. ) con sede in Borgo OVno (MN), Via CP_1 P.IVA_1
Ungheria – Revere 2, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato
1 preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui alla predetta disposizione entro un termine fissato dal giudice;
che nel termine assegnato, prorogato sino al 2-7-2024, la predetta società, in data 28-6-
2024, ha presentato il piano e la proposta concordataria e il Commissario Giudiziale ha depositato in data 2-8-2024 il proprio parere, poi integrato con atto depositato in data 28-
8-2024; che la società ha allegato al ricorso la documentazione elencata dall'art. 39 co. 3 CCI nonché la delibera prevista dagli artt. 40 e 120 bis CCI;
che non sono stati proposti ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che il concordato è stato proposto nella forma della continuità indiretta, prevedendo in particolare la prosecuzione della attività di impresa in continuità indiretta dalla data del
1/3/2024 e la cessione dell'azienda affittata a BA SR (o ad altro aggiudicatario ma con proposta di acquisto comparabile) per l'importo determinato all'esito di procedura competitiva partendo da un valore minimo pari a euro 1.400.000,00, detratti in conto prezzo i canoni pagati sino alla data di cessione, senza previsione di apporto di finanza esterna;
che, con decreto del 27-6-2024, è stata prorogata l'efficacia delle misure protettive sino alla data del 5/11/2024; che, con decreto in data 5/9/2024, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti e le condizioni di cui all'art. 47 CCI, atteso che:
- la società svolge attività commerciale di fabbricazione e commercializzazione di mangimi per uso zootecnico;
- supera i limiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI, versa in stato -quantomeno- di crisi, come emerge dai dati dalla stessa esposti nel ricorso introduttivo (v. pag. 3 e segg. del ricorso) e nelle relazioni periodiche ex art. 44 co. 1 lett. c) CCI ed è suscettibile di essere sottoposta a liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 84 e 121 CCI;
-ha sede principale nel circondario del Tribunale di OV, nel rispetto della previsione di cui all'art. 27 co. 2 CCI;
-la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell'art. 39 CCI è completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità (consistente unicamente
2 nella distribuzione di somme di denaro) che la società proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;
-sono state allegate le attestazioni previste dagli artt. 84 co. 5, 87 co. 3 (v. docc 11 e 12) redatte dal dott professionista in possesso dei requisiti di legge;
Persona_1 che la proposta prevede pagamenti di tutti i crediti entro il 31-12-2028 con suddivisione dei creditori, diversi da quelli prededotti e privilegiati integralmente e immediatamente soddisfatti nelle seguenti classi, ovvero:
Classe 1 – Banche al chirografo garantite (da MCC nei limiti dell'80% dell'esposizione): percentuale di soddisfo prevista 22%.
Classe 2 – Banche al chirografo non garantite: percentuale di soddisfo prevista 24%.
Classe 3 – Fornitori chirografari ab origine: percentuale di soddisfo prevista 25%.
Classe 4 – Fornitori chirografari per rinuncia al privilegio: percentuale di soddisfo prevista 25%.
Classe 5 – Fornitori minori (art. 2, comma 1, lettera d, CCII): percentuale di soddisfo prevista 25%.
Classe 6 – Dipendenti per retribuzioni (pagamento entro 90 giorni dall'omologa rispetto ai 30 previsti): percentuale di soddisfo prevista 100%.
Classe 7 – Agenti per provvigioni maturate (pagamento entro 210 giorni dall'omologa rispetto ai 180 previsti): percentuale di soddisfo prevista 100%.
Ritenuto, quanto alle classi:
3 che la differenziazione prospettata tra le varie classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui deve ritenersi che siano stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi secondo quanto previsto dall'art. 85 CCI, evidenziandosi che l'omogeneità dei crediti raggruppati non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte satisfattiva per le singole posizioni costituite in classe (v., con riferimento alla previgente disciplina, Cass. 16-4-2018 n. 9378); che il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione e che risultano rispettati i criteri di cui agli artt. 84 e 85 CCI;
Considerato, quanto allo sviluppo della procedura post decreto di ammissione:
che la durata delle misure protettive disposte con decreto in data 29/10/24 è stata prorogata sino al 5/3/25; che, in considerazione della offerta irrevocabile da parte dell'affittuario dell'azienda, ai sensi dell'art. 91/3 CCI, il Commissario giudiziale ha provveduto a dare pubblicità e raccogliere eventuali manifestazioni di interesse, che tuttavia non sono pervenute (in assenza peraltro di offerte concorrenti) (cfr. relazione ex art. 107/3 CCII);
che non sono state effettuate modifiche al piano e alla proposta concordataria;
che in data 11.01.25 il Commissario giudiziale ha depositato relazione ex art. 110 CCI sull'esito della votazione, dando atto che tutte le classi hanno votato a favore della proposta e del piano;
che all'udienza fissata per la omologa il Commissario ha evidenziato come le caratteristiche del concordato in esame rendano superflua la nomina di liquidatore;
Ritenuto: che risulta soddisfatta la condizione di cui all'art. 109/5 CCI nella misura in cui tutte le classi ammessse hanno votato favorevolmente, atteso che in ciascuna classe è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, come attestato dal Commissario;
che il Piano concordatario prevede il pagamento integrale dei debiti erariali / contributivi, senza necessità di procedere a transazioni fiscali;
che, quanto al necessario vaglio di ammissibilità della proposta, non siano emersi elementi per modificare il giudizio già reso in sede di apertura, ove si osservi da un lato
4 che, come evidenziato dal Commissario, BA SR non è una newco costituita ad hoc per l'operazione in esame, ma una azienda già funzionante e di dimensioni e compagine sociale tale da rappresentare adeguata rassicurazione per i creditori di Controparte_1
[... (e che comunque detta società ha prestato fideiussione bancaria a garanzia del proprio impegno), e che dall'altro la società sta procedendo attivamente al recupero dei crediti, anche con la sottoscrizione di numerose transazioni;
che pertanto debba ritenersi di poter escludere la manifesta inettitudine del piano proposto dal debitore agli obiettivi prefissati, ai sensi dell'art. 112/1 lett. g), nel presente caso e in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 35423 del 19/12/2023); che vada condivisa la valutazione espressa dal Commissario giudiziale circa la insussistenza dei presupposti per la nomina di un liquidatore, potendo pertanto escludersi, per tali ragioni, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 114 bis CCI;
che in definitiva sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo;
che nulla vada disposto in punto spese;
P.Q.M.
1. omologa il concordato preventivo di (c.f. Controparte_1
) con sede in Borgo OVno (MN), Via Ungheria – Revere - P.IVA_1
2, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di OV
, in persona dei Consiglieri di Amministrazione, P.IVA_1 CP_2
nata a [...] il [...] e residente a [...]
[...]
(MN), Via Ungheria – Revere - 2, codice fiscale: , e CodiceFiscale_1
nato a [...] il 1° gennaio 1959 e residente a [...]Parte_1
OVno (MN), Via Ungheria – Revere - 2, codice fiscale:
[...]
; C.F._3
2. nomina quale Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Arrigoni;
3. conferma la nomina del dott. quale Commissario Controparte_4
Giudiziale;
4. dispone che l'organo amministrativo della società, entro sessanta giorni, rediga il programma di liquidazione da sottoporre al commissario giudiziale tenuto conto del piano concordatario previsto dalla società debitrice;
5 5. stabilisce che l'organo amministrativo della società rediga rapporti riepilogativi semestrali ex artt. 114 CCI in cui specificherà l'andamento della liquidazione rispetto al piano concordatario, informandone il Commissario
Giudiziale, il quale ne darà notizia, con le proprie osservazioni, al Pubblico
Ministero e ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;
6. dispone che l'organo amministrativo della società, sotto il controllo del
Commissario giudiziale, provveda all'acquisizione dei flussi di liquidità derivanti dall'esecuzione del piano e destinati al soddisfacimento dei creditori, alla riscossione dei crediti e alla liquidazione dei beni secondo le modalità indicate nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, secondo le modalità più opportune;
7. prescrive che le vendite dell'azienda, di rami dell'azienda, di beni immobili e beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell'azienda o rapporti giuridici individuali in blocco si applichino le norme previste per la liquidazione giudiziale ex artt. 214 e segg. CCI in quanto compatibili, previo parere del Commissario Giudiziale, il tutto fatti salvi in ogni caso gli effetti e quanto previsto dal contratto di affitto di azienda, prima d'ora stipulato, in conformità al piano concordatario, in data 01.03.2024, a ministero notaio di Ostiglia (MN), con la società BA SR, Persona_2 con sede in Piacenza, via San Marco n. 14, codice fiscale , che P.IVA_2 prevede altresì l'impegno irrevocabile di acquisto dell'azienda oggetto del contratto di affitto al prezzo complessivo di euro 1.400.000,00, pagabile in quattro rate semestrali di uguale importo, senza interessi, dedotti i canoni di affitto già corrisposti, i debiti verso dipendenti, con i relativi contributi, maturati alla data di decorrenza del contratto, eventualmente accollati dalla società affittuaria, nonché eventuali pagamenti effettuati dalla società affittuaria per conto della società concedente;
8. prescrive che le somme ricavate dalla liquidazione e dall'acquisizione dei flussi di liquidità generati dal piano previsti per il pagamento dei creditori concorsuali siano depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, già aperto, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice
Delegato;
6 9. dispone che l'organo amministrativo della società registri ogni operazione contabile in apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice
Delegato;
10. prescrive che la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici sia effettuata dal Commissario Giudiziale, dandone notizia al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salvo ragioni di urgenza;
11. dispone che i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori vengano effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dall'organo amministrativo della società in ragione delle previsioni della proposta, della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e a seguito di mandato emesso dal Giudice Delegato (con la precisazione che questa prescrizione non si applica ai c.d. running costs, ossia ai costi correnti che matureranno tempo per tempo nella fase esecutiva del concordato, ferma la necessità dell'autorizzazione al prelievo del Giudice Delegato previo parere del
Commmissario Giudiziale);
12. prescrive che il Commissario Giudiziale sorvegli l'esecuzione del piano e tenga informato il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori nonché i creditori stessi sia ai fini dell'eventuale iniziativa ex artt. 119 e 120 CCI sia affinchè, eventualmente, essi compiano atti interruttivi della prescrizione e che, conclusa l'esecuzione, depositi rapporto riepilogativo finale redatto ex art. 130 co. 9 CCI: per tali fini il Commissario Giudiziale è autorizzato ad effettuare ogni opportuna ispezione e controllo con facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali della società ricorrente e con facoltà anche di assistere alle sedute degli organi sociali;
13. dispone che la società proponente consegni al Commissario Giudiziale con cadenza trimestrale un'adeguata informativa scritta sullo stato di avanzamento del piano concordatario e lo informi prontamente per iscritto di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
7 14. stabilisce che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società concordataria, quest'ultima consegni al Commissario Giudiziale per i prossimi esercizi sociali sino all'adempimento del concordato:
a) i bilanci d'esercizio corredati da nota integrativa e relazione sulla gestione, della relazione dell'organo di controllo, se nominato per obbligo di legge, entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre
150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;
b) eventuali verbali dell'organo di controllo, se nominato per obbligo di legge, non appena disponibili e comunque non oltre 20 giorni dalla scadenza;
15. dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario
Giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo amministrativo della società;
16. dispone che il Commissario Giudiziale rediga ogni semestre i rapporti riepilogativi di cui all'art. 118 co. 1 CCI, dando conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario;
17. stabilisce che i piani di riparto siano comunicati ai creditori, previo parere del
Commissario Giudiziale, con assegnazione ad essi di un termine di 15 giorni onde formulare eventuali osservazioni;
18. dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili vengano depositate presso l'Ufficio Postale di OV nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativo dei pagamenti agli aventi diritto;
19. prescrive che, ultimate le operazioni previste, l'organo amministrativo della società e il Commissario Giudiziale depositino i rendiconti con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 231 CCI;
20. rimane riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
21. nulla sulle spese;
8 22. manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente, al Commissario Giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori nonché per la pubblicazione a norma dell'art. 45 CC
OV, 20 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Mauro Pietro Bernardi
Il Giudice delegato
Dott.ssa Francesca Arrigoni
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OV
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di OV riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro P. Bernardi Presidente dott. Alessandra Venturini Giudice dott. Francesca Arrigoni Giudice Rel. Est. nel procedimento di ammissione al concordato preventivo iscritto al n. 102-1/2023 p.u. promosso da:
c.f. ) con sede in Borgo OVno (MN), Controparte_1 P.IVA_1
Via Ungheria – Revere - 2, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di OV in persona dei Consiglieri di Amministrazione, P.IVA_1 CP_2
nata a [...] il [...] e residente a [...], Via
[...]
Ungheria – Revere - 2, codice fiscale: , e nato CodiceFiscale_1 Parte_1
a Ostiglia (MN) il 1° gennaio 1959 e residente a [...], codice fiscale: , rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_2
Claudio Silocchi
Contro in persona del Commissario Giudiziale dott Controparte_3 [...]
CP_4 ha emesso la seguente
SENTENZA
Rilevato, quanto alle fasi della presente procedura: che, con ricorso ex art. 44 CCI depositato in data 4-3-2024, la società
[...]
(c.f. ) con sede in Borgo OVno (MN), Via CP_1 P.IVA_1
Ungheria – Revere 2, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato
1 preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui alla predetta disposizione entro un termine fissato dal giudice;
che nel termine assegnato, prorogato sino al 2-7-2024, la predetta società, in data 28-6-
2024, ha presentato il piano e la proposta concordataria e il Commissario Giudiziale ha depositato in data 2-8-2024 il proprio parere, poi integrato con atto depositato in data 28-
8-2024; che la società ha allegato al ricorso la documentazione elencata dall'art. 39 co. 3 CCI nonché la delibera prevista dagli artt. 40 e 120 bis CCI;
che non sono stati proposti ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che il concordato è stato proposto nella forma della continuità indiretta, prevedendo in particolare la prosecuzione della attività di impresa in continuità indiretta dalla data del
1/3/2024 e la cessione dell'azienda affittata a BA SR (o ad altro aggiudicatario ma con proposta di acquisto comparabile) per l'importo determinato all'esito di procedura competitiva partendo da un valore minimo pari a euro 1.400.000,00, detratti in conto prezzo i canoni pagati sino alla data di cessione, senza previsione di apporto di finanza esterna;
che, con decreto del 27-6-2024, è stata prorogata l'efficacia delle misure protettive sino alla data del 5/11/2024; che, con decreto in data 5/9/2024, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti e le condizioni di cui all'art. 47 CCI, atteso che:
- la società svolge attività commerciale di fabbricazione e commercializzazione di mangimi per uso zootecnico;
- supera i limiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI, versa in stato -quantomeno- di crisi, come emerge dai dati dalla stessa esposti nel ricorso introduttivo (v. pag. 3 e segg. del ricorso) e nelle relazioni periodiche ex art. 44 co. 1 lett. c) CCI ed è suscettibile di essere sottoposta a liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 84 e 121 CCI;
-ha sede principale nel circondario del Tribunale di OV, nel rispetto della previsione di cui all'art. 27 co. 2 CCI;
-la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell'art. 39 CCI è completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità (consistente unicamente
2 nella distribuzione di somme di denaro) che la società proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;
-sono state allegate le attestazioni previste dagli artt. 84 co. 5, 87 co. 3 (v. docc 11 e 12) redatte dal dott professionista in possesso dei requisiti di legge;
Persona_1 che la proposta prevede pagamenti di tutti i crediti entro il 31-12-2028 con suddivisione dei creditori, diversi da quelli prededotti e privilegiati integralmente e immediatamente soddisfatti nelle seguenti classi, ovvero:
Classe 1 – Banche al chirografo garantite (da MCC nei limiti dell'80% dell'esposizione): percentuale di soddisfo prevista 22%.
Classe 2 – Banche al chirografo non garantite: percentuale di soddisfo prevista 24%.
Classe 3 – Fornitori chirografari ab origine: percentuale di soddisfo prevista 25%.
Classe 4 – Fornitori chirografari per rinuncia al privilegio: percentuale di soddisfo prevista 25%.
Classe 5 – Fornitori minori (art. 2, comma 1, lettera d, CCII): percentuale di soddisfo prevista 25%.
Classe 6 – Dipendenti per retribuzioni (pagamento entro 90 giorni dall'omologa rispetto ai 30 previsti): percentuale di soddisfo prevista 100%.
Classe 7 – Agenti per provvigioni maturate (pagamento entro 210 giorni dall'omologa rispetto ai 180 previsti): percentuale di soddisfo prevista 100%.
Ritenuto, quanto alle classi:
3 che la differenziazione prospettata tra le varie classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui deve ritenersi che siano stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi secondo quanto previsto dall'art. 85 CCI, evidenziandosi che l'omogeneità dei crediti raggruppati non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte satisfattiva per le singole posizioni costituite in classe (v., con riferimento alla previgente disciplina, Cass. 16-4-2018 n. 9378); che il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione e che risultano rispettati i criteri di cui agli artt. 84 e 85 CCI;
Considerato, quanto allo sviluppo della procedura post decreto di ammissione:
che la durata delle misure protettive disposte con decreto in data 29/10/24 è stata prorogata sino al 5/3/25; che, in considerazione della offerta irrevocabile da parte dell'affittuario dell'azienda, ai sensi dell'art. 91/3 CCI, il Commissario giudiziale ha provveduto a dare pubblicità e raccogliere eventuali manifestazioni di interesse, che tuttavia non sono pervenute (in assenza peraltro di offerte concorrenti) (cfr. relazione ex art. 107/3 CCII);
che non sono state effettuate modifiche al piano e alla proposta concordataria;
che in data 11.01.25 il Commissario giudiziale ha depositato relazione ex art. 110 CCI sull'esito della votazione, dando atto che tutte le classi hanno votato a favore della proposta e del piano;
che all'udienza fissata per la omologa il Commissario ha evidenziato come le caratteristiche del concordato in esame rendano superflua la nomina di liquidatore;
Ritenuto: che risulta soddisfatta la condizione di cui all'art. 109/5 CCI nella misura in cui tutte le classi ammessse hanno votato favorevolmente, atteso che in ciascuna classe è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, come attestato dal Commissario;
che il Piano concordatario prevede il pagamento integrale dei debiti erariali / contributivi, senza necessità di procedere a transazioni fiscali;
che, quanto al necessario vaglio di ammissibilità della proposta, non siano emersi elementi per modificare il giudizio già reso in sede di apertura, ove si osservi da un lato
4 che, come evidenziato dal Commissario, BA SR non è una newco costituita ad hoc per l'operazione in esame, ma una azienda già funzionante e di dimensioni e compagine sociale tale da rappresentare adeguata rassicurazione per i creditori di Controparte_1
[... (e che comunque detta società ha prestato fideiussione bancaria a garanzia del proprio impegno), e che dall'altro la società sta procedendo attivamente al recupero dei crediti, anche con la sottoscrizione di numerose transazioni;
che pertanto debba ritenersi di poter escludere la manifesta inettitudine del piano proposto dal debitore agli obiettivi prefissati, ai sensi dell'art. 112/1 lett. g), nel presente caso e in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 35423 del 19/12/2023); che vada condivisa la valutazione espressa dal Commissario giudiziale circa la insussistenza dei presupposti per la nomina di un liquidatore, potendo pertanto escludersi, per tali ragioni, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 114 bis CCI;
che in definitiva sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo;
che nulla vada disposto in punto spese;
P.Q.M.
1. omologa il concordato preventivo di (c.f. Controparte_1
) con sede in Borgo OVno (MN), Via Ungheria – Revere - P.IVA_1
2, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di OV
, in persona dei Consiglieri di Amministrazione, P.IVA_1 CP_2
nata a [...] il [...] e residente a [...]
[...]
(MN), Via Ungheria – Revere - 2, codice fiscale: , e CodiceFiscale_1
nato a [...] il 1° gennaio 1959 e residente a [...]Parte_1
OVno (MN), Via Ungheria – Revere - 2, codice fiscale:
[...]
; C.F._3
2. nomina quale Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Arrigoni;
3. conferma la nomina del dott. quale Commissario Controparte_4
Giudiziale;
4. dispone che l'organo amministrativo della società, entro sessanta giorni, rediga il programma di liquidazione da sottoporre al commissario giudiziale tenuto conto del piano concordatario previsto dalla società debitrice;
5 5. stabilisce che l'organo amministrativo della società rediga rapporti riepilogativi semestrali ex artt. 114 CCI in cui specificherà l'andamento della liquidazione rispetto al piano concordatario, informandone il Commissario
Giudiziale, il quale ne darà notizia, con le proprie osservazioni, al Pubblico
Ministero e ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;
6. dispone che l'organo amministrativo della società, sotto il controllo del
Commissario giudiziale, provveda all'acquisizione dei flussi di liquidità derivanti dall'esecuzione del piano e destinati al soddisfacimento dei creditori, alla riscossione dei crediti e alla liquidazione dei beni secondo le modalità indicate nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, secondo le modalità più opportune;
7. prescrive che le vendite dell'azienda, di rami dell'azienda, di beni immobili e beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell'azienda o rapporti giuridici individuali in blocco si applichino le norme previste per la liquidazione giudiziale ex artt. 214 e segg. CCI in quanto compatibili, previo parere del Commissario Giudiziale, il tutto fatti salvi in ogni caso gli effetti e quanto previsto dal contratto di affitto di azienda, prima d'ora stipulato, in conformità al piano concordatario, in data 01.03.2024, a ministero notaio di Ostiglia (MN), con la società BA SR, Persona_2 con sede in Piacenza, via San Marco n. 14, codice fiscale , che P.IVA_2 prevede altresì l'impegno irrevocabile di acquisto dell'azienda oggetto del contratto di affitto al prezzo complessivo di euro 1.400.000,00, pagabile in quattro rate semestrali di uguale importo, senza interessi, dedotti i canoni di affitto già corrisposti, i debiti verso dipendenti, con i relativi contributi, maturati alla data di decorrenza del contratto, eventualmente accollati dalla società affittuaria, nonché eventuali pagamenti effettuati dalla società affittuaria per conto della società concedente;
8. prescrive che le somme ricavate dalla liquidazione e dall'acquisizione dei flussi di liquidità generati dal piano previsti per il pagamento dei creditori concorsuali siano depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, già aperto, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice
Delegato;
6 9. dispone che l'organo amministrativo della società registri ogni operazione contabile in apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice
Delegato;
10. prescrive che la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici sia effettuata dal Commissario Giudiziale, dandone notizia al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salvo ragioni di urgenza;
11. dispone che i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori vengano effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dall'organo amministrativo della società in ragione delle previsioni della proposta, della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e a seguito di mandato emesso dal Giudice Delegato (con la precisazione che questa prescrizione non si applica ai c.d. running costs, ossia ai costi correnti che matureranno tempo per tempo nella fase esecutiva del concordato, ferma la necessità dell'autorizzazione al prelievo del Giudice Delegato previo parere del
Commmissario Giudiziale);
12. prescrive che il Commissario Giudiziale sorvegli l'esecuzione del piano e tenga informato il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori nonché i creditori stessi sia ai fini dell'eventuale iniziativa ex artt. 119 e 120 CCI sia affinchè, eventualmente, essi compiano atti interruttivi della prescrizione e che, conclusa l'esecuzione, depositi rapporto riepilogativo finale redatto ex art. 130 co. 9 CCI: per tali fini il Commissario Giudiziale è autorizzato ad effettuare ogni opportuna ispezione e controllo con facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali della società ricorrente e con facoltà anche di assistere alle sedute degli organi sociali;
13. dispone che la società proponente consegni al Commissario Giudiziale con cadenza trimestrale un'adeguata informativa scritta sullo stato di avanzamento del piano concordatario e lo informi prontamente per iscritto di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
7 14. stabilisce che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società concordataria, quest'ultima consegni al Commissario Giudiziale per i prossimi esercizi sociali sino all'adempimento del concordato:
a) i bilanci d'esercizio corredati da nota integrativa e relazione sulla gestione, della relazione dell'organo di controllo, se nominato per obbligo di legge, entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre
150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;
b) eventuali verbali dell'organo di controllo, se nominato per obbligo di legge, non appena disponibili e comunque non oltre 20 giorni dalla scadenza;
15. dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario
Giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo amministrativo della società;
16. dispone che il Commissario Giudiziale rediga ogni semestre i rapporti riepilogativi di cui all'art. 118 co. 1 CCI, dando conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario;
17. stabilisce che i piani di riparto siano comunicati ai creditori, previo parere del
Commissario Giudiziale, con assegnazione ad essi di un termine di 15 giorni onde formulare eventuali osservazioni;
18. dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili vengano depositate presso l'Ufficio Postale di OV nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativo dei pagamenti agli aventi diritto;
19. prescrive che, ultimate le operazioni previste, l'organo amministrativo della società e il Commissario Giudiziale depositino i rendiconti con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 231 CCI;
20. rimane riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
21. nulla sulle spese;
8 22. manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente, al Commissario Giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori nonché per la pubblicazione a norma dell'art. 45 CC
OV, 20 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Mauro Pietro Bernardi
Il Giudice delegato
Dott.ssa Francesca Arrigoni
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