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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/06/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2180/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est. e
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2180/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi e “divorzio”
promossa con ricorso da:
nata a [...] il [...], residente in [...]C.F. Parte_1
(doc. 1), ed elettivamente domiciliata in Torino, Via Palmieri 36 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Dania Molinari che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nato a [...], in data [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...] rappresentato e difeso dagli
Avvocati Laura Gaetini e Giulia Irenze elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Torino, via Susa n. 43, per delega in atti;
resistente pagina 1 di 7 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea,
previa autorizzazione ai coniugi a vivere separati;
pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
rimettere la causa sul ruolo ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., affinché possa decorrere il termine
previsto per legge per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la domanda di
scioglimento del matrimonio risulti procedibile;
il tutto alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ordinando CP_1 Parte_1
all'ufficiale di stato civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di
separazione nell'apposito registro eseguendo le prescritte annotazioni a margine dell'atto di
matrimonio delle parti contratto in Caselle Torinese in data 14 novembre 2015 (atto n. 20 parte I
anno 2015) e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, modificato da D.P.R. n.
396 del 3 novembre 2000;
2. premesso che i coniugi sono comproprietari nella percentuale del 50% ciascuno della casa
coniugale sita in Mappano (TO), Via Verdi n. 43 e pertinente autorimessa, immobili come meglio
identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Mappano come segue:
- abitazione di tipo civile sita in Mappano, via G. Verdi n. 43 Piano S1-T-1-2: foglio 8 particella
388 subalterni 73 e 26, categoria A/2, classe 3, consistenza 8,5 vani, superficie catastale 165 mq,
rendita catastale 987,72
- autorimessa sita in Mappano, via Reisina n. SNC Edificio E piano S1: foglio 8 particella 388
subalterno 113, categoria C/6, classe 2, consistenza 41 mq, rendita catastale 182,10
il tutto come meglio descritto nella visura catastale allegata alle presenti condizioni di separazione
consensuale che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo di separazione,
nell'ambito della regolamentazione dei rapporti conseguenti alla separazione coniugale e, quale
pagina 2 di 7 condizione funzionale ed indispensabile, necessaria e sostanziale ai fini della risoluzione della crisi
coniugale e del presente accordo di separazione consensuale e in ogni caso, a definizione dei
reciproci rapporti economici e patrimoniali tra coniugi, con applicazione dell'esenzione da ogni
imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999
conformemente alle circolari dell'Amministrazione fiscale, la signora si impegna ed Parte_1
obbliga a trasferire al corrispettivo convenuto di euro 125.000,00 (centoventicinquemila,00) in
capo al Sig. , che si impegna ed obbliga ad accettare, la predetta quota di comproprietà CP_1
indivisa pari al 50% dell'intero degli immobili sovra descritti.
Si precisa che il predetto trasferimento immobiliare includerà anche i mobili e arredi facenti parte
della casa coniugale.
Il sig. dà atto di aver già corrisposto a titolo di acconto sul corrispettivo del CP_1
trasferimento immobiliare, con relativi mobili e arredi, l'importo di euro 65.000,00
(sessantacinquemila,00) con n. 2 bonifici bancari in data 3 aprile 2024 (per euro 60.000,00) e in
data 13 maggio 2024 (per euro 5.000,00):
Le parti concordano di stipulare il rogito notarile di trasferimento immobiliare (spese di rogito e
spese annesse e conseguenti saranno a carico del sig. entro e non oltre trenta giorni CP_1
dall'emissione della sentenza di separazione ricettiva del presente accordo.
In detta sede di trasferimento immobiliare avanti al Notaio verrà corrisposto il saldo di euro
60.000,00 (sessantamila,00).
3. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
4. con l'integrale e puntuale corretto adempimento di tutte le condizioni di cui ai punti precedenti,
le parti dichiarano di aver risolto ogni questione di carattere economico patrimoniale tra loro
esistente e pertanto di nulla avere più a che pretendere a nessun titolo l'uno dall'altro per
qualsivoglia ragione o causale connessa alla vicenda coniugale e all'immobile in comproprietà;
5. Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla
solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, L.P.F;
6. Le parti richiedono la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in punto
scioglimento del matrimonio.
pagina 3 di 7 Con spese interamente compensate tra le parti.”
Il P.M. in data 3.12.2024 ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle
richieste congiunte delle parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 2.8.2024, Parte_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale affinché CP_1
pronunciasse la separazione personale tra i coniugi e successivamente il “divorzio”,
evidenziando che dal matrimonio non erano nati figli e che i coniugi erano entrambi economicamente autosufficienti.
Il convenuto si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda sul vincolo e dando atto che le parti avevano trovato un accordo per la definizione concordata della vicenda.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno 21 marzo
2025, celebrata con modalità alternativa di trattazione scritta, esperito invano il tentativo di riconciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Il P.M. ha trasmesso, in data 26 febbraio 2025, le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti, l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio civile in Caselle T.se (TO) in data 14 novembre 2015 (atto n. 20 P.I).
(certificato di matrimonio allegato al ricorso).
pagina 4 di 7 Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno trovato l'accordo e per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le
conclusioni rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge, possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge,
venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
La regolamentazione delle spese del giudizio, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, è demandata all'esito del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio civile in Caselle T.se (TO) in data 14 novembre 2015 (atto n.
20 P.I).
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge.
2) dà atto che i coniugi hanno dichiarato e concordato quanto segue:
premesso che i coniugi sono comproprietari nella percentuale del 50% ciascuno della casa coniugale sita in Mappano (TO), Via Verdi n. 43 e pertinente autorimessa, immobili come meglio identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Mappano come segue:
- abitazione di tipo civile sita in Mappano, via G. Verdi n. 43 Piano S1-T-1-2: foglio 8
particella 388 subalterni 73 e 26, categoria A/2, classe 3, consistenza 8,5 vani, superficie catastale 165 mq, rendita catastale 987,72
- autorimessa sita in Mappano, via Reisina n. SNC Edificio E piano S1: foglio 8 particella
388 subalterno 113, categoria C/6, classe 2, consistenza 41 mq, rendita catastale 182,10
pagina 5 di 7 il tutto come meglio descritto nella visura catastale allegata alle presenti condizioni di separazione consensuale che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo di separazione, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti conseguenti alla separazione coniugale e, quale condizione funzionale ed indispensabile, necessaria e sostanziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e del presente accordo di separazione consensuale e in ogni caso, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra coniugi, con applicazione dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 conformemente alle circolari dell'Amministrazione fiscale, la signora si impegna ed Parte_1
obbliga a trasferire al corrispettivo convenuto di euro 125.000,00
(centoventicinquemila,00) in capo al Sig. che si impegna ed obbliga ad CP_1
accettare, la predetta quota di comproprietà indivisa pari al 50% dell'intero degli immobili sovra descritti.
Si precisa che il predetto trasferimento immobiliare includerà anche i mobili e arredi facenti parte della casa coniugale.
Il sig. dà atto di aver già corrisposto a titolo di acconto sul corrispettivo del CP_1
trasferimento immobiliare, con relativi mobili e arredi, l'importo di euro 65.000,00
(sessantacinquemila,00) con n. 2 bonifici bancari in data 3 aprile 2024 (per euro 60.000,00)
e in data 13 maggio 2024 (per euro 5.000,00):
Le parti concordano di stipulare il rogito notarile di trasferimento immobiliare (spese di rogito e spese annesse e conseguenti saranno a carico del sig. entro e non oltre CP_1
trenta giorni dall'emissione della sentenza di separazione ricettiva del presente accordo.
In detta sede di trasferimento immobiliare avanti al Notaio verrà corrisposto il saldo di euro 60.000,00 (sessantamila,00).
3) dà atto che i coniugi hanno dichiarato e concordato di essere economicamente indipendenti;
4) dà atto che i coniugi hanno dichiarato e concordato che con l'integrale e puntuale corretto adempimento di tutte le condizioni di cui ai punti precedenti, le parti dichiarano pagina 6 di 7 di aver risolto ogni questione di carattere economico patrimoniale tra loro esistente e pertanto di nulla avere più a che pretendere a nessun titolo l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione o causale connessa alla vicenda coniugale e all'immobile in comproprietà;
5) Spese all'esito dell'intero procedimento.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28 maggio 2025
L GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est. e
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2180/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi e “divorzio”
promossa con ricorso da:
nata a [...] il [...], residente in [...]C.F. Parte_1
(doc. 1), ed elettivamente domiciliata in Torino, Via Palmieri 36 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Dania Molinari che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nato a [...], in data [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...] rappresentato e difeso dagli
Avvocati Laura Gaetini e Giulia Irenze elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Torino, via Susa n. 43, per delega in atti;
resistente pagina 1 di 7 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea,
previa autorizzazione ai coniugi a vivere separati;
pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
rimettere la causa sul ruolo ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., affinché possa decorrere il termine
previsto per legge per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la domanda di
scioglimento del matrimonio risulti procedibile;
il tutto alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ordinando CP_1 Parte_1
all'ufficiale di stato civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di
separazione nell'apposito registro eseguendo le prescritte annotazioni a margine dell'atto di
matrimonio delle parti contratto in Caselle Torinese in data 14 novembre 2015 (atto n. 20 parte I
anno 2015) e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, modificato da D.P.R. n.
396 del 3 novembre 2000;
2. premesso che i coniugi sono comproprietari nella percentuale del 50% ciascuno della casa
coniugale sita in Mappano (TO), Via Verdi n. 43 e pertinente autorimessa, immobili come meglio
identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Mappano come segue:
- abitazione di tipo civile sita in Mappano, via G. Verdi n. 43 Piano S1-T-1-2: foglio 8 particella
388 subalterni 73 e 26, categoria A/2, classe 3, consistenza 8,5 vani, superficie catastale 165 mq,
rendita catastale 987,72
- autorimessa sita in Mappano, via Reisina n. SNC Edificio E piano S1: foglio 8 particella 388
subalterno 113, categoria C/6, classe 2, consistenza 41 mq, rendita catastale 182,10
il tutto come meglio descritto nella visura catastale allegata alle presenti condizioni di separazione
consensuale che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo di separazione,
nell'ambito della regolamentazione dei rapporti conseguenti alla separazione coniugale e, quale
pagina 2 di 7 condizione funzionale ed indispensabile, necessaria e sostanziale ai fini della risoluzione della crisi
coniugale e del presente accordo di separazione consensuale e in ogni caso, a definizione dei
reciproci rapporti economici e patrimoniali tra coniugi, con applicazione dell'esenzione da ogni
imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999
conformemente alle circolari dell'Amministrazione fiscale, la signora si impegna ed Parte_1
obbliga a trasferire al corrispettivo convenuto di euro 125.000,00 (centoventicinquemila,00) in
capo al Sig. , che si impegna ed obbliga ad accettare, la predetta quota di comproprietà CP_1
indivisa pari al 50% dell'intero degli immobili sovra descritti.
Si precisa che il predetto trasferimento immobiliare includerà anche i mobili e arredi facenti parte
della casa coniugale.
Il sig. dà atto di aver già corrisposto a titolo di acconto sul corrispettivo del CP_1
trasferimento immobiliare, con relativi mobili e arredi, l'importo di euro 65.000,00
(sessantacinquemila,00) con n. 2 bonifici bancari in data 3 aprile 2024 (per euro 60.000,00) e in
data 13 maggio 2024 (per euro 5.000,00):
Le parti concordano di stipulare il rogito notarile di trasferimento immobiliare (spese di rogito e
spese annesse e conseguenti saranno a carico del sig. entro e non oltre trenta giorni CP_1
dall'emissione della sentenza di separazione ricettiva del presente accordo.
In detta sede di trasferimento immobiliare avanti al Notaio verrà corrisposto il saldo di euro
60.000,00 (sessantamila,00).
3. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
4. con l'integrale e puntuale corretto adempimento di tutte le condizioni di cui ai punti precedenti,
le parti dichiarano di aver risolto ogni questione di carattere economico patrimoniale tra loro
esistente e pertanto di nulla avere più a che pretendere a nessun titolo l'uno dall'altro per
qualsivoglia ragione o causale connessa alla vicenda coniugale e all'immobile in comproprietà;
5. Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla
solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, L.P.F;
6. Le parti richiedono la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in punto
scioglimento del matrimonio.
pagina 3 di 7 Con spese interamente compensate tra le parti.”
Il P.M. in data 3.12.2024 ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle
richieste congiunte delle parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 2.8.2024, Parte_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale affinché CP_1
pronunciasse la separazione personale tra i coniugi e successivamente il “divorzio”,
evidenziando che dal matrimonio non erano nati figli e che i coniugi erano entrambi economicamente autosufficienti.
Il convenuto si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda sul vincolo e dando atto che le parti avevano trovato un accordo per la definizione concordata della vicenda.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno 21 marzo
2025, celebrata con modalità alternativa di trattazione scritta, esperito invano il tentativo di riconciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Il P.M. ha trasmesso, in data 26 febbraio 2025, le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti, l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio civile in Caselle T.se (TO) in data 14 novembre 2015 (atto n. 20 P.I).
(certificato di matrimonio allegato al ricorso).
pagina 4 di 7 Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno trovato l'accordo e per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le
conclusioni rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge, possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge,
venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
La regolamentazione delle spese del giudizio, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, è demandata all'esito del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio civile in Caselle T.se (TO) in data 14 novembre 2015 (atto n.
20 P.I).
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge.
2) dà atto che i coniugi hanno dichiarato e concordato quanto segue:
premesso che i coniugi sono comproprietari nella percentuale del 50% ciascuno della casa coniugale sita in Mappano (TO), Via Verdi n. 43 e pertinente autorimessa, immobili come meglio identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Mappano come segue:
- abitazione di tipo civile sita in Mappano, via G. Verdi n. 43 Piano S1-T-1-2: foglio 8
particella 388 subalterni 73 e 26, categoria A/2, classe 3, consistenza 8,5 vani, superficie catastale 165 mq, rendita catastale 987,72
- autorimessa sita in Mappano, via Reisina n. SNC Edificio E piano S1: foglio 8 particella
388 subalterno 113, categoria C/6, classe 2, consistenza 41 mq, rendita catastale 182,10
pagina 5 di 7 il tutto come meglio descritto nella visura catastale allegata alle presenti condizioni di separazione consensuale che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo di separazione, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti conseguenti alla separazione coniugale e, quale condizione funzionale ed indispensabile, necessaria e sostanziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e del presente accordo di separazione consensuale e in ogni caso, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra coniugi, con applicazione dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 conformemente alle circolari dell'Amministrazione fiscale, la signora si impegna ed Parte_1
obbliga a trasferire al corrispettivo convenuto di euro 125.000,00
(centoventicinquemila,00) in capo al Sig. che si impegna ed obbliga ad CP_1
accettare, la predetta quota di comproprietà indivisa pari al 50% dell'intero degli immobili sovra descritti.
Si precisa che il predetto trasferimento immobiliare includerà anche i mobili e arredi facenti parte della casa coniugale.
Il sig. dà atto di aver già corrisposto a titolo di acconto sul corrispettivo del CP_1
trasferimento immobiliare, con relativi mobili e arredi, l'importo di euro 65.000,00
(sessantacinquemila,00) con n. 2 bonifici bancari in data 3 aprile 2024 (per euro 60.000,00)
e in data 13 maggio 2024 (per euro 5.000,00):
Le parti concordano di stipulare il rogito notarile di trasferimento immobiliare (spese di rogito e spese annesse e conseguenti saranno a carico del sig. entro e non oltre CP_1
trenta giorni dall'emissione della sentenza di separazione ricettiva del presente accordo.
In detta sede di trasferimento immobiliare avanti al Notaio verrà corrisposto il saldo di euro 60.000,00 (sessantamila,00).
3) dà atto che i coniugi hanno dichiarato e concordato di essere economicamente indipendenti;
4) dà atto che i coniugi hanno dichiarato e concordato che con l'integrale e puntuale corretto adempimento di tutte le condizioni di cui ai punti precedenti, le parti dichiarano pagina 6 di 7 di aver risolto ogni questione di carattere economico patrimoniale tra loro esistente e pertanto di nulla avere più a che pretendere a nessun titolo l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione o causale connessa alla vicenda coniugale e all'immobile in comproprietà;
5) Spese all'esito dell'intero procedimento.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28 maggio 2025
L GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 7 di 7