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Ordinanza cautelare 10 marzo 2022
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00031/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2022, proposto da:
-OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sulla minore -OMISSIS-, in rappresentata e difesa dall'avvocato Ida Mendicino, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del provvedimento di assegnazione di un docente di sostegno privo della specializzazione per le attività di sostegno;
nonché
per l'accertamento del diritto della ricorrente, studentessa in situazione di handicap grave, ad usufruire, per l'anno scolastico 2021/2022, di un docente specializzato nelle attività di sostegno;
e per la condanna,
a garantire alla ricorrente il sostegno didattico mediante assegnazione di un docente specializzato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. UR LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto che:
- con nota del 13.01.2026 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia;
- a ciò consegue l’improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1 lett. c) c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse;
- la pronuncia in rito consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti indicate nella pronuncia.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA NT, Presidente
UR LE, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR LE | CA NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.