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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/11/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5139/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5139/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., fra:
oggi , (C.F. Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, ai fini P.IVA_1 del presente procedimento, presso lo studio dell'avv. Valentina Sanzone, sito in Vittoria, in via
Duilio n. 12, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE
CONTRO
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Migliorisi, sito in Comiso, in via F.lli Cervi n. 33/B, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTI All'udienza sostituita da note scritte fissata ex art. 281 sexies c.p.c, del 12.11.2025, fatte precisare le conclusioni sulle note autorizzate, la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E DIRITTO
Ritenuto in fatto.
Con atto di citazione notificato in data 27.11.2017, la conveniva in Parte_1 giudizio asserendo di essere creditrice, in virtù di trentotto cartelle di pagamento Controparte_1 notificate per diverse causali tra il 2010 e il 2017, della somma di circa € 182.000,00.
Affermava parte attrice che, non avendo il convenuto provveduto al pagamento spontaneo delle suddette cartelle né alla loro impugnazione, la stessa avviava le verifiche ipotecarie per agire esecutivamente sul patrimonio immobiliare del debitore, tuttavia, precisava di non avere alcuna possibilità di recupero del credito.
Adduceva infatti che, con atto di vendita del 11.01.2013 a rogito del Parte_1 notaio trascritto il 28.01.2013, i coniugi e Persona_1 Controparte_1 CP_4
in regime di comunione legale, avevano venduto a fratello
[...] Controparte_3 dell'alienante, la piena proprietà dell'immobile sito in Comiso in Via dei Narcisi snc censito al catasto al foglio 77, part. 840 sub. 1, in conseguenza di ciò risultava Controparte_1 impossidente.
Per la natura e la tempestività dell'atto dopo l'insorgere dei debiti di cui il era a CP_1 conoscenza e il rapporto di parentela tra e , parte attrice Controparte_1 Controparte_3 adduceva che l'atto di vendita stipulato risultava diretto a far uscire dal patrimonio del debitore il bene immobile che costituiva l'unica garanzia del credito.
Concludeva dunque l'attrice chiedendo di ritenere e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901
c.c. dell'atto pubblico di vendita del 11.01.2013, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
Ragusa in data 28.01.2013 e redatto dal notaio , repertorio n. 2817 e raccolta n. Persona_1
2039, con il favore delle spese.
Con comparsa di risposta e di costituzione del 19.04.2018, Controparte_1 Controparte_4
e si costituivano e contestavano le deduzioni di parte attrice circa il Controparte_3 trasferimento di proprietà dell'immobile in quanto errate, affermando che l'atto di compravendita concluso era stato un regolare trasferimento di proprietà e non un atto in frode ai diritti della società di riscossione.
Precisavano inoltre i convenuti che , prima del trasferimento di proprietà aveva Controparte_3 prestato a la complessiva somma di € 33.534,43 mediante due assegni circolari Controparte_1 intestati a rispettivamente il primo di € 14.200,00 datato 02.09.2010 e il Controparte_5 secondo di € 19.334,43 datato 15.10.2010 al fine di estinguere i debiti esattoriali.
Sosteneva quindi di aver trasferito la proprietà dell'unico immobile posseduto al Controparte_1 fratello, non potendo in altro modo restituire l'ingente somma prestata.
Concludevano i convenuti sostenendo l'insussistenza dei requisiti necessari ai fini della concessione del provvedimento ex art. 2901 c.c. Per i superiori motivi chiedevano, pertanto, accertare e dichiarare l'insussistenza di alcuno degli elementi soggettivi e oggettivi a fondamento dell'azione ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda di revocatoria ordinaria formulata dall'attrice, con vittoria di spese e compensi.
Indi, dopo diversi rinvii, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n.
164/2024), in esito all'udienza del 12.11.2025.
Considerato in diritto.
Ciò premesso, la domanda è fondata e appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente va rilevato che l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c. consente al creditore di chiedere che sia dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di disposizione del patrimonio con il quale il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, qualora dimostri la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla legge.
Segnatamente il creditore ha l'onere di provare la sussistenza dell'eventus damni, ossia il requisito oggettivo consistente nell'esistenza di un atto a titolo oneroso o gratuito, concluso dal debitore, diretto a recare un pregiudizio alle ragioni creditorie.
Per quanto attiene alle condizioni soggettive, il creditore dovrà provare il requisito della scientia damni, consistente nella consapevolezza e nella conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio realizzato alle ragioni del creditore, laddove l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito;
nel caso in cui l'atto sia anteriore al sorgere del credito il creditore ha l'onere di provare il requisito del consilium fraudis, ossia la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo al fine di recare pregiudizio al creditore.
Inoltre, se l'atto di disposizione del patrimonio concluso dal debitore è a titolo oneroso dovrà provarsi l'ulteriore presupposto della partecipatio fraudis, cioè la consapevolezza anche in capo al terzo del pregiudizio arrecato al creditore mediante la conclusione dell'atto.
Sul punto “In caso di domanda d'inefficacia ex art. 2901 c.c., il giudice è tenuto a valutare: a) la consistenza del credito vantato dal creditore;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto” (Cass. Ord. 16819/2024).
Nel caso di specie, anzitutto, la oggi , Parte_1 Controparte_6 ha assolto l'onere probatorio a suo carico, fornendo piena prova della titolarità del credito di €
182.900,81 mediante la produzione degli estratti di ruolo di trentasette cartelle di pagamento, quattro avvisi di addebito e un avviso di accertamento, notificati al convenuto , Controparte_1 per diverse causali, dal 2010 al 2017. Ulteriormente, occorre precisare che tali crediti e la relativa documentazione attestante, non sono stati oggetto di contestazione da parte del debitore convenuto.
In secondo luogo, deve considerarsi provato il requisito oggettivo dell'eventus damni, a tal fine, parte attrice ha prodotto copia dell'atto di vendita, mediante il quale in data 11.01.2013 i convenuti e hanno venduto al convenuto la Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 proprietà dell'immobile sito in Comiso in Via dei Narcisi snc, consistente in un locale deposito censito al catasto al foglio 77, part. 840, sub. 1.
Secondo giurisprudenza di legittimità “Nell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni non richiede la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma semplicemente che l'atto dispositivo renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito. L'onere di provare l'assenza di tale rischio incombe sul debitore che eccepisce la mancanza dell'eventus damni, dimostrando un patrimonio residuo sufficiente” (Cass. Ord. 20328/2024).
Ebbene in seguito alla conclusione dell'atto di vendita, non ha fornito alcuna Controparte_1 prova diretta a dimostrare che il patrimonio residuo fosse sufficiente a soddisfare il creditore, essendosi inoltre privato, mediante la vendita dell'immobile al fratello, dell'unico bene in suo possesso recando consapevolmente un pregiudizio alla Parte_1
Per quanto concerne le condizioni soggettive, nel caso di specie l'atto di vendita tra CP_1
e è stato stipulato in data 11.01.2013 quindi è da
[...] Controparte_4 Controparte_3 considerarsi successivo ai crediti oggetto delle cartelle e degli avvisi di addebito notificati dal 2011 al 2012 e anteriore ai crediti oggetto delle cartelle e degli avvisi notificati dal 2013 al 2017, mentre i crediti notificati prima e durante il 2010, non rientranti tra quelli oggetto della spiegata azione revocatoria, sono da considerarsi estinti per mezzo dei pagamenti effettuati con gli assegni circolari datati 02.09.2010 e 15.10.2010, non contestati da parte attrice.
Sul punto giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di azione revocatoria ordinaria, se l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per la sua inefficacia nei confronti del creditore è rappresentata dall'accertamento della conoscenza del pregiudizio da parte dell'autore dell'atto stesso, non occorrendo neanche la dimostrazione dell'intenzione di nuocere al creditore” (Cass. Ord. 16384/2024).
In conseguenza di ciò, la ha dato prova della sussistenza del requisito Parte_1 soggettivo della scientia damni dimostrando la conoscenza, in capo ai convenuti, del pregiudizio realizzatosi nei suoi confronti mediante la stipulazione dell'atto di vendita avvenuta successivamente al sorgere dei crediti e alle notifiche degli stessi eseguite tra il 2011 e il 2012 tramite le quali è certa la consapevolezza di dei debiti a suo carico, per la Controparte_1 precisione n. 14 cartelle di pagamento e n. 3 avvisi di addebito notificati tra il 20.10.2010 e il
05.12.2012.
Riguardo invece i crediti sorti e notificati dal 2013 al 2017, parte attrice ha dato prova della sussistenza del requisito soggettivo del consilium fraudis, avendo i convenuti dolosamente predisposto l'atto di vendita in data 11.01.2013 dunque in un momento anteriore al sorgere dei crediti e alle notifiche degli stessi avvenute precisamente tra il 15.03.2013 e il 18.01.2017 per n. 22 cartelle di pagamento, n. 2 avvisi di addebito e n. 1 avviso di accertamento, al solo scopo di recare pregiudizio alla Parte_1
“In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della dolosa preordinazione, richiesta dall' art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che
l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio
(cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.” (Cass. 1898/2025).
Inoltre, è necessario evidenziare che ai sensi del comma III dell'art. 2901 c.c. “Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”, sulla base di ciò, la compravendita dell'immobile appare quale adempimento del debito scaduto consistente nel prestito concesso da CP_3
al debitore convenuto mediante due assegni circolari intestati a
[...] Controparte_1
rispettivamente il primo di € 14.200,00 datato 02.09.2010 e il secondo di € Controparte_5
19.334,43 datato 15.10.2010 al fine di estinguere i debiti esattoriali. Tuttavia, nonostante nell'atto di vendita risulta indicato il prezzo di 16.500 €, nello specifico “ART. 6 Il prezzo della vendita è stato dalle parti convenuto, come le stesse mi dichiarano, in euro 16.500,00
(sedicimilacinquecento). La parte venditrice dichiara di aver ricevuto detto prezzo dalla parte acquirente alla quale rilascia pertanto ampia e definitiva quietanza di saldo con rinunzia all'ipoteca legale” (vedi doc. 4 parte convenuta), non vi è prova della quietanza citata nell'atto di vendita, in conseguenza di ciò la tesi secondo la quale la compravendita risultava mirata al pagamento del debito scaduto, rimane meramente labiale in quanto non supportata da valido riscontro probatorio.
Invero sul punto giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Affinché un atto dispositivo finalizzato all'adempimento di un debito scaduto possa essere sottratto all'esercizio dell'azione revocatoria è necessario che esso costituisca l'unico mezzo in capo al debitore per reperire i fondi necessari all'adempimento dell'obbligazione; pertanto la mera presenza di un debito scaduto non è di per sé sufficiente a qualificare tale atto come dovuto (e quindi non soggetto ad azione revocatoria ordinaria) (Cass. 25799/2024), e ancora “L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto ricomprende anche l'ipotesi di alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti, a condizione che il debitore provi la strumentalità dell'alienazione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito, dimostrando che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito” (Cass. 31941/2023).
Infine, deve rilevarsi anche la sussistenza della partecipatio fraudis in quanto secondo giurisprudenza di legittimità “La prova della "partecipatio fraudis" del terzo nell'azione revocatoria ordinaria può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. Ord. 5328/2024).
Invero nel caso de quo, premettendo anzitutto la pacifica sussistenza del legame parentale tra e , non vi è dubbio della consapevolezza da parte di Controparte_1 Controparte_3 CP_3
dei crediti vantati dall'attrice nei confronti del fratello avendo lui
[...] Controparte_1 stesso dato in prestito la somma utilizzata da per l'estinzione dei debiti Controparte_1 antecedenti al 2010 mediante gli assegni, di conseguenza, il requisito della partecipatio fraudis si considera sussistente avendo concluso l'atto di vendita con il fratello Controparte_3 contribuendo ad arrecare consapevolmente pregiudizio alla Parte_1
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ex art. 2901 c.c., va dunque dichiarata l'inefficacia nei confronti della dell'atto di vendita del 11.01.2013 Parte_1 concluso da e , trascritto presso la Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
Conservatoria dei RR.II di Ragusa in data 28.01.2013, repertorio n. 2817 e raccolta n. 2039, del bene immobile meglio specificato in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5139/2017, così statuisce:
Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti della oggi dell'atto Parte_1 Controparte_6 pubblico di vendita del 11.01.2013, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Ragusa in data
28.01.2013 e redatto dal notaio , repertorio n. 2817 e raccolta n. 2039 e con il Persona_1 quale i coniugi e hanno venduto a il Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 seguente bene immobile:
Locale deposito sito in Comiso via dei Narcisi snc, catastato al fg 77, part.lla 840 sub. 1;
Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € € 7.052,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie al
15%, come per legge.
Così deciso in Ragusa, in data _24.11.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5139/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., fra:
oggi , (C.F. Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, ai fini P.IVA_1 del presente procedimento, presso lo studio dell'avv. Valentina Sanzone, sito in Vittoria, in via
Duilio n. 12, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE
CONTRO
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Migliorisi, sito in Comiso, in via F.lli Cervi n. 33/B, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTI All'udienza sostituita da note scritte fissata ex art. 281 sexies c.p.c, del 12.11.2025, fatte precisare le conclusioni sulle note autorizzate, la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E DIRITTO
Ritenuto in fatto.
Con atto di citazione notificato in data 27.11.2017, la conveniva in Parte_1 giudizio asserendo di essere creditrice, in virtù di trentotto cartelle di pagamento Controparte_1 notificate per diverse causali tra il 2010 e il 2017, della somma di circa € 182.000,00.
Affermava parte attrice che, non avendo il convenuto provveduto al pagamento spontaneo delle suddette cartelle né alla loro impugnazione, la stessa avviava le verifiche ipotecarie per agire esecutivamente sul patrimonio immobiliare del debitore, tuttavia, precisava di non avere alcuna possibilità di recupero del credito.
Adduceva infatti che, con atto di vendita del 11.01.2013 a rogito del Parte_1 notaio trascritto il 28.01.2013, i coniugi e Persona_1 Controparte_1 CP_4
in regime di comunione legale, avevano venduto a fratello
[...] Controparte_3 dell'alienante, la piena proprietà dell'immobile sito in Comiso in Via dei Narcisi snc censito al catasto al foglio 77, part. 840 sub. 1, in conseguenza di ciò risultava Controparte_1 impossidente.
Per la natura e la tempestività dell'atto dopo l'insorgere dei debiti di cui il era a CP_1 conoscenza e il rapporto di parentela tra e , parte attrice Controparte_1 Controparte_3 adduceva che l'atto di vendita stipulato risultava diretto a far uscire dal patrimonio del debitore il bene immobile che costituiva l'unica garanzia del credito.
Concludeva dunque l'attrice chiedendo di ritenere e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901
c.c. dell'atto pubblico di vendita del 11.01.2013, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
Ragusa in data 28.01.2013 e redatto dal notaio , repertorio n. 2817 e raccolta n. Persona_1
2039, con il favore delle spese.
Con comparsa di risposta e di costituzione del 19.04.2018, Controparte_1 Controparte_4
e si costituivano e contestavano le deduzioni di parte attrice circa il Controparte_3 trasferimento di proprietà dell'immobile in quanto errate, affermando che l'atto di compravendita concluso era stato un regolare trasferimento di proprietà e non un atto in frode ai diritti della società di riscossione.
Precisavano inoltre i convenuti che , prima del trasferimento di proprietà aveva Controparte_3 prestato a la complessiva somma di € 33.534,43 mediante due assegni circolari Controparte_1 intestati a rispettivamente il primo di € 14.200,00 datato 02.09.2010 e il Controparte_5 secondo di € 19.334,43 datato 15.10.2010 al fine di estinguere i debiti esattoriali.
Sosteneva quindi di aver trasferito la proprietà dell'unico immobile posseduto al Controparte_1 fratello, non potendo in altro modo restituire l'ingente somma prestata.
Concludevano i convenuti sostenendo l'insussistenza dei requisiti necessari ai fini della concessione del provvedimento ex art. 2901 c.c. Per i superiori motivi chiedevano, pertanto, accertare e dichiarare l'insussistenza di alcuno degli elementi soggettivi e oggettivi a fondamento dell'azione ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda di revocatoria ordinaria formulata dall'attrice, con vittoria di spese e compensi.
Indi, dopo diversi rinvii, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n.
164/2024), in esito all'udienza del 12.11.2025.
Considerato in diritto.
Ciò premesso, la domanda è fondata e appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente va rilevato che l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c. consente al creditore di chiedere che sia dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di disposizione del patrimonio con il quale il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, qualora dimostri la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla legge.
Segnatamente il creditore ha l'onere di provare la sussistenza dell'eventus damni, ossia il requisito oggettivo consistente nell'esistenza di un atto a titolo oneroso o gratuito, concluso dal debitore, diretto a recare un pregiudizio alle ragioni creditorie.
Per quanto attiene alle condizioni soggettive, il creditore dovrà provare il requisito della scientia damni, consistente nella consapevolezza e nella conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio realizzato alle ragioni del creditore, laddove l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito;
nel caso in cui l'atto sia anteriore al sorgere del credito il creditore ha l'onere di provare il requisito del consilium fraudis, ossia la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo al fine di recare pregiudizio al creditore.
Inoltre, se l'atto di disposizione del patrimonio concluso dal debitore è a titolo oneroso dovrà provarsi l'ulteriore presupposto della partecipatio fraudis, cioè la consapevolezza anche in capo al terzo del pregiudizio arrecato al creditore mediante la conclusione dell'atto.
Sul punto “In caso di domanda d'inefficacia ex art. 2901 c.c., il giudice è tenuto a valutare: a) la consistenza del credito vantato dal creditore;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto” (Cass. Ord. 16819/2024).
Nel caso di specie, anzitutto, la oggi , Parte_1 Controparte_6 ha assolto l'onere probatorio a suo carico, fornendo piena prova della titolarità del credito di €
182.900,81 mediante la produzione degli estratti di ruolo di trentasette cartelle di pagamento, quattro avvisi di addebito e un avviso di accertamento, notificati al convenuto , Controparte_1 per diverse causali, dal 2010 al 2017. Ulteriormente, occorre precisare che tali crediti e la relativa documentazione attestante, non sono stati oggetto di contestazione da parte del debitore convenuto.
In secondo luogo, deve considerarsi provato il requisito oggettivo dell'eventus damni, a tal fine, parte attrice ha prodotto copia dell'atto di vendita, mediante il quale in data 11.01.2013 i convenuti e hanno venduto al convenuto la Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 proprietà dell'immobile sito in Comiso in Via dei Narcisi snc, consistente in un locale deposito censito al catasto al foglio 77, part. 840, sub. 1.
Secondo giurisprudenza di legittimità “Nell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni non richiede la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma semplicemente che l'atto dispositivo renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito. L'onere di provare l'assenza di tale rischio incombe sul debitore che eccepisce la mancanza dell'eventus damni, dimostrando un patrimonio residuo sufficiente” (Cass. Ord. 20328/2024).
Ebbene in seguito alla conclusione dell'atto di vendita, non ha fornito alcuna Controparte_1 prova diretta a dimostrare che il patrimonio residuo fosse sufficiente a soddisfare il creditore, essendosi inoltre privato, mediante la vendita dell'immobile al fratello, dell'unico bene in suo possesso recando consapevolmente un pregiudizio alla Parte_1
Per quanto concerne le condizioni soggettive, nel caso di specie l'atto di vendita tra CP_1
e è stato stipulato in data 11.01.2013 quindi è da
[...] Controparte_4 Controparte_3 considerarsi successivo ai crediti oggetto delle cartelle e degli avvisi di addebito notificati dal 2011 al 2012 e anteriore ai crediti oggetto delle cartelle e degli avvisi notificati dal 2013 al 2017, mentre i crediti notificati prima e durante il 2010, non rientranti tra quelli oggetto della spiegata azione revocatoria, sono da considerarsi estinti per mezzo dei pagamenti effettuati con gli assegni circolari datati 02.09.2010 e 15.10.2010, non contestati da parte attrice.
Sul punto giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di azione revocatoria ordinaria, se l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per la sua inefficacia nei confronti del creditore è rappresentata dall'accertamento della conoscenza del pregiudizio da parte dell'autore dell'atto stesso, non occorrendo neanche la dimostrazione dell'intenzione di nuocere al creditore” (Cass. Ord. 16384/2024).
In conseguenza di ciò, la ha dato prova della sussistenza del requisito Parte_1 soggettivo della scientia damni dimostrando la conoscenza, in capo ai convenuti, del pregiudizio realizzatosi nei suoi confronti mediante la stipulazione dell'atto di vendita avvenuta successivamente al sorgere dei crediti e alle notifiche degli stessi eseguite tra il 2011 e il 2012 tramite le quali è certa la consapevolezza di dei debiti a suo carico, per la Controparte_1 precisione n. 14 cartelle di pagamento e n. 3 avvisi di addebito notificati tra il 20.10.2010 e il
05.12.2012.
Riguardo invece i crediti sorti e notificati dal 2013 al 2017, parte attrice ha dato prova della sussistenza del requisito soggettivo del consilium fraudis, avendo i convenuti dolosamente predisposto l'atto di vendita in data 11.01.2013 dunque in un momento anteriore al sorgere dei crediti e alle notifiche degli stessi avvenute precisamente tra il 15.03.2013 e il 18.01.2017 per n. 22 cartelle di pagamento, n. 2 avvisi di addebito e n. 1 avviso di accertamento, al solo scopo di recare pregiudizio alla Parte_1
“In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della dolosa preordinazione, richiesta dall' art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che
l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio
(cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.” (Cass. 1898/2025).
Inoltre, è necessario evidenziare che ai sensi del comma III dell'art. 2901 c.c. “Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”, sulla base di ciò, la compravendita dell'immobile appare quale adempimento del debito scaduto consistente nel prestito concesso da CP_3
al debitore convenuto mediante due assegni circolari intestati a
[...] Controparte_1
rispettivamente il primo di € 14.200,00 datato 02.09.2010 e il secondo di € Controparte_5
19.334,43 datato 15.10.2010 al fine di estinguere i debiti esattoriali. Tuttavia, nonostante nell'atto di vendita risulta indicato il prezzo di 16.500 €, nello specifico “ART. 6 Il prezzo della vendita è stato dalle parti convenuto, come le stesse mi dichiarano, in euro 16.500,00
(sedicimilacinquecento). La parte venditrice dichiara di aver ricevuto detto prezzo dalla parte acquirente alla quale rilascia pertanto ampia e definitiva quietanza di saldo con rinunzia all'ipoteca legale” (vedi doc. 4 parte convenuta), non vi è prova della quietanza citata nell'atto di vendita, in conseguenza di ciò la tesi secondo la quale la compravendita risultava mirata al pagamento del debito scaduto, rimane meramente labiale in quanto non supportata da valido riscontro probatorio.
Invero sul punto giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Affinché un atto dispositivo finalizzato all'adempimento di un debito scaduto possa essere sottratto all'esercizio dell'azione revocatoria è necessario che esso costituisca l'unico mezzo in capo al debitore per reperire i fondi necessari all'adempimento dell'obbligazione; pertanto la mera presenza di un debito scaduto non è di per sé sufficiente a qualificare tale atto come dovuto (e quindi non soggetto ad azione revocatoria ordinaria) (Cass. 25799/2024), e ancora “L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto ricomprende anche l'ipotesi di alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti, a condizione che il debitore provi la strumentalità dell'alienazione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito, dimostrando che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito” (Cass. 31941/2023).
Infine, deve rilevarsi anche la sussistenza della partecipatio fraudis in quanto secondo giurisprudenza di legittimità “La prova della "partecipatio fraudis" del terzo nell'azione revocatoria ordinaria può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. Ord. 5328/2024).
Invero nel caso de quo, premettendo anzitutto la pacifica sussistenza del legame parentale tra e , non vi è dubbio della consapevolezza da parte di Controparte_1 Controparte_3 CP_3
dei crediti vantati dall'attrice nei confronti del fratello avendo lui
[...] Controparte_1 stesso dato in prestito la somma utilizzata da per l'estinzione dei debiti Controparte_1 antecedenti al 2010 mediante gli assegni, di conseguenza, il requisito della partecipatio fraudis si considera sussistente avendo concluso l'atto di vendita con il fratello Controparte_3 contribuendo ad arrecare consapevolmente pregiudizio alla Parte_1
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ex art. 2901 c.c., va dunque dichiarata l'inefficacia nei confronti della dell'atto di vendita del 11.01.2013 Parte_1 concluso da e , trascritto presso la Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
Conservatoria dei RR.II di Ragusa in data 28.01.2013, repertorio n. 2817 e raccolta n. 2039, del bene immobile meglio specificato in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5139/2017, così statuisce:
Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti della oggi dell'atto Parte_1 Controparte_6 pubblico di vendita del 11.01.2013, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Ragusa in data
28.01.2013 e redatto dal notaio , repertorio n. 2817 e raccolta n. 2039 e con il Persona_1 quale i coniugi e hanno venduto a il Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 seguente bene immobile:
Locale deposito sito in Comiso via dei Narcisi snc, catastato al fg 77, part.lla 840 sub. 1;
Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € € 7.052,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie al
15%, come per legge.
Così deciso in Ragusa, in data _24.11.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti