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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 29/01/2026, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 538/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RUOCCO CARLO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4042/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008316833000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6411/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento intimazione, con vittoria di spese
Resistente: rigetto ricorso, con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, avente origine da imposta Irpef per l'anno
1991, contenente la richiesta del complessivo importo di € 13.319,52.
Chiedendo preliminarmente il deposito da parte dell'Agente della riscossione di tutte le pregresse sanatorie presentate dal contribuente in relazione all'originaria pretesa, il ricorrente ha richiesto l'annullamento dell'atto impugnato per pacifica prescrizione, in quanto l'atto presupposto risultava essere la cartella di pagamento n. 100200100926064190000 notificata il 12.06.2001.
Nel costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto, non avendo la parte impugnato la cartella di pagamento ritualmente notificata, l'intimazione conseguente poteva essere impugnata solo per vizi propri.
L'eccezione di prescrizione risultava pertanto infondata in quanto, precedentemente all'atto impugnato, erano stati validamente notificati atti interruttivi dei termini di prescrizione, quali:
1. cartella n. 10020010092606419000, notificata il 12/06/2001;
2. comunicazione preventiva di ipoteca n. 10076201500001032000 notificata in data 31/03/2015;
Non avendo parte attrice tempestivamente impugnato le cartella di pagamento, gli avvisi di intimazione e gli atti di esazione regolarmente notificati e sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, andava rilevata l'assoluta tardività del giudizio di opposizione proposto.
Evidenziando che l'estratto di ruolo costituiva idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata per cui non appariva necessaria la produzione della cartella, l'Agente ha difeso la correttezza delle notifiche effettuate, come documentate, e la conseguente infondatezza della eccezione di prescrizione, da ritenersi decennale in relazione ai crediti erariali, anche in considerazione della sospensione del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale Covid.
L'Agenzia delle Entrate - D.P. di Salerno, preliminarmente evidenziando che nulla la parte aveva contestato nel merito della pretesa, si è rimessa alle difese dell'Ader in merito alla prescrizione e alla documentazione degli atti interruttivi della stessa, la cui mancata impugnazione consentiva di argomentare esclusivamente sui vizi dell'atto impugnato, come non avvenuto nel caso in esame.
All'odierna udienza, ascoltati i difensori delle parti presenti, la Corte, in composizione monocratica, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa portata dalla intimazione impugnata, avente origine da iscrizione a ruolo dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Agropoli per Irpef, sanzioni e interessi anno 1991, di cui alla cartella di pagamento n. 100200100926064190000 notificata il 12.06.2001. L'Agenzia della Riscossione ha replicato, riferendo della regolare notifica della citata cartella, nonchè di comunicazione preventiva di ipoteca n. 10076201500001032000 in data 31/03/2015 ai fini interruttivi della prescrizione, producendo relativa documentazione.
Va osservato al riguardo che non è stata dimostrata in giudizio la notifica della cartella di pagamento n.
100200100926064190000 in data 12.06.2001, ma l'eventuale mancata notifica, peraltro non espressamente contestata dalla parte, andava eventualmente eccepita nei confronti dei successivi atti della riscossione notificati alla parte.
Assume pertanto rilievo, quale atto interruttivo della prescrizione, il preavviso di iscrizione ipotecaria n.
10076201500001032000 per il quale va esaminata la documentazione prodotta dall'Agenzia ai fini della prova della notifica.
Va osservato che è stata prodotta agli atti copia dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata, che risulta consegnata alla moglie del ricorrente in data 31.03.2015, senza che sia dimostrato il successivo invio di raccomandata informativa al contribuente, e che è stata prodotta la sola pagina iniziale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da cui risulta il credito complessivo, ma senza che sia dimostrato che l'atto comprendesse anche la cartella cui era riferita l'intimazione impugnata.
In assenza pertanto della prova di validi atti interruttivi notificati al contribuente, è da ritenersi che nel caso in esame si sia verificata la prescrizione della pretesa, con l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia della Riscossione alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre esborsi ed accessori di legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RUOCCO CARLO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4042/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008316833000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6411/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento intimazione, con vittoria di spese
Resistente: rigetto ricorso, con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, avente origine da imposta Irpef per l'anno
1991, contenente la richiesta del complessivo importo di € 13.319,52.
Chiedendo preliminarmente il deposito da parte dell'Agente della riscossione di tutte le pregresse sanatorie presentate dal contribuente in relazione all'originaria pretesa, il ricorrente ha richiesto l'annullamento dell'atto impugnato per pacifica prescrizione, in quanto l'atto presupposto risultava essere la cartella di pagamento n. 100200100926064190000 notificata il 12.06.2001.
Nel costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto, non avendo la parte impugnato la cartella di pagamento ritualmente notificata, l'intimazione conseguente poteva essere impugnata solo per vizi propri.
L'eccezione di prescrizione risultava pertanto infondata in quanto, precedentemente all'atto impugnato, erano stati validamente notificati atti interruttivi dei termini di prescrizione, quali:
1. cartella n. 10020010092606419000, notificata il 12/06/2001;
2. comunicazione preventiva di ipoteca n. 10076201500001032000 notificata in data 31/03/2015;
Non avendo parte attrice tempestivamente impugnato le cartella di pagamento, gli avvisi di intimazione e gli atti di esazione regolarmente notificati e sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, andava rilevata l'assoluta tardività del giudizio di opposizione proposto.
Evidenziando che l'estratto di ruolo costituiva idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata per cui non appariva necessaria la produzione della cartella, l'Agente ha difeso la correttezza delle notifiche effettuate, come documentate, e la conseguente infondatezza della eccezione di prescrizione, da ritenersi decennale in relazione ai crediti erariali, anche in considerazione della sospensione del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale Covid.
L'Agenzia delle Entrate - D.P. di Salerno, preliminarmente evidenziando che nulla la parte aveva contestato nel merito della pretesa, si è rimessa alle difese dell'Ader in merito alla prescrizione e alla documentazione degli atti interruttivi della stessa, la cui mancata impugnazione consentiva di argomentare esclusivamente sui vizi dell'atto impugnato, come non avvenuto nel caso in esame.
All'odierna udienza, ascoltati i difensori delle parti presenti, la Corte, in composizione monocratica, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa portata dalla intimazione impugnata, avente origine da iscrizione a ruolo dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Agropoli per Irpef, sanzioni e interessi anno 1991, di cui alla cartella di pagamento n. 100200100926064190000 notificata il 12.06.2001. L'Agenzia della Riscossione ha replicato, riferendo della regolare notifica della citata cartella, nonchè di comunicazione preventiva di ipoteca n. 10076201500001032000 in data 31/03/2015 ai fini interruttivi della prescrizione, producendo relativa documentazione.
Va osservato al riguardo che non è stata dimostrata in giudizio la notifica della cartella di pagamento n.
100200100926064190000 in data 12.06.2001, ma l'eventuale mancata notifica, peraltro non espressamente contestata dalla parte, andava eventualmente eccepita nei confronti dei successivi atti della riscossione notificati alla parte.
Assume pertanto rilievo, quale atto interruttivo della prescrizione, il preavviso di iscrizione ipotecaria n.
10076201500001032000 per il quale va esaminata la documentazione prodotta dall'Agenzia ai fini della prova della notifica.
Va osservato che è stata prodotta agli atti copia dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata, che risulta consegnata alla moglie del ricorrente in data 31.03.2015, senza che sia dimostrato il successivo invio di raccomandata informativa al contribuente, e che è stata prodotta la sola pagina iniziale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da cui risulta il credito complessivo, ma senza che sia dimostrato che l'atto comprendesse anche la cartella cui era riferita l'intimazione impugnata.
In assenza pertanto della prova di validi atti interruttivi notificati al contribuente, è da ritenersi che nel caso in esame si sia verificata la prescrizione della pretesa, con l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia della Riscossione alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre esborsi ed accessori di legge.