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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2583/ 2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA AN GA Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 15.7.25 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2583/ 2021 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI TANIA Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. MIGLIO SIMONA CP_1
APPELLATO
E
rappresentato e difeso dall'Avv. CONTICELLI GUIDO e dall'avv. CP_2
RD CE
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Viterbo n. 81 del 25.2.21
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 5.2.2019 adiva il Tribunale di Viterbo esponendo di CP_2 aver lavorato alle dipendenze della società dal 07/09/2017 e Parte_1 fino al 31/05/2018; che il rapporto era stato formalizzato in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa , mai sottoscritto, con qualifica di “addetto al tunnel di lavaggio automatico”; di aver prestato la propria opera per cinque giorni a settimana (dal lunedì al venerdì), con orario lavorativo dalle 9.00 alle 15.00; di aver percepito compensi di 6,00 euro l'ora e nulla a titolo di mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti e TFR e di aver quindi maturato un complessivo credito di € 9.180,16, oltre accessori di legge. così concludeva: "Piaccia CP_2 all'Ill.mo Giudice adito, accertata e dichiarata la illegittimità, inva-lidità e/o inefficacia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa descritto nelle premesse del presente atto, dichiarare
l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorren-za dal 07/09/2017 e fino al 31/05/2018, nonché la riconducibilità delle mansioni espletate dal prestatore
d'opera per l'intera durata del medesimo rapporto a quelle enunciate nella declaratoria di cui al V livello di del C.C.N.L. per il settore Commercio, o in altro maggiore o minore livello anche di altro contratto collettivo la cui applicazione dovesse risultare accertata in prosieguo di giudizio;
piaccia, pertanto, dichiarare l'obbligo della Socie-tà resistente, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore Sig. dichiaratamente domicilia-to in Corchiano Via Civita Castellana n. Controparte_3
15/B, di corrispondere in favore del ricorrente tutti gli emolumenti e le indennità maturate in forza del medesimo rapporto e non corrisposte e di risarcire tutti i danni prodottisi e/o producendi al medesimo per la non corretta formalizzazione del rapporto lavorativo. Per l'effetto, piaccia condan- nare la Società resistente al pagamento in favore del concludente della somma che allo stato si indica in Euro 9.180,16, o nel diverso, maggiore o minore, importo che sarà provato in prosieguo di giudizio, oltre che al versa-mento in favore degli Enti istituzionalmente preposti –cui sarà notificata copia del presente atto e del pedissequo decreto di comparizione parti– dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge per l'intera durata del rappor-to lavorativo. Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva, rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, e con condanna della resistente al pagamento delle spese esenti e dei compensi imponibili del presente procedimento, oltre rimborso spese forfettarie, rivalse accessorie previdenziali e/o fiscali alle aliquote di legge.
Salvo ogni altro di-ritto".
La società convenuta si costituiva contestando in fatto i presupposti fondanti la pretesa, confermando l'esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dal 6.9.2017 al 6.4.2018 e la successiva assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, part-time con qualifica di “installatore di impianti di filodiffusione” solo a decorrere dal 7.4.2018 fino al licenziamento del 28.5.2018. La società ha altresì contestato che il ricorrente avesse osservato l'orario di lavoro dedotto in ricorso, l'efficacia probatoria della documentazione prodotta da controparte e la correttezza dei conteggi allegati ed ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree con il favore delle spese di lite.
Nel giudizio si è altresì costituito l' chiedendo la condanna al versamento dei contributi CP_1 previdenziali sulle eventuali differenze retributive accertate all'esito della controversia.
Il tribunale accoglieva parzialmente il ricorso accertando la costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per lo svolgimento di mansioni di addetto al lavaggio automatico dal 7.9.17 , riconducibili al VII livello CCNL commercio, con orario part time al 37,5% dal 07/09/2017 al
6.4.2018 e al 50% dal 7.4.2018 fino al 31/05/2018 , riconducibili al V livello. Ha condannato per l'effetto al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.089,53 a titolo Controparte_4 di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di elaborazione dei conteggi (25.1.2021) al saldo.
Avverso detta sentenza proponeva appello la società lamentando con il primo motivo l'inversione dell'onere della prova posto che il tribunale riteneva che gravasse sul datore di lavoro provare l'assenza della subordinazione;
nel merito contestava la valutazione della prova testimoniali
Con il secondo motivo di appello lamentava la condanna al pagamento delle spese di lite nonostante il solo parziale accoglimento delle domande originarie e censurava la mancata specificazione delle fasi oggetto di liquidazione.
Si costituiva il lavoratore contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza
Si costituiva l' chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza, considerato peraltro che CP_1 nessuna domanda era formulata nei confronti dell'ente.
All'udienza odierna la causa era trattenuta in decisione. Il primo motivo di appello è fondato . Il Parte ricorrente , costituendosi in giudizio , ha dichiarato che il rapporto di lavoro con la società era stato inizialmente formalizzato con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, comunicato al Centro per l'impiego, ma mai sottoscritto dalle parti;
la società ha confermato la circostanza. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa costituisce lavoro autonomo spettando , in linea di principio, dunque , al lavoratore ricorrente fornire la prova di una deviazione da detto schema contrattuale e dunque della ricorrenza di una ipotesi di subordinazione (Cass.
37592/21). Il contratto di lavoro autonomo , pure nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, non richiede in effetti la prova scritta non essendo a forma vincolata. Il tribunale ha tuttavia ravvisato le condizioni per l'applicazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale : “La prestazione di attività lavorativa onerosa, all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzature proprie della stessa, e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (nella specie commesso addetto alla vendita), comporta una presunzione di subordinazione che è onere di controparte vincere". 2. "Una volta provata la subordinazione, è onere del datore di lavoro provare i requisiti formali richiesti dalla legge per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato".(Cass. 18692/2007)
Nel caso di specie l'attività svolta dal ricorrente era quella di “addetto al tunnel di lavaggio automatico”
In relazione alle modalità di svolgimento di tale attività nel corso del giudizio di primo grano sono stati escussi come testi e . , moglie del ricorrente si Testimone_1 Controparte_5 Testimone_1
è limitata a dichiarare di aver accompagnato il ricorrente al lavoro un paio di volte, che il ricorrente era addetto al lavaggio macchine presso la Renault di Via Cassia Nord, che lavorava tutti i giorni dal lunedì al venerdì' e all'occorrenza anche di sabato, con orario dalle 9.00 e fino all'esaurimento delle auto da lavare, e comunque mai prima delle 12.00 e talvolta anche fino alle 15.00.
, ha dichiarato di lavorare per la società convenuta presso la sede Renault Persona_1 di Via Cassia Nord dal settembre 2017 in qualità di addetto alla preparazione delle auto da consegnare ai clienti. Il teste ha confermato che il ricorrente lavorava in azienda ed era addetto anche lui alla medesima attività di preparazione delle auto. L'attività delegata al ricorrente consisteva nella pulizia delle auto e nella rimozione delle protezioni in plastica. Il teste ha precisato , infatti, che il ricorrente presso la società convenuta svolgeva le sue stesse mansioni, pur non avendo egli cognizione della tipologia di contratto formalizzato con la proprietà. E' tuttavia significativo che lo stesso teste dichiarasse di avere un contratto di lavoro a progetto. Ha confermato che gli orari di lavoro non erano vincolanti, essendo tenuto a consegnare le auto per le ore concordate dall'azienda con i clienti;
che all'arrivo in sede l'azienda comunicava a lui e al ricorrente le auto in consegna e entrambi provvedevamo alla preparazione delle auto, che il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì essendovi auto da consegnare ogni giorno , seppure poteva capitare che vi fosse una sola auto da consegnare e che si terminasse l'attività alle 10.00, che normalmente il ricorrente si presentava alle 8.30/9.00 e terminava alle 12.00/13.00 per la preparazione di un numero medio di 4/5 auto al giorno (le auto potevano però essere in qualche periodo 8/10 al giorno ed in altri 3 o 4) , che erano entrambi retribuiti in base al numero delle macchine lavorate ed infatti egli stesso precisava di annotare telaio e modello delle macchine preparate giornalmente e di essere retribuito sulla base del numero di macchine preparate. Il teste ha poi rammentato che il ricorrente verso la fine del rapporto ha per qualche volta affiancato (l.r. dell'azienda) nello svolgimento di attività di impiantistica audio e che Controparte_3 la cosa è capitata una o due volte a settimana.
Il legale rappresentante della società in sede di interrogatorio ha precisato che il Controparte_3 ricorrente non lavorava necessariamente tutti i giorni e con l'orario indicato, che l'impegno lavorativo dipendeva dalle necessità dell'azienda e dagli accordi intercorsi tra i colleghi addetti all'attività di preparazione delle auto in uscita, che non c'era nessuno che coordinasse il ricorrente , che egli era retribuito in base al numero di auto lavorate senza un orario di lavoro predeterminato. Il legale rappresentante ha poi precisato che quando il rapporto di lavoro è cambiato, trasformandosi in contratto part time, il ricorrente è stato addetto anche all'attività di impiantistica audio. Ciò è avve- nuto per un paio di giornate in tutto.
Nel precedente di legittimità menzionato dal tribunale a sostegno della c.d presunzione di subordinazione il lavoratore aveva svolto le mansioni di commesso all'interno dei locali della società datoriale;
la sentenza della corte di appello ( che era censurata anche per contraddittorietà di motivazione avendo dato atto che i testi confermavano che il lavoratore svolgeva mansioni di commesso ma al contempo eccependo la mancanza di prova sulle mansioni concretamente espletate) nella prospettazione della Corte di Cassazione non teneva conto che:” Alcune volte la volontà delle parti nulla può contro certe modalità esigite dal processo tecnologico applicato alla produzione del bene o servizio richiesto: il lavoro di fabbrica è il prototipo del lavoro subordinato, e sarebbe vano nominare autonomo il lavoro alla catena di produzione. Analogamente l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa costituisce un forte indizio, che concorre a dar luogo al giudizio di sintesi sulla subordinazione (Cass. 2 settembre 2000 n. 11502; Cass. 25 maggio 2004 n. 10043; vedi L. 18 dicembre 1973, n. 877, art. 1, comma 3, e Cass. 22 aprile 2002 n. 5840; per l'affermazione del metodo tipologico nella valutazione della onerosità e della subordinazione nei casi border line vedi Cass. 9 febbraio 1996 n. 1024; Cass.
20 marzo 2001 n. 3975).” Concludeva la Corte nel senso che :” Non sussisteva e non sussiste pertanto nel nostro ordinamento, neppure dopo le recenti riforme del mercato del lavoro, quella libertà indiscriminata ed incontrollabile di sussunzione della prestazione lavorativa in un modello contrattuale informale e di relativa remunerazione che il giudice d'appello ha posto a base della propria decisione.
Sembra opportuno ribadire che nel campo del diritto del lavoro (che comprende, ex art. 35 Cost., qualsiasi tipologia lavorativa), in ragione della diseguaglianza di fatto delle parti del contratto, dell'immanenza della persona del lavoratore e del contenuto del rapporto e, infine, dell'incidenza che la disciplina di quest'ultimo ha rispetto ad interessi sociali e collettivi, le norme imperative non assolvono solo al ruolo di condizioni di efficacia giuridica della volontà negoziale, ma, insieme alle norme collettive, regolano direttamente il rapporto, in misura certamente prevalente rispetto all'autonomia individuale, cosicché il rapporto di lavoro, che pur trae vita dal contratto, è invece regolato soprattutto da fonti eteronome, indipendentemente dalla comune volontà dei contraenti ed anche contro di essa. E la violazione del modello di contratto e di rapporto imposto all'autonomia individuale da luogo, di regola, alla conformazione reale del rapporto concreto al modello prescritto
(Corte Cost. 21 gennaio 1992 n. 210; Cass. 2 giugno 1999 n. 5411). Sussiste conseguentemente la violazione di legge (art. 2697 c.c.), per avere la sentenza impugnata posto a carico del lavoratore la prova delle condizioni legittimanti la pretesa (dalla resistente) precarietà della prestazione. Colui che pretende la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato deve provare l'essenza della subordinazione (secondo i ben noti criteri enunciati da questa Corte), attraverso gli indici sintomatici che conducono al giudizio di sintesi sopra detto e la rendono così ostensibile nel mondo fenomenico;
non deve necessariamente provare la prestazione a tempo indeterminato (potendosi avere rapporto di lavoro subordinato anche per periodi brevissimi, specie nel settore del commercio in cui opera la resistente: L. 24 novembre 1978, n. 737; L. 26 novembre 1979, n.598; D.P.R. 7 ottobre 1963, n.
1525); è colui che oppone rapporti di lavoro diversi dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che deve provare i requisiti formali richiesti dalla legge per il diverso rapporto.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Reggio Calabria, la quale deciderà la causa attenendosi ai due seguenti principi di diritto:
1. "La prestazione di attività lavorativa onerosa, all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzature proprie della stessa, e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (nella specie commesso addetto alla vendita), comporta una presunzione di subordinazione che è onere di controparte vincere". 2. "Una volta provata la subordinazione, è onere del datore di lavoro provare i requisiti formali richiesti dalla legge per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato". Il tribunale , ritenendo applicabile l'orientamento d legittimità al caso di specie, ha dato atto che il contratto di collaborazione sottoscritto tra le parti non riportava alcun progetto , che le mansioni affidate avevano carattere esecutivo e ripetitivo , che il lavoratore era incardinato nell'organizzazione aziendale , sottoposto alle direttive aziendali e alle modalità di determinazione dei compensi retributivi , e in difetto di prova contraria , erano dunque subordinate.
La sentenza impugnata menziona la collaborazione a progetto , ma la collaborazione convenuta tra le parti non era soggetta alle previsioni di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, né ai requisiti formali per le tipologie contrattuali, anche connotate dall'autonomia, ivi rinvenibili (art. 62 per il contratto a progetto, art. 35 per il lavoro intermittente, art. 56 per il contratto di inserimento, art. 70 e segg. per le prestazioni occasionali di tipo accessorio, etc.). Al tempo dei fatti di causa non era infatti più in vigore detta disciplina
Rileva tuttavia il Collegio che l'art. 52 del decreto legislativo 81/2015 ha abrogato la disciplina del contratto a progetto statuendo che le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 avrebbero continuato ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Il rapporto di lavoro del ricorrente iniziato il 7.9.17 no era dunque più soggetto alla disciplina vincolante – per forma e contenuti - del contratto di lavoro a progetto.
Come è noto, la collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) “classica” è invece un tipo di rapporto di lavoro autonomo, caratterizzato da una prestazione lavorativa personale e continuativa svolta per un committente, con un coordinamento tra le parti ma senza vincolo di subordinazione. Il collaboratore si impegna a svolgere una serie di mansioni in modo continuativo, coordinandosi con il committente, ma senza avere un orario di lavoro fisso o essere sottoposto alle stesse regole di un dipendente.
In relazione a siffatta tipologia contrattuale, come si è già anticipato, la mancanza di un accordo scritto tra le parti non è preclusivo di una regolamentazione dei rapporti in senso coerente con l'autonmia delle prestazioni lavorative
Invero, come ritenuto dalla Corte proprio nella pronuncia di legittimità summenzionata , non esiste una materia ontologicamente devoluta alla subordinazione o all'autonomia, sicché la medesima attività lavorativa può essere svolta per i più diversi titoli giuridici (nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, o autonomo, o associativo, o societario, o per causa gratuita, etc.): molte attività possono essere svolte o in regime di subordinazione o in regime di autonomia, o per altro titolo, a seconda di come concretamente si configuri la prestazione, in dipendenza dalla volontà delle parti e dalle condizioni oggettive. Ex art. 1322 c.c. le parti hanno la libertà non di nominare come che sia il contenuto del loro contratto, ma di scegliere se svolgere la prestazione lavorativa convenuta secondo le modalità proprie del tipo legale della subordinazione o del lavoro autonomo, apprestandone coerentemente gli strumenti fattuali propri del tipo giuridico prescelto.
L'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che il ricorrente svolgeva mansioni di addetto al lavaggio delle auto, comprova che questi svolgeva, all'interno dei locali aziendali, una prestazione con modalità lavorative certamente esecutive e ripetititve , ma non necessariamente astrette dal vincolo della subordinazione
La prova svolta ha invece consentito di confermare che l'attività pur elementare e ripetitiva svolta dal ricorrente non rispondeva ai canoni della subordinazione
Come provato dall'escussione del teste comune ad entrambe le parti , il ricorrente non era CP_5 tenuto al rispetto di vincoli di orario, non era sottoposto a alcun controllo di presenza , né controlli erano operati sulle modalità di espletamento della prestazione, era compensato con pagamenti variabili a seconda del numero di auto che provvedeva a preparare per il cliente ( non già con pagamenti orari, come dedotto dal ricorrente nell'atto introduttivo)e se normalmente lavorava 3 ore al giorno, poteva essere richiesto della preparazione di una sola auto e in quel caso poteva finire di lavorare un'ora dopo il suo arrivo. La prova espletata ha dimostrato che egli poteva esser richiesto di preparare da 8 a 10 auto, ma anche 3 o4 e persino 1, con la conseguenza che l'orario lavorativo era molto variabile e pure il compenso era commisurato al risultato offerto ( il teste che CP_5 svolgeva la medesima attività del ricorrente, dichiarava di avere un contratto di collaborazione anch'egli, pur definito atecnicamente a progetto, e di segnare di volta in volta il numero di telaio dell'auto “lavorata” per rivendicare il giusto compenso a fine giornata )
Inoltre, seppure le parti non hanno formalizzato un contratto di collaborazione scritto, la denuncia a fini contributivi è stata operata in relazione a detto contratto, mentre è stata successivamente comunicata al centro per l'impiego l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la successiva proroga e la cessazione del rapporto per licenziamento disciplinare.
L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è stata operata per lo svolgimento di mansioni di installatore di impianti di filodiffusione e la circostanza è stata confermata dai testi ed è compatibile con la scelta aziendale di riconoscere l'inquadramento nel livello quinto cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite. Trattasi di inquadramento , superiore a quello pure riconosciuto dal tribunale per le mansioni di addetto al lavaggio, così confermando anche implicitamente la diversità di mansioni richieste nella collaborazione coordinata e continuativa e con il contratto di lavoro dipendente
Per le ragioni che precedono il primo motivo di appello deve essere accolto in quanto non sussistono le condizioni per l'operatività della presunzione di subordinazione di cui alla pronuncia 18.692 del
2007 della Corte di legittimità considerato che le modalità tipologiche non erano proprie in via esclusiva di un lavoratore subordinato , per l'assenza di vincoli di orario e di prestazione , per l'assenza di controlli e la mancata soggezione a direttive ovvero ordini , al potere gerarchcio e disciplinare e e per l'assoluta variabilità delle prestazioni di volta in volta svolte e quindi dei compensi ricevuti;
in ogni caso pure laddove si fosse ritenuta sussistente la condizione di operatività della presunzione di subordinazione , la società avrebbe provato con il deposito di documenti inerenti le comunicazioni al centro dell'impiego e con l'istruttoria testimoniale , l'assenza delle condizioni tipiche della subordinazione e le riconducibilità del rapporto , nel primo periodo, nell'alveo del lavoro autonomo.
Operata questa premessa, la quantificazione delle differenze retributive deve essere rideterminata tenendo conto del solo periodo formalizzato con contratto di lavoro dipendente;
in effetti in relazione a detto periodo , avendo la società allegato un orario di quattro ore al giorno per 5 giorni a settimana corrispondente ad un part-time al 50% , e considerato che le buste paga comprovavano invece compensi parametrati ad un part-time del 20% il Tribunale ha correttamente riocnosciuto, con capo di motivazione peraltro neppure specificamente contestato il differenziale rivendicato in relazione all'orario concretamente svolto
Sulla scorta delle considerazioni che precedono e tenuto conto degli esiti della consulenza contabile espletata nel primo grado, avuto riguardo alle mensilità di aprile e maggio 2018 formalizzate con contratto di lavoro dipendente, emerge che per la mensilità di ( dal 7 aprile ) il ricorrente ha Per_2 maturato una differenziale retributivo di euro 305,25 mentre per la mensilità di maggio ha maturato un differenziale retributivo di euro 190,38 oltre la somma di euro 260,97 per indennità di contingenza
1,04 come terzo elemento, 2,26 quale EDR , 16 euro quale EDR non assorbibile , 108,4 a titolo di ratei di tredicesima mensilità, euro 84,11 a titolo di ratei di quattordicesima mensilità ; i compensi per ferie devono a loro volta essere rideterminati tenendo conto delle sole mensilità di aprile e maggio sicché , escludendo le ferie maturate nell'anno 2017 per 8,67 giorni e i permessi maturati nell'anno
2017 per quattro giorni , residua un avere di euro 127,58 a titolo di ferie e 21,13 €per permessi non goduti( calcolati in percentuale in relazione al periodo lavorato nell'anno 2018)
non ha contestato la sentenza nella parte in cui riconosce la cessazione del rapporto CP_2 alla data del 31 maggio 2018 e neppure la trasformazione del rapporto di lavoro in part time al 50% alla data del 7.4.18 ,con la conseguenza che le somme pretese sono calcolate esclusivamente per le giornate successive al 7 Aprile 2018 e fino al 31 maggio 2018 .
Su tali somme devono poi essere ricalcolate le spettanze a titolo di TFR quantificate in complessivi euro 295,19 per le 5 mensilità del 2018 . Considerato che nelle due mensilità da computare ( aprile e maggio) il lavoratore ha operato part time al 50% ( mentre le tre mensilità da non computare avevano un part time al 37.50 )a titolo di differenza sul TFR compete la somma di euro 138,9.
In relazione al secondo motivo di appello inerente la mancata compensazione delle spese di lite e la mancata specificazione delle fasi, , giova rappresentare che le spese di lite sono rideterminate in ragione del parziale accoglimento dell'appello ; tuttavia la specifica censura è in parte infondata. La
Corte di legittimità si è occupata più volte del rapporto tra il concetto di soccombenza e la proposizione di domande subordinate( tra le tante sentenze Cass. Sent.n. 26043/20), fissando i seguenti principi: a) nel caso sia accolta la domanda principale, con assorbimento di quella subordinata, non vi è alcuna soccombenza;
b) nel caso in cui sia rigettata la domanda principale e sia accolta quella subordinata, vi può essere soccombenza parziale di chi quelle domande ebbe a formulare in un solo caso: quando la domanda principale e quella subordinata sono tra loro distinte ed autonome e fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto totalmente diverse (così già Sez. 1,
Sentenza n. 2262 del 20/08/1966, Rv. 324408 - 01, che fu la sentenza capostipite;
in seguito, nello stesso senso, Sez. L, Sentenza n. 3309 del 03/06/1985,; Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 27/07/2005).
Pertanto, quando la domanda principale e quella subordinata siano fondate sulle medesime circostanze di fatto o su analoghe ragioni di diritto, e comunque non siano tra loro indipendenti ed autonome, il rigetto della domanda principale e l'accoglimento di quella subordinata non costituiscono tecnicamente una ipotesi di soccombenza parziale
Nel caso di specie il ricorrente non aveva formulato domande tra loro autonome , ma un'unica domanda, accolta parzialmente.
Per le considerazioni che precedono tuttavia le spese di lite sono rideterminate sulla scorta del valore riconosciuto pari ad euro 1256 nello scaglione da 1100 a 5200
Rileva il Collegio che il D.M. n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 applicabile al caso di specie solo per il grado di appello (atteso che le prestazioni professionali del difensore di si sono esaurite nel primo grado anteriormente alla data in cui è CP_2 entrato in vigore il predetto D.M., ovvero il 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie deve utilizzarsi lo scaglione compreso tra euro 1100 e euro 5200, in base al valore della controversia pari all'importo della condanna finale
Tanto chiarito come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del
2014, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass.
89/2021; Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014. Dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018,
l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Anche l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle
“possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”.
Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del DM citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”. Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale sono costituite soltanto dalla succinta descrizione della tipologia di attività lavorativa prestata e delle rivendicazioni economiche ad essa connesse;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, non essendovi questioni particolari da affrontare;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti .
Ne segue che i compensi per l'attività defensionale svolta in relazione al primo grado nei rapporti tra e possono essere liquidati in misura sostanzialmente corrispondente CP_2 CP_4 ai valori minimi, pari complessivamente ad euro 1359,00 (euro 423 per la fase di studio della controversia;
euro 203 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 378 per la fase istruttoria;
euro 355 per la fase decisoria)
Nei rapporti con l' , tenuto conto del fatto che l' è meramente beneficiario dei contributi CP_1 CP_1 sul differenziale retributivo riconosciuto , la società è tenuta a pagare la minor somma di euro 329 a titolo di spese di lite ( così determinata: euro 100 per la fase di studio euro 60 per la fase introduttiva
84 € per la fase istruttoria euro 85 per la fase decisionale).
In relazione al presente grado in cui trova applicazione il DM 147/22 competono euro 247 in favore dell' , tenuto conto anche in questo grado dello scaglione fino a 1100 euro per i contributi dovuti CP_1
( di cui Euro 71 per la fase di studio 1,71 € per la fase introduttiva euro 105 per la fase decisionale in difetto di un'attività istruttoria che non si è svolta nel presente grado) ; in favore di CP_2 deve essere invece liquidata la maggior somma di euro 962 (di cui euro 268 per la fase di
[...] studio, 268 per la fase introduttiva ed euro 426 per la fase decisionale , sempre in difetto di attività istruttoria ); su tali somme sono poi dovute iva , CPA e spese generali al 15%.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata per il resto, dichiara che tra e la società è intercorso un rapporto
CP_2 CP_4 di lavoro subordinato a tempo determinato dal 7.4.18 al 31 maggio 2018 con prestazioni lavorative part-time al 50% riconducibili a livello quinto del contratto collettivo per il settore commercio;
condanna la società al pagamento della complessiva somma di euro 1256,02 CP_4 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo in favore di oltre
CP_2 interessi e rivalutazione;
condanna alla conseguente regolarizzazione della CP_4 posizione contributiva di presso il competente ente previdenziale . Rigetta le restanti
CP_2 domande di . Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate
CP_2 CP_4 per compensi professionali in favore del ricorrente in complessivi euro 1359,00 CP_2 per il primo grado e euro 962 per il presente grado , da distrarsi in favore del procuratore antistatario
, oltre iva, cpa e spese generali al 15%; condanna al pagamento delle spese di Parte_1
CP_ lite in favore dell' liquidate in complessivi euro 329 per il primo grado e euro 247 per il presente grado oltre rimborso forfettario , spese generali al 15%, iva e CPA come per legge
LA PRESIDENTE
IA AN GA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA AN GA Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 15.7.25 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2583/ 2021 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI TANIA Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. MIGLIO SIMONA CP_1
APPELLATO
E
rappresentato e difeso dall'Avv. CONTICELLI GUIDO e dall'avv. CP_2
RD CE
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Viterbo n. 81 del 25.2.21
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 5.2.2019 adiva il Tribunale di Viterbo esponendo di CP_2 aver lavorato alle dipendenze della società dal 07/09/2017 e Parte_1 fino al 31/05/2018; che il rapporto era stato formalizzato in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa , mai sottoscritto, con qualifica di “addetto al tunnel di lavaggio automatico”; di aver prestato la propria opera per cinque giorni a settimana (dal lunedì al venerdì), con orario lavorativo dalle 9.00 alle 15.00; di aver percepito compensi di 6,00 euro l'ora e nulla a titolo di mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti e TFR e di aver quindi maturato un complessivo credito di € 9.180,16, oltre accessori di legge. così concludeva: "Piaccia CP_2 all'Ill.mo Giudice adito, accertata e dichiarata la illegittimità, inva-lidità e/o inefficacia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa descritto nelle premesse del presente atto, dichiarare
l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorren-za dal 07/09/2017 e fino al 31/05/2018, nonché la riconducibilità delle mansioni espletate dal prestatore
d'opera per l'intera durata del medesimo rapporto a quelle enunciate nella declaratoria di cui al V livello di del C.C.N.L. per il settore Commercio, o in altro maggiore o minore livello anche di altro contratto collettivo la cui applicazione dovesse risultare accertata in prosieguo di giudizio;
piaccia, pertanto, dichiarare l'obbligo della Socie-tà resistente, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore Sig. dichiaratamente domicilia-to in Corchiano Via Civita Castellana n. Controparte_3
15/B, di corrispondere in favore del ricorrente tutti gli emolumenti e le indennità maturate in forza del medesimo rapporto e non corrisposte e di risarcire tutti i danni prodottisi e/o producendi al medesimo per la non corretta formalizzazione del rapporto lavorativo. Per l'effetto, piaccia condan- nare la Società resistente al pagamento in favore del concludente della somma che allo stato si indica in Euro 9.180,16, o nel diverso, maggiore o minore, importo che sarà provato in prosieguo di giudizio, oltre che al versa-mento in favore degli Enti istituzionalmente preposti –cui sarà notificata copia del presente atto e del pedissequo decreto di comparizione parti– dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge per l'intera durata del rappor-to lavorativo. Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva, rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, e con condanna della resistente al pagamento delle spese esenti e dei compensi imponibili del presente procedimento, oltre rimborso spese forfettarie, rivalse accessorie previdenziali e/o fiscali alle aliquote di legge.
Salvo ogni altro di-ritto".
La società convenuta si costituiva contestando in fatto i presupposti fondanti la pretesa, confermando l'esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dal 6.9.2017 al 6.4.2018 e la successiva assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, part-time con qualifica di “installatore di impianti di filodiffusione” solo a decorrere dal 7.4.2018 fino al licenziamento del 28.5.2018. La società ha altresì contestato che il ricorrente avesse osservato l'orario di lavoro dedotto in ricorso, l'efficacia probatoria della documentazione prodotta da controparte e la correttezza dei conteggi allegati ed ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree con il favore delle spese di lite.
Nel giudizio si è altresì costituito l' chiedendo la condanna al versamento dei contributi CP_1 previdenziali sulle eventuali differenze retributive accertate all'esito della controversia.
Il tribunale accoglieva parzialmente il ricorso accertando la costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per lo svolgimento di mansioni di addetto al lavaggio automatico dal 7.9.17 , riconducibili al VII livello CCNL commercio, con orario part time al 37,5% dal 07/09/2017 al
6.4.2018 e al 50% dal 7.4.2018 fino al 31/05/2018 , riconducibili al V livello. Ha condannato per l'effetto al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.089,53 a titolo Controparte_4 di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di elaborazione dei conteggi (25.1.2021) al saldo.
Avverso detta sentenza proponeva appello la società lamentando con il primo motivo l'inversione dell'onere della prova posto che il tribunale riteneva che gravasse sul datore di lavoro provare l'assenza della subordinazione;
nel merito contestava la valutazione della prova testimoniali
Con il secondo motivo di appello lamentava la condanna al pagamento delle spese di lite nonostante il solo parziale accoglimento delle domande originarie e censurava la mancata specificazione delle fasi oggetto di liquidazione.
Si costituiva il lavoratore contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza
Si costituiva l' chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza, considerato peraltro che CP_1 nessuna domanda era formulata nei confronti dell'ente.
All'udienza odierna la causa era trattenuta in decisione. Il primo motivo di appello è fondato . Il Parte ricorrente , costituendosi in giudizio , ha dichiarato che il rapporto di lavoro con la società era stato inizialmente formalizzato con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, comunicato al Centro per l'impiego, ma mai sottoscritto dalle parti;
la società ha confermato la circostanza. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa costituisce lavoro autonomo spettando , in linea di principio, dunque , al lavoratore ricorrente fornire la prova di una deviazione da detto schema contrattuale e dunque della ricorrenza di una ipotesi di subordinazione (Cass.
37592/21). Il contratto di lavoro autonomo , pure nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, non richiede in effetti la prova scritta non essendo a forma vincolata. Il tribunale ha tuttavia ravvisato le condizioni per l'applicazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale : “La prestazione di attività lavorativa onerosa, all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzature proprie della stessa, e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (nella specie commesso addetto alla vendita), comporta una presunzione di subordinazione che è onere di controparte vincere". 2. "Una volta provata la subordinazione, è onere del datore di lavoro provare i requisiti formali richiesti dalla legge per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato".(Cass. 18692/2007)
Nel caso di specie l'attività svolta dal ricorrente era quella di “addetto al tunnel di lavaggio automatico”
In relazione alle modalità di svolgimento di tale attività nel corso del giudizio di primo grano sono stati escussi come testi e . , moglie del ricorrente si Testimone_1 Controparte_5 Testimone_1
è limitata a dichiarare di aver accompagnato il ricorrente al lavoro un paio di volte, che il ricorrente era addetto al lavaggio macchine presso la Renault di Via Cassia Nord, che lavorava tutti i giorni dal lunedì al venerdì' e all'occorrenza anche di sabato, con orario dalle 9.00 e fino all'esaurimento delle auto da lavare, e comunque mai prima delle 12.00 e talvolta anche fino alle 15.00.
, ha dichiarato di lavorare per la società convenuta presso la sede Renault Persona_1 di Via Cassia Nord dal settembre 2017 in qualità di addetto alla preparazione delle auto da consegnare ai clienti. Il teste ha confermato che il ricorrente lavorava in azienda ed era addetto anche lui alla medesima attività di preparazione delle auto. L'attività delegata al ricorrente consisteva nella pulizia delle auto e nella rimozione delle protezioni in plastica. Il teste ha precisato , infatti, che il ricorrente presso la società convenuta svolgeva le sue stesse mansioni, pur non avendo egli cognizione della tipologia di contratto formalizzato con la proprietà. E' tuttavia significativo che lo stesso teste dichiarasse di avere un contratto di lavoro a progetto. Ha confermato che gli orari di lavoro non erano vincolanti, essendo tenuto a consegnare le auto per le ore concordate dall'azienda con i clienti;
che all'arrivo in sede l'azienda comunicava a lui e al ricorrente le auto in consegna e entrambi provvedevamo alla preparazione delle auto, che il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì essendovi auto da consegnare ogni giorno , seppure poteva capitare che vi fosse una sola auto da consegnare e che si terminasse l'attività alle 10.00, che normalmente il ricorrente si presentava alle 8.30/9.00 e terminava alle 12.00/13.00 per la preparazione di un numero medio di 4/5 auto al giorno (le auto potevano però essere in qualche periodo 8/10 al giorno ed in altri 3 o 4) , che erano entrambi retribuiti in base al numero delle macchine lavorate ed infatti egli stesso precisava di annotare telaio e modello delle macchine preparate giornalmente e di essere retribuito sulla base del numero di macchine preparate. Il teste ha poi rammentato che il ricorrente verso la fine del rapporto ha per qualche volta affiancato (l.r. dell'azienda) nello svolgimento di attività di impiantistica audio e che Controparte_3 la cosa è capitata una o due volte a settimana.
Il legale rappresentante della società in sede di interrogatorio ha precisato che il Controparte_3 ricorrente non lavorava necessariamente tutti i giorni e con l'orario indicato, che l'impegno lavorativo dipendeva dalle necessità dell'azienda e dagli accordi intercorsi tra i colleghi addetti all'attività di preparazione delle auto in uscita, che non c'era nessuno che coordinasse il ricorrente , che egli era retribuito in base al numero di auto lavorate senza un orario di lavoro predeterminato. Il legale rappresentante ha poi precisato che quando il rapporto di lavoro è cambiato, trasformandosi in contratto part time, il ricorrente è stato addetto anche all'attività di impiantistica audio. Ciò è avve- nuto per un paio di giornate in tutto.
Nel precedente di legittimità menzionato dal tribunale a sostegno della c.d presunzione di subordinazione il lavoratore aveva svolto le mansioni di commesso all'interno dei locali della società datoriale;
la sentenza della corte di appello ( che era censurata anche per contraddittorietà di motivazione avendo dato atto che i testi confermavano che il lavoratore svolgeva mansioni di commesso ma al contempo eccependo la mancanza di prova sulle mansioni concretamente espletate) nella prospettazione della Corte di Cassazione non teneva conto che:” Alcune volte la volontà delle parti nulla può contro certe modalità esigite dal processo tecnologico applicato alla produzione del bene o servizio richiesto: il lavoro di fabbrica è il prototipo del lavoro subordinato, e sarebbe vano nominare autonomo il lavoro alla catena di produzione. Analogamente l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa costituisce un forte indizio, che concorre a dar luogo al giudizio di sintesi sulla subordinazione (Cass. 2 settembre 2000 n. 11502; Cass. 25 maggio 2004 n. 10043; vedi L. 18 dicembre 1973, n. 877, art. 1, comma 3, e Cass. 22 aprile 2002 n. 5840; per l'affermazione del metodo tipologico nella valutazione della onerosità e della subordinazione nei casi border line vedi Cass. 9 febbraio 1996 n. 1024; Cass.
20 marzo 2001 n. 3975).” Concludeva la Corte nel senso che :” Non sussisteva e non sussiste pertanto nel nostro ordinamento, neppure dopo le recenti riforme del mercato del lavoro, quella libertà indiscriminata ed incontrollabile di sussunzione della prestazione lavorativa in un modello contrattuale informale e di relativa remunerazione che il giudice d'appello ha posto a base della propria decisione.
Sembra opportuno ribadire che nel campo del diritto del lavoro (che comprende, ex art. 35 Cost., qualsiasi tipologia lavorativa), in ragione della diseguaglianza di fatto delle parti del contratto, dell'immanenza della persona del lavoratore e del contenuto del rapporto e, infine, dell'incidenza che la disciplina di quest'ultimo ha rispetto ad interessi sociali e collettivi, le norme imperative non assolvono solo al ruolo di condizioni di efficacia giuridica della volontà negoziale, ma, insieme alle norme collettive, regolano direttamente il rapporto, in misura certamente prevalente rispetto all'autonomia individuale, cosicché il rapporto di lavoro, che pur trae vita dal contratto, è invece regolato soprattutto da fonti eteronome, indipendentemente dalla comune volontà dei contraenti ed anche contro di essa. E la violazione del modello di contratto e di rapporto imposto all'autonomia individuale da luogo, di regola, alla conformazione reale del rapporto concreto al modello prescritto
(Corte Cost. 21 gennaio 1992 n. 210; Cass. 2 giugno 1999 n. 5411). Sussiste conseguentemente la violazione di legge (art. 2697 c.c.), per avere la sentenza impugnata posto a carico del lavoratore la prova delle condizioni legittimanti la pretesa (dalla resistente) precarietà della prestazione. Colui che pretende la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato deve provare l'essenza della subordinazione (secondo i ben noti criteri enunciati da questa Corte), attraverso gli indici sintomatici che conducono al giudizio di sintesi sopra detto e la rendono così ostensibile nel mondo fenomenico;
non deve necessariamente provare la prestazione a tempo indeterminato (potendosi avere rapporto di lavoro subordinato anche per periodi brevissimi, specie nel settore del commercio in cui opera la resistente: L. 24 novembre 1978, n. 737; L. 26 novembre 1979, n.598; D.P.R. 7 ottobre 1963, n.
1525); è colui che oppone rapporti di lavoro diversi dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che deve provare i requisiti formali richiesti dalla legge per il diverso rapporto.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Reggio Calabria, la quale deciderà la causa attenendosi ai due seguenti principi di diritto:
1. "La prestazione di attività lavorativa onerosa, all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzature proprie della stessa, e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (nella specie commesso addetto alla vendita), comporta una presunzione di subordinazione che è onere di controparte vincere". 2. "Una volta provata la subordinazione, è onere del datore di lavoro provare i requisiti formali richiesti dalla legge per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato". Il tribunale , ritenendo applicabile l'orientamento d legittimità al caso di specie, ha dato atto che il contratto di collaborazione sottoscritto tra le parti non riportava alcun progetto , che le mansioni affidate avevano carattere esecutivo e ripetitivo , che il lavoratore era incardinato nell'organizzazione aziendale , sottoposto alle direttive aziendali e alle modalità di determinazione dei compensi retributivi , e in difetto di prova contraria , erano dunque subordinate.
La sentenza impugnata menziona la collaborazione a progetto , ma la collaborazione convenuta tra le parti non era soggetta alle previsioni di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, né ai requisiti formali per le tipologie contrattuali, anche connotate dall'autonomia, ivi rinvenibili (art. 62 per il contratto a progetto, art. 35 per il lavoro intermittente, art. 56 per il contratto di inserimento, art. 70 e segg. per le prestazioni occasionali di tipo accessorio, etc.). Al tempo dei fatti di causa non era infatti più in vigore detta disciplina
Rileva tuttavia il Collegio che l'art. 52 del decreto legislativo 81/2015 ha abrogato la disciplina del contratto a progetto statuendo che le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 avrebbero continuato ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Il rapporto di lavoro del ricorrente iniziato il 7.9.17 no era dunque più soggetto alla disciplina vincolante – per forma e contenuti - del contratto di lavoro a progetto.
Come è noto, la collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) “classica” è invece un tipo di rapporto di lavoro autonomo, caratterizzato da una prestazione lavorativa personale e continuativa svolta per un committente, con un coordinamento tra le parti ma senza vincolo di subordinazione. Il collaboratore si impegna a svolgere una serie di mansioni in modo continuativo, coordinandosi con il committente, ma senza avere un orario di lavoro fisso o essere sottoposto alle stesse regole di un dipendente.
In relazione a siffatta tipologia contrattuale, come si è già anticipato, la mancanza di un accordo scritto tra le parti non è preclusivo di una regolamentazione dei rapporti in senso coerente con l'autonmia delle prestazioni lavorative
Invero, come ritenuto dalla Corte proprio nella pronuncia di legittimità summenzionata , non esiste una materia ontologicamente devoluta alla subordinazione o all'autonomia, sicché la medesima attività lavorativa può essere svolta per i più diversi titoli giuridici (nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, o autonomo, o associativo, o societario, o per causa gratuita, etc.): molte attività possono essere svolte o in regime di subordinazione o in regime di autonomia, o per altro titolo, a seconda di come concretamente si configuri la prestazione, in dipendenza dalla volontà delle parti e dalle condizioni oggettive. Ex art. 1322 c.c. le parti hanno la libertà non di nominare come che sia il contenuto del loro contratto, ma di scegliere se svolgere la prestazione lavorativa convenuta secondo le modalità proprie del tipo legale della subordinazione o del lavoro autonomo, apprestandone coerentemente gli strumenti fattuali propri del tipo giuridico prescelto.
L'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che il ricorrente svolgeva mansioni di addetto al lavaggio delle auto, comprova che questi svolgeva, all'interno dei locali aziendali, una prestazione con modalità lavorative certamente esecutive e ripetititve , ma non necessariamente astrette dal vincolo della subordinazione
La prova svolta ha invece consentito di confermare che l'attività pur elementare e ripetitiva svolta dal ricorrente non rispondeva ai canoni della subordinazione
Come provato dall'escussione del teste comune ad entrambe le parti , il ricorrente non era CP_5 tenuto al rispetto di vincoli di orario, non era sottoposto a alcun controllo di presenza , né controlli erano operati sulle modalità di espletamento della prestazione, era compensato con pagamenti variabili a seconda del numero di auto che provvedeva a preparare per il cliente ( non già con pagamenti orari, come dedotto dal ricorrente nell'atto introduttivo)e se normalmente lavorava 3 ore al giorno, poteva essere richiesto della preparazione di una sola auto e in quel caso poteva finire di lavorare un'ora dopo il suo arrivo. La prova espletata ha dimostrato che egli poteva esser richiesto di preparare da 8 a 10 auto, ma anche 3 o4 e persino 1, con la conseguenza che l'orario lavorativo era molto variabile e pure il compenso era commisurato al risultato offerto ( il teste che CP_5 svolgeva la medesima attività del ricorrente, dichiarava di avere un contratto di collaborazione anch'egli, pur definito atecnicamente a progetto, e di segnare di volta in volta il numero di telaio dell'auto “lavorata” per rivendicare il giusto compenso a fine giornata )
Inoltre, seppure le parti non hanno formalizzato un contratto di collaborazione scritto, la denuncia a fini contributivi è stata operata in relazione a detto contratto, mentre è stata successivamente comunicata al centro per l'impiego l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la successiva proroga e la cessazione del rapporto per licenziamento disciplinare.
L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è stata operata per lo svolgimento di mansioni di installatore di impianti di filodiffusione e la circostanza è stata confermata dai testi ed è compatibile con la scelta aziendale di riconoscere l'inquadramento nel livello quinto cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite. Trattasi di inquadramento , superiore a quello pure riconosciuto dal tribunale per le mansioni di addetto al lavaggio, così confermando anche implicitamente la diversità di mansioni richieste nella collaborazione coordinata e continuativa e con il contratto di lavoro dipendente
Per le ragioni che precedono il primo motivo di appello deve essere accolto in quanto non sussistono le condizioni per l'operatività della presunzione di subordinazione di cui alla pronuncia 18.692 del
2007 della Corte di legittimità considerato che le modalità tipologiche non erano proprie in via esclusiva di un lavoratore subordinato , per l'assenza di vincoli di orario e di prestazione , per l'assenza di controlli e la mancata soggezione a direttive ovvero ordini , al potere gerarchcio e disciplinare e e per l'assoluta variabilità delle prestazioni di volta in volta svolte e quindi dei compensi ricevuti;
in ogni caso pure laddove si fosse ritenuta sussistente la condizione di operatività della presunzione di subordinazione , la società avrebbe provato con il deposito di documenti inerenti le comunicazioni al centro dell'impiego e con l'istruttoria testimoniale , l'assenza delle condizioni tipiche della subordinazione e le riconducibilità del rapporto , nel primo periodo, nell'alveo del lavoro autonomo.
Operata questa premessa, la quantificazione delle differenze retributive deve essere rideterminata tenendo conto del solo periodo formalizzato con contratto di lavoro dipendente;
in effetti in relazione a detto periodo , avendo la società allegato un orario di quattro ore al giorno per 5 giorni a settimana corrispondente ad un part-time al 50% , e considerato che le buste paga comprovavano invece compensi parametrati ad un part-time del 20% il Tribunale ha correttamente riocnosciuto, con capo di motivazione peraltro neppure specificamente contestato il differenziale rivendicato in relazione all'orario concretamente svolto
Sulla scorta delle considerazioni che precedono e tenuto conto degli esiti della consulenza contabile espletata nel primo grado, avuto riguardo alle mensilità di aprile e maggio 2018 formalizzate con contratto di lavoro dipendente, emerge che per la mensilità di ( dal 7 aprile ) il ricorrente ha Per_2 maturato una differenziale retributivo di euro 305,25 mentre per la mensilità di maggio ha maturato un differenziale retributivo di euro 190,38 oltre la somma di euro 260,97 per indennità di contingenza
1,04 come terzo elemento, 2,26 quale EDR , 16 euro quale EDR non assorbibile , 108,4 a titolo di ratei di tredicesima mensilità, euro 84,11 a titolo di ratei di quattordicesima mensilità ; i compensi per ferie devono a loro volta essere rideterminati tenendo conto delle sole mensilità di aprile e maggio sicché , escludendo le ferie maturate nell'anno 2017 per 8,67 giorni e i permessi maturati nell'anno
2017 per quattro giorni , residua un avere di euro 127,58 a titolo di ferie e 21,13 €per permessi non goduti( calcolati in percentuale in relazione al periodo lavorato nell'anno 2018)
non ha contestato la sentenza nella parte in cui riconosce la cessazione del rapporto CP_2 alla data del 31 maggio 2018 e neppure la trasformazione del rapporto di lavoro in part time al 50% alla data del 7.4.18 ,con la conseguenza che le somme pretese sono calcolate esclusivamente per le giornate successive al 7 Aprile 2018 e fino al 31 maggio 2018 .
Su tali somme devono poi essere ricalcolate le spettanze a titolo di TFR quantificate in complessivi euro 295,19 per le 5 mensilità del 2018 . Considerato che nelle due mensilità da computare ( aprile e maggio) il lavoratore ha operato part time al 50% ( mentre le tre mensilità da non computare avevano un part time al 37.50 )a titolo di differenza sul TFR compete la somma di euro 138,9.
In relazione al secondo motivo di appello inerente la mancata compensazione delle spese di lite e la mancata specificazione delle fasi, , giova rappresentare che le spese di lite sono rideterminate in ragione del parziale accoglimento dell'appello ; tuttavia la specifica censura è in parte infondata. La
Corte di legittimità si è occupata più volte del rapporto tra il concetto di soccombenza e la proposizione di domande subordinate( tra le tante sentenze Cass. Sent.n. 26043/20), fissando i seguenti principi: a) nel caso sia accolta la domanda principale, con assorbimento di quella subordinata, non vi è alcuna soccombenza;
b) nel caso in cui sia rigettata la domanda principale e sia accolta quella subordinata, vi può essere soccombenza parziale di chi quelle domande ebbe a formulare in un solo caso: quando la domanda principale e quella subordinata sono tra loro distinte ed autonome e fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto totalmente diverse (così già Sez. 1,
Sentenza n. 2262 del 20/08/1966, Rv. 324408 - 01, che fu la sentenza capostipite;
in seguito, nello stesso senso, Sez. L, Sentenza n. 3309 del 03/06/1985,; Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 27/07/2005).
Pertanto, quando la domanda principale e quella subordinata siano fondate sulle medesime circostanze di fatto o su analoghe ragioni di diritto, e comunque non siano tra loro indipendenti ed autonome, il rigetto della domanda principale e l'accoglimento di quella subordinata non costituiscono tecnicamente una ipotesi di soccombenza parziale
Nel caso di specie il ricorrente non aveva formulato domande tra loro autonome , ma un'unica domanda, accolta parzialmente.
Per le considerazioni che precedono tuttavia le spese di lite sono rideterminate sulla scorta del valore riconosciuto pari ad euro 1256 nello scaglione da 1100 a 5200
Rileva il Collegio che il D.M. n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 applicabile al caso di specie solo per il grado di appello (atteso che le prestazioni professionali del difensore di si sono esaurite nel primo grado anteriormente alla data in cui è CP_2 entrato in vigore il predetto D.M., ovvero il 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie deve utilizzarsi lo scaglione compreso tra euro 1100 e euro 5200, in base al valore della controversia pari all'importo della condanna finale
Tanto chiarito come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del
2014, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass.
89/2021; Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014. Dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018,
l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Anche l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle
“possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”.
Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del DM citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”. Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale sono costituite soltanto dalla succinta descrizione della tipologia di attività lavorativa prestata e delle rivendicazioni economiche ad essa connesse;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, non essendovi questioni particolari da affrontare;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti .
Ne segue che i compensi per l'attività defensionale svolta in relazione al primo grado nei rapporti tra e possono essere liquidati in misura sostanzialmente corrispondente CP_2 CP_4 ai valori minimi, pari complessivamente ad euro 1359,00 (euro 423 per la fase di studio della controversia;
euro 203 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 378 per la fase istruttoria;
euro 355 per la fase decisoria)
Nei rapporti con l' , tenuto conto del fatto che l' è meramente beneficiario dei contributi CP_1 CP_1 sul differenziale retributivo riconosciuto , la società è tenuta a pagare la minor somma di euro 329 a titolo di spese di lite ( così determinata: euro 100 per la fase di studio euro 60 per la fase introduttiva
84 € per la fase istruttoria euro 85 per la fase decisionale).
In relazione al presente grado in cui trova applicazione il DM 147/22 competono euro 247 in favore dell' , tenuto conto anche in questo grado dello scaglione fino a 1100 euro per i contributi dovuti CP_1
( di cui Euro 71 per la fase di studio 1,71 € per la fase introduttiva euro 105 per la fase decisionale in difetto di un'attività istruttoria che non si è svolta nel presente grado) ; in favore di CP_2 deve essere invece liquidata la maggior somma di euro 962 (di cui euro 268 per la fase di
[...] studio, 268 per la fase introduttiva ed euro 426 per la fase decisionale , sempre in difetto di attività istruttoria ); su tali somme sono poi dovute iva , CPA e spese generali al 15%.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata per il resto, dichiara che tra e la società è intercorso un rapporto
CP_2 CP_4 di lavoro subordinato a tempo determinato dal 7.4.18 al 31 maggio 2018 con prestazioni lavorative part-time al 50% riconducibili a livello quinto del contratto collettivo per il settore commercio;
condanna la società al pagamento della complessiva somma di euro 1256,02 CP_4 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo in favore di oltre
CP_2 interessi e rivalutazione;
condanna alla conseguente regolarizzazione della CP_4 posizione contributiva di presso il competente ente previdenziale . Rigetta le restanti
CP_2 domande di . Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate
CP_2 CP_4 per compensi professionali in favore del ricorrente in complessivi euro 1359,00 CP_2 per il primo grado e euro 962 per il presente grado , da distrarsi in favore del procuratore antistatario
, oltre iva, cpa e spese generali al 15%; condanna al pagamento delle spese di Parte_1
CP_ lite in favore dell' liquidate in complessivi euro 329 per il primo grado e euro 247 per il presente grado oltre rimborso forfettario , spese generali al 15%, iva e CPA come per legge
LA PRESIDENTE
IA AN GA