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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/07/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1521/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. IA LI Presidente
dr. Rossella Milone Consigliere dr. EL OR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1521/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Rho (MI), via Matteotti n. 32, presso lo studio dell'avv. Francesco Campanale, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Sabrina Lezzi;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Pavia, via Santa Maria Alle Pertiche n. 11, presso lo studio dell'avv. Elisa Giulia Faravelli, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: contratto di mutuo pagina 1 di 14 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“In riforma parziale della sentenza impugnata, accogliere il presente appello nella parte relativa alla
[...] restituzione del mutuo concesso pari ad € 50.000,00, oggetto di causa, con rinuncia alla restituzione della quota parte di € 4.000,00 sull'ulteriore somma di € 8.000,00 versata per € 3.000,00 a mezzo contanti e per € 5.000,00 con bonifico, in quanto non provati nel titolo, secondo quanto disposto dal Giudice di prime cure, e per l'effetto:
➢ Accertare e dichiarare che il sig. ha concesso in mutuo Parte_1
e/o ha prestato al sig. e alla di Lei compagna nonché sorella Controparte_1 dell'appellante ( ) la somma di € 50.000,00 e che pertanto è intercorso tra le parti un Parte_2
contratto di mutuo;
➢ Dare atto che nel tempo la sig.ra ha restituito la Sua parte di debito pai ad € Parte_2
29.000,00 mentre l'appellato ha restituito parzialmente la somma di sua pertinenza, risultando ad oggi debitore della somma di € 17.500,00 ridotta ad € 13.500,00 per via della rinuncia all'ulteriore somma di € 8.000,00;
➢ Per l'effetto condannare il sig. alla restituzione della somma di € Controparte_1
13.500,00 da pagare immediatamente o, in subordine, entro il termine che Codesta Ecc.ma Corte vorrà fissare ai sensi dell'art. 1817 c.c., oltre interessi o comunque di quella somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, rimanendo sempre nei limiti di scaglione di valore dichiarato;
In ogni caso
➢ Condannare il sig. al pagamento di spese e compensi Controparte_1
professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Condannare il sig. alla restituzione delle somme pagate in esecuzione Controparte_1 della sentenza impugnata pari ad € 3.590,08 a titolo di pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza di primo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA
➢ Si insiste nell'ammissione dei mezzi di prova così come articolati da codesta difesa nelle memorie 183 comma 6, n. 2 e 3, c.p.c. depositate in atti, che qui si riportano:
pagina 2 di 14 A) INTERROGATORIO FORMALE del sig. sulle seguenti posizioni di prova: Controparte_1
1) Vero che il denaro prestato dall'appellante è stato utilizzato per estinguere l'ipoteca di € 58.780,44 gravante sull'immobile di Sua proprietà esclusiva sito in RC (PV) via dei Boschi n. 1/A (Doc.12 fasc. att. Prodotto unitamente alla memoria 183 comma 6 n. 2 di parte attrice);
2) Vero che in data 28.10.2013, dal conto corrente cointestato a Lei e alla sig.ra in essere presso Parte_2 Banca Ing-Direct veniva disposto un bonifico a favore del sig. di € 23.000,00 (Doc.3 fasc. Parte_1 att.) con la seguente causale: “Parziale restituzione prestito casa”;
3) Vero che Lei era a conoscenza di questo bonifico e della causale dello stesso;
4) Vero che dal luglio 2014 disponeva l'accredito del proprio stipendio su un c/c intestato esclusivamente a Lei presso FINECO Bank e diverso da quello acceso presso la “Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio” – Agenzia di Milano -, che invece rimaneva sempre cointestato a Lei e alla sig.ra Pt_2
5) Vero che in virtù della cointestazione dei conti correnti accesi prima su Banca Popolare di Lodi – Ag. 17- di Milano e poi su Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio” – Agenzia di Milano, la sig.ra ha Parte_2 contribuito a diverse spese Sue personali e segnatamente:
* -Per il mutuo casa RC veniva corrisposta una rata mensile pari a circa € 450,00 per 12 mesi (Doc.13 fasc. att. prodotto unitamente alla memoria 183 comma 6 n. 2 di parte attrice) e, considerata la Vs. convivenza, la quota totale di mutuo corrisposta ammonta in € 27.000,00 con quota di pertinenza della sig.ra Parte_2 pari ad € 13.500,00;
* -Per il pagamento del prestito AGOS da Lei stipulato nell'ottobre 2009 per € 12.590,00 la sig.ra ha Pt_2 versato la metà della somma richiesta e nello specifico l'importo di € 6.295,00 (Doc.14 fasc. att. unitamente alla memoria 183 comma 6 n. 2 di parte attrice);
* -Per il pagamento della Sua polizza vita Ina-Assitalia veniva corrisposta una rata mensile pari ad € 80,00 per
12 mesi (Doc.15 fasc. att. Prodotto unitamente alla memoria 183 comma 6 n. 2 di parte attrice) e, considerata la Vs. convivenza, la quota totale corrisposta ammonta in € 9.600,00 con quota di pertinenza della sig.ra pari ad € 4.800,00; Parte_2 6) Vero che Lei per un anno e mezzo non ha corrisposto le rate del mutuo acceso per l'immobile acquistato nel 2012 e che dall'ottobre 2017 a settembre 2021 ha corrisposto € 200,00 in meno;
7) Vero che nel 2007 Lei è stato in Sud America per due mesi per una missione umanitaria e la sig.ra Parte_2 provvedeva al pagamento di tutte le spese della casa, della macchina oltre che del Suo sostentamento in
[...] quanto per due mesi non ha percepito lo stipendio. B) PROVA TESTIMONIALE della sig.ra sulle seguenti posizioni di prova: Controparte_2
8) Vero che Lei, unitamente al Suo ex compagno , avete chiesto nell'autunno 2012 un Controparte_1 aiuto economico all'appellante;
9) Vero che in data 09.10.2012 Lei e il sig. , avete ricevuto un bonifico pari ad € Controparte_1
50.000,00 dal sig. (Doc.2 fasc. att.) dicendogli che volevate investire il predetto denaro Parte_1 nell'acquisto della casa sita in Milano, via Giussani;
10) Vero che il denaro prestato dall'appellante è stato utilizzato per estinguere l'ipoteca di € 58.780,44 gravante sull'immobile di proprietà esclusiva del sig. , sito in RC (PV) via dei Boschi Controparte_1 n. 1/A come da Doc. 12) prodotto unitamente alla memoria 183 comma 6 n. 2 di parte attrice;
11) Vero che in data 28.10.2013, dal conto corrente cointestato a Lei e al sig. , in Controparte_1 essere presso Banca Ing-Direct, veniva disposto un bonifico a favore del sig. di € 23.000,00 Parte_1 con la seguente causale: “Parziale restituzione prestito casa” (Doc. 3 fasc. att.);
12) Vero che il sig. era a conoscenza di questo bonifico e della causale dello stesso;
Controparte_1
13) Vero che dal luglio 2014 il sig. disponeva l'accredito del proprio stipendio su un Controparte_1 c/c intestato esclusivamente allo stesso c/o FINECO Bank e diverso da quello acceso presso la “Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio” – Agenzia di Milano -, che invece rimaneva sempre cointestato a Lei e al sig. ; Controparte_1
14) Vero che in data 23.07.2014 Lei stipulava con un finanziamento per un importo Controparte_3 complessivo di € 30.000,00, quale quota globale ceduta comprensiva di interessi ovvero € 19.012,13 quale importo netto erogato, dilazionato in 120 rate e con addebito diretto in busta paga come da docc. 4 e 5 depositati nel fascicolo attoreo che le vengono posti in visione;
pagina 3 di 14 15) Vero che l'importo di € 19.012,13, oggetto di finanziamento, Le veniva versato tramite assegno sul c/c della Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio sempre cointestato a Lei e al sig. ma di fatto a Suo uso CP_1 esclusivo dal luglio 2014;
16) Vero che Lei non aveva limiti di importo per quanto concerne l'entità di mutuo da poter richiedere;
17) Vero che in data 01.08.2014 Lei effettuava un bonifico in favore dell'appellante pari ad € 17.500,00 a restituzione della sua quota parte del mutuo oggetto del contendere (Doc.7 fasc. att.);
18) Vero che la Sua relazione con il sig. è durata circa otto anni, dal 2006 al 2014; CP_1
19) Vero che in virtù della cointestazione dei conti correnti accesi prima su Banca Popolare di Lodi – Ag. 17- di
Milano e poi su Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio – Agenzia di Milano, Lei ha contributo a diverse spese personali del sig. e segnatamente: CP_1
-Per il mutuo casa RC veniva corrisposta una rata mensile pari a circa € 450,00 per 12 mesi come da
Doc. 13 fasc. att. prodotto unitamente alla memoria 183 comma 6 n. 2 di parte attrice e, considerata la Vs. convivenza, la quota totale di mutuo corrisposta ammonta in € 27.000,00 con quota di Sua pertinenza pari ad € 13.500,00;
-Per il pagamento della polizza vita Ina-Assitalia intestata al sig. veniva corrisposta una rata mensile pari CP_1 ad € 80,00 per 12 mesi (Doc.14 fasc. att. prodotto unitamente alla memoria 183 comma 6 n. 2 di parte attrice) e, considerata la Vs. convivenza, la quota totale corrisposta ammonta in € 9.600,00 con quota di Sua pertinenza pari ad € 4.800,00;
-Per il pagamento del prestito AGOS stipulato dal sig. nell'ottobre 2009 per fini personali e per € CP_1 12.590,00, Lei ha versato la metà della somma richiesta e nello specifico l'importo di € 6.295,00 (Doc.15 fasc. att. Prodotto unitamente alla memoria 183 comma 6 n. 2 di parte attrice);
20) Vero che il sig. per un anno e mezzo non ha corrisposto le rate del mutuo acceso per l'immobile CP_1 acquistato nel 2012 e che dall'ottobre 2017 a settembre 2021 ha corrisposto € 200,00 in meno;
21) Vero che nel 2007 il sig. è stato in Sud America per due mesi per una missione umanitaria e Lei CP_1 provvedeva al pagamento di tutte le spese della casa, della macchina oltre che del sostentamento del Suo compagno in quanto per due mesi non ha percepito lo stipendio;
C) PROVA TESTIMONIALE CONTRARIA diretta e indiretta con il teste sopra indicato e con quelli indicati dalla difesa avversaria ed in particolare:
-prova testimoniale contraria sulle avverse posizioni di prova testimoniale con il teste sig. sui Testimone_1 seguenti capitoli:
vero che Lei intratteneva buoni rapporti di amicizia con il padre del sig. , tal CP_1 Persona_1
[...] vero che quando ha ricevuto nel settembre del 2012 il sig. nella filiale della Banca Credito CP_1 Cooperativo di Caravaggio, filiale di Corso Lodi, era a conoscenza del fatto che la di Lui compagna, sig.ra era protestata e pertanto si adoperò per trovare una soluzione tale da far ottenere il utuo allo Parte_2 stesso sig. con indicato il padre quale Controparte_1 garante.
-prova testimoniale contraria sulle avverse posizioni di prova testimoniale con la sig.ra sulla Parte_2 seguente posizione:
Vero che prima di acquistare l'immobile sito in Milano, Via Giussani, avete effettuato con il sig. nel CP_1 maggio 2012, una proposta di acquisto a mezzo dell'agenzia di via Ludovico il Moro n. 61 per un Parte_3 immobile sito in Milano, via Tre Castelli e, in quell'occasione, venivate a conoscenza del protesto che pendeva sulla sig.ra Pt_2 D) ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 c.p.c.
D1) In caso di contestazione, si chiede che Codesto Ecc.mo Giudicante Voglia ordinare alla Banca Popolare di
Lodi – Ag. 17- di Milano via Ripamonti n°119, l'esibizione in giudizio della distinta di versamento della somma di € 3.000,00 effettuata in data 6.09.2012 sul c/c cointestato alla sig.ra e al sig. Controparte_2 Per_2 n. 12313.
[...]
D2) In caso di contestazione, si chiede che Codesto Ecc.mo Giudicante Voglia ordinare alla Banca Popolare di Lodi – Ag. 17- di Milano via Ripamonti n°119, l'esibizione in giudizio degli estratti conto del c/c cointestato alla pagina 4 di 14 sig.ra e al sig. n. 12313 dal 2007 al 2014, atteso che controparte ha Controparte_2 Persona_2 depositato unicamente estratti dal 2009 al 2013”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE:
Dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 1142/2024 resa dal Tribunale di
Milano, Sezione VI, e pubblicata il 31.01.2024 perché infondato in fatto e diritto relativamente a tutti i capi impugnati;
NEL MERITO:
- Respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1142/2024 resa dal Tribunale di Milano, Sezione VI, e pubblicata il 31.01.2024, in quanto i relativi motivi sono infondati in fatto ed in diritto non provati;
- Confermare tutte le statuizioni della sentenza n. 1142/2024 resa dal Tribunale di Milano, Sezione
VI, e pubblicata il 31.01.2024;
- Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
In caso di rimessione della causa in istruttoria, si insiste ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli, espunte le eventuali espressioni valutative:
1) Vero che, nel mese di settembre dell'anno 2012, ha accompagnato il signor Controparte_1 presso il Credito Cooperativo di Caravaggio filiale di Corso Lodi in Milano;
2) Vero che, in detta circostanza, di cui al punto 1), il signor ha conferito con l'ex Direttore della CP_1 citata filiale di Milano – Corso Lodi, signor in merito alla possibilità di ottenere un Testimone_1 mutuo per la casa famigliare;
3) Vero che, in detta circostanza, di cui al punto 2), durante il colloquio con il Direttore di filiale, signor in merito alla concessione di un mutuo per la casa famigliare, è emerso che la signora Testimone_1 era protestata. Parte_2
Si indica a testimone su tutti i precedenti capitoli di prova da n. 1 a n. 3: Sig. residente in [...] Saragat, 10 - Tavazzano con VE (Lodi) e domiciliato in Milano – via Pietro Custodi n. 13”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Parte_1
affinchè fosse condannato al pagamento di euro 17.500,00, Controparte_1
quale residuo a saldo della somma mutuata, in favore del convenuto e della sorella dell'attore (all'epoca dei fatti, conviventi) e pari a complessivi euro Parte_2
58.000,00.
pagina 5 di 14 2. A fondamento della proposta domanda, l'attore allegava:
- di avere effettuato un primo bonifico di euro 5.000,00, in data 5.9.2012, sul conto corrente cointestato alla coppia;
- di avere consegnato brevi manu euro 3.000,00, in data 6.9.2012, al medesimo – CP_1
quale somma che veniva versata sul citato conto corrente cointestato;
- di avere disposto un ulteriore bonifico, in data 9.10.2012, per euro 50.000,00 con la causale “prestito per acquisto casa”;
- che, in data 28.10.2013, gli venivano restituiti euro 23.000,00, con la causale
“restituzione prestito casa” – con provenienza dallo stesso conto corrente cointestato;
- che, in data 1.8.2014, dopo che la convivenza fra tali parti era cessata, la sorella Pt_2
gli restituiva ulteriori euro 17.500,00, provenienti dal conto corrente personale di quest'ultima;
- quindi, residuavano, a saldo, euro 17.500,00.
3. Integrato il contraddittorio fra le parti, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1142/2024 pubblicata in data 31 gennaio 2024, così disponeva:
“Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_1
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfetario
[...]
spese generali, oltre Iva e Cpa”.
4. Il Tribunale riteneva non provata la domanda attorea, essenzialmente, in quanto:
a) gli assunti “prestiti” di euro 5.000,00 del 5.9.2012 e di euro 3.000,00 del 6.9.2012 non risultavano dimostrati, ritenendosi, in particolare, non provato “il titolo” (il contratto di mutuo) in virtù del quale era stata proposta la domanda attorea;
b) quanto al bonifico di euro 50.000,00, si riteneva fondata la difesa del convenuto e cioè che il prestito veniva effettuato nei confronti della sola sorella del stante che il Pt_2
medesimo convenuto aveva contribuito, in modo preponderante, al pagamento dell'abitazione;
pagina 6 di 14 c) sul punto – continuava il Tribunale – il aveva documentato di avere contribuito CP_1
per euro 36.000,00 al pagamento della caparra versata al momento del compromesso del
26.06.2012 (doc. n. 3), quali somme che provenivano dalla vendita, al padre, di altro immobile di sua esclusiva proprietà ed alla quale seguiva il pagamento, sempre da parte di quest'ultimo e per lo stesso titolo, di ulteriori euro 34.000,00; che, inoltre, era stato contratto un mutuo di euro 200.000,00 con Banca Credito Cooperativo di Caravaggio
(docc. nn. 5 e 7 convenuto), da parte del e di e le cui rate CP_1 Parte_2
venivano addebitate sul conto corrente cointestato;
d) a fronte di ciò, riteneva non essere una “circostanza significativa” la restituzione della tranche di euro 23.000,00, con provvista tratta dallo stesso conto corrente cointestato.
5. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 1142/2024 Parte_1
e della quale chiede la riforma, per due motivi così rubricati:
I^ motivo: “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1813 e 2697 c.c.”;
II^ motivo: “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1298 e 1854 c.c.”.
5. Alla prima udienza di comparizione celebrata in data 13 novembre 2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata avviata al 2 luglio 2025, avanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., per discussione orale, con assegnazione di termine per il deposito di nota conclusiva.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, si evidenzia che l'appellante abbia parzialmente rinunciato alla domanda originariamente proposta, con particolare riferimento alla restituzione delle somme di denaro pari, rispettivamente, ad euro 5.000,00 e ad euro 3.000,00, in quanto – con l'appello – la domanda viene espressamente limitata ad euro 17.500,00, oltre a interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Trattandosi di rinuncia (parziale) alla domanda giudiziale e non di rinuncia all'azione, la stessa non richiede l'accettazione dell'altra parte costituita, nè una procura ad hoc – (richiamandosi, fra tante, pagina 7 di 14 Cass. Civ., III, sentenza n. 33761 del 19.12.2019; Cass. Civ., III, ordinanza n. 13636 del 16 maggio
2024).
I.A. Passando al merito, con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per l'erronea o falsa applicazione degli artt. 1813 e 2697 c.c.
In particolare, l'appellante prospetta come non sia rilevante, ai fini della decisione, se e in che termini l'appellato abbia contribuito al pagamento della casa coniugale, in quanto il medesimo appellante resta estraneo alle dinamiche interne fra i conviventi.
L'appellante rileva, altresì, che i versamenti di dette somme di denaro venivano eseguiti sul conto corrente cointestato al ed alla sorella e, dunque, a prescindere dalla ripartizione del CP_1 Pt_2
debito fra questi ultimi, di avere diritto ad ottenere in restituzione la somma mutuata.
Ancora, si evidenzia che l'appellato abbia articolato difese tra loro incompatibili, in quanto:
- nella lettera del 9.12.2017 (inviata prima del processo - doc. n. 9), affermava che fossero stati fatti versamenti, da parte del per “spirito di liberalità” in favore della sorella per sostenerla in Pt_2
un momento di particolare difficoltà economica;
- nella comparsa di costituzione in primo grado, a pg. 5, affermava, invece, che tali somme fossero state versate, quale “prestito”, sempre ad esclusivo favore della medesima, affinchè i conviventi contribuissero in modo uguale all'acquisto dell'abitazione;
- in sede di interrogatorio formale, ancora, confermava l'esecuzione di tali versamenti, ma contestava che fossero stati utilizzati per tale acquisto.
Evidenzia, infine, l'appellante che il documento n.1) – che è il rogito di vendita di altro immobile, dal medesimo al padre – a pg. 3, prevedesse che l'ipoteca costituita su CP_1 Persona_1 detto immobile, di proprietà esclusiva dell'appellato, era in corso di cancellazione, in quanto il mutuo era stato estinto in data 9.10.2012; sul punto, si rileva che, sempre in tale data 9.10.2012, il medesimo appellante avesse effettuato il versamento di euro 50.000,00 e, dunque,
ragionevolmente, tale provvista era stata impiegata, dal per tale finalità. CP_1
pagina 8 di 14 Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo – in quanto strettamente connessi – e con il quale la sentenza di primo grado viene impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1298 e 1854 c.c.
L'appellante ribadisce – come già in precedenza – che il Giudice di primo grado non abbia correttamente valutato che il bonifico effettuato sul conto corrente cointestato (di euro
50.000,00) sia andato a beneficio di entrambi i cointestatari;
inoltre, che la causale del
“prestito”, ivi indicata, non sia stata contestata con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado (diversamente, ivi affermandosi che il prestito era stato a beneficio della sola
; dunque, che l'obbligo restitutorio si presume uguale per entrambi i Parte_2
beneficiari.
A conferma di ciò, si richiama il successivo bonifico del 25.10.2013 (doc. n. 15) – disposto dallo stesso conto corrente cointestato – pari ad euro 23.000 ed avente causale “parziale restituzione prestito casa”.
Al contrario, l'ulteriore restituzione di euro 17.500,00 era stata fatta dalla sola sorella Pt_2
dal conto esclusivo di quest'ultima, in quanto la convivenza fra tali parti era cessata.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia fondato, per i seguenti principali motivi.
I.A. Si premette che – secondo ampio orientamento interpretativo della Corte di Cassazione e dal quale non vi è ragione di discostarsi – “La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (Cass. Civ., I, n. 18777 del 23 settembre 2015).
Ancora: “Il contratto di conto corrente bancario svolge, a differenza di quello ordinario, una semplice funzione di servizio di cassa per il correntista, sicchè, in caso di contestazione del conto, non rileva chi dei titolari sia beneficiario dell'accredito o chi abbia utilizzato la somma accreditata. Pertanto, quando una certa somma sia affluita sul conto, la stessa rientra
pagina 9 di 14 nella disponibilità di tutti i correntisti, i quali, ex art. 1854 c.c., ne divengono condebitori, restando irrilevante che taluno dei cointestatari non abbia in concreto compiuto operazioni sul conto, atteso che è sufficiente, ai fini della norma suddetta, che avesse titolo per compierle”.
(così, Cass. Civ., I, sentenza n. 5071 del 28 febbraio 2017: in applicazione di tale principio, la
S.C. ha ritenuto irrilevante, in relazione ad un conto cointestato a due soggetti, che uno dei due mai avesse compiuto operazioni sul conto e non avesse quindi autorizzato l'apertura di credito, utilizzando le somme ivi accreditate).
I.B. Ciò premesso, nel caso in decisione, tenuto conto dei principi indicati, si ritiene che sia stata raggiunta la prova, non solo della datio della somma indicata, ma anche del “titolo”, ovvero della consegna, a titolo di mutuo, di detta somma di denaro, in favore di Controparte_1
e di
[...] Parte_2
Gli elementi di prova che consentono di ritenere raggiunta tale dimostrazione sono essenzialmente i seguenti:
(i) il versamento, sul conto cointestato ad entrambi i beneficiari, in data 9.10.2012, di detta somma di denaro, recante la causale espressa “prestito per acquisto casa” – causale che non risulta essere stata contestata (o diversamente precisata) nell'immediatezza, ma solo a giudizio avviato;
(ii) la parziale restituzione di euro 23.000,00 – con provvista tratta sempre dal conto corrente cointestato – in data 28.10.2013, con causale “parziale restituzione prestito casa”;
(iii) le contraddittorie allegazioni dell'appellato, in sede giudiziale e stragiudiziale – di cui si è già data contezza.
Di conseguenza, risulta per tabulas che, tanto il prestito, quanto la sua parziale restituzione, siano avvenuti in favore della coppia e che lo stesso sia stato restituito, analogamente, da parte di entrambi, con provvista attinta dal conto corrente cointestato e, dunque, con somme di denaro di proprietà dei medesimi.
pagina 10 di 14 Inoltre, l'espressa indicazione delle indicate “causali” (“prestito per acquisto casa” e “parziale restituzione prestito casa”) non consente di individuare una ragione sottostante diversa da quella precisata dalle stesse parti e porta a ritenere che il prestito venne concesso in favore di entrambi i cointestatari del conto, così come, poi, parzialmente restituito sempre da entrambi.
Contraddice, infatti, la prospettazione dell'appellato la circostanza che la restituzione parziale
(di euro 23.000,00) sia stata fatta con provvista (anche) di sua proprietà, tra l'altro, senza alcuna riserva o precisazione – (richiamandosi, sul punto, Cass. Civ., II, ordinanza n. 8829 del
29 marzo 2023, in base alla quale “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali
l'indicazione della causale dei bonifici […]).
I.C. Né, appare rilevante, in senso contrario, la prospettazione di quest'ultimo circa il fatto che dette somme di denaro fossero destinate alla sola sorella dell'appellante, al fine di distribuire più equamente, all'interno della coppia, la contribuzione all'acquisto dell'abitazione.
Si tratta, quest'ultimo, di un profilo che attiene esclusivamente ai rapporti “interni” fra i debitori solidali e non risulta opponibile all'appellante, in quanto “soggetto terzo” rispetto a questi ultimi – ferme restando le ragioni di credito, se ed in quanto sussistenti, che l'appellato potrà fare valere nei confronti dell'eventuale debitrice (che non è parte in causa nel presente giudizio) ed in base agli accordi fra questi ultimi.
I.D. Infine, non appare fondata neppure la circostanza – allegata dall'appellato – che il conto corrente citato fosse “cointestato” solo in quanto, a tale epoca, era “protestata” Parte_2
e non poteva avere un conto corrente personale tale che, “solo per tale ragione”, il bonifico di euro 50.000,00 veniva fatto su tale conto corrente, ma era destinato solo a quest'ultima.
Invero, tale allegazione è contraddetta:
- dal già citato pagamento parziale, in restituzione, di euro 23.000,00, con provvista
(anche) di proprietà, dello stesso CP_1
pagina 11 di 14 - dal fatto che, così come dichiarato dal in interrogatorio formale, il medesimo CP_1
non era titolare di altro conto corrente a sé intestato;
- dalla circostanza che, cessata la convivenza, risulta avere aperto un Parte_2
proprio conto corrente personale, dal quale ha effettuato il citato pagamento di euro
17.500,00, in data 1.8.2014 (così risultando poter essere intestataria di un proprio conto corrente, senza trovare particolari ostacoli nel sistema bancario);
- dal fatto che la stessa contraeva, nel dicembre 2022, un finanziamento con Pt_2
Neos Finance Spa (= euro 10.439,10) per contribuire – allega lo stesso appellato – alla ristrutturazione dell'immobile (pg. 22 comparsa in appello) – così confermando la propria “capacità” a contrarre finanziamenti;
- dall'ulteriore circostanza che, su detto conto corrente, venivano versati gli stipendi di entrambe le parti e che le somme ivi depositate venivano, analogamente, utilizzate da entrambi, in quanto in comproprietà dei medesimi – non risultando altri e diversi elementi di prova in senso contrario.
I.E. Infine, si ritiene non determinante l'ulteriore prospettazione dell'appellato, in base alla quale detto bonifico di euro 50.000,00 deve ritenersi destinato alla sola in Parte_2
quanto il “prezzo” di acquisto dell'abitazione (= euro 236.000,00) veniva soddisfatto mediante la contribuzione del medesimo - (avendo, come detto, venduto al padre altro immobile di sua proprietà esclusiva) - e mediante il mutuo contratto dai conviventi.
In realtà, parte della somma versata dal genitore dell'appellato a titolo di “prezzo”, così come la somma mutuata di euro 50.000,00, sono state bonificate sul conto corrente cointestato – prima
– del rogito del 23 ottobre 2012 (doc. n. 7 ; con il versamento sul conto cointestato CP_1
dette somme di denaro sono divenute di proprietà di entrambi i cointestatari e ragionevolmente destinate (in tutto o in parte), dagli allora conviventi, all'acquisto dell'abitazione, tenuto conto non solo del prezzo corrisposto ai venditori, ma anche delle spese accessorie e dei costi che, in generale, si sono resi a tale fine necessari.
I.F. Tenuto conto delle principali considerazioni sopra svolte, l'appello appare meritevole di accoglimento e, in riforma della sentenza impugnata, viene Controparte_1
pagina 12 di 14 condannato al pagamento, in favore di , di euro 13.500,00, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (la notifica dell'atto di citazione di primo grado del 3.03.2021) al soddisfo.
Gli interessi vanno calcolati al saggio legale previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c., venendo in rilievo un'obbligazione avente natura contrattuale e rispetto alla quale non è allegata la previsione di un diverso tasso convenzionale.
II. Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite di entrambi i gradi vengono poste a carico di , in base alla soccombenza. Controparte_1
La liquidazione avviene in dispositivo - in favore degli avv.ti Sabrina Lezzi e Francesco
Campanale, quali procuratori di , che si sono dichiarati Parte_1
antistatari - in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri prossimi ai minimi tariffari, in ragione del valore del decisum, delle circoscritte questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria per l'appello).
è tenuto alla restituzione di euro 3.509,08, già corrisposti Controparte_1 dall'appellante a titolo di spese legali del giudizio di primo grado, oltre interessi legali (art. 1284, 1° comma, c.c.) dalla domanda (che si individua nel giorno della notifica dell'atto di citazione in appello del 20 maggio 2024, non risultando documentata la data del pagamento), sino al soddisfo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa e contraria domanda e eccezione, così dispone:
- accoglie l'appello proposto da e, in riforma della Parte_1
sentenza n. 1142/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 31 gennaio 2024,
condanna al pagamento di euro 13.500,00, oltre a interessi Controparte_1
nella misura legale, da calcolarsi ex art. 1284, 4° comma, c.c., dal 3.3.2021 al soddisfo;
pagina 13 di 14 - condanna alla rifusione, in favore dei procuratori antistatari di Controparte_1
, avv.ti Sabrina Lezzi e Francesco Campanale, delle spese Parte_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 5.000,00 (euro
3.000,00 per il primo grado ed euro 2.000,00 per l'appello), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- condanna alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
, di euro 3.590,08, oltre interessi legali ex art. 1284, 1° comma, c.c., dal 20 maggio
[...]
2024 al soddisfo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EL OR IA LI
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. IA LI Presidente
dr. Rossella Milone Consigliere dr. EL OR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1521/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Rho (MI), via Matteotti n. 32, presso lo studio dell'avv. Francesco Campanale, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Sabrina Lezzi;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Pavia, via Santa Maria Alle Pertiche n. 11, presso lo studio dell'avv. Elisa Giulia Faravelli, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: contratto di mutuo pagina 1 di 14 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“In riforma parziale della sentenza impugnata, accogliere il presente appello nella parte relativa alla
[...] restituzione del mutuo concesso pari ad € 50.000,00, oggetto di causa, con rinuncia alla restituzione della quota parte di € 4.000,00 sull'ulteriore somma di € 8.000,00 versata per € 3.000,00 a mezzo contanti e per € 5.000,00 con bonifico, in quanto non provati nel titolo, secondo quanto disposto dal Giudice di prime cure, e per l'effetto:
➢ Accertare e dichiarare che il sig. ha concesso in mutuo Parte_1
e/o ha prestato al sig. e alla di Lei compagna nonché sorella Controparte_1 dell'appellante ( ) la somma di € 50.000,00 e che pertanto è intercorso tra le parti un Parte_2
contratto di mutuo;
➢ Dare atto che nel tempo la sig.ra ha restituito la Sua parte di debito pai ad € Parte_2
29.000,00 mentre l'appellato ha restituito parzialmente la somma di sua pertinenza, risultando ad oggi debitore della somma di € 17.500,00 ridotta ad € 13.500,00 per via della rinuncia all'ulteriore somma di € 8.000,00;
➢ Per l'effetto condannare il sig. alla restituzione della somma di € Controparte_1
13.500,00 da pagare immediatamente o, in subordine, entro il termine che Codesta Ecc.ma Corte vorrà fissare ai sensi dell'art. 1817 c.c., oltre interessi o comunque di quella somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, rimanendo sempre nei limiti di scaglione di valore dichiarato;
In ogni caso
➢ Condannare il sig. al pagamento di spese e compensi Controparte_1
professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Condannare il sig. alla restituzione delle somme pagate in esecuzione Controparte_1 della sentenza impugnata pari ad € 3.590,08 a titolo di pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza di primo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA
➢ Si insiste nell'ammissione dei mezzi di prova così come articolati da codesta difesa nelle memorie 183 comma 6, n. 2 e 3, c.p.c. depositate in atti, che qui si riportano:
pagina 2 di 14 A) INTERROGATORIO FORMALE del sig. sulle seguenti posizioni di prova: Controparte_1
1) Vero che il denaro prestato dall'appellante è stato utilizzato per estinguere l'ipoteca di € 58.780,44 gravante sull'immobile di Sua proprietà esclusiva sito in RC (PV) via dei Boschi n. 1/A (Doc.12 fasc. att. Prodotto unitamente alla memoria 183 comma 6 n. 2 di parte attrice);
2) Vero che in data 28.10.2013, dal conto corrente cointestato a Lei e alla sig.ra in essere presso Parte_2 Banca Ing-Direct veniva disposto un bonifico a favore del sig. di € 23.000,00 (Doc.3 fasc. Parte_1 att.) con la seguente causale: “Parziale restituzione prestito casa”;
3) Vero che Lei era a conoscenza di questo bonifico e della causale dello stesso;
4) Vero che dal luglio 2014 disponeva l'accredito del proprio stipendio su un c/c intestato esclusivamente a Lei presso FINECO Bank e diverso da quello acceso presso la “Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio” – Agenzia di Milano -, che invece rimaneva sempre cointestato a Lei e alla sig.ra Pt_2
5) Vero che in virtù della cointestazione dei conti correnti accesi prima su Banca Popolare di Lodi – Ag. 17- di Milano e poi su Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio” – Agenzia di Milano, la sig.ra ha Parte_2 contribuito a diverse spese Sue personali e segnatamente:
* -Per il mutuo casa RC veniva corrisposta una rata mensile pari a circa € 450,00 per 12 mesi (Doc.13 fasc. att. prodotto unitamente alla memoria 183 comma 6 n. 2 di parte attrice) e, considerata la Vs. convivenza, la quota totale di mutuo corrisposta ammonta in € 27.000,00 con quota di pertinenza della sig.ra Parte_2 pari ad € 13.500,00;
* -Per il pagamento del prestito AGOS da Lei stipulato nell'ottobre 2009 per € 12.590,00 la sig.ra ha Pt_2 versato la metà della somma richiesta e nello specifico l'importo di € 6.295,00 (Doc.14 fasc. att. unitamente alla memoria 183 comma 6 n. 2 di parte attrice);
* -Per il pagamento della Sua polizza vita Ina-Assitalia veniva corrisposta una rata mensile pari ad € 80,00 per
12 mesi (Doc.15 fasc. att. Prodotto unitamente alla memoria 183 comma 6 n. 2 di parte attrice) e, considerata la Vs. convivenza, la quota totale corrisposta ammonta in € 9.600,00 con quota di pertinenza della sig.ra pari ad € 4.800,00; Parte_2 6) Vero che Lei per un anno e mezzo non ha corrisposto le rate del mutuo acceso per l'immobile acquistato nel 2012 e che dall'ottobre 2017 a settembre 2021 ha corrisposto € 200,00 in meno;
7) Vero che nel 2007 Lei è stato in Sud America per due mesi per una missione umanitaria e la sig.ra Parte_2 provvedeva al pagamento di tutte le spese della casa, della macchina oltre che del Suo sostentamento in
[...] quanto per due mesi non ha percepito lo stipendio. B) PROVA TESTIMONIALE della sig.ra sulle seguenti posizioni di prova: Controparte_2
8) Vero che Lei, unitamente al Suo ex compagno , avete chiesto nell'autunno 2012 un Controparte_1 aiuto economico all'appellante;
9) Vero che in data 09.10.2012 Lei e il sig. , avete ricevuto un bonifico pari ad € Controparte_1
50.000,00 dal sig. (Doc.2 fasc. att.) dicendogli che volevate investire il predetto denaro Parte_1 nell'acquisto della casa sita in Milano, via Giussani;
10) Vero che il denaro prestato dall'appellante è stato utilizzato per estinguere l'ipoteca di € 58.780,44 gravante sull'immobile di proprietà esclusiva del sig. , sito in RC (PV) via dei Boschi Controparte_1 n. 1/A come da Doc. 12) prodotto unitamente alla memoria 183 comma 6 n. 2 di parte attrice;
11) Vero che in data 28.10.2013, dal conto corrente cointestato a Lei e al sig. , in Controparte_1 essere presso Banca Ing-Direct, veniva disposto un bonifico a favore del sig. di € 23.000,00 Parte_1 con la seguente causale: “Parziale restituzione prestito casa” (Doc. 3 fasc. att.);
12) Vero che il sig. era a conoscenza di questo bonifico e della causale dello stesso;
Controparte_1
13) Vero che dal luglio 2014 il sig. disponeva l'accredito del proprio stipendio su un Controparte_1 c/c intestato esclusivamente allo stesso c/o FINECO Bank e diverso da quello acceso presso la “Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio” – Agenzia di Milano -, che invece rimaneva sempre cointestato a Lei e al sig. ; Controparte_1
14) Vero che in data 23.07.2014 Lei stipulava con un finanziamento per un importo Controparte_3 complessivo di € 30.000,00, quale quota globale ceduta comprensiva di interessi ovvero € 19.012,13 quale importo netto erogato, dilazionato in 120 rate e con addebito diretto in busta paga come da docc. 4 e 5 depositati nel fascicolo attoreo che le vengono posti in visione;
pagina 3 di 14 15) Vero che l'importo di € 19.012,13, oggetto di finanziamento, Le veniva versato tramite assegno sul c/c della Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio sempre cointestato a Lei e al sig. ma di fatto a Suo uso CP_1 esclusivo dal luglio 2014;
16) Vero che Lei non aveva limiti di importo per quanto concerne l'entità di mutuo da poter richiedere;
17) Vero che in data 01.08.2014 Lei effettuava un bonifico in favore dell'appellante pari ad € 17.500,00 a restituzione della sua quota parte del mutuo oggetto del contendere (Doc.7 fasc. att.);
18) Vero che la Sua relazione con il sig. è durata circa otto anni, dal 2006 al 2014; CP_1
19) Vero che in virtù della cointestazione dei conti correnti accesi prima su Banca Popolare di Lodi – Ag. 17- di
Milano e poi su Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio – Agenzia di Milano, Lei ha contributo a diverse spese personali del sig. e segnatamente: CP_1
-Per il mutuo casa RC veniva corrisposta una rata mensile pari a circa € 450,00 per 12 mesi come da
Doc. 13 fasc. att. prodotto unitamente alla memoria 183 comma 6 n. 2 di parte attrice e, considerata la Vs. convivenza, la quota totale di mutuo corrisposta ammonta in € 27.000,00 con quota di Sua pertinenza pari ad € 13.500,00;
-Per il pagamento della polizza vita Ina-Assitalia intestata al sig. veniva corrisposta una rata mensile pari CP_1 ad € 80,00 per 12 mesi (Doc.14 fasc. att. prodotto unitamente alla memoria 183 comma 6 n. 2 di parte attrice) e, considerata la Vs. convivenza, la quota totale corrisposta ammonta in € 9.600,00 con quota di Sua pertinenza pari ad € 4.800,00;
-Per il pagamento del prestito AGOS stipulato dal sig. nell'ottobre 2009 per fini personali e per € CP_1 12.590,00, Lei ha versato la metà della somma richiesta e nello specifico l'importo di € 6.295,00 (Doc.15 fasc. att. Prodotto unitamente alla memoria 183 comma 6 n. 2 di parte attrice);
20) Vero che il sig. per un anno e mezzo non ha corrisposto le rate del mutuo acceso per l'immobile CP_1 acquistato nel 2012 e che dall'ottobre 2017 a settembre 2021 ha corrisposto € 200,00 in meno;
21) Vero che nel 2007 il sig. è stato in Sud America per due mesi per una missione umanitaria e Lei CP_1 provvedeva al pagamento di tutte le spese della casa, della macchina oltre che del sostentamento del Suo compagno in quanto per due mesi non ha percepito lo stipendio;
C) PROVA TESTIMONIALE CONTRARIA diretta e indiretta con il teste sopra indicato e con quelli indicati dalla difesa avversaria ed in particolare:
-prova testimoniale contraria sulle avverse posizioni di prova testimoniale con il teste sig. sui Testimone_1 seguenti capitoli:
vero che Lei intratteneva buoni rapporti di amicizia con il padre del sig. , tal CP_1 Persona_1
[...] vero che quando ha ricevuto nel settembre del 2012 il sig. nella filiale della Banca Credito CP_1 Cooperativo di Caravaggio, filiale di Corso Lodi, era a conoscenza del fatto che la di Lui compagna, sig.ra era protestata e pertanto si adoperò per trovare una soluzione tale da far ottenere il utuo allo Parte_2 stesso sig. con indicato il padre quale Controparte_1 garante.
-prova testimoniale contraria sulle avverse posizioni di prova testimoniale con la sig.ra sulla Parte_2 seguente posizione:
Vero che prima di acquistare l'immobile sito in Milano, Via Giussani, avete effettuato con il sig. nel CP_1 maggio 2012, una proposta di acquisto a mezzo dell'agenzia di via Ludovico il Moro n. 61 per un Parte_3 immobile sito in Milano, via Tre Castelli e, in quell'occasione, venivate a conoscenza del protesto che pendeva sulla sig.ra Pt_2 D) ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 c.p.c.
D1) In caso di contestazione, si chiede che Codesto Ecc.mo Giudicante Voglia ordinare alla Banca Popolare di
Lodi – Ag. 17- di Milano via Ripamonti n°119, l'esibizione in giudizio della distinta di versamento della somma di € 3.000,00 effettuata in data 6.09.2012 sul c/c cointestato alla sig.ra e al sig. Controparte_2 Per_2 n. 12313.
[...]
D2) In caso di contestazione, si chiede che Codesto Ecc.mo Giudicante Voglia ordinare alla Banca Popolare di Lodi – Ag. 17- di Milano via Ripamonti n°119, l'esibizione in giudizio degli estratti conto del c/c cointestato alla pagina 4 di 14 sig.ra e al sig. n. 12313 dal 2007 al 2014, atteso che controparte ha Controparte_2 Persona_2 depositato unicamente estratti dal 2009 al 2013”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE:
Dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 1142/2024 resa dal Tribunale di
Milano, Sezione VI, e pubblicata il 31.01.2024 perché infondato in fatto e diritto relativamente a tutti i capi impugnati;
NEL MERITO:
- Respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1142/2024 resa dal Tribunale di Milano, Sezione VI, e pubblicata il 31.01.2024, in quanto i relativi motivi sono infondati in fatto ed in diritto non provati;
- Confermare tutte le statuizioni della sentenza n. 1142/2024 resa dal Tribunale di Milano, Sezione
VI, e pubblicata il 31.01.2024;
- Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
In caso di rimessione della causa in istruttoria, si insiste ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli, espunte le eventuali espressioni valutative:
1) Vero che, nel mese di settembre dell'anno 2012, ha accompagnato il signor Controparte_1 presso il Credito Cooperativo di Caravaggio filiale di Corso Lodi in Milano;
2) Vero che, in detta circostanza, di cui al punto 1), il signor ha conferito con l'ex Direttore della CP_1 citata filiale di Milano – Corso Lodi, signor in merito alla possibilità di ottenere un Testimone_1 mutuo per la casa famigliare;
3) Vero che, in detta circostanza, di cui al punto 2), durante il colloquio con il Direttore di filiale, signor in merito alla concessione di un mutuo per la casa famigliare, è emerso che la signora Testimone_1 era protestata. Parte_2
Si indica a testimone su tutti i precedenti capitoli di prova da n. 1 a n. 3: Sig. residente in [...] Saragat, 10 - Tavazzano con VE (Lodi) e domiciliato in Milano – via Pietro Custodi n. 13”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Parte_1
affinchè fosse condannato al pagamento di euro 17.500,00, Controparte_1
quale residuo a saldo della somma mutuata, in favore del convenuto e della sorella dell'attore (all'epoca dei fatti, conviventi) e pari a complessivi euro Parte_2
58.000,00.
pagina 5 di 14 2. A fondamento della proposta domanda, l'attore allegava:
- di avere effettuato un primo bonifico di euro 5.000,00, in data 5.9.2012, sul conto corrente cointestato alla coppia;
- di avere consegnato brevi manu euro 3.000,00, in data 6.9.2012, al medesimo – CP_1
quale somma che veniva versata sul citato conto corrente cointestato;
- di avere disposto un ulteriore bonifico, in data 9.10.2012, per euro 50.000,00 con la causale “prestito per acquisto casa”;
- che, in data 28.10.2013, gli venivano restituiti euro 23.000,00, con la causale
“restituzione prestito casa” – con provenienza dallo stesso conto corrente cointestato;
- che, in data 1.8.2014, dopo che la convivenza fra tali parti era cessata, la sorella Pt_2
gli restituiva ulteriori euro 17.500,00, provenienti dal conto corrente personale di quest'ultima;
- quindi, residuavano, a saldo, euro 17.500,00.
3. Integrato il contraddittorio fra le parti, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1142/2024 pubblicata in data 31 gennaio 2024, così disponeva:
“Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_1
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfetario
[...]
spese generali, oltre Iva e Cpa”.
4. Il Tribunale riteneva non provata la domanda attorea, essenzialmente, in quanto:
a) gli assunti “prestiti” di euro 5.000,00 del 5.9.2012 e di euro 3.000,00 del 6.9.2012 non risultavano dimostrati, ritenendosi, in particolare, non provato “il titolo” (il contratto di mutuo) in virtù del quale era stata proposta la domanda attorea;
b) quanto al bonifico di euro 50.000,00, si riteneva fondata la difesa del convenuto e cioè che il prestito veniva effettuato nei confronti della sola sorella del stante che il Pt_2
medesimo convenuto aveva contribuito, in modo preponderante, al pagamento dell'abitazione;
pagina 6 di 14 c) sul punto – continuava il Tribunale – il aveva documentato di avere contribuito CP_1
per euro 36.000,00 al pagamento della caparra versata al momento del compromesso del
26.06.2012 (doc. n. 3), quali somme che provenivano dalla vendita, al padre, di altro immobile di sua esclusiva proprietà ed alla quale seguiva il pagamento, sempre da parte di quest'ultimo e per lo stesso titolo, di ulteriori euro 34.000,00; che, inoltre, era stato contratto un mutuo di euro 200.000,00 con Banca Credito Cooperativo di Caravaggio
(docc. nn. 5 e 7 convenuto), da parte del e di e le cui rate CP_1 Parte_2
venivano addebitate sul conto corrente cointestato;
d) a fronte di ciò, riteneva non essere una “circostanza significativa” la restituzione della tranche di euro 23.000,00, con provvista tratta dallo stesso conto corrente cointestato.
5. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 1142/2024 Parte_1
e della quale chiede la riforma, per due motivi così rubricati:
I^ motivo: “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1813 e 2697 c.c.”;
II^ motivo: “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1298 e 1854 c.c.”.
5. Alla prima udienza di comparizione celebrata in data 13 novembre 2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata avviata al 2 luglio 2025, avanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., per discussione orale, con assegnazione di termine per il deposito di nota conclusiva.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, si evidenzia che l'appellante abbia parzialmente rinunciato alla domanda originariamente proposta, con particolare riferimento alla restituzione delle somme di denaro pari, rispettivamente, ad euro 5.000,00 e ad euro 3.000,00, in quanto – con l'appello – la domanda viene espressamente limitata ad euro 17.500,00, oltre a interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Trattandosi di rinuncia (parziale) alla domanda giudiziale e non di rinuncia all'azione, la stessa non richiede l'accettazione dell'altra parte costituita, nè una procura ad hoc – (richiamandosi, fra tante, pagina 7 di 14 Cass. Civ., III, sentenza n. 33761 del 19.12.2019; Cass. Civ., III, ordinanza n. 13636 del 16 maggio
2024).
I.A. Passando al merito, con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per l'erronea o falsa applicazione degli artt. 1813 e 2697 c.c.
In particolare, l'appellante prospetta come non sia rilevante, ai fini della decisione, se e in che termini l'appellato abbia contribuito al pagamento della casa coniugale, in quanto il medesimo appellante resta estraneo alle dinamiche interne fra i conviventi.
L'appellante rileva, altresì, che i versamenti di dette somme di denaro venivano eseguiti sul conto corrente cointestato al ed alla sorella e, dunque, a prescindere dalla ripartizione del CP_1 Pt_2
debito fra questi ultimi, di avere diritto ad ottenere in restituzione la somma mutuata.
Ancora, si evidenzia che l'appellato abbia articolato difese tra loro incompatibili, in quanto:
- nella lettera del 9.12.2017 (inviata prima del processo - doc. n. 9), affermava che fossero stati fatti versamenti, da parte del per “spirito di liberalità” in favore della sorella per sostenerla in Pt_2
un momento di particolare difficoltà economica;
- nella comparsa di costituzione in primo grado, a pg. 5, affermava, invece, che tali somme fossero state versate, quale “prestito”, sempre ad esclusivo favore della medesima, affinchè i conviventi contribuissero in modo uguale all'acquisto dell'abitazione;
- in sede di interrogatorio formale, ancora, confermava l'esecuzione di tali versamenti, ma contestava che fossero stati utilizzati per tale acquisto.
Evidenzia, infine, l'appellante che il documento n.1) – che è il rogito di vendita di altro immobile, dal medesimo al padre – a pg. 3, prevedesse che l'ipoteca costituita su CP_1 Persona_1 detto immobile, di proprietà esclusiva dell'appellato, era in corso di cancellazione, in quanto il mutuo era stato estinto in data 9.10.2012; sul punto, si rileva che, sempre in tale data 9.10.2012, il medesimo appellante avesse effettuato il versamento di euro 50.000,00 e, dunque,
ragionevolmente, tale provvista era stata impiegata, dal per tale finalità. CP_1
pagina 8 di 14 Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo – in quanto strettamente connessi – e con il quale la sentenza di primo grado viene impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1298 e 1854 c.c.
L'appellante ribadisce – come già in precedenza – che il Giudice di primo grado non abbia correttamente valutato che il bonifico effettuato sul conto corrente cointestato (di euro
50.000,00) sia andato a beneficio di entrambi i cointestatari;
inoltre, che la causale del
“prestito”, ivi indicata, non sia stata contestata con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado (diversamente, ivi affermandosi che il prestito era stato a beneficio della sola
; dunque, che l'obbligo restitutorio si presume uguale per entrambi i Parte_2
beneficiari.
A conferma di ciò, si richiama il successivo bonifico del 25.10.2013 (doc. n. 15) – disposto dallo stesso conto corrente cointestato – pari ad euro 23.000 ed avente causale “parziale restituzione prestito casa”.
Al contrario, l'ulteriore restituzione di euro 17.500,00 era stata fatta dalla sola sorella Pt_2
dal conto esclusivo di quest'ultima, in quanto la convivenza fra tali parti era cessata.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia fondato, per i seguenti principali motivi.
I.A. Si premette che – secondo ampio orientamento interpretativo della Corte di Cassazione e dal quale non vi è ragione di discostarsi – “La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (Cass. Civ., I, n. 18777 del 23 settembre 2015).
Ancora: “Il contratto di conto corrente bancario svolge, a differenza di quello ordinario, una semplice funzione di servizio di cassa per il correntista, sicchè, in caso di contestazione del conto, non rileva chi dei titolari sia beneficiario dell'accredito o chi abbia utilizzato la somma accreditata. Pertanto, quando una certa somma sia affluita sul conto, la stessa rientra
pagina 9 di 14 nella disponibilità di tutti i correntisti, i quali, ex art. 1854 c.c., ne divengono condebitori, restando irrilevante che taluno dei cointestatari non abbia in concreto compiuto operazioni sul conto, atteso che è sufficiente, ai fini della norma suddetta, che avesse titolo per compierle”.
(così, Cass. Civ., I, sentenza n. 5071 del 28 febbraio 2017: in applicazione di tale principio, la
S.C. ha ritenuto irrilevante, in relazione ad un conto cointestato a due soggetti, che uno dei due mai avesse compiuto operazioni sul conto e non avesse quindi autorizzato l'apertura di credito, utilizzando le somme ivi accreditate).
I.B. Ciò premesso, nel caso in decisione, tenuto conto dei principi indicati, si ritiene che sia stata raggiunta la prova, non solo della datio della somma indicata, ma anche del “titolo”, ovvero della consegna, a titolo di mutuo, di detta somma di denaro, in favore di Controparte_1
e di
[...] Parte_2
Gli elementi di prova che consentono di ritenere raggiunta tale dimostrazione sono essenzialmente i seguenti:
(i) il versamento, sul conto cointestato ad entrambi i beneficiari, in data 9.10.2012, di detta somma di denaro, recante la causale espressa “prestito per acquisto casa” – causale che non risulta essere stata contestata (o diversamente precisata) nell'immediatezza, ma solo a giudizio avviato;
(ii) la parziale restituzione di euro 23.000,00 – con provvista tratta sempre dal conto corrente cointestato – in data 28.10.2013, con causale “parziale restituzione prestito casa”;
(iii) le contraddittorie allegazioni dell'appellato, in sede giudiziale e stragiudiziale – di cui si è già data contezza.
Di conseguenza, risulta per tabulas che, tanto il prestito, quanto la sua parziale restituzione, siano avvenuti in favore della coppia e che lo stesso sia stato restituito, analogamente, da parte di entrambi, con provvista attinta dal conto corrente cointestato e, dunque, con somme di denaro di proprietà dei medesimi.
pagina 10 di 14 Inoltre, l'espressa indicazione delle indicate “causali” (“prestito per acquisto casa” e “parziale restituzione prestito casa”) non consente di individuare una ragione sottostante diversa da quella precisata dalle stesse parti e porta a ritenere che il prestito venne concesso in favore di entrambi i cointestatari del conto, così come, poi, parzialmente restituito sempre da entrambi.
Contraddice, infatti, la prospettazione dell'appellato la circostanza che la restituzione parziale
(di euro 23.000,00) sia stata fatta con provvista (anche) di sua proprietà, tra l'altro, senza alcuna riserva o precisazione – (richiamandosi, sul punto, Cass. Civ., II, ordinanza n. 8829 del
29 marzo 2023, in base alla quale “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali
l'indicazione della causale dei bonifici […]).
I.C. Né, appare rilevante, in senso contrario, la prospettazione di quest'ultimo circa il fatto che dette somme di denaro fossero destinate alla sola sorella dell'appellante, al fine di distribuire più equamente, all'interno della coppia, la contribuzione all'acquisto dell'abitazione.
Si tratta, quest'ultimo, di un profilo che attiene esclusivamente ai rapporti “interni” fra i debitori solidali e non risulta opponibile all'appellante, in quanto “soggetto terzo” rispetto a questi ultimi – ferme restando le ragioni di credito, se ed in quanto sussistenti, che l'appellato potrà fare valere nei confronti dell'eventuale debitrice (che non è parte in causa nel presente giudizio) ed in base agli accordi fra questi ultimi.
I.D. Infine, non appare fondata neppure la circostanza – allegata dall'appellato – che il conto corrente citato fosse “cointestato” solo in quanto, a tale epoca, era “protestata” Parte_2
e non poteva avere un conto corrente personale tale che, “solo per tale ragione”, il bonifico di euro 50.000,00 veniva fatto su tale conto corrente, ma era destinato solo a quest'ultima.
Invero, tale allegazione è contraddetta:
- dal già citato pagamento parziale, in restituzione, di euro 23.000,00, con provvista
(anche) di proprietà, dello stesso CP_1
pagina 11 di 14 - dal fatto che, così come dichiarato dal in interrogatorio formale, il medesimo CP_1
non era titolare di altro conto corrente a sé intestato;
- dalla circostanza che, cessata la convivenza, risulta avere aperto un Parte_2
proprio conto corrente personale, dal quale ha effettuato il citato pagamento di euro
17.500,00, in data 1.8.2014 (così risultando poter essere intestataria di un proprio conto corrente, senza trovare particolari ostacoli nel sistema bancario);
- dal fatto che la stessa contraeva, nel dicembre 2022, un finanziamento con Pt_2
Neos Finance Spa (= euro 10.439,10) per contribuire – allega lo stesso appellato – alla ristrutturazione dell'immobile (pg. 22 comparsa in appello) – così confermando la propria “capacità” a contrarre finanziamenti;
- dall'ulteriore circostanza che, su detto conto corrente, venivano versati gli stipendi di entrambe le parti e che le somme ivi depositate venivano, analogamente, utilizzate da entrambi, in quanto in comproprietà dei medesimi – non risultando altri e diversi elementi di prova in senso contrario.
I.E. Infine, si ritiene non determinante l'ulteriore prospettazione dell'appellato, in base alla quale detto bonifico di euro 50.000,00 deve ritenersi destinato alla sola in Parte_2
quanto il “prezzo” di acquisto dell'abitazione (= euro 236.000,00) veniva soddisfatto mediante la contribuzione del medesimo - (avendo, come detto, venduto al padre altro immobile di sua proprietà esclusiva) - e mediante il mutuo contratto dai conviventi.
In realtà, parte della somma versata dal genitore dell'appellato a titolo di “prezzo”, così come la somma mutuata di euro 50.000,00, sono state bonificate sul conto corrente cointestato – prima
– del rogito del 23 ottobre 2012 (doc. n. 7 ; con il versamento sul conto cointestato CP_1
dette somme di denaro sono divenute di proprietà di entrambi i cointestatari e ragionevolmente destinate (in tutto o in parte), dagli allora conviventi, all'acquisto dell'abitazione, tenuto conto non solo del prezzo corrisposto ai venditori, ma anche delle spese accessorie e dei costi che, in generale, si sono resi a tale fine necessari.
I.F. Tenuto conto delle principali considerazioni sopra svolte, l'appello appare meritevole di accoglimento e, in riforma della sentenza impugnata, viene Controparte_1
pagina 12 di 14 condannato al pagamento, in favore di , di euro 13.500,00, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (la notifica dell'atto di citazione di primo grado del 3.03.2021) al soddisfo.
Gli interessi vanno calcolati al saggio legale previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c., venendo in rilievo un'obbligazione avente natura contrattuale e rispetto alla quale non è allegata la previsione di un diverso tasso convenzionale.
II. Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite di entrambi i gradi vengono poste a carico di , in base alla soccombenza. Controparte_1
La liquidazione avviene in dispositivo - in favore degli avv.ti Sabrina Lezzi e Francesco
Campanale, quali procuratori di , che si sono dichiarati Parte_1
antistatari - in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri prossimi ai minimi tariffari, in ragione del valore del decisum, delle circoscritte questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria per l'appello).
è tenuto alla restituzione di euro 3.509,08, già corrisposti Controparte_1 dall'appellante a titolo di spese legali del giudizio di primo grado, oltre interessi legali (art. 1284, 1° comma, c.c.) dalla domanda (che si individua nel giorno della notifica dell'atto di citazione in appello del 20 maggio 2024, non risultando documentata la data del pagamento), sino al soddisfo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa e contraria domanda e eccezione, così dispone:
- accoglie l'appello proposto da e, in riforma della Parte_1
sentenza n. 1142/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 31 gennaio 2024,
condanna al pagamento di euro 13.500,00, oltre a interessi Controparte_1
nella misura legale, da calcolarsi ex art. 1284, 4° comma, c.c., dal 3.3.2021 al soddisfo;
pagina 13 di 14 - condanna alla rifusione, in favore dei procuratori antistatari di Controparte_1
, avv.ti Sabrina Lezzi e Francesco Campanale, delle spese Parte_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 5.000,00 (euro
3.000,00 per il primo grado ed euro 2.000,00 per l'appello), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- condanna alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
, di euro 3.590,08, oltre interessi legali ex art. 1284, 1° comma, c.c., dal 20 maggio
[...]
2024 al soddisfo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EL OR IA LI
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