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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
- Sezione Espropriazione -
R.G. 592/2024
La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Espropriazione - composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Presidente;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
Dott.ssa Rosa D'Apice - Consigliere;
riunita nella Camera di Consiglio, seguita alla riservata assunta all'udienza in presenza del
16/10/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero 592/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto ricorso giurisdizionale per la determinazione e la corresponsione dell'indennità di esproprio di area non edificabile e di indennità aggiuntiva ex artt. 40, 42 e
53 D.P.R. n. 327/2001, ex art. 29 D.Lgs. n. 150/2011 ed ex art. 281-decies e ss. c.p.c. – introdotti con D.Lgs. n. 149/2022 e corretti con D.Lgs. n. 164/2024 –,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Pizzuti ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Bellizzi (SA), alla Via Roma nr. 177, presso studio difensore,
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fortunato ed CP_2 elettivamente domiciliato presso il di lui domicilio digitale p.e.c. salerno.it. Email_1 CP_3
- resistente -
**********
OGGETTO: Indennità di esproprio di area non edificabile e di indennità aggiuntiva ex artt. 40 e 42 D.P.R. n. 327/2001 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
**********
La Corte di Appello – Sezione Espropriazione -, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16/10/2025 svoltasi in presenza delle parti, osserva quanto segue:
Con ricorso giurisdizionale per la determinazione e la corresponsione dell'indennità di esproprio di area non edificabile e di indennità aggiuntiva ex artt. 40, 42 e 53 D.P.R. n.
327/2001, ex art. 29 D.Lgs. n. 150/2011 ed ex art. 281-decies e ss. c.p.c. – introdotti con
D.Lgs. n. 149/2022 e corretti con D.Lgs. n. 164/2024 – depositato e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 27/05/2024, R.G. 592/2024, e notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza a mezzo pec al resistente in data 23/09/2024,
ha adito l'intestata Autorità Giudiziaria Ordinaria per ottenere la condanna Parte_1 del , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento dell'indennità colonica ex artt. 40 e 42 D.P.R. n. 327/2001.
Per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente esponeva di essere fittuario-coltivatore diretto di un fondo rustico di proprietà e Parte_2 Parte_3 Parte_4 sito in agro di Battipaglia, riportato in catasto al foglio 6, p.lle 93 e 110, in virtù di contratto di fitto del 04/10/2017 - registrato in pari data – e che il fondo de quo era stato dapprima occupato dal in Dx del Fiume Sele in data 05/04/2022 e Controparte_1 successivamente espropriato per mq 11.153, relativamente alla sola p.lla 93, con atto di esproprio del 05/05/2023, prot. 001, trascritto il 09/06/2023 ai nn. 24579 e 19661, finalizzato al consolidamento lavori di intervento . Controparte_4
Lamentava, tuttavia, che l'Ente espropriante era stato più volte invitato - senza esito - al pagamento dell'indennità colonica, e da ultimo anche con pec del 03/11/2023 a cui seguiva comunicazione del 07/12/2023 con cui il si dichiarava disponibile al pagamento, CP_1 compatibilmente con i tempi imposti alle rimesse Ministeriali per i lavori medesimi, in virtù anche dell'indennizzo corrisposto da tempo ai proprietari.
pag. 2/5 Pertanto, rilevata la competenza della Corte di Appello ex art. 19, L. 865/1971, a decidere anche i giudizi per la determinazione della indennità aggiuntiva in favore del fittavolo, mezzadro, colono o compartecipazione prevista e disciplinata dall'art. 17, comma 2, della medesima legge;
chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello di accogliere le seguenti conclusioni: “determinare l'indennità aggiuntiva, ex artt. 40 e 42 DPR 327/01, spettante all'istante nella qualità di affittuario – coltivatore diretto del fondo per cui è causa oggetto di esproprio, con condanna del al suo pagamento, da maggiorarsi di interessi e dei maggiori Controparte_5 danni dovuti ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, cc in misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi ed il tasso di interesse legale vigente nel periodo da prendere in esame ai fini della decisione, ovvero di quelli maggiori per la natura imprenditoriale del ricorrente, come documentato. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”. In via istruttoria, chiedeva disporsi prova per testi e C.T.U.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ex artt. 29, D.Lgs.
n. 150/2011 e 281-undecies c.p.c. depositata telematicamente in data 02/12/2024, si costituiva in giudizio il in in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 rappresentante pro-tempore, dott. , quale parte resistente, che eccepiva CP_2
l'infondatezza della pretesa per intervenuto pagamento dell'indennità aggiuntiva al fittavolo e la corretta quantificazione dell'indennità già corrisposta al fittavolo, concludeva quindi per il rigetto delle richieste, con vittoria di spese.
Fissata la prima udienza per il 19/12/2022 e ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il procedimento perveniva all'udienza ex art. 281-terdecies c.p.c. del 16/10/2025, al cui esito – previo deposito di note di precisazione delle conclusioni e di note conclusionali - il Collegio riservava la causa in decisione e all'esito della Camera di Consiglio, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per come proposto, rigettato per le ragioni di seguito riportate.
La controversia nasce dalla necessità della determinazione dell'indennità aggiuntiva spettante al ricorrente nella qualità di affittuario – coltivatore diretto del fondo rustico di proprietà
, sito in agro di Battipaglia, riportato in catasto al foglio 6, particella 93, Parte_2 espropriato dal convenuto per mq 11.153 con decreto del 5 maggio 2023. Al CP_1 ricorrente è stata riconosciuta la somma di euro 62.568,33 a titolo di indennità aggiuntiva ex art. 42 del D.P.R. n. 327/2001, tuttavia ha contestato che tale somma sia Parte_1
pag. 3/5 stata erroneamente determinata in ragione del parametro dato dai valori agricoli medi relativi all'anno 2011, anziché quelli aggiornati per l'anno 2023 pubblicati sul BURC n. 35 del 6 maggio 2024, così determinando una indennità inferiore di euro 13.741,61. L'indennità ex art. 42, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 quale indennità aggiuntiva è determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. In valori agricoli medi sono determinati dalla commissione provinciale competente ex art. 41, comma 4 del D.P.R. n. 327/2001. Il valore agricolo medio è determinato secondo l'ultima pubblicazione dell'istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
Nel caso di specie il valore agricolo medio relativi all'anno 2023, pubblicati il 6 maggio 2024, il decreto di esproprio è del 5 maggio 2023, non sono applicabili essendo essi operativi in un momento successivo all'esproprio, ovvero anno 2024, essendo il riferimento all'anno 2023 da intendersi come indice di rilevazione dei valori, da applicarsi dall'anno successivo.
Pertanto, il ricorso è infondato. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi sulla base del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Espropriazione, definitivamente pronunciando sul ricorso per la determinazione e la corresponsione dell'indennità di esproprio di area non edificabile e di indennità aggiuntiva proposto da nei confronti del Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, dott. , respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, CP_2 così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte Parte_1 resistente, liquidate in euro 2.906,00 oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore dichiaratori antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello Salerno - Sezione
Espropriazione.
pag. 4/5 Salerno, lì 30 /10/2025
Il Consigliere relatore/estensore
Dott.ssa Giulia Carleo
pag. 5/5
Il Presidente
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
- Sezione Espropriazione -
R.G. 592/2024
La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Espropriazione - composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Presidente;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
Dott.ssa Rosa D'Apice - Consigliere;
riunita nella Camera di Consiglio, seguita alla riservata assunta all'udienza in presenza del
16/10/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero 592/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto ricorso giurisdizionale per la determinazione e la corresponsione dell'indennità di esproprio di area non edificabile e di indennità aggiuntiva ex artt. 40, 42 e
53 D.P.R. n. 327/2001, ex art. 29 D.Lgs. n. 150/2011 ed ex art. 281-decies e ss. c.p.c. – introdotti con D.Lgs. n. 149/2022 e corretti con D.Lgs. n. 164/2024 –,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Pizzuti ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Bellizzi (SA), alla Via Roma nr. 177, presso studio difensore,
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fortunato ed CP_2 elettivamente domiciliato presso il di lui domicilio digitale p.e.c. salerno.it. Email_1 CP_3
- resistente -
**********
OGGETTO: Indennità di esproprio di area non edificabile e di indennità aggiuntiva ex artt. 40 e 42 D.P.R. n. 327/2001 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
**********
La Corte di Appello – Sezione Espropriazione -, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16/10/2025 svoltasi in presenza delle parti, osserva quanto segue:
Con ricorso giurisdizionale per la determinazione e la corresponsione dell'indennità di esproprio di area non edificabile e di indennità aggiuntiva ex artt. 40, 42 e 53 D.P.R. n.
327/2001, ex art. 29 D.Lgs. n. 150/2011 ed ex art. 281-decies e ss. c.p.c. – introdotti con
D.Lgs. n. 149/2022 e corretti con D.Lgs. n. 164/2024 – depositato e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 27/05/2024, R.G. 592/2024, e notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza a mezzo pec al resistente in data 23/09/2024,
ha adito l'intestata Autorità Giudiziaria Ordinaria per ottenere la condanna Parte_1 del , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento dell'indennità colonica ex artt. 40 e 42 D.P.R. n. 327/2001.
Per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente esponeva di essere fittuario-coltivatore diretto di un fondo rustico di proprietà e Parte_2 Parte_3 Parte_4 sito in agro di Battipaglia, riportato in catasto al foglio 6, p.lle 93 e 110, in virtù di contratto di fitto del 04/10/2017 - registrato in pari data – e che il fondo de quo era stato dapprima occupato dal in Dx del Fiume Sele in data 05/04/2022 e Controparte_1 successivamente espropriato per mq 11.153, relativamente alla sola p.lla 93, con atto di esproprio del 05/05/2023, prot. 001, trascritto il 09/06/2023 ai nn. 24579 e 19661, finalizzato al consolidamento lavori di intervento . Controparte_4
Lamentava, tuttavia, che l'Ente espropriante era stato più volte invitato - senza esito - al pagamento dell'indennità colonica, e da ultimo anche con pec del 03/11/2023 a cui seguiva comunicazione del 07/12/2023 con cui il si dichiarava disponibile al pagamento, CP_1 compatibilmente con i tempi imposti alle rimesse Ministeriali per i lavori medesimi, in virtù anche dell'indennizzo corrisposto da tempo ai proprietari.
pag. 2/5 Pertanto, rilevata la competenza della Corte di Appello ex art. 19, L. 865/1971, a decidere anche i giudizi per la determinazione della indennità aggiuntiva in favore del fittavolo, mezzadro, colono o compartecipazione prevista e disciplinata dall'art. 17, comma 2, della medesima legge;
chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello di accogliere le seguenti conclusioni: “determinare l'indennità aggiuntiva, ex artt. 40 e 42 DPR 327/01, spettante all'istante nella qualità di affittuario – coltivatore diretto del fondo per cui è causa oggetto di esproprio, con condanna del al suo pagamento, da maggiorarsi di interessi e dei maggiori Controparte_5 danni dovuti ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, cc in misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi ed il tasso di interesse legale vigente nel periodo da prendere in esame ai fini della decisione, ovvero di quelli maggiori per la natura imprenditoriale del ricorrente, come documentato. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”. In via istruttoria, chiedeva disporsi prova per testi e C.T.U.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ex artt. 29, D.Lgs.
n. 150/2011 e 281-undecies c.p.c. depositata telematicamente in data 02/12/2024, si costituiva in giudizio il in in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 rappresentante pro-tempore, dott. , quale parte resistente, che eccepiva CP_2
l'infondatezza della pretesa per intervenuto pagamento dell'indennità aggiuntiva al fittavolo e la corretta quantificazione dell'indennità già corrisposta al fittavolo, concludeva quindi per il rigetto delle richieste, con vittoria di spese.
Fissata la prima udienza per il 19/12/2022 e ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il procedimento perveniva all'udienza ex art. 281-terdecies c.p.c. del 16/10/2025, al cui esito – previo deposito di note di precisazione delle conclusioni e di note conclusionali - il Collegio riservava la causa in decisione e all'esito della Camera di Consiglio, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per come proposto, rigettato per le ragioni di seguito riportate.
La controversia nasce dalla necessità della determinazione dell'indennità aggiuntiva spettante al ricorrente nella qualità di affittuario – coltivatore diretto del fondo rustico di proprietà
, sito in agro di Battipaglia, riportato in catasto al foglio 6, particella 93, Parte_2 espropriato dal convenuto per mq 11.153 con decreto del 5 maggio 2023. Al CP_1 ricorrente è stata riconosciuta la somma di euro 62.568,33 a titolo di indennità aggiuntiva ex art. 42 del D.P.R. n. 327/2001, tuttavia ha contestato che tale somma sia Parte_1
pag. 3/5 stata erroneamente determinata in ragione del parametro dato dai valori agricoli medi relativi all'anno 2011, anziché quelli aggiornati per l'anno 2023 pubblicati sul BURC n. 35 del 6 maggio 2024, così determinando una indennità inferiore di euro 13.741,61. L'indennità ex art. 42, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 quale indennità aggiuntiva è determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. In valori agricoli medi sono determinati dalla commissione provinciale competente ex art. 41, comma 4 del D.P.R. n. 327/2001. Il valore agricolo medio è determinato secondo l'ultima pubblicazione dell'istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
Nel caso di specie il valore agricolo medio relativi all'anno 2023, pubblicati il 6 maggio 2024, il decreto di esproprio è del 5 maggio 2023, non sono applicabili essendo essi operativi in un momento successivo all'esproprio, ovvero anno 2024, essendo il riferimento all'anno 2023 da intendersi come indice di rilevazione dei valori, da applicarsi dall'anno successivo.
Pertanto, il ricorso è infondato. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi sulla base del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Espropriazione, definitivamente pronunciando sul ricorso per la determinazione e la corresponsione dell'indennità di esproprio di area non edificabile e di indennità aggiuntiva proposto da nei confronti del Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, dott. , respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, CP_2 così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte Parte_1 resistente, liquidate in euro 2.906,00 oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore dichiaratori antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello Salerno - Sezione
Espropriazione.
pag. 4/5 Salerno, lì 30 /10/2025
Il Consigliere relatore/estensore
Dott.ssa Giulia Carleo
pag. 5/5
Il Presidente
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli