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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 13/10/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 373 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
FE EL GI
Benedetta Fattori GI rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 03/03/2025,
[...]
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/04/1972 rappresentato e difeso dall' avv. ABBAMONTE STELLA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BAZZOLA CRISTINA, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 9/10/2025
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE
ALL'UDIENZA DEL 7/10/2025:
“1) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie e mediante versamento alla Per_1 Per_2 madre di € 250 mensili (€ 200 per e € 50 per ) entro il giorno 15 di ogni mese, con Per_1 Per_2 decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale;
2) La madre percepirà in via esclusiva l'assegno unico;
3) Spese di lite compensate.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 03/03/2025, , premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con unione dalla quale sono nate le figlie , Controparte_1 Per_2
(entrambe nate il 29/11/2004) e (nata il [...]), chiedeva a questo Tribunale Per_3 Per_1
di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne alle Per_1
condizioni meglio indicate in ricorso. La ricorrente, inoltre, domandava un contributo al mantenimento della prole di € 600 mensili (€ 200 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico.
Con comparsa depositata il 05/05/2025, si costituiva in giudizio , chiedendo la Controparte_1
rimessione in termini in considerazione del mancato perfezionamento della notifica.
Nelle more, con istanza congiunta, i difensori delle parti chiedevano un rinvio in quanto erano in corso trattative per la definizione bonaria della controversia.
All'udienza del 7/10/2025 le parti formalizzavano un accordo alle condizioni sopra trascritte.
Il GI, ritenuta la corrispondenza dell'accordo raggiunto dalle parti agli interessi delle figlie, ormai maggiorenni, e in punto economico equo e congruo, tenuto conto della situazione economica e reddituale delle parti come emergente dagli atti, provvedeva in via temporanea e urgente come da accordo e tratteneva la casa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 10/10/2025.
* Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni
Giova premettere che tutte le figlie della coppia sono oggi maggiorenni e, pertanto, non sono sottoposti all'attenzione del Tribunale profili inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Quanto agli aspetti economici, deve invece rilevarsi che le parti hanno dato atto che (nata Per_3
il 29/11/2004) è ormai autonoma, ha contratto matrimonio ed è uscita dal nucleo.
Di contro, (nata il [...]) e (nata il [...]) sono a tutt'oggi non Per_2 Per_1
indipendenti e convivono con la madre. In particolare, ha ormai completato il percorso di Per_2
studi (anche svolgendo un corso di formazione professionale in ambito estetico) e ha già svolto le prime esperienze lavorative;
la giovane al momento è disoccupata e alla ricerca di un impiego stabile.
, invece, coerentemente con la sua età, frequenta ancora la scuola. Per_1 Orbene, considerata la situazione del nucleo familiare come appena illustrata, il Tribunale, a fronte dei dati offerti, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto delle conclusioni congiunte, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Le condizioni pattuite, anzi, paiono adeguate alla situazione concreta nell'ottica di garantire ad entrambe le figlie, maggiorenni ma ancora non economicamente autosufficienti, condizioni di vita funzionali al loro percorso formativo e tali da garantire un equo contemperamento delle rispettive posizioni delle parti medesime. In specie, considerata l'età di (ormai ultraventunenne) e la sua situazione Per_2
personale e lavorativa, tenuto conto degli obblighi che gravano sui figli adulti, il contributo paterno costituisce un supporto rivolto ad aiutarla nel reperimento di una occupazione stabile e sufficientemente remunerativa;
in linea con questa funzione, il contributo è di misura proporzionata all'esigenza della figlia e al reddito del padre.
Del resto, deve valorizzarsi anche l'accordo delle parti in ordine alla percezione dell'assegno unico.
Il Collegio reputa, pertanto, di poter recepire integralmente le conclusioni congiunte in punto di obblighi di mantenimento in favore dei figli.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1
e mediante versamento a , entro il giorno 15 di ogni Per_2 Per_1 Parte_1
mese - a decorrere dal mese di ottobre 2025 compreso - la somma di € 250,00 al mese (€ 200 per e € 50 per ), importo soggetto a rivalutazione annuale Istat come per Per_1 Per_2
legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
2) DISPONE che la madre percepisca integralmente l'importo dell'assegno unico;
3) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 10/10/2025.
Il GI est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
FE EL GI
Benedetta Fattori GI rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 03/03/2025,
[...]
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/04/1972 rappresentato e difeso dall' avv. ABBAMONTE STELLA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BAZZOLA CRISTINA, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 9/10/2025
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE
ALL'UDIENZA DEL 7/10/2025:
“1) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie e mediante versamento alla Per_1 Per_2 madre di € 250 mensili (€ 200 per e € 50 per ) entro il giorno 15 di ogni mese, con Per_1 Per_2 decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale;
2) La madre percepirà in via esclusiva l'assegno unico;
3) Spese di lite compensate.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 03/03/2025, , premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con unione dalla quale sono nate le figlie , Controparte_1 Per_2
(entrambe nate il 29/11/2004) e (nata il [...]), chiedeva a questo Tribunale Per_3 Per_1
di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne alle Per_1
condizioni meglio indicate in ricorso. La ricorrente, inoltre, domandava un contributo al mantenimento della prole di € 600 mensili (€ 200 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico.
Con comparsa depositata il 05/05/2025, si costituiva in giudizio , chiedendo la Controparte_1
rimessione in termini in considerazione del mancato perfezionamento della notifica.
Nelle more, con istanza congiunta, i difensori delle parti chiedevano un rinvio in quanto erano in corso trattative per la definizione bonaria della controversia.
All'udienza del 7/10/2025 le parti formalizzavano un accordo alle condizioni sopra trascritte.
Il GI, ritenuta la corrispondenza dell'accordo raggiunto dalle parti agli interessi delle figlie, ormai maggiorenni, e in punto economico equo e congruo, tenuto conto della situazione economica e reddituale delle parti come emergente dagli atti, provvedeva in via temporanea e urgente come da accordo e tratteneva la casa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 10/10/2025.
* Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni
Giova premettere che tutte le figlie della coppia sono oggi maggiorenni e, pertanto, non sono sottoposti all'attenzione del Tribunale profili inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Quanto agli aspetti economici, deve invece rilevarsi che le parti hanno dato atto che (nata Per_3
il 29/11/2004) è ormai autonoma, ha contratto matrimonio ed è uscita dal nucleo.
Di contro, (nata il [...]) e (nata il [...]) sono a tutt'oggi non Per_2 Per_1
indipendenti e convivono con la madre. In particolare, ha ormai completato il percorso di Per_2
studi (anche svolgendo un corso di formazione professionale in ambito estetico) e ha già svolto le prime esperienze lavorative;
la giovane al momento è disoccupata e alla ricerca di un impiego stabile.
, invece, coerentemente con la sua età, frequenta ancora la scuola. Per_1 Orbene, considerata la situazione del nucleo familiare come appena illustrata, il Tribunale, a fronte dei dati offerti, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto delle conclusioni congiunte, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Le condizioni pattuite, anzi, paiono adeguate alla situazione concreta nell'ottica di garantire ad entrambe le figlie, maggiorenni ma ancora non economicamente autosufficienti, condizioni di vita funzionali al loro percorso formativo e tali da garantire un equo contemperamento delle rispettive posizioni delle parti medesime. In specie, considerata l'età di (ormai ultraventunenne) e la sua situazione Per_2
personale e lavorativa, tenuto conto degli obblighi che gravano sui figli adulti, il contributo paterno costituisce un supporto rivolto ad aiutarla nel reperimento di una occupazione stabile e sufficientemente remunerativa;
in linea con questa funzione, il contributo è di misura proporzionata all'esigenza della figlia e al reddito del padre.
Del resto, deve valorizzarsi anche l'accordo delle parti in ordine alla percezione dell'assegno unico.
Il Collegio reputa, pertanto, di poter recepire integralmente le conclusioni congiunte in punto di obblighi di mantenimento in favore dei figli.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1
e mediante versamento a , entro il giorno 15 di ogni Per_2 Per_1 Parte_1
mese - a decorrere dal mese di ottobre 2025 compreso - la somma di € 250,00 al mese (€ 200 per e € 50 per ), importo soggetto a rivalutazione annuale Istat come per Per_1 Per_2
legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
2) DISPONE che la madre percepisca integralmente l'importo dell'assegno unico;
3) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 10/10/2025.
Il GI est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato