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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9202 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa CL OR, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 51792 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA con sede in Roma, alla Circonvallazione Clodia n. Parte_1
29 (C.F. ; P. IVA ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Palermo, alla Via Enzo ed Elvira
Sellerio n. 34, presso lo studio dell'Avv. Alberto Wolleb, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione.
Opponente
E nata ad [...] il [...] (C.F. CP_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Sabatini, per mandato C.F._1
in calce al ricorso monitorio.
Opposto
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 14307/2024, reso dal Tribunale di Roma il 29 ottobre 2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. chiedeva ingiungersi, alla CP_1
il pagamento dell'importo di euro 25.200,00 – dovutole a Parte_1
titolo di compenso per le prestazioni d'opera intellettuale rese in esecuzione del contratto concluso il 3 aprile 2023 – oltre interessi di mora, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento della fattura FPR 10/2024 del 22
luglio 2024, ed oltre, ancora, le spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Roma emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 14307/2024, depositato il 29 ottobre 2024 e notificato all'ingiunta il
30 ottobre 2024.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione la con atto notificato il 27 novembre 2024. Parte_1
L'opponente lamentava che il credito azionato da non era né CP_1
liquido né esigibile;
formulava, inoltre, eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. deducendo che si era limitata a fornire la propria consulenza CP_1
mentre aveva del tutto omesso di svolgere le attività di coordinamento del team dedicato al progetto e di referente della committenza che, pure, erano oggetto dell'incarico conferitole con il contratto del 3 aprile 2023; lamentava, infine, che l'opposta aveva depositato il ricorso monitorio senza esperire previamente il procedimento obbligatorio di mediazione.
Su tali premesse la concludeva chiedendo la declaratoria Parte_1
della improcedibilità dell'azione promossa da e, comunque, la CP_1
revoca del Decreto Ingiuntivo n. 14307/2024 e l'integrale rigetto della domanda di pagamento proposta dalla Predetta con il ricorso monitorio.
All'esito della notifica dell'atto di citazione, si costituiva la CP_1
quale, in via preliminare, allegava di aver, medio tempore, introdotto il procedimento obbligatorio di mediazione;
contestava, poi, partitamente le avverse eccezioni e doglianze e concludeva chiedendo la conferma del Decreto Ingiuntivo
n. 14307/2024, con condanna della al pagamento della somma Parte_1
2 di euro 25.200,00 o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora e spese di lite.
Con atto a firma congiunta, depositato il 24 aprile 2025, i Procuratori delle parti rappresentavano che, nelle more, avevano composto la lite in via transattiva, con un accordo concluso nel corso del procedimento di mediazione e già eseguito;
chiedevano, dunque, la declaratoria della cessazione della materia del contendere e la susseguente revoca del provvedimento monitorio opposto, con integrale compensazione delle spese di lite.
A fronte di quanto sopra all'udienza del 17 giugno 2025, veniva disposto il mutamento del rito da ordinario a semplificato di cognizione;
indi, all'esito della discussione veniva riservata la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, III co.,
c.p.c..
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Ritiene questo Giudice che debba pervenirsi alla definizione in rito del presente procedimento, con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Come certo noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa, cui il giudice può e deve addivenire, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, allorquando sia riconosciuto da tutte le parti interessate, ovvero emerga pacificamente dagli atti di causa, il sopravvenire di una situazione idonea ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite o, comunque, tale da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda.
Per quanto, poi, di specifico interesse nella fattispecie concreta, va rammentato che alla declaratoria della cessazione della materia del contendere – e non, invece, ad una pronuncia di estinzione del giudizio ex artt. 306 e ss. c.p.c. – deve pervenirsi anche nel caso in cui le parti rinuncino a coltivare la causa già
3 promossa, per aver composto in via transattiva le contrapposte pretese e ragioni dedotte in lite.
Ed infatti, come evidenziato da costante giurisprudenza della Suprema Corte:
“A differenza della rinuncia agli atti del giudizio - atto processuale indipendente dalle cause e dalle finalità, che produce l'effetto tipico di estinguere la fase processuale nella quale interviene - la transazione - atto stragiudiziale di definizione della lite - non incide direttamente sul processo, determinandone
l'estinzione, ma sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando cessazione della materia del contendere (ex plurimis Cass. 23.4.1999, n. 4035;
Cass. 27.2.1998, n. 2197). Mentre la rinuncia agli atti priva la parte del potere di ottenere una pronuncia di merito e, corrispondentemente, il giudice del potere - dovere di emetterla, lasciando impregiudicata la situazione sottostante, di tal che la domanda può essere riproposta in altro processo, diversamente avviene nella transazione, che, appunto, perché pone fine al contrasto insorto tra le parti mediante un nuovo regolamento di interessi, incide sul diritto sostanziale e preclude la proposizione di una nuova domanda sul medesimo oggetto” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647).
Fatte tali premesse e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che – come dedotto concordemente ed inferibile dalla documentazione allegata - nella pendenza del presente giudizio e, segnatamente, nel corso del procedimento di mediazione le parti hanno concluso un accordo transattivo con il quale hanno composto interamente la res controversa, impegnandosi reciprocamente a non coltivare la presente azione;
peraltro, secondo quanto dichiarato con atto a firma congiunta, le obbligazioni discendenti dalla cennata transazione sono state anche già eseguite.
Ebbene tale “sopravvenienza” comporta, all'evidenza, il venir meno, in termini oggettivi, dell'interesse ad ottenere una pronuncia di merito, avendo le parti già composto le contrapposte ragioni e pretese dedotte in lite.
Quanto alla sorte del Decreto Ingiuntivo n. 14307/2024, par d'uopo evidenziare che allorquando il giudizio di opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. venga definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, tale pronuncia
4 importa l'automatica caducazione dei provvedimenti, anche decisori, già resi nelle precedenti fasi o nei pregressi stati del giudizio e non divenuti ancora definitivi, onde, nel caso concreto, la caducazione e definitiva inefficacia del provvedimento monitorio opposto si produce di diritto, senza che occorra, all'uopo, apposita statuizione.
Nel senso innanzi indicato ha avuto modo di esprimersi, più volte, la Suprema
Corte, che ha così precisato: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, sicché la relativa decisione – salvo che non si tratti di sentenza di rigetto totale dell'opposizione – è destinata a sostituirsi all'originario provvedimento, che viene automaticamente meno. Ne consegue che anche la dichiarazione di cessazione della materia, emessa in relazione al giudizio di cui si tratta, comporta la caducazione del decreto ingiuntivo, senza che sia necessario disporre expressis verbis in tal senso” (Cass. Civ., Sez. II, 1 dicembre 2000, n.
15378).
Infine, in ossequio alla concorde volontà delle parti, va disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico CL OR,
definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 51792/2024 R.G., così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere, con conseguente caducazione del Decreto Ingiuntivo n. 14307/2024, reso dal Tribunale di Roma il 29 ottobre 2024.
- Dispone l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
Così deciso, in Roma, il 19 giugno 2025.
Il Giudice
CL OR
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