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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/07/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2418 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante e Parte_1
Amministratore Unico signora rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Parte_2
Vincenzo Orsini (c.f. ), del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 presso il suo studio in Roma, via Panama 86, giusta procura speciale redatta su foglio separato depositata in allegato all'atto di citazione in opposizione.
OPPONENTE
E
(cod. fisc. ), con sede in Ronciglione, via 5 Giugno snc Controparte_1 P.IVA_1 Cont (d'ora innanzi anche “ ”), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor
, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di Controparte_3 costituzione, dall'avv. Claudio Martino (cod. fisc. – pec: C.F._2
), nonché elettivamente domiciliata nel domicilio Email_1 digitale del medesimo Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: adempimento contrattuale, pagamento indebito.
posta in decisione all'udienza del 26.6.25 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc sulle seguenti conclusioni: per parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, respinta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento della proposta opposizione:
1. In via preliminare, vista la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 714/2023; 2. Sempre in via preliminare, ammettere i mezzi istruttori di cui alla memoria ex art. 171- ter c.p.c. n. 2 dell'8 marzo 2024; 3.
Nel merito, per i motivi di cui in premessa:
a. dichiarare nullo ed inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
714/2023;
b. in ogni caso, rigettare la domanda proposta da perché non provata ed CP_4 infondata;
c. in via subordinata, per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare la definitiva impossibilità sopravvenuta parziale in ordine all'obbligazione di cui all'art. 1 del contratto del 1 aprile 2022 con riferimento all'annualità 2023; per l'effetto, rideterminare nella quantità di prodotto effettivamente raccolto, pari a 579 quintali o alla diversa misura accertata in corso di causa, l'oggetto dell'obbligazione e di conseguenza l'importo dovuto in via alternativa, ex art. 639 c.p.c., sulla base del prezzo indicato in contratto, salvo conguaglio ivi previsto, alla società opposta;
d. in ogni caso, per i motivi di cui in premessa, dichiarare la domanda riconvenzionale spiegata da inammissibile e comunque rigettarla perché infondata e non provata. CP_4
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
Per parte opposta: “Piaccia all'On.le Tribunale di Viterbo, disattesa ogni contraria istanza: - dichiarare inammissibili o comunque infondate, con conseguente rigetto, le domande tutte proposte dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., con l'atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo sopra esattamente descritto, confermando conseguentemente tutte le statuizioni rese con il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, in via riconvenzionale, nel caso di accoglimento dell'avversaria eccezione di nullità parziale del contratto e – in generale – in ogni caso di eventuale declaratoria di nullità dello stesso, accertare e dichiarare la natura indebita ex art. 2033 c.c. degli acconti versati dalla alla in persona del legale rappresentante p.t., e, per Parte_1
l'effetto, condannare la medesima al pagamento in favore della della somma di € CP_4
290.983,19, oltre interessi ex D.L. vo 231/2002, dalla data di ogni rimessa in favore della SSN, ovvero con la diversa decorrenza che il Tribunale riterrà di giustizia, e sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
IN FATTO E DIRITTO
Con citazione ritualmente notificata l' ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 714/23, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Viterbo su istanza di per ottenere la consegna di “1500 quintali Controparte_1 di nocciole romane in guscio dal raccolto 2023, merce sana secca e commerciale, qualità
2 media dell'annata” o, in alternativa, a seguito di correzione di errore materiale, il pagamento della somma di € 290.983,19, oltre spese del procedimento.
Esponeva l'opponente che la pretesa creditoria si fondava sul contratto del 1° aprile 2022, con cui la si era impegnata a fornire alla un quantitativo di nocciole Parte_1 CP_1 di 1500 q.li per ciascuna annualità dal raccolto 2022 al raccolto 2024, al prezzo minimo di €
200,00 a quintale e che il creditore aveva dedotto che era stato corrisposto un anticipo di €
290.983,19 e le nocciole non erano state consegnate nella misura indicata per l'anno 2023.
A sostegno dell'opposizione la aveva dedotto che la clausola contrattuale Parte_1 che prevedeva l'obbligo di consegnare 1500 q.li di nocciole era nulla per contrasto con l'art. 5 lettere d) ed l) del d.lgs. 8 novembre 2021 n 198, poiché trasferiva il rischio del calo produttivo su una sola parte contrattuale;
che il quantitativo di nocciole indicato in contratto doveva intendersi quale importo massimo non vincolante e comunque non corrispondeva alla capacità produttiva dell'azienda; che non sussistevano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo poiché i frutti da consegnare non erano ancora venuti ad esistenza alla data dell'adozione del decreto;
che l'importo in denaro richiesto in via alternativa doveva essere parametrato solo al valore del raccolto;
che l'acconto versato era riferito a tre annualità di raccolto corrispondenti a € 96.169,56 per ciascun anno;
che la somma non era esigibile poiché il termine per il conguaglio era previsto al 30 novembre 2023; che nella vigenza del contratto l'opposta aveva versato solo la somma di € 80.000,00 e aveva tenuto un comportamento contrario a correttezza e buona fede, anche in ragione dei pregressi rapporti contrattuali in base ai quali fin dal 2020 aveva accettato un quantitativo di nocciole inferiore ai 1500 quintali, senza sollevare contestazioni e riserve.
Concludeva chiedendo la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto e l'accertamento della sua nullità ed inefficacia.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione stante la validità della clausola di determinazione dell'oggetto del contratto, analogo a quello stipulato negli anni precedenti dalle parti, e tenuto conto dell'inadempimento della ricorrente, che non aveva proceduto alla consegna di alcun quantitativo di merce e, in violazione del patto di esclusiva, l'aveva venduta a terzi;
in ogni caso, rilevava che alla eventuale declaratoria di nullità del contratto conseguirebbe l'obbligo di restituzione delle anticipazioni versate e pertanto ne chiedeva in via riconvenzionale il pagamento ex articolo 2033 c.c. per l'importo di € 290.983,19, oltre interessi ex D.L.vo 231/2002.
Con la prima memoria ex art. 171 ter cpc l'opponente ha chiesto, in subordine, che, in ragione della definitiva impossibilità sopravvenuta parziale di consegna delle nocciole per l'annualità
2023, venisse rideterminata la quantità di prodotto da consegnare nella misura di 579 quintali,
3 effettivamente raccolti, o nella diversa misura accertata in corso di causa, e di conseguenza venisse ridotto l'importo dovuto in via alternativa, ex art. 639 c.p.c., sulla base del prezzo indicato in contratto, salvo conguaglio ivi previsto.
Rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto, dopo alcuni rinvii per trattative e un tentativo di conciliazione giudiziale, rigettate le richieste di prova orale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 giugno 2025.
L si è opposta all'adempimento del contratto di Parte_1 somministrazione del 1° Aprile 2022 per la fornitura di nocciole nel triennio 2022-2024 deducendo la nullità del contratto per contrasto con l'art. 5 lett. d) e l) del d.lgs. n. 198 del 2021 in base alle quali, rispettivamente, è vietata l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e l'imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla sua controparte.
L'eccezione è infondata;
premesso che, avendo le parti pattuito la somministrazione annuale di 1.500 quintali di nocciole per gli anni 2022-2024, viene in rilievo l'oggetto del contratto e non una mera clausola, l'opponente non ha dimostrato né allegato alcuna circostanza idonea a giustificare la natura gravosa della pattuizione ovvero la misura sproporzionata del rischio economico assunto se non in ragione del fatto che l'eventuale raccolto infruttuoso potrebbe comportare l'impossibilità di adempiere in tutto o in parte l'obbligazione.
Tale rischio deve, tuttavia, essere valutato in relazione alle circostanze del caso concreto e quindi va considerato che il contratto del 1° Aprile 2022 fa seguito ad ulteriori rapporti contrattuali intercorsi tra le parti già nel 2019 nel 2021 aventi ad oggetto la somministrazione dello stesso quantitativo di nocciole.
L'assunzione dello stesso impegno reiterato nel tempo induce, quindi, a ritenere che esso corrisponda alla capacità produttiva dell sicché il Parte_1 fatto (allegato dall'opponente e non contestato) che talora la abbia Controparte_1 ricevuto un quantitativo inferiore di nocciole ovvero la possibilità che un evento calamitoso eccezionale possa incidere sulla quantità del raccolto sono circostanze da valutare sul piano dell'attuazione del rapporto, in quanto rispettivamente riconducibili al comportamento tollerante del compratore e all'impossibilità sopravvenuta della prestazione, e non rilevano quali pratiche commerciali sleali attinenti alla fase genetica del contratto, non comportandone, quindi, la nullità.
Venendo all'oggetto del contratto, che secondo l'opponente non lo vincolerebbe alla consegna di un quantitativo fisso di merce, va detto che il dato testuale milita in senso contrario non solo perché il suddetto quantitativo è puntualmente indicato in 1.500 quintali di nocciole romane,
4 ma soprattutto perché le parti hanno indicato la specifica soglia di “tolleranza del 10% in più o in meno” che non avrebbe alcun significato lì dove si fosse intesa l'obbligazione limitata al raccolto annuale, a prescindere dalla sua consistenza.
In quest'ottica vanno lette le ulteriori disposizioni e segnatamente il richiamo al raccolto, che è quello dal 2022 al 2024 e che è precisato in ragione della natura del contratto, che è di somministrazione, e l'indicazione del prezzo, fissato in € 200 al quintale quale prezzo minimo a tutela del venditore nell'ambito del più ampio accordo intercorso tra i contraenti che hanno rinviato la fissazione del prezzo esatto al 30 novembre di ciascun anno in ragione dei livelli qualitativi del prodotto effettivamente raccolto.
Pertanto, nella chiarezza delle pattuizioni contrattuali, il comportamento del compratore che negli anni passati talora ha accettato la consegna di un quantitativo di nocciole inferiore a
1.500 quintali va ricondotta a mera tolleranza, tanto più che esso si inscrive nell'ambito di un rapporto di durata con un fornitore abituale che, evidentemente, la aveva interesse a CP_1 conservare.
Chiarita la portata dell'impegno contrattuale assunto, la pretesa creditoria non può essere paralizzata dalle contestazioni afferenti all'impossibilità di ottenere il decreto ingiuntivo per un bene non ancora venuto ad esistenza ovvero non ancora esigibile alla data del 23 settembre
2023, quando il raccolto delle nocciole era ancora in corso e il prezzo definitivo doveva essere stabilito entro il successivo 30 novembre.
Infatti, il decorso del tempo e il fatto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è tenuto all'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta rendono ormai irrilevanti tali contestazioni.
Peraltro, poiché in tale giudizio opera una inversione processuale tale per cui la parte opposta assume la posizione sostanziale di attore e l'opponente quella sostanziale di convenuto non può darsi neppure ingresso alla modifica della domanda formulata da Parte_1 solo con la prima memoria di cui all'articolo 171 ter cpc, con cui si è chiesto di dichiarare l'impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione e la conseguente riduzione dell'obbligo di consegna delle nocciole e della somma di denaro alternativa.
La precisazione della domanda, infatti, compete all'attore, trovando essa giustificazione nelle difese svolte dal convenuto, sicché l'opponente, che era convenuta in senso sostanziale, avrebbe dovuto prendere specifica posizione in tal senso con l'atto di citazione, quale prima difesa utile successiva alla pretesa creditoria fatta valere con ricorso per decreto ingiuntivo.
In ogni caso, a prescindere dalla tardività di tale richiesta dal punto di vista processuale, va detto che essa è del tutto irrilevante sul piano sostanziale.
5 La , infatti, ai sensi dell'articolo 639 cpc, ha indicato in € 290.983,19, Controparte_1 oltre interessi ex D.L.vo 231/2002, l'importo in denaro che è disponibile ad accettare in sostituzione dell'adempimento in natura poiché esso corrisponde al prezzo della vendita che ha versato in anticipo, in occasione della stipula del contratto.
Invero, la somma degli acconti pattuita in contratto, pari a € 288.508,67, era a valere sul triennio di durata della somministrazione e le parti avevano pattuito che l'acconto sarebbe stato detratto nella misura di € 96.169,56 per ogni anno di raccolto, all'esito del conguaglio definitivo entro il 30 novembre di ciascun anno, quando i contraenti avrebbero dovuto definire il prezzo della merce in base ai livelli qualitativi raggiunti.
Ad ogni modo la prova del versamento è in atti poiché nel contratto è specificato che l'acconto per complessivi € 288.508,67 al momento della sottoscrizione del contratto era stato già versato per € 238.508,67, mentre la restante somma di € 50.000 avrebbe dovuto essere versata entro il 7.4.22 e l'opposta ha prodotto due bonifici, uno del 4.4.22 di € 50.000 e uno del 28.10.22 per € 30.000, con ciò dimostrando di aver versato tutta la somma di € 290.983,19.
D'altronde, la stessa opponente ha confermato l'adempimento poiché ha dedotto che “nella vigenza del contratto del 1° Aprile 2022 S&V ha in realtà versato solo la somma di €
80.000,00”.
In atti vi è anche prova che nessuna delle detrazioni è stata effettuata;
quanto all'anno 2022 il mancato scomputo dell'acconto è espressamente riconosciuto dall'amministratore unico dell nella mail del 4 settembre 2023. Parte_1
Inoltre, in tale documento l'opponente rappresenta di non poter provvedere al rientro dell'anticipazione concessa neanche per il 2023 a causa di una serie di circostanze sfavorevoli
(fra le quali, in particolare, l'andamento dei precedenti raccolti, gli impegni finanziari assunti, alcuni contenziosi con fornitori e con un socio di minoranza della società) e popone alla una rimodulazione del contratto prevedendone una proroga al 31/12/2026 e un piano CP_1 di rientro delle anticipazioni già versate a decorrere dall'annualità 2024, mediante detrazione dell'importo di € 96,156,56 dal corrispettivo maturato dalla per ciascun Parte_1 raccolto successivo a quella data, salva la possibilità di rientrare di parte dell'acconto qualora il corrispettivo maturato per l'anno 2023 avesse superato l'importo di € 320.000,00, che era da destinare integralmente alle Banche per far fronte all'esposizione debitoria della . Parte_1
La proposta avrebbe dovuto essere sottoscritta per accettazione e restituita alla Parte_3
tuttavia, tale accettazione non risulta in atti e vi è invece una mail datata 8.9.2023
[...] con cui l'avv. Di Martino contesta, per conto della , la violazione del patto di esclusiva CP_1 da parte della venditrice, precisando che le società avevano convenuto di non procedere alla detrazione degli acconti per l'anno 2022 e di prorogare il contratto di un solo ulteriore anno,
6 ovvero fino al raccolto 2025, senza nulla specificare in merito all'accordo sul posticipo di recupero degli acconti.
Peraltro, è pacifico che, in seguito a tale episodio, i rapporti tra le parti non si sono più ristabiliti, tanto che il successivo 23 settembre 2023 è stato emesso il decreto ingiuntivo.
Alla luce di tali evidenze, sebbene gli acconti avrebbero dovuto essere scomputati anno per anno, poiché il contratto è ormai concluso, essendo venuto in scadenza alla fine del 2024, e la ha dedotto che dopo il 2022 non ha ricevuto più alcun quantitativo di merce per cui CP_1 aveva pagato gli acconti, e l'opponente non ha allegato e provato, come era suo onere, il contrario, sussiste il diritto alla ripetizione delle somme.
Infatti, ai sensi dell'articolo 1460 c.c., nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui una parte abbia già adempiuto e ad essa non corrisponda l'adempimento della controparte deve farsi luogo alle restituzioni, poiché lo spostamento patrimoniale non trova più alcuna ragione giustificativa a seguito della alterazione del sinallagma contrattuale.
Alla luce di tale conclusione e in disparte le considerazioni di carattere processuale già fatte, diviene del tutto irrilevante la parziale impossibilità di adempimento dell'obbligazione per scarsità del raccolto e la prova della sua non imputabilità al debitore poiché quest'ultimo è tenuto alla prestazione sicché egli dovrà consegnare le nocciole, eventualmente reperendole sul mercato se ancora possibile, e potrà trattenere la somma ricevuta a scomputo del prezzo che, in base al prezzo minimo contrattualmente pattuito, per 1.500 quintali dovrà essere superiore.
In alternativa dovrà restituire € 290.983,19 poiché lo spostamento patrimoniale è ormai privo di causa giustificativa e il creditore richiede indietro la somma anche a titolo di indebito oggettivo.
Sulla scorta di quanto si è detto va, quindi, confermata l'ingiunzione di consegnare 1.500 quintali di nocciole in guscio dal raccolto 2023, merce sana, secca e di qualità media Pt_4 dell'annata, oltre spese e competenze ovvero in alternativa la somma di € 290.983,19, tuttavia poiché l'esigibilità dell'ultima quota di acconto € 96.169,56 di competenza del 2024 è sopraggiunta in corso di causa, con la scadenza del contratto al 31.12.24, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo la somma indicata in via alternativa non poteva comprenderla.
Per tale ragione il decreto ingiuntivo va annullato e sostituito dalla presente decisione.
L deve essere, quindi, condannata a consegnare Parte_1
a il quantitativo di nocciole previsto per l'anno 2023 ovvero l'importo Controparte_1
7 di € 290.983,19 e in quest'ultimo caso, trattandosi di somme dovute a titolo di restituzione, gli interessi andranno corrisposti in misura legale dalla data della domanda solo sulla somma di
€ 96.169,56 (misura dell'acconto di competenza del 2023), mentre sull'intero importo dell'acconto (comprensivo della quota del 2022, per cui era stata concessa dilazione, e della quota del 2024) gli interessi andranno corrisposti dalla data della scadenza del contratto
(31.12.24) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della merce di cui è domandata la consegna e secondo i valori medi indicati dal D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...] così provvede: Parte_1
1. Annulla il decreto ingiuntivo n. 714 del 2023 e lo sostituisce con la condanna dell a consegnare a Parte_1 Controparte_1
1.500,00 quintali di nocciole romane in guscio dal raccolto 2023, merce sana
[...] secca e commerciale, qualità media dell'annata, o, in alternativa, a pagare la somma di € 290.983,19, oltre interessi calcolati come in motivazione;
2. condanna l a pagare le spese di lite a Parte_1
che liquida in € 145,5 per esborsi ed € € 22.457,00 per Controparte_1 compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo il 18 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi
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