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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2091/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2091/2025 tra
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIANCARLO FALETTI e dell'avv. MARIA
NOVELLA FALETTI in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Torino, c.so Vinzaglio 2, presso i difensori ATTRICE contro
RT
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore CONVENUTA
Oggi 16 giugno 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, compare per
[...]
l'avv. FALETTI MARIA NOVELLA PIERA. Per Parte_1 [...]
nessuno RT compare.
Il Giudice, letta la comparsa 11.6.2025, revoca la contumacia di parte opposta.
L'avv. Faletti contesta la sussistenza dei presupposti per sospendere o rinviare il giudizio come richiesto da controparte nella comparsa di costituzione in attesa della sentenza della Corte
d'Appello nel giudizio di rinvio avendo il presente giudizio a oggetto l'accertamento del diritto a procedere a esecuzione forzata in forza del precetto opposto fondato sulla sentenza della
Corte d'Appello di Bologna n. 651/2020 già cassata dalla Corte di Cassazione che ha disposto il rinvio e a nulla rilevando la successiva eventuale pronuncia in sede di rinvio. Precisa le conclusioni come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e si oppone alla compensazione delle spese richiesta da controparte operando il principio della soccombenza e a nulla rilevando la comunicazione 18.2.2025 che integrava una mera proposta conciliativa e non un dato di fatto.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dell'avv. Faletti alla lettura della sentenza in sua assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
pagina 1 di 8 Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
N. R.G. 2091/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2091/2025 promossa da:
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIANCARLO FALETTI e dell'avv. MARIA
NOVELLA FALETTI in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Torino, c.so Vinzaglio 2, presso i difensori
ATTRICE contro
RT
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore
CONVENUTA
Udienza di discussione in data 16.06.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Sospendere ex art. 615 comma 1 cpc l'efficacia esecutiva dell'asserito titolo esecutivo per tutte le ragioni esposte nel presente atto di citazione in opposizione ad atto di precetto pagina 2 di 8 Accertare e dichiarare che RT
, in persona del legale rappresentante e liquidatore e del
[...]
socio accomandatario unico non ha titolo per procedere all'esecuzione e, per l'effetto, dichiarare la nullità, annullare o dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto qui opposto.
Accertare e dichiarare che le somme esposte nell'atto di precetto a titolo di interessi di mora ex D Lgs n. 231/2002 dal 26.07.24 ad oggi non sono dovute per le ragioni esposte nel presente atto di citazione in opposizione ad atto di precetto e per l'effetto, dichiarare la nullità, annullare o dichiarare l'inefficacia anche parziale dell'atto di precetto qui opposto.
Con il favore di spese e compensi professionali, oltre iva e cpa e rimborso 15% spese generali ex DM 147/22”.
Per RT
:
[...]
Chiede “il rinvio o la sospensione dell'odierno giudizio in attesa della imminente pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna (R.G. n. 1724/2024), avente carattere pregiudiziale ai fini della presente decisione di merito, ovvero, in via gradata la compensazione delle spese di lite, attesa la volontà manifestata dallo scrivente, per conto della RT
, di non intraprendere attività esecutiva sino alla decisione della Corte d'Appello di
[...]
Bologna”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex artt. 615, primo comma, c.p.c., Parte_1
in seguito ) ha convenuto in giudizio
[...] Parte_2 [...]
RT
(in seguito ) esponendo che:
[...] RT
- con atto di citazione in data 13.11.08, conveniva in RT Parte_2
giudizio, unitamente ai danti causa di quest'ultima, avanti il Tribunale di Ravenna - sezione distaccata di Faenza, al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 756.334,84 oltre interessi legali;
- a sostegno della propria pretesa, l'attrice assumeva di aver subito in data 16.04.07 un furto nel proprio magazzino di alcool, in conseguenza del quale aveva dovuto versare all'erario la somma di euro 756.334,84 a titolo di imposta di fabbricazione, ed agiva per ottenere l'indennizzo dovuto in forza della polizza assicurativa (n. 063R0714) stipulata a copertura di eventi quale quello occorsole;
- conclusosi il giudizio di primo grado con il rigetto della domanda attorea (con sentenza n.
41/12, depositata il 9/3/12, del Tribunale di Ravenna – sezione distaccata di Faenza), pagina 3 di 8 successivamente la Corte d'Appello di Bologna accoglieva l'appello proposto da RT
, condannando le appellate (tra cui ) in solido al pagamento della
[...] Parte_2
complessiva somma di € 756.334,84 oltre interessi legali sulla somma devalutata all'epoca del pagamento (1.03.07) e rivalutata di anno in anno sino al deposito della sentenza ed ulteriori interessi legali sino al saldo, nonché al rimborso delle spese in favore dell'appellante di entrambi i gradi di giudizio, liquidati in euro 16.481,00 oltre accessori, e per il grado di appello, liquidati in euro 13.911,00 oltre accessori;
- proposto ricorso per Cassazione da parte delle compagnie assicuratrici (tra cui l'odierna attrice ), con ordinanza n. 20935/2024 in data 26/6-26/7/2024 la Parte_2
Suprema Corte cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, in particolare motivi sesto e ottavo del ricorso principale e del ricorso incidentale, e rinviava la causa alla
Corte di Appello di Bologna;
- con atto di citazione ex art. 392 cpc avanti alla Corte di Appello di Bologna, le compagnie assicuratrici concludevano domandando di dichiarare che la “imposta di fabbricazione”, secondo la previsione di polizza n. 063/R0714, non comprendeva gli accessori applicati dalla sentenza della Corte di Appello, annullata sul punto dalla ordinanza della Corte di cassazione n. 20935/2024 in data 26/6-26/7/2024, e che quella previsione era soggetta a propria volta al limite del 10% avendo l'assicurato subito un furto nell'anno 1996, precedente a quello per cui si riferiva giudizio, nonché di dichiarare che tra le compagnie assicuratrici non sussisteva alcun vincolo di solidarietà e che ciascuna di esse rispondeva nei limiti della quota di rischio a suo tempo sottoscritta direttamente o dai rispettivi danti causa e cioè, per quanto concerne
, nella misura del 10%; Parte_2
- nel medesimo giudizio, anche in data 19.11.24 notificava atto di citazione RT
ex art. 392 cpc avanti alla Corte di Appello di Bologna e concludeva domandando la condanna delle compagnie assicuratrici al rimborso dell'indennizzo pari all'imposta di fabbricazione assolta, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi, per un totale di euro
1.094.807,55 ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, da determinarsi anche eventualmente in via equitativa ed ulteriore interessi legali sino al saldo, nonché la condanna di ciascun co-assicuratore al pagamento pro-quota dell'obbligazione, essendo l'obbligazione dei co-assicuratori del medesimo rischio parziaria;
- in data 21.01.24, notificava a un atto di precetto per RT Parte_2
l'importo complessivo di euro 56.223,88unitamente alla sentenza n. 651/2020 pubblicata in data 13.02.2020 della Corte di Appello di Bologna, quale titolo esecutivo;
- nell'atto di precetto assumeva che la Suprema Corte, con ordinanza n. RT
pagina 4 di 8 20935 pubblicata il 26.07.2024, aveva confermato la debenza del credito quanto al capitale pari a euro 524.526,48 al netto degli accessori, con la conseguenza che detta statuizione aveva acquisito autorità di giudicato, esclusi gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Così esposti i fatti, in diritto, ha sostenuto l'assenza di titolo Parte_1
esecutivo in capo a atteso che la sentenza della Corte di Appello di Bologna RT
n. 651/2020, cassata dalla Suprema Corte, era stata eliminata e non poteva costituire titolo esecutivo fondante l'esecuzione. Parte opponente ha aggiunto che la sentenza della Corte di
Appello di Bologna n. 651/2020 non aveva condannato al pagamento Parte_2
della somma esposta nell'atto di precetto, avendo condannato le compagnie di assicurazione in solido mentre queste ultime avevano assicurato il rischio pro quota e ciò era dimostrato dalla circostanza che la Cassazione, accogliendo l'ottavo motivo di cassazione, concernente il regime di ripartizione delle somme tra i coassicuratori che è parziario e non solidale, aveva rinviato la causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, demandando alla stessa di conformarsi ai predetti principi di diritto. Da ultimo, ha Parte_2
sostenuto l'illegittimità degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 dal dovuto 26.07.24 calcolati nell'atto di precetto.
ha concluso domandando: i) la sospensione ex art. 615 comma 1 cpc Parte_2
dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
ii) la declaratoria di nullità, l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia anche parziale dell'atto di precetto, non avendo la RT
titolo per procedere all'esecuzione; iii) la declaratoria di nullità, l'annullamento o la
[...]
dichiarazione di inefficacia anche parziale dell'atto di precetto, non essendo dovute le somme indicate a titolo di interessi di mora ex D Lgs n. 231/2002 dal 26.07.24; iv) la refusione delle spese e compensi professionali, oltre iva e cpa e rimborso 15% spese generali ex DM 147/22.
Con ordinanza dell'11.3.2025 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo azionato.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 9.6.2025, dichiarata la contumacia di , la causa è stata ritenuta matura per la RT
decisione ed è stata rinviata per la discussione orale.
Con comparsa di costituzione in data 11.6.2025 si è costituita , la RT
quale ha rappresentato che nel giudizio di rinvio per la fase rescissoria R.G. n. 1724/2024 avanti alla Corte d'Appello di Bologna, con ordinanza del 20/05/2025 la causa era stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di trenta giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di venti giorni per la memoria di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Parte convenuta ha, quindi, concluso domandando: i) disporsi un rinvio ovvero la sospensione del presente giudizio in attesa della imminente pubblicazione della sentenza della Corte pagina 5 di 8 d'Appello di Bologna (R.G. n. 1724/2024), avente carattere pregiudiziale;
ii) in subordine, la compensazione delle spese di lite, attesa la volontà manifestata di non intraprendere attività esecutiva sino alla decisione della Corte d'Appello di Bologna.
All'odierna udienza, revocata la contumacia, la causa è stata discussa oralmente sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
*****
2. Deve, in primo luogo, essere rigettata l'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte d'Appello di Bologna nella fase rescissoria. Si rileva, infatti, che il presente giudizio radicato ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. è volto ad accertare il diritto a procedere all'esecuzione al momento della notifica del precetto. Ne consegue che le vicende successive a tale notificazione riguardanti, peraltro, la formazione di un diverso titolo costituito dalla sentenza che la Corte d'Appello di Bologna pronuncerà nel giudizio rescissorio sono irrilevanti ai fini della decisione.
3.Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. al precetto notificato in data 21.1.2025 da a , RT Parte_1
avente ad oggetto la complessiva somma di euro 56.223,88, di cui euro 52.452,65 per capitale
(pari alla quota del 10% di euro 524.526,48), oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, spese e accessori.
Il primo motivo di opposizione costituito dalla assenza di titolo esecutivo in capo a
è fondato. RT
Il precetto notificato a si fonda sul titolo esecutivo costituito dalla Parte_2
sentenza n. 651/2020 dell'1° ottobre 2019, con la quale la Corte d'Appello di Bologna ha condannato (solidalmente con altre compagnie di assicurazioni) al Parte_1
pagamento “della complessiva somma di euro 756.334,84 oltre interessi legali…” in favore di
(doc. 3 fascicolo parte opponente). RT
Tuttavia, con ordinanza 20935 emessa in data 26 luglio 2024, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza anzidetta, ritenendo innanzitutto fondato il sesto motivo di ricorso, concernente l'estensione della copertura assicurativa agli accessori, ossia gli interessi e le sanzioni. Sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che “a) la possibilità di assicurare il rischio di dover pagare sanzioni di qualsiasi sorta è esclusa dall'art. 12, comma primo, cod. ass., a pena di nullità; b) l'obbligazione di interessi non è una obbligazione tributaria, ma una obbligazione che nasce dall'inadempimento dell'obbligazione tributaria. Essa dunque, per il modo in cui la stessa Corte d'appello ha interpretato il contratto, era esclusa dal rischio pagina 6 di 8 assicurato” (doc. 4 fascicolo parte opponente).
In secondo luogo, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato l'ottavo motivo di ricorso, concernente la violazione dell'art. 1911 c.c. e la parziarietà delle obbligazioni dei coassicuratori, evidenziato che “Il motivo è manifestamente fondato: l'obbligazione dei coassicuratori del medesimo rischio è infatti parziaria per espressa previsione di legge, e non mai solidale” (doc. 4 fascicolo parte opponente).
Alla luce dell'accoglimento del sesto e dell'ottavo motivo di ricorso da parte della Corte di Cassazione, nei termini anzi esposti, risulta che il contenuto condannatorio della sentenza di appello - titolo esecutivo su cui si fonda il precetto opposto – sia venuto meno.
Con particolare riferimento alla statuizione di accertamento dell'importo dovuto a titolo di indennizzo dalle compagnie assicuratrici, in particolare da , Parte_1
deve osservarsi come la pronuncia della Suprema Corte ha inciso sull'intero capo della sentenza n. 651/2020 pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna in data 13.2.2020 in tema di “condanna [del]le appellate in solido al pagamento della complessiva somma di euro
756.334,84 oltre interessi legali…” (doc. 3 fascicolo parte opponente). Quale conseguenza, difetta ad oggi alcuna statuizione di accertamento e di condanna in ordine alla percentuale di coassicurazione dovuta, posto che la Corte d'Appello di Bologna aveva condannato le compagnie assicuratrici in solido tra loro, mentre la Corte di Cassazione ha rilevato la natura parziaria dell'obbligazione.
Dalle considerazioni esposte, emerge che l'atto di precetto in contestazione non è sorretto da un titolo esecutivo, atteso che la citata sentenza della Corte di Appello di Bologna
n. 651/2020 è stata cassata dalla Suprema Corte e pende tutt'ora il giudizio ex art. 392 c.p.c. avanti alla medesima Corte di Appello proprio al fine di individuare la quota di coassicurazione di cui ciascuna compagnia, compresa deve rispondere. Parte_2
Alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento dell'opposizione proposta deve accertarsi che non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza del RT
precetto notificato a in data 21.01.24 per l'importo complessivo di euro Parte_2
56.223,88
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico della parte convenuta in opposizione DISTILLERIA DELUCA.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, applicando i parametri medi dello scaglione (da euro da € 52.001 a € 52.000) quanto alle fasi di studio e introduttiva pagina 7 di 8 e minimi quanto alle fasi istruttoria e decisoria, alla luce delle questioni trattate e dell'attività defensionale concretamente svolta, nonché dei soli esborsi documentati (CU, marca).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA che RT
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza del
[...]
precetto notificato a in data 21.01.24 per l'importo Parte_3
complessivo di euro 56.223,88 e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto opposto.
CONDANNA RT
a rimborsare le spese di lite in favore di
[...] Parte_1
che liquida in complessivi € 9.142,00 per compensi, € 813,00 per esborsi,
[...]
oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Torino, 16 giugno 2025
Il Giudice dott. Simonetta Rossi
Minuta redatta dal MOT dr.ssa Coggiola Amanda
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2091/2025 tra
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIANCARLO FALETTI e dell'avv. MARIA
NOVELLA FALETTI in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Torino, c.so Vinzaglio 2, presso i difensori ATTRICE contro
RT
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore CONVENUTA
Oggi 16 giugno 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, compare per
[...]
l'avv. FALETTI MARIA NOVELLA PIERA. Per Parte_1 [...]
nessuno RT compare.
Il Giudice, letta la comparsa 11.6.2025, revoca la contumacia di parte opposta.
L'avv. Faletti contesta la sussistenza dei presupposti per sospendere o rinviare il giudizio come richiesto da controparte nella comparsa di costituzione in attesa della sentenza della Corte
d'Appello nel giudizio di rinvio avendo il presente giudizio a oggetto l'accertamento del diritto a procedere a esecuzione forzata in forza del precetto opposto fondato sulla sentenza della
Corte d'Appello di Bologna n. 651/2020 già cassata dalla Corte di Cassazione che ha disposto il rinvio e a nulla rilevando la successiva eventuale pronuncia in sede di rinvio. Precisa le conclusioni come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e si oppone alla compensazione delle spese richiesta da controparte operando il principio della soccombenza e a nulla rilevando la comunicazione 18.2.2025 che integrava una mera proposta conciliativa e non un dato di fatto.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dell'avv. Faletti alla lettura della sentenza in sua assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
pagina 1 di 8 Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
N. R.G. 2091/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2091/2025 promossa da:
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIANCARLO FALETTI e dell'avv. MARIA
NOVELLA FALETTI in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Torino, c.so Vinzaglio 2, presso i difensori
ATTRICE contro
RT
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore
CONVENUTA
Udienza di discussione in data 16.06.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Sospendere ex art. 615 comma 1 cpc l'efficacia esecutiva dell'asserito titolo esecutivo per tutte le ragioni esposte nel presente atto di citazione in opposizione ad atto di precetto pagina 2 di 8 Accertare e dichiarare che RT
, in persona del legale rappresentante e liquidatore e del
[...]
socio accomandatario unico non ha titolo per procedere all'esecuzione e, per l'effetto, dichiarare la nullità, annullare o dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto qui opposto.
Accertare e dichiarare che le somme esposte nell'atto di precetto a titolo di interessi di mora ex D Lgs n. 231/2002 dal 26.07.24 ad oggi non sono dovute per le ragioni esposte nel presente atto di citazione in opposizione ad atto di precetto e per l'effetto, dichiarare la nullità, annullare o dichiarare l'inefficacia anche parziale dell'atto di precetto qui opposto.
Con il favore di spese e compensi professionali, oltre iva e cpa e rimborso 15% spese generali ex DM 147/22”.
Per RT
:
[...]
Chiede “il rinvio o la sospensione dell'odierno giudizio in attesa della imminente pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna (R.G. n. 1724/2024), avente carattere pregiudiziale ai fini della presente decisione di merito, ovvero, in via gradata la compensazione delle spese di lite, attesa la volontà manifestata dallo scrivente, per conto della RT
, di non intraprendere attività esecutiva sino alla decisione della Corte d'Appello di
[...]
Bologna”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex artt. 615, primo comma, c.p.c., Parte_1
in seguito ) ha convenuto in giudizio
[...] Parte_2 [...]
RT
(in seguito ) esponendo che:
[...] RT
- con atto di citazione in data 13.11.08, conveniva in RT Parte_2
giudizio, unitamente ai danti causa di quest'ultima, avanti il Tribunale di Ravenna - sezione distaccata di Faenza, al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 756.334,84 oltre interessi legali;
- a sostegno della propria pretesa, l'attrice assumeva di aver subito in data 16.04.07 un furto nel proprio magazzino di alcool, in conseguenza del quale aveva dovuto versare all'erario la somma di euro 756.334,84 a titolo di imposta di fabbricazione, ed agiva per ottenere l'indennizzo dovuto in forza della polizza assicurativa (n. 063R0714) stipulata a copertura di eventi quale quello occorsole;
- conclusosi il giudizio di primo grado con il rigetto della domanda attorea (con sentenza n.
41/12, depositata il 9/3/12, del Tribunale di Ravenna – sezione distaccata di Faenza), pagina 3 di 8 successivamente la Corte d'Appello di Bologna accoglieva l'appello proposto da RT
, condannando le appellate (tra cui ) in solido al pagamento della
[...] Parte_2
complessiva somma di € 756.334,84 oltre interessi legali sulla somma devalutata all'epoca del pagamento (1.03.07) e rivalutata di anno in anno sino al deposito della sentenza ed ulteriori interessi legali sino al saldo, nonché al rimborso delle spese in favore dell'appellante di entrambi i gradi di giudizio, liquidati in euro 16.481,00 oltre accessori, e per il grado di appello, liquidati in euro 13.911,00 oltre accessori;
- proposto ricorso per Cassazione da parte delle compagnie assicuratrici (tra cui l'odierna attrice ), con ordinanza n. 20935/2024 in data 26/6-26/7/2024 la Parte_2
Suprema Corte cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, in particolare motivi sesto e ottavo del ricorso principale e del ricorso incidentale, e rinviava la causa alla
Corte di Appello di Bologna;
- con atto di citazione ex art. 392 cpc avanti alla Corte di Appello di Bologna, le compagnie assicuratrici concludevano domandando di dichiarare che la “imposta di fabbricazione”, secondo la previsione di polizza n. 063/R0714, non comprendeva gli accessori applicati dalla sentenza della Corte di Appello, annullata sul punto dalla ordinanza della Corte di cassazione n. 20935/2024 in data 26/6-26/7/2024, e che quella previsione era soggetta a propria volta al limite del 10% avendo l'assicurato subito un furto nell'anno 1996, precedente a quello per cui si riferiva giudizio, nonché di dichiarare che tra le compagnie assicuratrici non sussisteva alcun vincolo di solidarietà e che ciascuna di esse rispondeva nei limiti della quota di rischio a suo tempo sottoscritta direttamente o dai rispettivi danti causa e cioè, per quanto concerne
, nella misura del 10%; Parte_2
- nel medesimo giudizio, anche in data 19.11.24 notificava atto di citazione RT
ex art. 392 cpc avanti alla Corte di Appello di Bologna e concludeva domandando la condanna delle compagnie assicuratrici al rimborso dell'indennizzo pari all'imposta di fabbricazione assolta, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi, per un totale di euro
1.094.807,55 ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, da determinarsi anche eventualmente in via equitativa ed ulteriore interessi legali sino al saldo, nonché la condanna di ciascun co-assicuratore al pagamento pro-quota dell'obbligazione, essendo l'obbligazione dei co-assicuratori del medesimo rischio parziaria;
- in data 21.01.24, notificava a un atto di precetto per RT Parte_2
l'importo complessivo di euro 56.223,88unitamente alla sentenza n. 651/2020 pubblicata in data 13.02.2020 della Corte di Appello di Bologna, quale titolo esecutivo;
- nell'atto di precetto assumeva che la Suprema Corte, con ordinanza n. RT
pagina 4 di 8 20935 pubblicata il 26.07.2024, aveva confermato la debenza del credito quanto al capitale pari a euro 524.526,48 al netto degli accessori, con la conseguenza che detta statuizione aveva acquisito autorità di giudicato, esclusi gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Così esposti i fatti, in diritto, ha sostenuto l'assenza di titolo Parte_1
esecutivo in capo a atteso che la sentenza della Corte di Appello di Bologna RT
n. 651/2020, cassata dalla Suprema Corte, era stata eliminata e non poteva costituire titolo esecutivo fondante l'esecuzione. Parte opponente ha aggiunto che la sentenza della Corte di
Appello di Bologna n. 651/2020 non aveva condannato al pagamento Parte_2
della somma esposta nell'atto di precetto, avendo condannato le compagnie di assicurazione in solido mentre queste ultime avevano assicurato il rischio pro quota e ciò era dimostrato dalla circostanza che la Cassazione, accogliendo l'ottavo motivo di cassazione, concernente il regime di ripartizione delle somme tra i coassicuratori che è parziario e non solidale, aveva rinviato la causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, demandando alla stessa di conformarsi ai predetti principi di diritto. Da ultimo, ha Parte_2
sostenuto l'illegittimità degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 dal dovuto 26.07.24 calcolati nell'atto di precetto.
ha concluso domandando: i) la sospensione ex art. 615 comma 1 cpc Parte_2
dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
ii) la declaratoria di nullità, l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia anche parziale dell'atto di precetto, non avendo la RT
titolo per procedere all'esecuzione; iii) la declaratoria di nullità, l'annullamento o la
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dichiarazione di inefficacia anche parziale dell'atto di precetto, non essendo dovute le somme indicate a titolo di interessi di mora ex D Lgs n. 231/2002 dal 26.07.24; iv) la refusione delle spese e compensi professionali, oltre iva e cpa e rimborso 15% spese generali ex DM 147/22.
Con ordinanza dell'11.3.2025 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo azionato.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 9.6.2025, dichiarata la contumacia di , la causa è stata ritenuta matura per la RT
decisione ed è stata rinviata per la discussione orale.
Con comparsa di costituzione in data 11.6.2025 si è costituita , la RT
quale ha rappresentato che nel giudizio di rinvio per la fase rescissoria R.G. n. 1724/2024 avanti alla Corte d'Appello di Bologna, con ordinanza del 20/05/2025 la causa era stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di trenta giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di venti giorni per la memoria di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Parte convenuta ha, quindi, concluso domandando: i) disporsi un rinvio ovvero la sospensione del presente giudizio in attesa della imminente pubblicazione della sentenza della Corte pagina 5 di 8 d'Appello di Bologna (R.G. n. 1724/2024), avente carattere pregiudiziale;
ii) in subordine, la compensazione delle spese di lite, attesa la volontà manifestata di non intraprendere attività esecutiva sino alla decisione della Corte d'Appello di Bologna.
All'odierna udienza, revocata la contumacia, la causa è stata discussa oralmente sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
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2. Deve, in primo luogo, essere rigettata l'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte d'Appello di Bologna nella fase rescissoria. Si rileva, infatti, che il presente giudizio radicato ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. è volto ad accertare il diritto a procedere all'esecuzione al momento della notifica del precetto. Ne consegue che le vicende successive a tale notificazione riguardanti, peraltro, la formazione di un diverso titolo costituito dalla sentenza che la Corte d'Appello di Bologna pronuncerà nel giudizio rescissorio sono irrilevanti ai fini della decisione.
3.Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. al precetto notificato in data 21.1.2025 da a , RT Parte_1
avente ad oggetto la complessiva somma di euro 56.223,88, di cui euro 52.452,65 per capitale
(pari alla quota del 10% di euro 524.526,48), oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, spese e accessori.
Il primo motivo di opposizione costituito dalla assenza di titolo esecutivo in capo a
è fondato. RT
Il precetto notificato a si fonda sul titolo esecutivo costituito dalla Parte_2
sentenza n. 651/2020 dell'1° ottobre 2019, con la quale la Corte d'Appello di Bologna ha condannato (solidalmente con altre compagnie di assicurazioni) al Parte_1
pagamento “della complessiva somma di euro 756.334,84 oltre interessi legali…” in favore di
(doc. 3 fascicolo parte opponente). RT
Tuttavia, con ordinanza 20935 emessa in data 26 luglio 2024, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza anzidetta, ritenendo innanzitutto fondato il sesto motivo di ricorso, concernente l'estensione della copertura assicurativa agli accessori, ossia gli interessi e le sanzioni. Sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che “a) la possibilità di assicurare il rischio di dover pagare sanzioni di qualsiasi sorta è esclusa dall'art. 12, comma primo, cod. ass., a pena di nullità; b) l'obbligazione di interessi non è una obbligazione tributaria, ma una obbligazione che nasce dall'inadempimento dell'obbligazione tributaria. Essa dunque, per il modo in cui la stessa Corte d'appello ha interpretato il contratto, era esclusa dal rischio pagina 6 di 8 assicurato” (doc. 4 fascicolo parte opponente).
In secondo luogo, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato l'ottavo motivo di ricorso, concernente la violazione dell'art. 1911 c.c. e la parziarietà delle obbligazioni dei coassicuratori, evidenziato che “Il motivo è manifestamente fondato: l'obbligazione dei coassicuratori del medesimo rischio è infatti parziaria per espressa previsione di legge, e non mai solidale” (doc. 4 fascicolo parte opponente).
Alla luce dell'accoglimento del sesto e dell'ottavo motivo di ricorso da parte della Corte di Cassazione, nei termini anzi esposti, risulta che il contenuto condannatorio della sentenza di appello - titolo esecutivo su cui si fonda il precetto opposto – sia venuto meno.
Con particolare riferimento alla statuizione di accertamento dell'importo dovuto a titolo di indennizzo dalle compagnie assicuratrici, in particolare da , Parte_1
deve osservarsi come la pronuncia della Suprema Corte ha inciso sull'intero capo della sentenza n. 651/2020 pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna in data 13.2.2020 in tema di “condanna [del]le appellate in solido al pagamento della complessiva somma di euro
756.334,84 oltre interessi legali…” (doc. 3 fascicolo parte opponente). Quale conseguenza, difetta ad oggi alcuna statuizione di accertamento e di condanna in ordine alla percentuale di coassicurazione dovuta, posto che la Corte d'Appello di Bologna aveva condannato le compagnie assicuratrici in solido tra loro, mentre la Corte di Cassazione ha rilevato la natura parziaria dell'obbligazione.
Dalle considerazioni esposte, emerge che l'atto di precetto in contestazione non è sorretto da un titolo esecutivo, atteso che la citata sentenza della Corte di Appello di Bologna
n. 651/2020 è stata cassata dalla Suprema Corte e pende tutt'ora il giudizio ex art. 392 c.p.c. avanti alla medesima Corte di Appello proprio al fine di individuare la quota di coassicurazione di cui ciascuna compagnia, compresa deve rispondere. Parte_2
Alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento dell'opposizione proposta deve accertarsi che non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza del RT
precetto notificato a in data 21.01.24 per l'importo complessivo di euro Parte_2
56.223,88
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico della parte convenuta in opposizione DISTILLERIA DELUCA.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, applicando i parametri medi dello scaglione (da euro da € 52.001 a € 52.000) quanto alle fasi di studio e introduttiva pagina 7 di 8 e minimi quanto alle fasi istruttoria e decisoria, alla luce delle questioni trattate e dell'attività defensionale concretamente svolta, nonché dei soli esborsi documentati (CU, marca).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA che RT
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza del
[...]
precetto notificato a in data 21.01.24 per l'importo Parte_3
complessivo di euro 56.223,88 e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto opposto.
CONDANNA RT
a rimborsare le spese di lite in favore di
[...] Parte_1
che liquida in complessivi € 9.142,00 per compensi, € 813,00 per esborsi,
[...]
oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Torino, 16 giugno 2025
Il Giudice dott. Simonetta Rossi
Minuta redatta dal MOT dr.ssa Coggiola Amanda
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