TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/12/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 16/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2374 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Cosimo Damiano Spagnolo e Francesco Rosario Spagnolo, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Giacomo Matteotti n.
96 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Dario Cosimo Adornato e Massimo Autieri, con i quali è elettivamente domiciliato in Palmi (RC) via A. Volta n. 2 resistente
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Nastasi, con il quale è elettivamente domiciliata in Messina, via S. Giovanni Bosco n. 23 resistente 2
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'udienza odierna
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/07/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229001342365000, notificata in data 31/05/2022, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 39420120000454091000,
39420120003215484000, 39420130000160522000, 39420130003637106000,
39420140001210387000, 39420140003014789000, 39420140005135492000,
39420150001712873000, 39420160001300121000, 39420160003695574000, relativi a contributi previdenziali ente creditore CP_3 CP_1
A tal fine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese creditorie, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: – in via cautelare: Sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione delle cartelle opposte;
– in via principale: Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria contenuta nelle cartelle di cui all'avviso di addebito n° 09420229001342365000, e, per i motivi dedotti in narrativa, in parte qua annullarlo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, antistatari”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita Controparte_2
, richiedendo, in via preliminare, l'integrazione del contradditorio
[...]
nei confronti dell ed eccependo la tardività dell'opposizione e la notifica CP_1
di atti interruttivi della prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 20/05/2023, questo giudicante ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_4 3
[...]
Con memoria depositata in data 04/04/2024 si è costituito l' CP_1
eccependo la rituale notifica degli avvisi di addebito, il proprio difetto di legittimazione passiva e la tardività dell'opposizione proposta, concludendo per l'inammissibilità e il rigetto della domanda.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni delle parti, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, osserva il giudicante che sussiste la legittimazione passiva dell' , in quanto ente titolare del credito. CP_1
Nel merito, va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_5
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare 4
ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006;
Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce essenzialmente l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie, maturata anche successivamente alla presunta notifica degli avvisi di addebito impugnati.
Orbene, l' nel costituirsi in giudizio, ha allegato gli avvisi di CP_1
addebito impugnati unitamente alla prova della rituale notifica della quasi totalità degli stessi: infatti, l'avviso di addebito n. 39420120000454091000 è stato notificato il 23/04/2012; l'avviso di addebito n. 39420120003215484000 è stato notificato il 10/12/2012; l'avviso di addebito n. 39420130000160522000 è stato notificato il 09/04/2013; l'avviso di addebito n. 39420140001210387000 è 5
stato notificato il 12/06/2014; l'avviso di addebito n. 39420140003014789000 è
stato notificato il 22/10/2014; l'avviso di addebito n. 39420140005135492000 è
stato notificato il 10/02/2015; l'avviso di addebito n. 39420150001712873000 è
stato notificato il 23/10/2015; l'avviso di addebito n. 39420160001300121000 è
stato notificato il 13/05/2016 e l'avviso di addebito n. 39420160003695574000
è stato notificato il 21/11/2016.
Con riferimento invece all'avviso di addebito n. 39420130003637106000
(che sarebbe stato notificato in data 07/02/2014), l'ente titolare del credito, ha allegato un avviso di ricevimento non riconducibile all'avviso di addebito, in quanto non fornito di alcun riferimento dal quale desumere il collegamento con l'atto notificato.
In ogni caso, anche in presenza della prova della notifica degli atti presupposti, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi
(come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatasi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di opposizione, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e, quindi,
l'inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, successiva alla notifica degli avvisi di addebito, va esaminata. 6
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il termine quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva fosse sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge
335 del 1995 ) in quello ordinario decennale.
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale
(Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione successiva, occorre, tuttavia, tener conto di quanto disposto dal D.L. 18/2020 e del successivo D.L. 183/2020.
Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/20 ha disposto che “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in 7
scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Il richiamato art. 12 del D.lgs n. 159/2015 prevede, ai sensi del primo comma, che il periodo di sospensione previsto per i versamenti comporta una corrispondente sospensione, di uguale durata, anche
“dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”; il secondo comma, invece, prevede una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (nel caso del COVID, quindi, entro il 31.12.2021),
“sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; il comma 3 dispone altresì che “L
[...]
non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante Controparte_6
il periodo di sospensione di cui al comma 1.”. 8
Il richiamo generico operato dall'art. 68 all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, senza distinzione tra i vari commi (diversamente dall'art. 67 del medesimo decreto), implica l'integrale applicazione della norma con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie (cfr. in termini, Trib. Roma, n. 9848/24; Trib.
Roma, n. 14619/24; Trib. Roma, n. 11272/24, Corte di Appello di Roma n.
3012/24). Nondimeno, il riferimento ai “versamenti in scadenza” contenuto nel comma 1 dell'art. 68 non può che essere inteso come relativo a tutto ciò che, essendo già scaduto in quel periodo, avrebbe dovuto essere ancora versato, e non soltanto a quelle obbligazioni che per la prima volta sarebbero pervenute in scadenza esattamente in quell'arco temporale (cfr., in senso conforme, in parte motiva, Cass. n. 960 del 15/01/2025).
Orbene, alla luce di una interpretazione unitaria e coordinata della citata disciplina, si osserva che:
- per le entrate tributarie e non tributarie, poiché i termini per il versamento erano sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68, comma
1, D.L. n. 18/2020), e, di conseguenza, in tale periodo, non si poteva procedere alla notifica degli atti della riscossione, trova, in linea generale, applicazione la sospensione dei termini prescrizionali per un corrispondente arco temporale (art. 12, comma 1, D.lgs. n. 159/2015);
- con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 fino alla data del 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate sono prorogati di ventiquattro mesi (art. 68, comma 4 bis, lett. b, D.L. n.
18/2020);
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, per le quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, rispetto ai quali i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli agenti della riscossione sarebbero scaduti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 9
2021), indipendentemente dal momento in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione, opera ex lege la proroga dei termini prescrizionali fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione
(art.12, comma 2, D.lgs. n. 159/2015, come richiamato dal comma 1 dell'art. 68,
D.L. n. 18/2020).
Tale interpretazione è condivisibile sul piano sistematico ed è la più coerente con la ratio sottesa all'intervento normativo, tenuto conto del tenore delle relazioni di accompagnamento dei decreti via via adottati durante la fase emergenziale.
Ed infatti, se, a fronte della crisi e delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia sanitaria, è stato previsto, in favore dei contribuenti, un adeguato periodo di sospensione dei versamenti, e, conseguentemente, una sospensione delle attività di recupero, anche coattivo, relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione in scadenza o già scaduti in precedenza, la disciplina emergenziale non può che essere interpretata in modo da consentire all'ente riscossore di smaltire il notevole arretrato (incolpevolmente) accumulatosi, senza il rischio di incorrere nel decorso del termine prescrizionale, conformemente al più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c. (cfr. per analoghe considerazioni, Corte di Appello di Reggio Calabria, n. 15/25; Trib.
Palmi, n. 736/24; Trib. Palmi, n. 486/2024; Corte di Appello di Milano, n.
608/2025).
Questo giudicante ritiene di aderire a tale ricostruzione, anche alla luce di quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n.
960/2025, ha stabilito che: “l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura
Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi 10
comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo
6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_6
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Orbene, l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio è stata notificata in data 31/05/2022 mentre l'avviso di addebito n.
39420120000454091000 è stato notificato il 23/04/2012; l'avviso di addebito n. 11
39420120003215484000 è stato notificato il 10/12/2012; l'avviso di addebito n.
39420130000160522000 è stato notificato il 09/04/2013; l'avviso di addebito n.
39420140001210387000 è stato notificato il 12/06/2014; l'avviso di addebito n.
39420140003014789000 è stato notificato il 22/10/2014; l'avviso di addebito n.
39420140005135492000 è stato notificato il 10/02/2015; l'avviso di addebito n.
39420150001712873000 è stato notificato il 23/10/2015; l'avviso di addebito n.
39420160001300121000 è stato notificato il 13/05/2016 e l'avviso di addebito n. 39420160003695574000 è stato notificato il 21/11/2016.
Invero, , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_7
dedotto la notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione:
- intimazione di pagamento n. 09420139046251123 che richiama l'avviso di addebito n. 39420120000454091000 e che è stata notificata in data
10/07/2013;
- preavviso di fermo n. 09480201400004080, che richiama gli avvisi di addebito n. 39420120000454091000 n. 39420120003215484000 e n.
39420130000160522000 e che è stato notificato in data 1/07/2014
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201400001054, che richiama gli avvisi di addebito n.
39420120000454091000 n. 39420120003215484000 n.
39420130000160522000 n. l'avviso di addebito n. 39420140001210387000 ed
è stata notificata in data 10/12/2014;
- intimazione di pagamento n. 09420159019201934, che richiama gli avvisi di addebito n. 39420120000454091000 n. 39420120003215484000 n.
39420130000160522000 n. 39420140001210387000 n.
39420140003014789000 ed è stata notificata in data 18/11/2015;
- pignoramento n. 09484201600000489001, che richiamerebbe gli avvisi di addebito 39420120000454091000, n. 39420120003215484 000 n.
39420130000160522 000 e n. 39420130003637106, che, come si evince dalla cartolina di ricevimento allegata, è stato notificato in data 25/02/2026 e che, 12
tuttavia, non è stato allegato (essendo stata allegata soltanto la carolina di ricevimento unitamente ad una schermata stampata dall'ente che riporta gli estremi dell'atto e degli atti richiamati), sicché non è possibile verificare la riconducibilità agli avvisi di addebito impugnati
- comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201600002337 notificata in data 28/04/2016 (che, però, non è stata allegata, essendo stata depositata soltanto la relativa cartolina di ricevimento, sicché non è possibile verificare la riconducibilità agli avvisi di addebito impugnati);
- preavviso di fermo n. 0948020140001306200, che richiama l'avviso di addebito n. 39420140001210387000 è stato notificato in data 12/11/2014;
- preavviso di fermo n. 09480201500003849, che richiama l'avviso di addebito n. 39420140003014789000 ed è stato notificato in data 03/04/2015
- preavviso di fermo n. 094802015000016425, che richiama. l'avviso di addebito n. 39420140005135492000 ed è stato notificato in data 25/09/2015
- preavviso di fermo n. 0948020160000607900, che richiama l'avviso di addebito n. 39420150001712873000 ed è stato notificato in data 14/04/2016;
-preavviso di fermo n. 0948020160016050 che è stato notificato in data
22/10/2016 ma, per il quale, risulta allegata soltanto la cartolina di ricevimento, mentre non è stato depositato l'atto, sicché non è possibile verificare la riconducibilità agli avvisi di addebito impugnati.
Pertanto, con riferimento all'avviso di addebito n.
39420120000454091000 notificato in data 23/04/2012, la prescrizione è stata validamente interrotta con intimazione di pagamento n. 09420139046251123 notificata in data 10/07/2013, con preavviso di fermo n. 09480201400004080, notificato in data 1/07/2014, con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201400001054, notificata in data 10/12/2014, con intimazione di pagamento n. 09420159019201934, notificata in data
18/11/2015, mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 31/05/2022. 13
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420120003215484000 notificato in data 10/12/2012, la prescrizione è stata validamente interrotta con preavviso di fermo n. 09480201400004080, notificato in data 1/07/2014, con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201400001054, notificata in data 10/12/2014, con intimazione di pagamento n.
09420159019201934, notificata in data 18/11/2015, mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 31/05/2022.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420130000160522000 notificato in data 09/04/2013 la prescrizione è stata validamente interrotta con preavviso di fermo n. 09480201400004080, notificato in data 1/07/2014, con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201400001054, notificata in data 10/12/2014, con intimazione di pagamento n.
09420159019201934, notificata in data 18/11/2015, mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 31/05/2022.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420140001210387000 notificato in data 12/06/2014, la prescrizione è stata validamente interrotta con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201400001054, notificata in data 10/2/2014, con preavviso di fermo n. 0948020140001306200 notificato in data 12/11/2014, con intimazione di pagamento n.
09420159019201934, notificata in data 18/11/2015, mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 31/05/2022.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420140003014789000, notificato in data 22/10/2014, la prescrizione è stata validamente interrotta con intimazione di pagamento n. 09420159019201934, notificata in data
18/11/2015, mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 31/05/2022.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420140005135492000 notificato in data 10/02/2015, la prescrizione è stata validamente interrotta con preavviso di fermo n. 094802015000016425, notificato in data 25/09/2015, 14
mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data
31/05/2022
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420150001712873000, notificato in data 23/10/2015, la prescrizione è stata validamente interrotta con preavviso di fermo n. 0948020160000607900 notificato in data 14/04/2016, mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data
31/05/2022
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420160001300121000, notificato in data 13/05/2016 e all'avviso di addebito n.
39420160003695574000 notificato in data 21/11/2016, nessun atto interruttivo è stato allegato prima dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, notificata in data 31/05/2022.
Conseguentemente, alla data del 31/05/2022, quando è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09420229001342365000, oggetto del presente giudizio, la prescrizione, tenendo conto dell'ultimo atto validamente interruttivo successivo alla notifica per ciascun avviso di addebito e in virtù della proroga dei termini fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, la prescrizione non era ancora maturata.
Ne discende l'integrale rigetto del ricorso, con riferimento agli avvisi di addebito n. 39420120000454091000, n. 39420120003215484000, n.
39420130000160522000, n. 39420140001210387000, n.
39420140003014789000, n. 39420140005135492000, n.
39420150001712873000, n. 39420160001300121000 e n.
39420160003695574000.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420130003637106000, invece, non è stata offerta la prova del perfezionamento della notifica.
Tuttavia, l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro 15
l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma, disciplinando l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva, disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva, ossia rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Inoltre, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127;
Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne discende che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella
(quale, ad esempio, l'intimazione di pagamento ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Pertanto, la censura di inesistenza della notifica dell'avviso di addebito, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex sé, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Infatti, osserva il giudicante che non tutti i principi affermati con riferimento al procedimento tributario trovare applicazione in relazione ai 16
giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi, in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Nondimeno, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
Pertanto, attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, che non è un atto obbligatorio nell'ambito di una sequenza procedimentale, e che, dunque, alla luce di quanto argomentato, non può qualificarsi come un atto nullo anche in difetto della prova della notifica dell'avviso di addebito presupposto,
l'interessato, ove non abbia ricevuto la notifica dell'atto presupposto, recupera la facoltà impugnatoria dello stesso e la possibilità di far valere l'eccezione di prescrizione.
Orbene, l'avviso di addebito n. 39420130003637106000 riguarda crediti per contributi IVS relativi all'anno 2012 e, dalla consultazione della CP_1
documentazione in atti, emerge che l'ultimo atto validamente interruttivo della prescrizione è l'intimazione di pagamento n. 09420159019201934, notificata in data 18/11/2015 sicché, anche tenendo conto della richiamata normativa emergenziale, alla data del 31/05/2022, quando è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09420229001342365000, la prescrizione quinquennale non era maturata. 17
Pertanto, anche con riferimento all'avviso di addebito n.
39420130003637106000, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico del ricorrente, da dividersi in parti eguali tra gli enti resistenti.
Si applicano i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, con un aumento del 30%, tenuto conto della presenza di due parti nella medesima posizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2374/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in €
3.506,10 oltre accessori, come per legge, da dividersi nella misura della metà in favore dell in persona del legale rappresentante p.t. e della metà in CP_1
favore di , in persona del legale rappresentante Controparte_7
p.t.
Locri, 16/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 16/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2374 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Cosimo Damiano Spagnolo e Francesco Rosario Spagnolo, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Giacomo Matteotti n.
96 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Dario Cosimo Adornato e Massimo Autieri, con i quali è elettivamente domiciliato in Palmi (RC) via A. Volta n. 2 resistente
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Nastasi, con il quale è elettivamente domiciliata in Messina, via S. Giovanni Bosco n. 23 resistente 2
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'udienza odierna
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/07/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229001342365000, notificata in data 31/05/2022, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 39420120000454091000,
39420120003215484000, 39420130000160522000, 39420130003637106000,
39420140001210387000, 39420140003014789000, 39420140005135492000,
39420150001712873000, 39420160001300121000, 39420160003695574000, relativi a contributi previdenziali ente creditore CP_3 CP_1
A tal fine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese creditorie, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: – in via cautelare: Sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione delle cartelle opposte;
– in via principale: Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria contenuta nelle cartelle di cui all'avviso di addebito n° 09420229001342365000, e, per i motivi dedotti in narrativa, in parte qua annullarlo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, antistatari”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita Controparte_2
, richiedendo, in via preliminare, l'integrazione del contradditorio
[...]
nei confronti dell ed eccependo la tardività dell'opposizione e la notifica CP_1
di atti interruttivi della prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 20/05/2023, questo giudicante ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_4 3
[...]
Con memoria depositata in data 04/04/2024 si è costituito l' CP_1
eccependo la rituale notifica degli avvisi di addebito, il proprio difetto di legittimazione passiva e la tardività dell'opposizione proposta, concludendo per l'inammissibilità e il rigetto della domanda.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni delle parti, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, osserva il giudicante che sussiste la legittimazione passiva dell' , in quanto ente titolare del credito. CP_1
Nel merito, va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_5
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare 4
ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006;
Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce essenzialmente l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie, maturata anche successivamente alla presunta notifica degli avvisi di addebito impugnati.
Orbene, l' nel costituirsi in giudizio, ha allegato gli avvisi di CP_1
addebito impugnati unitamente alla prova della rituale notifica della quasi totalità degli stessi: infatti, l'avviso di addebito n. 39420120000454091000 è stato notificato il 23/04/2012; l'avviso di addebito n. 39420120003215484000 è stato notificato il 10/12/2012; l'avviso di addebito n. 39420130000160522000 è stato notificato il 09/04/2013; l'avviso di addebito n. 39420140001210387000 è 5
stato notificato il 12/06/2014; l'avviso di addebito n. 39420140003014789000 è
stato notificato il 22/10/2014; l'avviso di addebito n. 39420140005135492000 è
stato notificato il 10/02/2015; l'avviso di addebito n. 39420150001712873000 è
stato notificato il 23/10/2015; l'avviso di addebito n. 39420160001300121000 è
stato notificato il 13/05/2016 e l'avviso di addebito n. 39420160003695574000
è stato notificato il 21/11/2016.
Con riferimento invece all'avviso di addebito n. 39420130003637106000
(che sarebbe stato notificato in data 07/02/2014), l'ente titolare del credito, ha allegato un avviso di ricevimento non riconducibile all'avviso di addebito, in quanto non fornito di alcun riferimento dal quale desumere il collegamento con l'atto notificato.
In ogni caso, anche in presenza della prova della notifica degli atti presupposti, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi
(come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatasi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di opposizione, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e, quindi,
l'inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, successiva alla notifica degli avvisi di addebito, va esaminata. 6
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il termine quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva fosse sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge
335 del 1995 ) in quello ordinario decennale.
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale
(Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione successiva, occorre, tuttavia, tener conto di quanto disposto dal D.L. 18/2020 e del successivo D.L. 183/2020.
Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/20 ha disposto che “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in 7
scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Il richiamato art. 12 del D.lgs n. 159/2015 prevede, ai sensi del primo comma, che il periodo di sospensione previsto per i versamenti comporta una corrispondente sospensione, di uguale durata, anche
“dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”; il secondo comma, invece, prevede una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (nel caso del COVID, quindi, entro il 31.12.2021),
“sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; il comma 3 dispone altresì che “L
[...]
non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante Controparte_6
il periodo di sospensione di cui al comma 1.”. 8
Il richiamo generico operato dall'art. 68 all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, senza distinzione tra i vari commi (diversamente dall'art. 67 del medesimo decreto), implica l'integrale applicazione della norma con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie (cfr. in termini, Trib. Roma, n. 9848/24; Trib.
Roma, n. 14619/24; Trib. Roma, n. 11272/24, Corte di Appello di Roma n.
3012/24). Nondimeno, il riferimento ai “versamenti in scadenza” contenuto nel comma 1 dell'art. 68 non può che essere inteso come relativo a tutto ciò che, essendo già scaduto in quel periodo, avrebbe dovuto essere ancora versato, e non soltanto a quelle obbligazioni che per la prima volta sarebbero pervenute in scadenza esattamente in quell'arco temporale (cfr., in senso conforme, in parte motiva, Cass. n. 960 del 15/01/2025).
Orbene, alla luce di una interpretazione unitaria e coordinata della citata disciplina, si osserva che:
- per le entrate tributarie e non tributarie, poiché i termini per il versamento erano sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68, comma
1, D.L. n. 18/2020), e, di conseguenza, in tale periodo, non si poteva procedere alla notifica degli atti della riscossione, trova, in linea generale, applicazione la sospensione dei termini prescrizionali per un corrispondente arco temporale (art. 12, comma 1, D.lgs. n. 159/2015);
- con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 fino alla data del 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate sono prorogati di ventiquattro mesi (art. 68, comma 4 bis, lett. b, D.L. n.
18/2020);
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, per le quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, rispetto ai quali i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli agenti della riscossione sarebbero scaduti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 9
2021), indipendentemente dal momento in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione, opera ex lege la proroga dei termini prescrizionali fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione
(art.12, comma 2, D.lgs. n. 159/2015, come richiamato dal comma 1 dell'art. 68,
D.L. n. 18/2020).
Tale interpretazione è condivisibile sul piano sistematico ed è la più coerente con la ratio sottesa all'intervento normativo, tenuto conto del tenore delle relazioni di accompagnamento dei decreti via via adottati durante la fase emergenziale.
Ed infatti, se, a fronte della crisi e delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia sanitaria, è stato previsto, in favore dei contribuenti, un adeguato periodo di sospensione dei versamenti, e, conseguentemente, una sospensione delle attività di recupero, anche coattivo, relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione in scadenza o già scaduti in precedenza, la disciplina emergenziale non può che essere interpretata in modo da consentire all'ente riscossore di smaltire il notevole arretrato (incolpevolmente) accumulatosi, senza il rischio di incorrere nel decorso del termine prescrizionale, conformemente al più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c. (cfr. per analoghe considerazioni, Corte di Appello di Reggio Calabria, n. 15/25; Trib.
Palmi, n. 736/24; Trib. Palmi, n. 486/2024; Corte di Appello di Milano, n.
608/2025).
Questo giudicante ritiene di aderire a tale ricostruzione, anche alla luce di quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n.
960/2025, ha stabilito che: “l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura
Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi 10
comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo
6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_6
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Orbene, l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio è stata notificata in data 31/05/2022 mentre l'avviso di addebito n.
39420120000454091000 è stato notificato il 23/04/2012; l'avviso di addebito n. 11
39420120003215484000 è stato notificato il 10/12/2012; l'avviso di addebito n.
39420130000160522000 è stato notificato il 09/04/2013; l'avviso di addebito n.
39420140001210387000 è stato notificato il 12/06/2014; l'avviso di addebito n.
39420140003014789000 è stato notificato il 22/10/2014; l'avviso di addebito n.
39420140005135492000 è stato notificato il 10/02/2015; l'avviso di addebito n.
39420150001712873000 è stato notificato il 23/10/2015; l'avviso di addebito n.
39420160001300121000 è stato notificato il 13/05/2016 e l'avviso di addebito n. 39420160003695574000 è stato notificato il 21/11/2016.
Invero, , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_7
dedotto la notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione:
- intimazione di pagamento n. 09420139046251123 che richiama l'avviso di addebito n. 39420120000454091000 e che è stata notificata in data
10/07/2013;
- preavviso di fermo n. 09480201400004080, che richiama gli avvisi di addebito n. 39420120000454091000 n. 39420120003215484000 e n.
39420130000160522000 e che è stato notificato in data 1/07/2014
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201400001054, che richiama gli avvisi di addebito n.
39420120000454091000 n. 39420120003215484000 n.
39420130000160522000 n. l'avviso di addebito n. 39420140001210387000 ed
è stata notificata in data 10/12/2014;
- intimazione di pagamento n. 09420159019201934, che richiama gli avvisi di addebito n. 39420120000454091000 n. 39420120003215484000 n.
39420130000160522000 n. 39420140001210387000 n.
39420140003014789000 ed è stata notificata in data 18/11/2015;
- pignoramento n. 09484201600000489001, che richiamerebbe gli avvisi di addebito 39420120000454091000, n. 39420120003215484 000 n.
39420130000160522 000 e n. 39420130003637106, che, come si evince dalla cartolina di ricevimento allegata, è stato notificato in data 25/02/2026 e che, 12
tuttavia, non è stato allegato (essendo stata allegata soltanto la carolina di ricevimento unitamente ad una schermata stampata dall'ente che riporta gli estremi dell'atto e degli atti richiamati), sicché non è possibile verificare la riconducibilità agli avvisi di addebito impugnati
- comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201600002337 notificata in data 28/04/2016 (che, però, non è stata allegata, essendo stata depositata soltanto la relativa cartolina di ricevimento, sicché non è possibile verificare la riconducibilità agli avvisi di addebito impugnati);
- preavviso di fermo n. 0948020140001306200, che richiama l'avviso di addebito n. 39420140001210387000 è stato notificato in data 12/11/2014;
- preavviso di fermo n. 09480201500003849, che richiama l'avviso di addebito n. 39420140003014789000 ed è stato notificato in data 03/04/2015
- preavviso di fermo n. 094802015000016425, che richiama. l'avviso di addebito n. 39420140005135492000 ed è stato notificato in data 25/09/2015
- preavviso di fermo n. 0948020160000607900, che richiama l'avviso di addebito n. 39420150001712873000 ed è stato notificato in data 14/04/2016;
-preavviso di fermo n. 0948020160016050 che è stato notificato in data
22/10/2016 ma, per il quale, risulta allegata soltanto la cartolina di ricevimento, mentre non è stato depositato l'atto, sicché non è possibile verificare la riconducibilità agli avvisi di addebito impugnati.
Pertanto, con riferimento all'avviso di addebito n.
39420120000454091000 notificato in data 23/04/2012, la prescrizione è stata validamente interrotta con intimazione di pagamento n. 09420139046251123 notificata in data 10/07/2013, con preavviso di fermo n. 09480201400004080, notificato in data 1/07/2014, con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201400001054, notificata in data 10/12/2014, con intimazione di pagamento n. 09420159019201934, notificata in data
18/11/2015, mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 31/05/2022. 13
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420120003215484000 notificato in data 10/12/2012, la prescrizione è stata validamente interrotta con preavviso di fermo n. 09480201400004080, notificato in data 1/07/2014, con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201400001054, notificata in data 10/12/2014, con intimazione di pagamento n.
09420159019201934, notificata in data 18/11/2015, mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 31/05/2022.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420130000160522000 notificato in data 09/04/2013 la prescrizione è stata validamente interrotta con preavviso di fermo n. 09480201400004080, notificato in data 1/07/2014, con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201400001054, notificata in data 10/12/2014, con intimazione di pagamento n.
09420159019201934, notificata in data 18/11/2015, mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 31/05/2022.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420140001210387000 notificato in data 12/06/2014, la prescrizione è stata validamente interrotta con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201400001054, notificata in data 10/2/2014, con preavviso di fermo n. 0948020140001306200 notificato in data 12/11/2014, con intimazione di pagamento n.
09420159019201934, notificata in data 18/11/2015, mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 31/05/2022.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420140003014789000, notificato in data 22/10/2014, la prescrizione è stata validamente interrotta con intimazione di pagamento n. 09420159019201934, notificata in data
18/11/2015, mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 31/05/2022.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420140005135492000 notificato in data 10/02/2015, la prescrizione è stata validamente interrotta con preavviso di fermo n. 094802015000016425, notificato in data 25/09/2015, 14
mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data
31/05/2022
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420150001712873000, notificato in data 23/10/2015, la prescrizione è stata validamente interrotta con preavviso di fermo n. 0948020160000607900 notificato in data 14/04/2016, mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data
31/05/2022
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420160001300121000, notificato in data 13/05/2016 e all'avviso di addebito n.
39420160003695574000 notificato in data 21/11/2016, nessun atto interruttivo è stato allegato prima dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, notificata in data 31/05/2022.
Conseguentemente, alla data del 31/05/2022, quando è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09420229001342365000, oggetto del presente giudizio, la prescrizione, tenendo conto dell'ultimo atto validamente interruttivo successivo alla notifica per ciascun avviso di addebito e in virtù della proroga dei termini fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, la prescrizione non era ancora maturata.
Ne discende l'integrale rigetto del ricorso, con riferimento agli avvisi di addebito n. 39420120000454091000, n. 39420120003215484000, n.
39420130000160522000, n. 39420140001210387000, n.
39420140003014789000, n. 39420140005135492000, n.
39420150001712873000, n. 39420160001300121000 e n.
39420160003695574000.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420130003637106000, invece, non è stata offerta la prova del perfezionamento della notifica.
Tuttavia, l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro 15
l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma, disciplinando l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva, disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva, ossia rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Inoltre, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127;
Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne discende che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella
(quale, ad esempio, l'intimazione di pagamento ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Pertanto, la censura di inesistenza della notifica dell'avviso di addebito, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex sé, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Infatti, osserva il giudicante che non tutti i principi affermati con riferimento al procedimento tributario trovare applicazione in relazione ai 16
giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi, in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Nondimeno, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
Pertanto, attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, che non è un atto obbligatorio nell'ambito di una sequenza procedimentale, e che, dunque, alla luce di quanto argomentato, non può qualificarsi come un atto nullo anche in difetto della prova della notifica dell'avviso di addebito presupposto,
l'interessato, ove non abbia ricevuto la notifica dell'atto presupposto, recupera la facoltà impugnatoria dello stesso e la possibilità di far valere l'eccezione di prescrizione.
Orbene, l'avviso di addebito n. 39420130003637106000 riguarda crediti per contributi IVS relativi all'anno 2012 e, dalla consultazione della CP_1
documentazione in atti, emerge che l'ultimo atto validamente interruttivo della prescrizione è l'intimazione di pagamento n. 09420159019201934, notificata in data 18/11/2015 sicché, anche tenendo conto della richiamata normativa emergenziale, alla data del 31/05/2022, quando è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09420229001342365000, la prescrizione quinquennale non era maturata. 17
Pertanto, anche con riferimento all'avviso di addebito n.
39420130003637106000, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico del ricorrente, da dividersi in parti eguali tra gli enti resistenti.
Si applicano i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, con un aumento del 30%, tenuto conto della presenza di due parti nella medesima posizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2374/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in €
3.506,10 oltre accessori, come per legge, da dividersi nella misura della metà in favore dell in persona del legale rappresentante p.t. e della metà in CP_1
favore di , in persona del legale rappresentante Controparte_7
p.t.
Locri, 16/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci