Articolo 2 della Legge 19 maggio 1950, n. 334
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 giugno 1950
Art. 2.
Sono prorogate di validita', fino al 31 dicembre 1950, per gli scopi contrassegnati, le concessioni d'importazione temporanea, previste dal decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 374 , delle seguenti merci:

Qualita della merce Scopo per il quale e concessa la importazione temporanea
Entrata in vigore il 20 giugno 1950