Art. 2.
Sono prorogate di validita', fino al 31 dicembre 1950, per gli scopi contrassegnati, le concessioni d'importazione temporanea, previste dal decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 374 , delle seguenti merci:
Qualita della merce Scopo per il quale e concessa la importazione temporanea
Sono prorogate di validita', fino al 31 dicembre 1950, per gli scopi contrassegnati, le concessioni d'importazione temporanea, previste dal decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 374 , delle seguenti merci:
Qualita della merce Scopo per il quale e concessa la importazione temporanea