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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/07/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 264 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente a oggetto un contratto di fideiussione e vertente
TRA
, quale avente causa da Parte_1 Parte_2
difesi Controparte_1
dall'avvocato Vittorio De Franco
Parte appellante
e
(già , difesa dall'avvocato Controparte_2 Controparte_3
Giuseppe Capogreco
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “in via principale dichiarare la nullità delle fideiussioni poste a fondamento della domanda proposta dalla CP_4
appellata e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata dichiarando che nessuna somma è dovuta dai fideiussori in via subordinata riformare integralmente la sentenza impugnata dichiarando che nulla è dovuto da e da in forza delle Parte_1 Parte_2
fideiussioni prestate e riducendo la somma portata dalla sentenza impugnata, alla minor somma di €.16.174,55, o a quella più equa ritenuta di giustizia, ponendo il pagamento solo a carico del Dott. , laddove non Controparte_1
dovese ritenere compensabile detto debito, con la posizione di credito derivante dal risultato definitivo del conto sofferenza n.9501/000038 saldo pari a più €. 39.052,20 (Banca Commerciale Italiana In ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio per quanto riguarda la Parte_1
e la e chiedendo anche la revisione della regolamentazione
[...] CP_1
delle spese per la posizione del Dott. ” Controparte_1
Per la parte appellata: “rigettare l'avverso appello poiché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “1. È stata proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, emesso da questo Tribunale per la somma di € 667.066,74, oltre interessi come previsti in contratto, in favore del (ora, Controparte_3 Controparte_5
[..
[...] [...]
e nei confronti degli attori in opposizione in ragione del saldo debitore
[...]
derivante da quattro distinti rapporti bancari, assistiti da garanzie fideiussorie.
La debitrice principale e i garanti hanno lamentato: genericità della domanda introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo: insufficienza della documentazione contabile relativa all'intera durata del rapporto contrattuale e di qualsivoglia certificazione ex art. 50 T.U. bancario;
l'applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, nonché la nullità dei rapporti di garanzia posti a fondamento della domanda.
L'istituto di credito opposto, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata ed inammissibile.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, il giudizio è stato interrotto per il fallimento della ON
.
[...]
A seguito di atto di riassunzione del giudizio, spiegato dai soli fideiussori, la causa è infine pervenuta in decisione, dopo lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica. […] in corso di causa è stato dichiarato il fallimento della società cui è ON
conseguita l'interruzione del giudizio e la sua riassunzione ad opera degli opponenti , Parte_1 [...]
. A seguito della notificata riassunzione si Controparte_7
costituiva la sola convenuta opposta.”
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 2113 del 26.11.2019, resa a definizione del giudizio n. 4236/2013 R.G.A.C., aveva: a) dichiarato improcedibile la domanda monitoria originariamente proposta nei confronti
3 di , attesa la sopravvenuta ON
apertura della liquidazione, e dunque revocato il decreto ingiuntivo opposto;
b) parzialmente accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato , Parte_1 [...]
in qualità di fideiussori, al pagamento a Controparte_7
favore di (già , della somma di Controparte_2 Controparte_3
€ 426.064,30, oltre interessi a decorrere dal 15/3/2013, così quantificata all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio; c) condannato i predetti al pagamento delle spese di lite e di quelle di c.t.u.
Il tribunale, in particolare, aveva ritenuto infondata l'eccezione di nullità delle fideiussioni, e dunque aveva condannato i fideiussori al pagamento delle somme risultanti dalla consulenza espletata.
Gli appellanti in epigrafe hanno impugnato la sentenza, deducendone l'erroneità per i seguenti motivi: 1) nullità delle fideiussioni perché predisposte secondo lo schema di contratto dell' che si pone in CP_8
contrasto con le legge 287/1990; 2) pur a voler considerare valide le fideiussioni, errata valutazione delle risultanze probatorie, non avendo considerato il tribunale che le fideiussioni non erano state prestate per i rapporti di conto corrente fonte del credito fatto valere in monitorio, e che solamente aveva prestato fideiussione per uno solo dei Controparte_1
conti per cui è causa, ragion per cui il tribunale avrebbe dovuto condannare, semmai, soltanto quest'ultimo, e soltanto per la somma di € 12.964,58 per come risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio relativamente al conto per il quale la fideiussione era stata prestata.
Si è costituita la appellata, argomentando per il rigetto CP_4
dell'impugnazione; in particolare ha dedotto l'infondatezza del primo motivo d'appello e l'inammissibilità del secondo, avendo l'appellante
4 proposto soltanto in appello l'eccezione, peraltro smentita dalla documentazione in atti.
All'udienza dell'8 ottobre 2024, la causa - assegnata al relatore in data
8 giugno 2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 24 ottobre 2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre dare atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza con cui è stata dichiarata improcedibile l'originaria domanda nei confronti di , non essendo ON
stata oggetto di specifica impugnazione.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le considerazioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato.
La Corte di cassazione ha affermato che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n.
287 del 1990, la stipulazione «a valle» di contratti o negozi che costituiscano
l'applicazione di quelle intese illecite concluse «a monte» (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato [nella specie, per quello bancario, la Banca
d'Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della L. n. 287 del 1990 (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la legge n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)] a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato
5 anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza […]se la violazione «a monte» è stata consumata anteriormente alla negoziazione «a valle», l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso «a valle», per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia” (Cass. Sez. I, ord. 12.12.2017 n. 29810).
Orbene, in disparte la proposizione dell'eccezione di nullità soltanto nella comparsa conclusionale in primo grado, occorre evidenziare che gli opponenti – appellanti non hanno prodotto le norme bancarie uniformi dell ichiarate in contrasto con la disciplina in materia di concorrenza, CP_8
né hanno dedotto che i contratti di fideiussione costituissero la realizzazione dei profili distorsivi della concorrenza dichiarati in contrasto con la legge
287/1990, o specificato tali profili.
Né può affermarsi che il giudice debba o anche soltanto possa rilevare d'ufficio l'eventuale nullità, in quanto, affinché sia possibile la rilevazione officiosa della nullità della fideiussione, è necessaria l'esistenza in atti del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che ha dichiarato illegittime alcune clausole dello schema A.B.I.
In assenza di tale provvedimento, il giudice non può accertarne la pertinenza alla controversia, né può considerarsi applicabile al predetto provvedimento il principio iura novit curia.
In tal senso si è espressa la Corte di cassazione nelle ordinanze nn.
30383 del 25.11.2024 e 1170 del 17.01.2025.
La Corte di cassazione ha, altresì, affermato: “Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale
6 rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti” (Cass. Sez. III, ord. 17 luglio 2023, n. 20713).
Neppure il secondo motivo d'appello può essere dichiarato fondato.
Gli appellanti hanno dedotto che le fideiussioni non sarebbero state prestate per i rapporti di conto corrente fonte del credito fatto valere in monitorio, e che solamente aveva prestato fideiussione per Controparte_1
uno solo dei conti per cui è causa, perciò hanno chiesto la riforma della sentenza, non essendo dovuta nessuna somma, o, semmai, soltanto quella di
€ 12.964,58 per come risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio relativamente al conto per il quale la fideiussione era stata prestata (da parte di ). Controparte_1
Fondata è l'eccezione dell'appellata relativa all'inammissibilità di tale difesa.
La banca ha dedotto la tardività dell'eccezione, essendo stata proposta soltanto in appello, oltre all'infondatezza, emergendo dagli atti che le fideiussioni erano state prestate per i conti correnti ai quali afferiscono i crediti portati dal decreto opposto.
Rispetto a tale eccezione, gli appellanti non hanno svolto difese.
L'art. 354 c.p.c. vieta lo ius novorum in appello, precisamente stabilisce il divieto di proporre domande nuove – fatta eccezione per gli interessi, i frutti, gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata e il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa – nonché eccezioni nuove, che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Poiché non si tratta di eccezione rilevabile d'ufficio, pienamente applicabile è il divieto contenuto nella norma predetta.
7 La parte appellante avrebbe potuto proporre tale eccezione sin dal primo atto successivo alla produzione in giudizio dei contratti di fideiussione da parte della banca, e comunque certamente non avrebbe potuto proporla per la prima volta in appello.
Dalle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 10.060,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 264 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente a oggetto un contratto di fideiussione e vertente
TRA
, quale avente causa da Parte_1 Parte_2
difesi Controparte_1
dall'avvocato Vittorio De Franco
Parte appellante
e
(già , difesa dall'avvocato Controparte_2 Controparte_3
Giuseppe Capogreco
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “in via principale dichiarare la nullità delle fideiussioni poste a fondamento della domanda proposta dalla CP_4
appellata e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata dichiarando che nessuna somma è dovuta dai fideiussori in via subordinata riformare integralmente la sentenza impugnata dichiarando che nulla è dovuto da e da in forza delle Parte_1 Parte_2
fideiussioni prestate e riducendo la somma portata dalla sentenza impugnata, alla minor somma di €.16.174,55, o a quella più equa ritenuta di giustizia, ponendo il pagamento solo a carico del Dott. , laddove non Controparte_1
dovese ritenere compensabile detto debito, con la posizione di credito derivante dal risultato definitivo del conto sofferenza n.9501/000038 saldo pari a più €. 39.052,20 (Banca Commerciale Italiana In ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio per quanto riguarda la Parte_1
e la e chiedendo anche la revisione della regolamentazione
[...] CP_1
delle spese per la posizione del Dott. ” Controparte_1
Per la parte appellata: “rigettare l'avverso appello poiché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “1. È stata proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, emesso da questo Tribunale per la somma di € 667.066,74, oltre interessi come previsti in contratto, in favore del (ora, Controparte_3 Controparte_5
[..
[...] [...]
e nei confronti degli attori in opposizione in ragione del saldo debitore
[...]
derivante da quattro distinti rapporti bancari, assistiti da garanzie fideiussorie.
La debitrice principale e i garanti hanno lamentato: genericità della domanda introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo: insufficienza della documentazione contabile relativa all'intera durata del rapporto contrattuale e di qualsivoglia certificazione ex art. 50 T.U. bancario;
l'applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, nonché la nullità dei rapporti di garanzia posti a fondamento della domanda.
L'istituto di credito opposto, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata ed inammissibile.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, il giudizio è stato interrotto per il fallimento della ON
.
[...]
A seguito di atto di riassunzione del giudizio, spiegato dai soli fideiussori, la causa è infine pervenuta in decisione, dopo lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica. […] in corso di causa è stato dichiarato il fallimento della società cui è ON
conseguita l'interruzione del giudizio e la sua riassunzione ad opera degli opponenti , Parte_1 [...]
. A seguito della notificata riassunzione si Controparte_7
costituiva la sola convenuta opposta.”
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 2113 del 26.11.2019, resa a definizione del giudizio n. 4236/2013 R.G.A.C., aveva: a) dichiarato improcedibile la domanda monitoria originariamente proposta nei confronti
3 di , attesa la sopravvenuta ON
apertura della liquidazione, e dunque revocato il decreto ingiuntivo opposto;
b) parzialmente accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato , Parte_1 [...]
in qualità di fideiussori, al pagamento a Controparte_7
favore di (già , della somma di Controparte_2 Controparte_3
€ 426.064,30, oltre interessi a decorrere dal 15/3/2013, così quantificata all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio; c) condannato i predetti al pagamento delle spese di lite e di quelle di c.t.u.
Il tribunale, in particolare, aveva ritenuto infondata l'eccezione di nullità delle fideiussioni, e dunque aveva condannato i fideiussori al pagamento delle somme risultanti dalla consulenza espletata.
Gli appellanti in epigrafe hanno impugnato la sentenza, deducendone l'erroneità per i seguenti motivi: 1) nullità delle fideiussioni perché predisposte secondo lo schema di contratto dell' che si pone in CP_8
contrasto con le legge 287/1990; 2) pur a voler considerare valide le fideiussioni, errata valutazione delle risultanze probatorie, non avendo considerato il tribunale che le fideiussioni non erano state prestate per i rapporti di conto corrente fonte del credito fatto valere in monitorio, e che solamente aveva prestato fideiussione per uno solo dei Controparte_1
conti per cui è causa, ragion per cui il tribunale avrebbe dovuto condannare, semmai, soltanto quest'ultimo, e soltanto per la somma di € 12.964,58 per come risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio relativamente al conto per il quale la fideiussione era stata prestata.
Si è costituita la appellata, argomentando per il rigetto CP_4
dell'impugnazione; in particolare ha dedotto l'infondatezza del primo motivo d'appello e l'inammissibilità del secondo, avendo l'appellante
4 proposto soltanto in appello l'eccezione, peraltro smentita dalla documentazione in atti.
All'udienza dell'8 ottobre 2024, la causa - assegnata al relatore in data
8 giugno 2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 24 ottobre 2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre dare atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza con cui è stata dichiarata improcedibile l'originaria domanda nei confronti di , non essendo ON
stata oggetto di specifica impugnazione.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le considerazioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato.
La Corte di cassazione ha affermato che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n.
287 del 1990, la stipulazione «a valle» di contratti o negozi che costituiscano
l'applicazione di quelle intese illecite concluse «a monte» (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato [nella specie, per quello bancario, la Banca
d'Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della L. n. 287 del 1990 (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la legge n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)] a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato
5 anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza […]se la violazione «a monte» è stata consumata anteriormente alla negoziazione «a valle», l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso «a valle», per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia” (Cass. Sez. I, ord. 12.12.2017 n. 29810).
Orbene, in disparte la proposizione dell'eccezione di nullità soltanto nella comparsa conclusionale in primo grado, occorre evidenziare che gli opponenti – appellanti non hanno prodotto le norme bancarie uniformi dell ichiarate in contrasto con la disciplina in materia di concorrenza, CP_8
né hanno dedotto che i contratti di fideiussione costituissero la realizzazione dei profili distorsivi della concorrenza dichiarati in contrasto con la legge
287/1990, o specificato tali profili.
Né può affermarsi che il giudice debba o anche soltanto possa rilevare d'ufficio l'eventuale nullità, in quanto, affinché sia possibile la rilevazione officiosa della nullità della fideiussione, è necessaria l'esistenza in atti del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che ha dichiarato illegittime alcune clausole dello schema A.B.I.
In assenza di tale provvedimento, il giudice non può accertarne la pertinenza alla controversia, né può considerarsi applicabile al predetto provvedimento il principio iura novit curia.
In tal senso si è espressa la Corte di cassazione nelle ordinanze nn.
30383 del 25.11.2024 e 1170 del 17.01.2025.
La Corte di cassazione ha, altresì, affermato: “Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale
6 rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti” (Cass. Sez. III, ord. 17 luglio 2023, n. 20713).
Neppure il secondo motivo d'appello può essere dichiarato fondato.
Gli appellanti hanno dedotto che le fideiussioni non sarebbero state prestate per i rapporti di conto corrente fonte del credito fatto valere in monitorio, e che solamente aveva prestato fideiussione per Controparte_1
uno solo dei conti per cui è causa, perciò hanno chiesto la riforma della sentenza, non essendo dovuta nessuna somma, o, semmai, soltanto quella di
€ 12.964,58 per come risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio relativamente al conto per il quale la fideiussione era stata prestata (da parte di ). Controparte_1
Fondata è l'eccezione dell'appellata relativa all'inammissibilità di tale difesa.
La banca ha dedotto la tardività dell'eccezione, essendo stata proposta soltanto in appello, oltre all'infondatezza, emergendo dagli atti che le fideiussioni erano state prestate per i conti correnti ai quali afferiscono i crediti portati dal decreto opposto.
Rispetto a tale eccezione, gli appellanti non hanno svolto difese.
L'art. 354 c.p.c. vieta lo ius novorum in appello, precisamente stabilisce il divieto di proporre domande nuove – fatta eccezione per gli interessi, i frutti, gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata e il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa – nonché eccezioni nuove, che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Poiché non si tratta di eccezione rilevabile d'ufficio, pienamente applicabile è il divieto contenuto nella norma predetta.
7 La parte appellante avrebbe potuto proporre tale eccezione sin dal primo atto successivo alla produzione in giudizio dei contratti di fideiussione da parte della banca, e comunque certamente non avrebbe potuto proporla per la prima volta in appello.
Dalle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 10.060,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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