Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/06/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 496/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso con ricorso congiunto depositato il 26 febbraio 2025
Da
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.03.1969 e residente a [...]2, di cittadinanza Italiana
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
05.07.1981 ivi residente in [...], di cittadinanza italiana,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Franco Smania [c.f.: C.F._3
- pec: DE Foro di Padova con domicilio eletto Email_1
presso lo studio DElo stesso in CittaDEla (PD), Via Bino Rebellato n. 18,
con l'intervento DE Pubblico Ministero,
Oggetto: regolamentazione DEl'esercizio DEla responsabilità genitoriale
Con note depositate il 31 marzo 2025 i ricorrenti hanno ribadito di non volersi riconciliare e hanno chiesto al tribunale di omologare le seguenti
1. Il figlio viene affidato a entrambi i genitori, non essendovi Persona_1 motivi ostativi in tal senso. Pertanto, è rimesso a entrambi i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere il minore.
2. Il figlio viene collocato prioritariamente presso la residenza Persona_1 DEla madre, attualmente sita in Trieste - via Nicolò Cigotti n.3.
3. Stante la distanza tra la residenza paterna e quella DE figlio e la tenera età di quest'ultimo, le parti stabiliscono quanto segue.
➢ Sino a quando il figlio non avrà compiuto l'età di 6 anni / avrà iniziato la scuola primaria, il padre potrà tenerlo con sé due week end alternati al mese, più precisamente: - un week end al mese, dal venerdì pomeriggio/sabato mattina alla domenica pomeriggio, presso la residenza di Trieste dove il figlio abita con la madre;
- un week end al mese, dal venerdì pomeriggio/sabato mattina alla domenica pomeriggio, presso l'abitazione paterna di PI DE GR (TV). In quest'ultimo caso la madre porterà il figlio presso la residenza paterna, in modo da abituarlo gradualmente agli spostamenti e in modo da fargli conoscere il nonno paterno e le sorelle (figlie DE SI.
) e affinché il minore possa comprendere di essere parte DEla famiglia di Per_1 origine paterna, oltreché di quella materna. In questo periodo, ossia fino ai 6 anni di età, il padre in caso di trasferte a Trieste potrà comunque vedere il figlio anche durante la settimana, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici DE figlio stesso e lavorativi DEla madre.
Quando sarà possibile, con l'accordo di entrambi i genitori e in base anche alla reazione DE figlio, il padre potrà alloggiare a Trieste, in modo da poter trascorrere DE tempo esclusivamente con lui, restando comunque nei pressi o nelle vicinanze DEla casa materna, al fine di permettere un celere ricongiungimento DE figlio stesso con la madre in caso di necessità o urgenza.
Inoltre, fino a che non avrà compiuto 6 anni di età, durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il figlio per quindici giorni complessivi, da distribuirsi in due settimane non consecutive o in periodi di durata inferiore in base alle eSIenze DE figlio.
Le vacanze, fintanto che il piccolo non avrà compiuto 6 anni, dovranno svolgersi Per_1 comunque nell'ambito DE Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, in modo da consentire alla madre di raggiungere il bambino qualora fosse necessario.
➢ Quando il figlio inizierà la prima classe DEla scuola primaria, il padre potrà Per_1 vederlo due week end alternati al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera presso la propria abitazione. Sarà la madre che accompagnerà il figlio minore presso la residenza paterna, mentre il padre si occuperà di riaccompagnarlo a Trieste, presso l'abitazione materna, con orari da determinare nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici DE bambino e di lavoro dei genitori.
Al compimento DE 6° anno di età il bambino, durante il periodo estivo, potrà rimanere con il padre per quindici giorni anche continuativi.
In ogni caso, per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali, il padre potrà tenere con sé il figlio per la metà DEle relative festività, comprendendo, ad anni alterni, il giorno di Natale o Capodanno e il giorno di Pasqua e il lunedì DEl'Angelo.
Le parti concorderanno previamente, di volta in volta, chi si occuperà di accompagnare il bambino dal padre e chi dovrà riaccompagnarlo presso la residenza materna. I ponti e le festività infrannuali verranno ripartite concordemente tra i genitori. Il padre inoltre dovrà avere la possibilità di incontrare il figlio a Trieste in occasione DE compleanno DE bambino e DE proprio.
Infine, data la considerevole distanza tra l'abitazione DE padre e quella DE figlio e l'impossibilità di coltivare un rapporto quotidiano in presenza, il padre potrà contattare il figlio a giorni alterni, tramite videochiamata, tendenzialmente in pausa pranzo o dalle ore 18.00 alle ore 19.00, nel rispetto degli impegni e DEle abitudini DE bambino per lo stesso motivo, la madre provvederà a inviare al padre foto DE figlio almeno ogni due giorni, a mezzo whatsapp o e-mail.
4. Il padre verrà debitamente e regolarmente informato dalla madre DEle attività scolastiche ed extrascolastiche DE figlio Per_1
5. Quanto al concorso nelle spese di mantenimento DE figlio, il SI. , entro il 10 Per_1 giorno di ogni mese, corrisponderà alla SI.ra , tramite bonifico sul conto Per_1 corrente alla stessa intestato - IBAN [...] - la somma di euro 300,00 mensili, con adeguamento automatico secondo l'aumento ISTAT DE costo DEla vita;
oltre al 50% DEle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Trieste.
I genitori concordano che per le comunicazioni relative alle spese straordinarie che necessitano di accordo specifico si potrà utilizzare quale mezzo di comunicazione l'email; in particolare la SI.ra OT potrà scrivere al SI. all'indirizzo: Per_1
Le rendicontazioni relative alle spese straordinarie Email_2 sostenute dalla SI.ra verranno presentate a cadenza mensile, in un file Per_1 riassuntivo corredato DEla documentazione giustificativa di dette spese, quali scontrini, fatture, ricevute ecc. debitamente scansionata.
6. L'assegno unico sarà interamente trattenuto dalla SI.ra , al pari DE bonus Per_1 per l'asilo Nido, qualora percepito. In tale ultimo caso, verrà ripartita tra i genitori la differenza dovuta. Ogni eventuale detrazione fiscale verrà ripartita secondo le percentuali previste per il pagamento DEle spese straordinarie, ovvero 50% a favore DE padre e 50% a favore DEla madre.
7. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo DE passaporto DE minore, nonché al rilascio DE documento d'identità.
8. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo DEle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, dichiarando reciprocamente di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra, dal punto di vista economico e patrimoniale.
12. Le spese di procedura faranno carico esclusivo al SI. . Per_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 26 febbraio 2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le condizioni concordate con cui hanno stabilito di regolamentare l'esercizio DEla responsabilità genitoriale in punto affidamento e mantenimento DE figlio minore;
a tale fine hanno esposto: di essere genitori DE piccolo
, (C.F. ), nato a [...]_1 C.F._4
GR (VI) in data 11/05/2022, riconosciuto da entrambi i genitori e attualmente residente con la madre in Trieste (TS), in via Nicolò Cigotti n. 3;
di aver convissuto more uxorio per alcuni anni a PI DE GR (TV), ma che la loro unione si era presto deteriorata per cui hanno deciso di separarsi e la SI.ra Per_1
è tornata nella sua città di origine;
di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento e mantenimento inerenti al figlio.
2. L'udienza di comparizione DEle parti è stata sostituita dl deposito di noe scritte e con ordinanza DE 21 maggio 2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
3. Il Collegio, vista la documentazione prodotta ai sensi DEl'art 473 bis.51 cpc, , rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori DEla responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente il figlio, nel rispetto DEla sua ancor tenera età sì da prevedere una graduale progressione DE tempo di permanenza presso il padre, residente in un'altra regione, mantenendo comunque un frequente contatto telefonico, il rispetto DE diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
e considerato, quanto ai profili economici, che le condizioni rispettano i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti;
tutto ciò considerato ritiene di omologare le condizioni concordate dalle Parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste definitivamente nel giudizio promosso congiuntamente da e così decide: Parte_1 Controparte_1
omologa le condizioni concordate dai ricorrenti, da aversi qui integralmente trascritte
Spese DE giudizio a carico di Parte_1
Così deciso in Trieste, 21 maggio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Gloria Carlesso La Presidente
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli