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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/04/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 726/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 726/2019 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. CRISTIANO CALUSSI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLANTI contro
e , quali esercenti la responsabilità Controparte_1 CP_2 genitoriale sul figlio minore (c.f. ), e la Persona_1 C.F._1 anche in proprio, con il patrocinio dell'avv. ANGELO GRECO, elettivamente CP_1 domiciliati come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza n. 1314/2018 pubblicata il
15.11.2018 dal Tribunale di Siena in persona del Giudice Got Dott.ssa Verzillo, ed in accoglimento dei motivi di appello sopra articolati sub 1), 2), 3) e 4), respingere la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese;
in
1 ipotesi, voglia dichiarare un concorso preponderante di colpa ex art. 1227 c.c. di coloro che avevano la vigilanza sul minore in ordine al verificarsi dei fatti di Persona_1 causa e, per l'effetto, condannare al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto, per quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., che parte attrice non ha aderito alla proposta formulata dal Giudice;
con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. Con condanna alla restituzione della somma di € 17.188/86 già versata dalla comparente in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con riserva di ripetizione di quanto pagato dal proprio assicuratore in esecuzione della sentenza impugnata.
In via istruttoria insiste, occorrendo per l'ammissione della prova orale dedotta nella seconda memoria ex art. 183, 6 co. c.p.c. che ritrascrive:
1) D.C.V. che l'ascensore sito all'interno della Galleria Metropolitan del centro commerciale OVIESSE in Siena, piazza della Posta è stato sottoposto ai controlli periodici di cui ai sette documenti che vi si mostrano.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze:
- In tesi, nel merito, respingere l'appello proposto dalla società ; Parte_2
- in ipotesi, nel merito, accertato e dichiarato che il sinistro per cui è processo si è verificato per responsabilità della società determinare secondo Parte_2 giustizia il risarcimento dovuto da detta società a e quali Controparte_1 CP_2 esercenti la potestà genitoriale del danneggiato altresì confermando la Persona_1 liquidazione della somma di 427,00 in favore di a titolo di rimborso delle Controparte_1 spese mediche;
con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali;
- In ipotesi subordinata, in via istruttoria, disporre eventuale TU sulle pregresse e sulle attuali condizioni dell'ascensore;
- in ogni caso, con alla refusione del compenso e delle spese del presente grado di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1314/2018 del Tribunale di Siena, in materia di responsabilità da cose in custodia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
e , quali genitori esercenti la potestà sul minore Controparte_1 CP_2 Per_1
(e anche in proprio, per il danno correlato alle spese mediche sostenute
[...] CP_1 per il figlio), avevano citato innanzi al Tribunale di Siena per ottenere il Parte_2 risarcimento dei danni, ex art. 2051 e/o 2043 c.c., subiti dal loro figlio di tre anni il 16 2 novembre 2013 in Siena, piazza della Posta, quando il medesimo, appena uscito dal negozio OVIESSE all'interno della galleria Metropolitan, accompagnato dalla sorella
(ventitreenne) si feriva alla mano destra, che restava incastrata nella Parte_3 porta dell'ascensore del negozio di proprietà e gestito dalla convenuta. Part si era costituita, contestando ogni responsabilità e che vi fosse un nesso di causa tra la cosa e l'evento, ritenendo invece l'evento ascrivibile a colpa “di colei che accompagnava il minore e/o dei genitori per averglielo affidato”.
Il tribunale, espletata una ctu medico-legale, con sentenza 1314/18 ha ravvisato la responsabilità della convenuta e liquidato in favore di parte attrice la somma di euro
9.510,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, ed oltre alle spese processuali;
in particolare, ritenuto che la percentuale di danno permanente stimata dal ctu nella misura dell'1,5% fosse troppo esigua, ha riconosciuto postumi nella misura del
3%, liquidando su tale base il danno non patrimoniale in applicazione della tabella milanese, e poi riconosciuto un'ulteriore somma pari ad 1/3 del complessivo danno non patrimoniale permanente a titolo di danno morale. Inoltre, ha condannato parte convenuta a rifondere le spese processuali a parte attrice.
OVS ha appellato tale pronuncia, facendo valere i seguenti motivi:
I. per violazione di legge (art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c.), per Pt_4 omessa e/o contraddittoria motivazione in punto di an debeatur: il tribunale aveva ritenuto che il bambino si fosse ferito rimanendo incastrato con la mano destra nell'angolo della porta dell'ascensore, laddove invece gli attori in citazione avevano allegato che “la mano destra del minore restava incastrata nella porta dell'ascensore del negozio” e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. avevano affermato che la mano del bambino era rimasta
“incastrata mentre la porta si apriva, nel coprifilo dell'ascensore”, di talché la dinamica del sinistro era oscura e generica e comunque mai riferita dalla parte danneggiata ad un angolo della porta;
inoltre, nonostante le contestazioni avanzate da essa società circa il nesso causale tra l'ascensore e il ferimento, il primo giudice non aveva espletato attività istruttoria, di talché alcuna prova poteva dirsi raggiunta;
ad ogni modo, il sinistro era imputabile esclusivamente alla condotta di colei che accompagnava il bambino di appena tre anni e gli consentiva di avvicinarsi all'ascensore senza le opportune cautele (e/o dei genitori che l'avevano affidato alla sorella);
II. Grave violazione di legge (artt. 101, 115 e 258 ss. c.p.c. e art. 2697
c.c.). Irragionevolezza manifesta: il primo giudice era incorso in una grave violazione di legge, procedendo ad un'ispezione non formalmente disposta ed al di fuori del contraddittorio, come emergeva dalla sentenza, nella parte in cui 3 (cfr. pag. 3) dava atto che: “il giudice ha personalmente verificato sul luogo dell'infortunio – in data odierna – che l'ascensore è stato modificato, rispetto alle foto prodotte in atti. In particolare, lo spazio vuoto tra la porta in vetro dell'ascensore e la parete interna del medesimo, ben visibile dalla foto 2, risulta oggi “chiuso” con pannello in acciaio, uguale al rivestimento interno dell'ascensore. Elemento importantissimo, in quanto il giudice ne deduce che la convenuta, diversamente da quanto affermato nella comparsa di costituzione, ha di fatto compreso l'insidiosità dell'ascensore e rimediato eliminando l'intercapedine esistente tra la porta a vetro e il vano ascensore”;
III. Manifesta irragionevolezza e omessa motivazione in punto di quantum debeatur: inoltre, il tribunale si era discostato dalle risultanze della TU medico legale, senza fornire alcuna motivazione, e nonostante lo stesso ctp degli attori e gli attori medesimi avessero aderito alla quantificazione del ctu;
IV. Violazione di legge (art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.). Illegittima ed erronea liquidazione della personalizzazione e del danno morale.
Ultrapetitum: infine, senza che ciò fosse stato richiesto dagli attori, e mancandone i presupposti, il giudice di prime cure aveva riconosciuto la personalizzazione massima del danno e, dopo aver applicato la tabella milanese, anche un danno morale in via autonoma.
Gli appellati si sono costituiti, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, e rilevando che dalla documentazione fotografica prodotta con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 2) c.p.c. ben emergeva come un lembo di pelle del minore fosse rimasto incastrato nel coprifilo dell'ascensore; comunque, in ipotesi, hanno riproposto le proprie istanze istruttorie in punto di dinamica del sinistro.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta e rimessa sul ruolo perché, in ragione dell'arretrato nel ruolo del Relatore dott. Covini, non era stato possibile tenere la camera di consiglio per la decisione prima del pensionamento del Presidente del Collegio decidente dott. Riviello.
Successivamente, con ordinanza del 10.11.2022, sono state ammesse le prove orali di parte appellata, poi espletate all'udienza del 26.1.2023.
La causa è quindi stata trattenuta in decisione una seconda volta e rimessa sul ruolo per la prolungata malattia del Relatore dott. Covini;
infine, è stata trattenuta in decisione
(con nuovo collegio) con ordinanza in data 19.2.2025 a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Il secondo motivo d'appello: l'illegittima ispezione del giudice.
Poiché ha ad oggetto la modalità di formazione del materiale probatorio, appare opportuno esaminare in via preliminare il secondo motivo d'appello, col quale ha Part
4 censurato l'atto “ispettivo” del giudice di prime cure che, per sua stessa ammissione, prima di pronunciare la sentenza appellata (il giorno stesso) s'è recato sui luoghi di causa dove ha accertato che l'ascensore era medio tempore stato modificato (in modo tale che lo spazio vuoto tra la porta in vetro dell'ascensore e la parete interna del medesimo risultava dopo la modifica “chiuso” con pannello in acciaio, uguale al rivestimento interno dell'ascensore).
Come evidenziato dall'appellante, il primo giudice ciò ha fatto senza fondare tale attività su di un provvedimento istruttorio - non avendo mai disposto un'ispezione giudiziale - e, di conseguenza, senza alcun preventivo contraddittorio e senza che alcuna delle parti abbia potuto presenziare a tale accesso.
Si tratta, dunque, di un atto abnorme, in contrasto con le norme processuali (v. art. 258
c.p.c.) e, ancor prima, coi principi cardine del giudizio civile, codicistici (v. artt. 101 e 115
c.p.c.) e costituzionali (v. artt. 24 e 111 Cost.).
In quanto tale, la prova esperita è inutilizzabile e l'acclarato mutamento dello stato dei luoghi non può dirsi acquisito al giudizio.
Ciononostante, per quanto si va ad esporre sub 3, si deve confermare l'affermazione del tribunale di sussistenza dell'an debeatur.
3. Il primo motivo d'appello: la responsabilità.
Il tribunale ha ritenuto che la convenuta fosse responsabile per il sinistro in esame ex art. 2051 c.c. così argomentando: “Parte convenuta, a pag. 3 della comparsa di costituzione contraddittoriamente afferma sussistere l'onere probatorio in capo all'attrice, salvo poi riportare la giurisprudenza dominante in materia, che riconosce la responsabilità oggettiva del custode, salvo la prova del caso fortuito.
Nel caso in esame, dalle due fotografie a colori scattate nell'immediatezza del sinistro e raffiguranti, rispettivamente,(foto 2) il lembo di pelle del minore (rimasto incastrato nel coprifilo del vetro Persona_1 dell'ascensore) e (foto 1) il sangue subito colato, copioso, dalla mano infortunata, prodotte da parte attrice con mem.2
183 cpc, si evince la prova certa dell'an.
Dalla disposta TU si evince il nesso di causalità tra le lesioni riportate e l'evento. [...]
Il giudice ha personalmente verificato sul luogo dell'infortunio – in data odierna – che l'ascensore è stato modificato, rispetto alle foto prodotte in atti. In particolare , lo spazio vuoto tra la porta in vetro dell'ascensore e la parete interna del medesimo, ben visibile dalla foto 2, risulta oggi “chiuso” con pannello in acciaio, uguale al rivestimento interno dell'ascensore.
Elemento importantissimo, in quanto il giudice ne deduce che la convenuta, diversamente da quanto affermato nella comparsa di costituzione, ha di fatto compreso l'insidiosità dell'ascensore e rimediato, eliminando l'intercapedine esistente tra la porta a vetro ed il vano ascensore.
5 Pertanto, l'ascensore all'epoca dell'infortunio, presentava un difetto costituente insidia, in quanto non visibile e quindi imprevedibile.
Parte convenuta, custode del bene, risponde del danno prodotto al piccolo . Persona_1
Depurata tale motivazione dal riferimento alla modifica dell'ascensore ed al conseguente Part riconoscimento da parte di dell'insidiosità della res al momento del fatto - e rilevato che tale riconoscimento è elemento estraneo alla fattispecie dell'art. 2051 c.c. e superfluo ai fini del decidere - si deve dunque vagliare l'affermazione di responsabilità per danno da cosa in custodia.
Il motivo d'appello s'articola attraverso le seguenti censure:
a) il tribunale aveva ritenuto che il bambino si fosse ferito rimanendo incastrato con la mano destra nell'angolo della porta dell'ascensore, mentre gli attori in citazione avevano allegato che la mano destra del minore era rimasta incastrata nella porta dell'ascensore del negozio e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. avevano affermato che la mano del bambino era rimasta incastrata mentre la porta si apriva, nel coprifilo dell'ascensore;
b) la dinamica del sinistro era stata prospettata in modo oscuro e generico;
c) non essendo stata espletata attività istruttoria, non v'era prova della dinamica del sinistro;
d) ad ogni modo, il sinistro era imputabile esclusivamente, o quantomeno in modo preponderante, alla condotta della sorella che accompagnava il bambino di appena tre anni e gli consentiva di avvicinarsi all'ascensore senza le opportune cautele (e/o ai genitori del bambino che l'avevano affidato alla sorella).
Nessuno di tali argomenti appare idoneo ad escludere la responsabilità del custode: il nesso causale tra l'ascensore e le lesioni appare provato, e a non essere dimostrato è il caso fortuito.
Quanto ai punti a) e b), è evidente che il dire che la manina era rimasta incastrata nel coprifilo dell'ascensore, allo scorrere della porta verso l'apertura, costituisce una mera specificazione, ammissibile, del dire che era rimasta incastrata in tale porta;
che poi ciò sia avvenuto nell'angolo della porta (come affermato dal tribunale) è a sua volta vero, e coerente con la prospettazione attorea, nel senso che lo spazio insidioso tra l'anta scorrevole della porta dell'ascensore e la parte fissa dell'ingresso dell'ascensore è appunto nello spazio esterno, d'angolo tra la porta e lo stipite. Dunque, l'allegazione era sufficientemente chiara e specifica e la sentenza congruente con essa.
Quanto alla prova del fatto storico, essa è divenuta palese alla luce delle prove espletate in questo grado.
6 Peraltro, già la documentazione versata in atti era eloquente: le fotografie depositate dagli attori con la prima memoria istruttoria - che parte convenuta non ha contestato né che si riferissero all'ascensore in esame né che fossero state scattate subito dopo il fatto
- ben evidenziano un lembo di pelle ancora attaccato all'anta scorrevole e tracce ematiche.
Tali foto, in particolare, ritraggono le seguenti immagini, che si riportano proprio perché
(seppur non di ottima qualità) sono oltremodo significative:
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Dunque, vi è la prova chiara che l'ascensore - che, ciò è pacifico, era nella custodia di Part
- nell'aprirsi lasciava un'ampia fessura tra l'anta e il coprifilo.
I testi Mori, e escussi in questo grado di giudizio, poi, hanno Tes_1 Pt_3 confermato integralmente la dinamica del sinistro: i primi due non hanno assistito al fatto, ma sentendo gridare il bambino e la ragazza che lo accompagnava hanno potuto comprendere a grandi linee l'accaduto; la teste invece, ha dichiarato “confermo Pt_3 che la mano si incastrava nel coprifilo in lamiera dell'ascensore, era una lamiera d'acciaio con tre viti che aveva un tratto sporgente ed aveva trascinato dapprima la manica del cappotto e poi la manina di mio fratello”; a specifica domanda dell'istruttore se fosse
7 stato il bambino a poggiare la mano sulla porta dell'ascensore quando si era aperta o se invece era rimasta incastrata la manica del giubbotto, la teste ha ribadito la suddetta versione.
A fronte di tale quadro, è evidente come il capitolo di prova formulato dall'appellante (già dichiarato inammissibile sia dal Tribunale che da questa Corte) e nel quale essa ha insistito - volto a dimostrare che l'ascensore era stato oggetto di costante manutenzione nel corso del tempo (ad opera della ditta Kone) - sia del tutto ininfluente ai fini del decidere, posto che il sinistro non è conseguenza di un difetto di funzionamento dell'impianto di sollevamento, ma della pericolosità intrinseca della cabina, e in particolare della porta e dei relativi profili.
D'altro canto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. da ultimo
Cass. 08/07/2024 n. 18518), la responsabilità del custode ha natura oggettiva e a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile.
Tale responsabilità può essere esclusa o dalla prova - di cui è onerato il custode - del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione - di cui parimenti è onerato il custode - della rilevanza causale esclusiva alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (v. da ultimo Cass. 7/04/2023 n. 11152).
In particolare, secondo l'appellante, nel caso di specie la rilevanza causale del sinistro andrebbe attribuita alla sorella, adulta, del bambino che non avrebbe vigilato adeguatamente su di lui, impedendogli di mettere la manina tra l'anta scorrevole e il coprifilo dell'ascensore.
Tuttavia, tale eccezione è infondata sotto plurimi profili.
Intanto, dall'istruttoria espletata (v. teste è emerso che non fu il bambino ad Pt_3 infilare la mano nella feritoia, ma la manica del suo cappottino a restare incastrata e per il movimento dell'anta a trascinare la manina.
Poi - e dunque anche qualora si volesse dubitare dell'attendibilità della teste in Pt_3 quanto coinvolta in prima persona nel sinistro, come adulto che accompagnava il piccolo Part
- in concreto, non ha dimostrato, com'era suo onere, che la sorella del bambino fosse disattenta e non stesse tenendo il piccolo per mano e, poiché il sinistro avvenne in una manciata di secondi, mentre l'ascensore si stava aprendo e i due fratelli si accingevano ad uscire, anche tenendo il bambino per mano, accanto a sé, e guardando
8 ciò che faceva, la sorella non avrebbe potuto impedire al fratellino d'infilare la mano nella fessura (tanto più che ignorava l'insidiosità dell'ascensore).
Ma v'è di più: finanche se essa fosse stata distratta, comunque tale distrazione non potrebbe assurgere a fortuito, posto che è tutt'altro che imprevedibile che l'ascensore di un grande magazzino sia frequentato anche da bambini piccoli, che possono infilare le manine anche se vigilati (bastando un attimo) e dunque l'appellante avrebbe dovuto allestire un ascensore che non presentasse tale insidiosa fessura (tra l'altro pericolosa anche per gli adulti, potendovi finire in ipotesi, per esempio, il lembo di un vestito). Si trattava, insomma, di un sinistro non solo prevedibile, ma anche prevenibile, essendo sufficiente ridurre la fessura o mettervi una protezione.
Ferma restando dunque la responsabilità del custode, rimane da chiedersi se il credito risarcitorio debba essere decurtato in conseguenza di un dedotto concorso di colpa ex art. 1227 comma primo c.c.
Nel rispondere a tale quesito, anche in forza dell'art. 342 c.p.c. che onera l'appellante di Part proporre specifici motivi di doglianza, si deve preliminarmente rilevare che ha imputato un concorso di colpa alla sorella del piccolo, e/o ai genitori che gliel'avevano affidato.
Partendo da questi ultimi, si deve rilevare che la deduzione è apodittica e non accompagnata da alcun concreto motivo per cui il piccolo non avrebbe dovuto essere affidato alla sorella che aveva ben 23 anni.
Ma anche la pretesa di ricondurre il contegno della sorella del bambino alla norma dell'art. 1227 comma primo c.c. è priva di fondamento, posto che giammai la condotta di lei potrebbe diminuire il credito risarcitorio del piccolo, posto che ad essere danneggiata non è lei, ma lui;
il contegno di chi aveva l'obbligo di badare all'infante potrebbe al più dar vita ad un concorso di più danneggianti nella causazione del fatto dannoso, ex art. 2055 c.c., che legittimerebbe comunque il danneggiato a rivolgere la propria pretesa nei confronti di uno soli dei condebitori solidali.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ribadito costantemente dopo la pronuncia a Sezioni Unite n. 351 del 17 febbraio 1964), infatti, a rilevare in un caso quale quello in esame non è tanto il contegno di colui che accompagna e sorveglia il soggetto incapace, quanto lo stesso contegno dell'incapace.
La Suprema Corte ha più volte evidenziato che la posizione del sorvegliante e degli ulteriori danneggiati diversi dalla cd. vittima primaria può assumere valore ex art. 1227, comma 2, c.c., esclusivamente ove agiscano "iure proprio", mentre l'accertamento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del contributo causale della vittima all'evento dannoso, ai fini della riduzione proporzionale dell'obbligo risarcitorio, va condotto avuto riguardo alla vittima primaria, e prescinde dall'età e dallo stato di incapacità naturale 9 della stessa, non rilevando la condotta del soggetto che ne aveva la sorveglianza, sotto il profilo di una eventuale "culpa in vigilando" e/o "in educando". Infatti, tale accertamento
è di tipo oggettivo e va condotto alla stregua dello standard ordinario diligente dell'uomo medio, verificando se vi sia un contrasto con una regola stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza e senza che occorra un comportamento colposo soggettivamente imputabile della detta vittima. Part Poiché non ha dedotto nel proprio appello un concorso colposo “oggettivo” del danneggiato incapace, alcuna applicazione dell'art. 1227 comma primo c.c. può aver luogo.
Ad abundantiam, si rileva che poiché la teste ha riferito che il sinistro avvenne Pt_3 perché la manica del cappottino del piccolo rimase agganciata, e poiché era onere dell'appellante dimostrare il contegno “obiettivamente” colposo del bambino, anche sotto tale profilo la sua deduzione non potrebbe essere accolta.
Dunque, parte appellata ha diritto all'integrale risarcimento del danno.
4. Il terzo motivo d'appello: la quantificazione dei postumi. Part Col terzo motivo d'appello, ha lamentato che il tribunale si era discostato dalle risultanze della TU medico legale, senza fornire alcuna motivazione, e nonostante lo stesso ctp degli attori e gli attori medesimi avessero aderito alla quantificazione del ctu.
Tale motivo è fondato.
Il primo giudice, dopo aver dato conto che il ctu aveva quantificato i postumi permanenti nella misura del 1,5%, ha rilevato che: “Non si condivide la valutazione dei postumi permanenti effettuata dal TU , in quanto il medesimo, cita la nutrita bibliografia di riferimento , omettendo di sintetizzare al giudice il motivo per cui giunga al riconoscimento di 1 – 1,5 punti , che appaiono irrisori. Il giudice stima congrua la valutazione del CTP dr ed applica le tabelle Milanesi”. Per_2
Come correttamente rilevato dall'appellante, la motivazione sul punto è meramente apparente, non essendovi alcuna spiegazione del perché l'1,5% sarebbe incongruo.
Ma v'è di più: il tribunale adotta una quantificazione che ricava dalla perizia di parte svolta ante causam dal dott. quando lo stesso dott. assunte le vesti di ctp Per_2 Per_2 degli attori nella ctu medico-legale disposta in corso di causa, all'esito delle operazioni peritali (cfr pag. 5 della relazione peritale) ha concordato con le valutazioni del ctu dott.
, ritenendo congrua la valutazione dei danni da lui effettuata. Per_3
Pertanto, l'invalidità permanente va liquidata adottando come percentuale di riferimento quella dell'1,5%.
Prima di procedere ad una nuova liquidazione appare tuttavia necessario valutare anche il quarto motivo di appello, relativo ad una presunta personalizzazione del danno e al riconoscimento di un danno morale in via autonoma.
10
5. Il quarto motivo d'appello: la modalità di liquidazione del danno.
Secondo l'appellante, il procedimento liquidatorio sarebbe errato perché il tribunale avrebbe riconosciuto una personalizzazione massima, del 50%, senza alcuna motivazione, e avrebbe anche riconosciuto un ulteriore danno morale in via autonoma.
In realtà, però, nonostante una certa confusione grafica, il tribunale non ha affatto applicato una personalizzazione, né del 50% né in misura inferiore.
Solo, ha riportato la seguente tabella (mutuata dal sito : Pt_5
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2018
Età del danneggiato alla data del sinistro 3 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno non patrimoniale € 1.662,76
Punto base I.T.T. € 98,00
Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%
Danno risarcibile € 4.938,00
Aumento personalizzato (max 50%) € 7.407,00
Invalidità temporanea totale € 1.960,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 0,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 539,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 0,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.499,00
Spese mediche € 427,00
Altre spese € 0,00
TOTALE GENERALE: € 7.864,00
Dunque, ha semplicemente indicato il danno non patrimoniale permanente nella somma di euro 4.938,00 (e non nella somma maggiorata di euro 7.407,00, che infatti non è in neretto) e ad essa ha sommato la somma di euro 2.499,99 a titolo di danno non patrimoniale temporaneo totale (tra ITA e ITP) e quella di euro 427,00 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche (infatti la somma di tali tre importi è 7.864,00).
Poi, ha aggiunto a tale tabella questo ulteriore capoverso:
11 “Oltre euro 1646,00 per danno morale, pari ad 1/3 del danno biologico. Totale euro 9.510,00” - evidenziando che “Il danno morale merita valutazione autonoma, rilevato che il piccolo di soli 3 anni ha, in conseguenza della lesione, patito una grande sofferenza ,perché proprio a causa della giovane età ogni evento è amplificato ed egli non comprende il motivo di quanto accadutogli ed altresì non comprende il motivo del tempo necessario alla guarigione, in cui gli sarà impedito giocare, andare alla scuola materna e compiere tutte le altre attività proprie dell'infanzia. Il bambino vede alterata la normalità di vita e non ne comprende assolutamente il motivo. Ciò è causa di grande sofferenza”.
Così facendo, tuttavia, non s'è resa conto che il danno morale permanente era già compreso in misura standard (di ¼) nel danno non patrimoniale permanente (la somma di euro 4.938,00 è composta per euro 3.951,00 dal danno biologico e per il resto dal danno morale).
Per di più, la motivazione del riconoscimento di tale ulteriore importo, quasi fosse una sorta di personalizzazione del danno permanente, appare incoerente: sicuramente stante la tenerissima età il bambino ha patito un patema ed uno sconvolgimento maggiori di quelli che avrebbe patito un adulto per la medesima lesione, e tuttavia ciò in via del tutto temporanea, non essendovi alcuna ragione per ipotizzare che la minuscola cicatrice alla mano lo turbi più di quanto non avrebbe turbato un soggetto che si fosse infortunato in età adulta.
Coerentemente con la valorizzazione della maggior difficoltà di sopportare il tempo necessario alla guarigione, ed anche perché, appunto, sicuramente il trauma per il piccolo fu maggiore, il tribunale avrebbe allora dovuto, piuttosto, aumentare anche in misura massima (del 50%) la diaria di 98,00 euro, che invece ha applicato senza aumento alcuno.
Peraltro, poiché per tale profilo non v'è appello incidentale (né deduzione alcuna), non appare possibile procedere ad una maggiorazione in questa sede.
Dunque, fermo restando che la quantificazione del danno da invalidità temporanea e di quello per spese mediche non sono state censurate, il complessivo danno non patrimoniale va così rideterminato:
danno non patrimoniale permanente per postumi dell'1,5%, euro 2.694,00 (in applicazione della tabella attualmente vigente, costituendo principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito”: cfr., ex multis, Cass. n.
19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del
11/05/2012);
12 danno non patrimoniale temporaneo euro 2.499,00.
Dunque il danno non patrimoniale - di pertinenza del minore - ammonta ad euro
5.193,00.
Trattandosi di debito di valore, già attualizzato, tale somma dev'essere maggiorata degli interessi compensativi, calcolati devalutando al momento del fatto il suddetto importo capitale e computando gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno.
Il danno correlato alle spese mediche, invece, di pertinenza della madre sig.ra CP_1 come già acclarato dal tribunale, ammonta ad euro 427,00.
Tale somma dev'essere poi rivalutata tenendo conto della svalutazione monetaria intervenuta dagli esborsi e computando sulla somma rivalutata anno per anno gli interessi legali (come già indicato dal primo giudice).
Tuttavia, nel proprio atto d'appello dell'8.4.2019 OVS ha allegato d'aver dato esecuzione alla sentenza di primo grado, corrispondendo a parte convenuta la complessiva somma di euro 17.188,86, tra credito risarcitorio e spese di primo grado, e parte convenuta non ha contestato tale circostanza.
Dunque, pur non potendosi eseguire un compiuto conteggio, essendo ignota la data dell'avvenuto pagamento, per accertare i rapporti di debito/credito tra le parti occorre accertare a quanto ammontassero alla data del pagamento i crediti risarcitori, comprensivi della rivalutazione e degli interessi compensativi maturati sino a tale data, e Part verificare quanto abbia pagato in eccesso.
La somma indebitamente pagata dovrà quindi essere restituita dalla parte appellata all'appellante maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento, posto che l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo Cass. n° 34011/2021).
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza 13 della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, pur essendo l'appello parzialmente accolto, la parte appellata all'esito dei due gradi s'è vista riconoscere tutte le voci di credito azionate, seppur in misura inferiore (quanto al danno non patrimoniale) rispetto a quanto domandato, ciò che fonda il suo diritto all'integrale refusione delle spese.
Invero, come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v. sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022), seppur la liquidazione sia stata inferiore a quella pretesa, ciò non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), e può giustificare la compensazione (totale o parziale) solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.
Pertanto, applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000 (avuto riguardo al valore del credito effettivamente riconosciuto), sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, secondo i valori medi (stante la media difficoltà della controversia), agli appellati spettano:
per il primo grado gli importi già liquidati dal tribunale, posto che il ridimensionamento del credito non ha determinato un mutamento dello scaglione applicabile;
per il secondo grado euro, stante la maggiorazione ex art. 4 secondo comma D.M.
55/14, per la difesa di due parti (madre e figlio), euro 7.551,70.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1314/2018 del Tribunale di Parte_1
Siena, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina il credito risarcitorio a titolo di danno non patrimoniale in favore del minore nella somma di euro Per_1 14 5.193,00, oltre accessori come meglio indicato in motivazione, confermando per la il credito per spese mediche di euro 427,00, oltre accessori come CP_1 meglio indicato in motivazione;
conferma la condanna di OVS alle spese di lite del primo grado e condanna
l'appellante a corrispondere agli appellati le spese del presente grado, che liquida nella somma di euro 7.551,70; condanna gli appellati a restituire all'appellante quanto percepito a titolo di danno non patrimoniale in misura superiore alla somma di euro 5.193,00 maggiorata degli interessi compensativi maturati fino al pagamento - oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 726/2019 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. CRISTIANO CALUSSI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLANTI contro
e , quali esercenti la responsabilità Controparte_1 CP_2 genitoriale sul figlio minore (c.f. ), e la Persona_1 C.F._1 anche in proprio, con il patrocinio dell'avv. ANGELO GRECO, elettivamente CP_1 domiciliati come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza n. 1314/2018 pubblicata il
15.11.2018 dal Tribunale di Siena in persona del Giudice Got Dott.ssa Verzillo, ed in accoglimento dei motivi di appello sopra articolati sub 1), 2), 3) e 4), respingere la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese;
in
1 ipotesi, voglia dichiarare un concorso preponderante di colpa ex art. 1227 c.c. di coloro che avevano la vigilanza sul minore in ordine al verificarsi dei fatti di Persona_1 causa e, per l'effetto, condannare al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto, per quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., che parte attrice non ha aderito alla proposta formulata dal Giudice;
con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. Con condanna alla restituzione della somma di € 17.188/86 già versata dalla comparente in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con riserva di ripetizione di quanto pagato dal proprio assicuratore in esecuzione della sentenza impugnata.
In via istruttoria insiste, occorrendo per l'ammissione della prova orale dedotta nella seconda memoria ex art. 183, 6 co. c.p.c. che ritrascrive:
1) D.C.V. che l'ascensore sito all'interno della Galleria Metropolitan del centro commerciale OVIESSE in Siena, piazza della Posta è stato sottoposto ai controlli periodici di cui ai sette documenti che vi si mostrano.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze:
- In tesi, nel merito, respingere l'appello proposto dalla società ; Parte_2
- in ipotesi, nel merito, accertato e dichiarato che il sinistro per cui è processo si è verificato per responsabilità della società determinare secondo Parte_2 giustizia il risarcimento dovuto da detta società a e quali Controparte_1 CP_2 esercenti la potestà genitoriale del danneggiato altresì confermando la Persona_1 liquidazione della somma di 427,00 in favore di a titolo di rimborso delle Controparte_1 spese mediche;
con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali;
- In ipotesi subordinata, in via istruttoria, disporre eventuale TU sulle pregresse e sulle attuali condizioni dell'ascensore;
- in ogni caso, con alla refusione del compenso e delle spese del presente grado di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1314/2018 del Tribunale di Siena, in materia di responsabilità da cose in custodia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
e , quali genitori esercenti la potestà sul minore Controparte_1 CP_2 Per_1
(e anche in proprio, per il danno correlato alle spese mediche sostenute
[...] CP_1 per il figlio), avevano citato innanzi al Tribunale di Siena per ottenere il Parte_2 risarcimento dei danni, ex art. 2051 e/o 2043 c.c., subiti dal loro figlio di tre anni il 16 2 novembre 2013 in Siena, piazza della Posta, quando il medesimo, appena uscito dal negozio OVIESSE all'interno della galleria Metropolitan, accompagnato dalla sorella
(ventitreenne) si feriva alla mano destra, che restava incastrata nella Parte_3 porta dell'ascensore del negozio di proprietà e gestito dalla convenuta. Part si era costituita, contestando ogni responsabilità e che vi fosse un nesso di causa tra la cosa e l'evento, ritenendo invece l'evento ascrivibile a colpa “di colei che accompagnava il minore e/o dei genitori per averglielo affidato”.
Il tribunale, espletata una ctu medico-legale, con sentenza 1314/18 ha ravvisato la responsabilità della convenuta e liquidato in favore di parte attrice la somma di euro
9.510,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, ed oltre alle spese processuali;
in particolare, ritenuto che la percentuale di danno permanente stimata dal ctu nella misura dell'1,5% fosse troppo esigua, ha riconosciuto postumi nella misura del
3%, liquidando su tale base il danno non patrimoniale in applicazione della tabella milanese, e poi riconosciuto un'ulteriore somma pari ad 1/3 del complessivo danno non patrimoniale permanente a titolo di danno morale. Inoltre, ha condannato parte convenuta a rifondere le spese processuali a parte attrice.
OVS ha appellato tale pronuncia, facendo valere i seguenti motivi:
I. per violazione di legge (art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c.), per Pt_4 omessa e/o contraddittoria motivazione in punto di an debeatur: il tribunale aveva ritenuto che il bambino si fosse ferito rimanendo incastrato con la mano destra nell'angolo della porta dell'ascensore, laddove invece gli attori in citazione avevano allegato che “la mano destra del minore restava incastrata nella porta dell'ascensore del negozio” e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. avevano affermato che la mano del bambino era rimasta
“incastrata mentre la porta si apriva, nel coprifilo dell'ascensore”, di talché la dinamica del sinistro era oscura e generica e comunque mai riferita dalla parte danneggiata ad un angolo della porta;
inoltre, nonostante le contestazioni avanzate da essa società circa il nesso causale tra l'ascensore e il ferimento, il primo giudice non aveva espletato attività istruttoria, di talché alcuna prova poteva dirsi raggiunta;
ad ogni modo, il sinistro era imputabile esclusivamente alla condotta di colei che accompagnava il bambino di appena tre anni e gli consentiva di avvicinarsi all'ascensore senza le opportune cautele (e/o dei genitori che l'avevano affidato alla sorella);
II. Grave violazione di legge (artt. 101, 115 e 258 ss. c.p.c. e art. 2697
c.c.). Irragionevolezza manifesta: il primo giudice era incorso in una grave violazione di legge, procedendo ad un'ispezione non formalmente disposta ed al di fuori del contraddittorio, come emergeva dalla sentenza, nella parte in cui 3 (cfr. pag. 3) dava atto che: “il giudice ha personalmente verificato sul luogo dell'infortunio – in data odierna – che l'ascensore è stato modificato, rispetto alle foto prodotte in atti. In particolare, lo spazio vuoto tra la porta in vetro dell'ascensore e la parete interna del medesimo, ben visibile dalla foto 2, risulta oggi “chiuso” con pannello in acciaio, uguale al rivestimento interno dell'ascensore. Elemento importantissimo, in quanto il giudice ne deduce che la convenuta, diversamente da quanto affermato nella comparsa di costituzione, ha di fatto compreso l'insidiosità dell'ascensore e rimediato eliminando l'intercapedine esistente tra la porta a vetro e il vano ascensore”;
III. Manifesta irragionevolezza e omessa motivazione in punto di quantum debeatur: inoltre, il tribunale si era discostato dalle risultanze della TU medico legale, senza fornire alcuna motivazione, e nonostante lo stesso ctp degli attori e gli attori medesimi avessero aderito alla quantificazione del ctu;
IV. Violazione di legge (art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.). Illegittima ed erronea liquidazione della personalizzazione e del danno morale.
Ultrapetitum: infine, senza che ciò fosse stato richiesto dagli attori, e mancandone i presupposti, il giudice di prime cure aveva riconosciuto la personalizzazione massima del danno e, dopo aver applicato la tabella milanese, anche un danno morale in via autonoma.
Gli appellati si sono costituiti, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, e rilevando che dalla documentazione fotografica prodotta con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 2) c.p.c. ben emergeva come un lembo di pelle del minore fosse rimasto incastrato nel coprifilo dell'ascensore; comunque, in ipotesi, hanno riproposto le proprie istanze istruttorie in punto di dinamica del sinistro.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta e rimessa sul ruolo perché, in ragione dell'arretrato nel ruolo del Relatore dott. Covini, non era stato possibile tenere la camera di consiglio per la decisione prima del pensionamento del Presidente del Collegio decidente dott. Riviello.
Successivamente, con ordinanza del 10.11.2022, sono state ammesse le prove orali di parte appellata, poi espletate all'udienza del 26.1.2023.
La causa è quindi stata trattenuta in decisione una seconda volta e rimessa sul ruolo per la prolungata malattia del Relatore dott. Covini;
infine, è stata trattenuta in decisione
(con nuovo collegio) con ordinanza in data 19.2.2025 a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Il secondo motivo d'appello: l'illegittima ispezione del giudice.
Poiché ha ad oggetto la modalità di formazione del materiale probatorio, appare opportuno esaminare in via preliminare il secondo motivo d'appello, col quale ha Part
4 censurato l'atto “ispettivo” del giudice di prime cure che, per sua stessa ammissione, prima di pronunciare la sentenza appellata (il giorno stesso) s'è recato sui luoghi di causa dove ha accertato che l'ascensore era medio tempore stato modificato (in modo tale che lo spazio vuoto tra la porta in vetro dell'ascensore e la parete interna del medesimo risultava dopo la modifica “chiuso” con pannello in acciaio, uguale al rivestimento interno dell'ascensore).
Come evidenziato dall'appellante, il primo giudice ciò ha fatto senza fondare tale attività su di un provvedimento istruttorio - non avendo mai disposto un'ispezione giudiziale - e, di conseguenza, senza alcun preventivo contraddittorio e senza che alcuna delle parti abbia potuto presenziare a tale accesso.
Si tratta, dunque, di un atto abnorme, in contrasto con le norme processuali (v. art. 258
c.p.c.) e, ancor prima, coi principi cardine del giudizio civile, codicistici (v. artt. 101 e 115
c.p.c.) e costituzionali (v. artt. 24 e 111 Cost.).
In quanto tale, la prova esperita è inutilizzabile e l'acclarato mutamento dello stato dei luoghi non può dirsi acquisito al giudizio.
Ciononostante, per quanto si va ad esporre sub 3, si deve confermare l'affermazione del tribunale di sussistenza dell'an debeatur.
3. Il primo motivo d'appello: la responsabilità.
Il tribunale ha ritenuto che la convenuta fosse responsabile per il sinistro in esame ex art. 2051 c.c. così argomentando: “Parte convenuta, a pag. 3 della comparsa di costituzione contraddittoriamente afferma sussistere l'onere probatorio in capo all'attrice, salvo poi riportare la giurisprudenza dominante in materia, che riconosce la responsabilità oggettiva del custode, salvo la prova del caso fortuito.
Nel caso in esame, dalle due fotografie a colori scattate nell'immediatezza del sinistro e raffiguranti, rispettivamente,(foto 2) il lembo di pelle del minore (rimasto incastrato nel coprifilo del vetro Persona_1 dell'ascensore) e (foto 1) il sangue subito colato, copioso, dalla mano infortunata, prodotte da parte attrice con mem.2
183 cpc, si evince la prova certa dell'an.
Dalla disposta TU si evince il nesso di causalità tra le lesioni riportate e l'evento. [...]
Il giudice ha personalmente verificato sul luogo dell'infortunio – in data odierna – che l'ascensore è stato modificato, rispetto alle foto prodotte in atti. In particolare , lo spazio vuoto tra la porta in vetro dell'ascensore e la parete interna del medesimo, ben visibile dalla foto 2, risulta oggi “chiuso” con pannello in acciaio, uguale al rivestimento interno dell'ascensore.
Elemento importantissimo, in quanto il giudice ne deduce che la convenuta, diversamente da quanto affermato nella comparsa di costituzione, ha di fatto compreso l'insidiosità dell'ascensore e rimediato, eliminando l'intercapedine esistente tra la porta a vetro ed il vano ascensore.
5 Pertanto, l'ascensore all'epoca dell'infortunio, presentava un difetto costituente insidia, in quanto non visibile e quindi imprevedibile.
Parte convenuta, custode del bene, risponde del danno prodotto al piccolo . Persona_1
Depurata tale motivazione dal riferimento alla modifica dell'ascensore ed al conseguente Part riconoscimento da parte di dell'insidiosità della res al momento del fatto - e rilevato che tale riconoscimento è elemento estraneo alla fattispecie dell'art. 2051 c.c. e superfluo ai fini del decidere - si deve dunque vagliare l'affermazione di responsabilità per danno da cosa in custodia.
Il motivo d'appello s'articola attraverso le seguenti censure:
a) il tribunale aveva ritenuto che il bambino si fosse ferito rimanendo incastrato con la mano destra nell'angolo della porta dell'ascensore, mentre gli attori in citazione avevano allegato che la mano destra del minore era rimasta incastrata nella porta dell'ascensore del negozio e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. avevano affermato che la mano del bambino era rimasta incastrata mentre la porta si apriva, nel coprifilo dell'ascensore;
b) la dinamica del sinistro era stata prospettata in modo oscuro e generico;
c) non essendo stata espletata attività istruttoria, non v'era prova della dinamica del sinistro;
d) ad ogni modo, il sinistro era imputabile esclusivamente, o quantomeno in modo preponderante, alla condotta della sorella che accompagnava il bambino di appena tre anni e gli consentiva di avvicinarsi all'ascensore senza le opportune cautele (e/o ai genitori del bambino che l'avevano affidato alla sorella).
Nessuno di tali argomenti appare idoneo ad escludere la responsabilità del custode: il nesso causale tra l'ascensore e le lesioni appare provato, e a non essere dimostrato è il caso fortuito.
Quanto ai punti a) e b), è evidente che il dire che la manina era rimasta incastrata nel coprifilo dell'ascensore, allo scorrere della porta verso l'apertura, costituisce una mera specificazione, ammissibile, del dire che era rimasta incastrata in tale porta;
che poi ciò sia avvenuto nell'angolo della porta (come affermato dal tribunale) è a sua volta vero, e coerente con la prospettazione attorea, nel senso che lo spazio insidioso tra l'anta scorrevole della porta dell'ascensore e la parte fissa dell'ingresso dell'ascensore è appunto nello spazio esterno, d'angolo tra la porta e lo stipite. Dunque, l'allegazione era sufficientemente chiara e specifica e la sentenza congruente con essa.
Quanto alla prova del fatto storico, essa è divenuta palese alla luce delle prove espletate in questo grado.
6 Peraltro, già la documentazione versata in atti era eloquente: le fotografie depositate dagli attori con la prima memoria istruttoria - che parte convenuta non ha contestato né che si riferissero all'ascensore in esame né che fossero state scattate subito dopo il fatto
- ben evidenziano un lembo di pelle ancora attaccato all'anta scorrevole e tracce ematiche.
Tali foto, in particolare, ritraggono le seguenti immagini, che si riportano proprio perché
(seppur non di ottima qualità) sono oltremodo significative:
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Dunque, vi è la prova chiara che l'ascensore - che, ciò è pacifico, era nella custodia di Part
- nell'aprirsi lasciava un'ampia fessura tra l'anta e il coprifilo.
I testi Mori, e escussi in questo grado di giudizio, poi, hanno Tes_1 Pt_3 confermato integralmente la dinamica del sinistro: i primi due non hanno assistito al fatto, ma sentendo gridare il bambino e la ragazza che lo accompagnava hanno potuto comprendere a grandi linee l'accaduto; la teste invece, ha dichiarato “confermo Pt_3 che la mano si incastrava nel coprifilo in lamiera dell'ascensore, era una lamiera d'acciaio con tre viti che aveva un tratto sporgente ed aveva trascinato dapprima la manica del cappotto e poi la manina di mio fratello”; a specifica domanda dell'istruttore se fosse
7 stato il bambino a poggiare la mano sulla porta dell'ascensore quando si era aperta o se invece era rimasta incastrata la manica del giubbotto, la teste ha ribadito la suddetta versione.
A fronte di tale quadro, è evidente come il capitolo di prova formulato dall'appellante (già dichiarato inammissibile sia dal Tribunale che da questa Corte) e nel quale essa ha insistito - volto a dimostrare che l'ascensore era stato oggetto di costante manutenzione nel corso del tempo (ad opera della ditta Kone) - sia del tutto ininfluente ai fini del decidere, posto che il sinistro non è conseguenza di un difetto di funzionamento dell'impianto di sollevamento, ma della pericolosità intrinseca della cabina, e in particolare della porta e dei relativi profili.
D'altro canto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. da ultimo
Cass. 08/07/2024 n. 18518), la responsabilità del custode ha natura oggettiva e a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile.
Tale responsabilità può essere esclusa o dalla prova - di cui è onerato il custode - del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione - di cui parimenti è onerato il custode - della rilevanza causale esclusiva alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (v. da ultimo Cass. 7/04/2023 n. 11152).
In particolare, secondo l'appellante, nel caso di specie la rilevanza causale del sinistro andrebbe attribuita alla sorella, adulta, del bambino che non avrebbe vigilato adeguatamente su di lui, impedendogli di mettere la manina tra l'anta scorrevole e il coprifilo dell'ascensore.
Tuttavia, tale eccezione è infondata sotto plurimi profili.
Intanto, dall'istruttoria espletata (v. teste è emerso che non fu il bambino ad Pt_3 infilare la mano nella feritoia, ma la manica del suo cappottino a restare incastrata e per il movimento dell'anta a trascinare la manina.
Poi - e dunque anche qualora si volesse dubitare dell'attendibilità della teste in Pt_3 quanto coinvolta in prima persona nel sinistro, come adulto che accompagnava il piccolo Part
- in concreto, non ha dimostrato, com'era suo onere, che la sorella del bambino fosse disattenta e non stesse tenendo il piccolo per mano e, poiché il sinistro avvenne in una manciata di secondi, mentre l'ascensore si stava aprendo e i due fratelli si accingevano ad uscire, anche tenendo il bambino per mano, accanto a sé, e guardando
8 ciò che faceva, la sorella non avrebbe potuto impedire al fratellino d'infilare la mano nella fessura (tanto più che ignorava l'insidiosità dell'ascensore).
Ma v'è di più: finanche se essa fosse stata distratta, comunque tale distrazione non potrebbe assurgere a fortuito, posto che è tutt'altro che imprevedibile che l'ascensore di un grande magazzino sia frequentato anche da bambini piccoli, che possono infilare le manine anche se vigilati (bastando un attimo) e dunque l'appellante avrebbe dovuto allestire un ascensore che non presentasse tale insidiosa fessura (tra l'altro pericolosa anche per gli adulti, potendovi finire in ipotesi, per esempio, il lembo di un vestito). Si trattava, insomma, di un sinistro non solo prevedibile, ma anche prevenibile, essendo sufficiente ridurre la fessura o mettervi una protezione.
Ferma restando dunque la responsabilità del custode, rimane da chiedersi se il credito risarcitorio debba essere decurtato in conseguenza di un dedotto concorso di colpa ex art. 1227 comma primo c.c.
Nel rispondere a tale quesito, anche in forza dell'art. 342 c.p.c. che onera l'appellante di Part proporre specifici motivi di doglianza, si deve preliminarmente rilevare che ha imputato un concorso di colpa alla sorella del piccolo, e/o ai genitori che gliel'avevano affidato.
Partendo da questi ultimi, si deve rilevare che la deduzione è apodittica e non accompagnata da alcun concreto motivo per cui il piccolo non avrebbe dovuto essere affidato alla sorella che aveva ben 23 anni.
Ma anche la pretesa di ricondurre il contegno della sorella del bambino alla norma dell'art. 1227 comma primo c.c. è priva di fondamento, posto che giammai la condotta di lei potrebbe diminuire il credito risarcitorio del piccolo, posto che ad essere danneggiata non è lei, ma lui;
il contegno di chi aveva l'obbligo di badare all'infante potrebbe al più dar vita ad un concorso di più danneggianti nella causazione del fatto dannoso, ex art. 2055 c.c., che legittimerebbe comunque il danneggiato a rivolgere la propria pretesa nei confronti di uno soli dei condebitori solidali.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ribadito costantemente dopo la pronuncia a Sezioni Unite n. 351 del 17 febbraio 1964), infatti, a rilevare in un caso quale quello in esame non è tanto il contegno di colui che accompagna e sorveglia il soggetto incapace, quanto lo stesso contegno dell'incapace.
La Suprema Corte ha più volte evidenziato che la posizione del sorvegliante e degli ulteriori danneggiati diversi dalla cd. vittima primaria può assumere valore ex art. 1227, comma 2, c.c., esclusivamente ove agiscano "iure proprio", mentre l'accertamento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del contributo causale della vittima all'evento dannoso, ai fini della riduzione proporzionale dell'obbligo risarcitorio, va condotto avuto riguardo alla vittima primaria, e prescinde dall'età e dallo stato di incapacità naturale 9 della stessa, non rilevando la condotta del soggetto che ne aveva la sorveglianza, sotto il profilo di una eventuale "culpa in vigilando" e/o "in educando". Infatti, tale accertamento
è di tipo oggettivo e va condotto alla stregua dello standard ordinario diligente dell'uomo medio, verificando se vi sia un contrasto con una regola stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza e senza che occorra un comportamento colposo soggettivamente imputabile della detta vittima. Part Poiché non ha dedotto nel proprio appello un concorso colposo “oggettivo” del danneggiato incapace, alcuna applicazione dell'art. 1227 comma primo c.c. può aver luogo.
Ad abundantiam, si rileva che poiché la teste ha riferito che il sinistro avvenne Pt_3 perché la manica del cappottino del piccolo rimase agganciata, e poiché era onere dell'appellante dimostrare il contegno “obiettivamente” colposo del bambino, anche sotto tale profilo la sua deduzione non potrebbe essere accolta.
Dunque, parte appellata ha diritto all'integrale risarcimento del danno.
4. Il terzo motivo d'appello: la quantificazione dei postumi. Part Col terzo motivo d'appello, ha lamentato che il tribunale si era discostato dalle risultanze della TU medico legale, senza fornire alcuna motivazione, e nonostante lo stesso ctp degli attori e gli attori medesimi avessero aderito alla quantificazione del ctu.
Tale motivo è fondato.
Il primo giudice, dopo aver dato conto che il ctu aveva quantificato i postumi permanenti nella misura del 1,5%, ha rilevato che: “Non si condivide la valutazione dei postumi permanenti effettuata dal TU , in quanto il medesimo, cita la nutrita bibliografia di riferimento , omettendo di sintetizzare al giudice il motivo per cui giunga al riconoscimento di 1 – 1,5 punti , che appaiono irrisori. Il giudice stima congrua la valutazione del CTP dr ed applica le tabelle Milanesi”. Per_2
Come correttamente rilevato dall'appellante, la motivazione sul punto è meramente apparente, non essendovi alcuna spiegazione del perché l'1,5% sarebbe incongruo.
Ma v'è di più: il tribunale adotta una quantificazione che ricava dalla perizia di parte svolta ante causam dal dott. quando lo stesso dott. assunte le vesti di ctp Per_2 Per_2 degli attori nella ctu medico-legale disposta in corso di causa, all'esito delle operazioni peritali (cfr pag. 5 della relazione peritale) ha concordato con le valutazioni del ctu dott.
, ritenendo congrua la valutazione dei danni da lui effettuata. Per_3
Pertanto, l'invalidità permanente va liquidata adottando come percentuale di riferimento quella dell'1,5%.
Prima di procedere ad una nuova liquidazione appare tuttavia necessario valutare anche il quarto motivo di appello, relativo ad una presunta personalizzazione del danno e al riconoscimento di un danno morale in via autonoma.
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5. Il quarto motivo d'appello: la modalità di liquidazione del danno.
Secondo l'appellante, il procedimento liquidatorio sarebbe errato perché il tribunale avrebbe riconosciuto una personalizzazione massima, del 50%, senza alcuna motivazione, e avrebbe anche riconosciuto un ulteriore danno morale in via autonoma.
In realtà, però, nonostante una certa confusione grafica, il tribunale non ha affatto applicato una personalizzazione, né del 50% né in misura inferiore.
Solo, ha riportato la seguente tabella (mutuata dal sito : Pt_5
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2018
Età del danneggiato alla data del sinistro 3 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno non patrimoniale € 1.662,76
Punto base I.T.T. € 98,00
Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%
Danno risarcibile € 4.938,00
Aumento personalizzato (max 50%) € 7.407,00
Invalidità temporanea totale € 1.960,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 0,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 539,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 0,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.499,00
Spese mediche € 427,00
Altre spese € 0,00
TOTALE GENERALE: € 7.864,00
Dunque, ha semplicemente indicato il danno non patrimoniale permanente nella somma di euro 4.938,00 (e non nella somma maggiorata di euro 7.407,00, che infatti non è in neretto) e ad essa ha sommato la somma di euro 2.499,99 a titolo di danno non patrimoniale temporaneo totale (tra ITA e ITP) e quella di euro 427,00 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche (infatti la somma di tali tre importi è 7.864,00).
Poi, ha aggiunto a tale tabella questo ulteriore capoverso:
11 “Oltre euro 1646,00 per danno morale, pari ad 1/3 del danno biologico. Totale euro 9.510,00” - evidenziando che “Il danno morale merita valutazione autonoma, rilevato che il piccolo di soli 3 anni ha, in conseguenza della lesione, patito una grande sofferenza ,perché proprio a causa della giovane età ogni evento è amplificato ed egli non comprende il motivo di quanto accadutogli ed altresì non comprende il motivo del tempo necessario alla guarigione, in cui gli sarà impedito giocare, andare alla scuola materna e compiere tutte le altre attività proprie dell'infanzia. Il bambino vede alterata la normalità di vita e non ne comprende assolutamente il motivo. Ciò è causa di grande sofferenza”.
Così facendo, tuttavia, non s'è resa conto che il danno morale permanente era già compreso in misura standard (di ¼) nel danno non patrimoniale permanente (la somma di euro 4.938,00 è composta per euro 3.951,00 dal danno biologico e per il resto dal danno morale).
Per di più, la motivazione del riconoscimento di tale ulteriore importo, quasi fosse una sorta di personalizzazione del danno permanente, appare incoerente: sicuramente stante la tenerissima età il bambino ha patito un patema ed uno sconvolgimento maggiori di quelli che avrebbe patito un adulto per la medesima lesione, e tuttavia ciò in via del tutto temporanea, non essendovi alcuna ragione per ipotizzare che la minuscola cicatrice alla mano lo turbi più di quanto non avrebbe turbato un soggetto che si fosse infortunato in età adulta.
Coerentemente con la valorizzazione della maggior difficoltà di sopportare il tempo necessario alla guarigione, ed anche perché, appunto, sicuramente il trauma per il piccolo fu maggiore, il tribunale avrebbe allora dovuto, piuttosto, aumentare anche in misura massima (del 50%) la diaria di 98,00 euro, che invece ha applicato senza aumento alcuno.
Peraltro, poiché per tale profilo non v'è appello incidentale (né deduzione alcuna), non appare possibile procedere ad una maggiorazione in questa sede.
Dunque, fermo restando che la quantificazione del danno da invalidità temporanea e di quello per spese mediche non sono state censurate, il complessivo danno non patrimoniale va così rideterminato:
danno non patrimoniale permanente per postumi dell'1,5%, euro 2.694,00 (in applicazione della tabella attualmente vigente, costituendo principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito”: cfr., ex multis, Cass. n.
19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del
11/05/2012);
12 danno non patrimoniale temporaneo euro 2.499,00.
Dunque il danno non patrimoniale - di pertinenza del minore - ammonta ad euro
5.193,00.
Trattandosi di debito di valore, già attualizzato, tale somma dev'essere maggiorata degli interessi compensativi, calcolati devalutando al momento del fatto il suddetto importo capitale e computando gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno.
Il danno correlato alle spese mediche, invece, di pertinenza della madre sig.ra CP_1 come già acclarato dal tribunale, ammonta ad euro 427,00.
Tale somma dev'essere poi rivalutata tenendo conto della svalutazione monetaria intervenuta dagli esborsi e computando sulla somma rivalutata anno per anno gli interessi legali (come già indicato dal primo giudice).
Tuttavia, nel proprio atto d'appello dell'8.4.2019 OVS ha allegato d'aver dato esecuzione alla sentenza di primo grado, corrispondendo a parte convenuta la complessiva somma di euro 17.188,86, tra credito risarcitorio e spese di primo grado, e parte convenuta non ha contestato tale circostanza.
Dunque, pur non potendosi eseguire un compiuto conteggio, essendo ignota la data dell'avvenuto pagamento, per accertare i rapporti di debito/credito tra le parti occorre accertare a quanto ammontassero alla data del pagamento i crediti risarcitori, comprensivi della rivalutazione e degli interessi compensativi maturati sino a tale data, e Part verificare quanto abbia pagato in eccesso.
La somma indebitamente pagata dovrà quindi essere restituita dalla parte appellata all'appellante maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento, posto che l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo Cass. n° 34011/2021).
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza 13 della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, pur essendo l'appello parzialmente accolto, la parte appellata all'esito dei due gradi s'è vista riconoscere tutte le voci di credito azionate, seppur in misura inferiore (quanto al danno non patrimoniale) rispetto a quanto domandato, ciò che fonda il suo diritto all'integrale refusione delle spese.
Invero, come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v. sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022), seppur la liquidazione sia stata inferiore a quella pretesa, ciò non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), e può giustificare la compensazione (totale o parziale) solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.
Pertanto, applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000 (avuto riguardo al valore del credito effettivamente riconosciuto), sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, secondo i valori medi (stante la media difficoltà della controversia), agli appellati spettano:
per il primo grado gli importi già liquidati dal tribunale, posto che il ridimensionamento del credito non ha determinato un mutamento dello scaglione applicabile;
per il secondo grado euro, stante la maggiorazione ex art. 4 secondo comma D.M.
55/14, per la difesa di due parti (madre e figlio), euro 7.551,70.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1314/2018 del Tribunale di Parte_1
Siena, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina il credito risarcitorio a titolo di danno non patrimoniale in favore del minore nella somma di euro Per_1 14 5.193,00, oltre accessori come meglio indicato in motivazione, confermando per la il credito per spese mediche di euro 427,00, oltre accessori come CP_1 meglio indicato in motivazione;
conferma la condanna di OVS alle spese di lite del primo grado e condanna
l'appellante a corrispondere agli appellati le spese del presente grado, che liquida nella somma di euro 7.551,70; condanna gli appellati a restituire all'appellante quanto percepito a titolo di danno non patrimoniale in misura superiore alla somma di euro 5.193,00 maggiorata degli interessi compensativi maturati fino al pagamento - oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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