Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 10/12/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02728/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00190/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 190 del 2024, proposto da
Comune di Partanna, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Giovanna Alagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana-Assessorato Regionale Alle Attivita' Produttive-Dipartimento Regionale Attivita' Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. n. 45138 del 10/11/2023 emesso e notificato in data 10.11.2023 dalla
Regione Siciliana - Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento Regionale delle Attività
Produttive, con il quale è stata determinata l'inammissibilità delle spese rendicontate riguardo al
contributo concesso con il D.D.G. n. 1643/6.S del 18/10/2022 e la conseguente non ammissibilità a
finanziamento delle spese rendicontate per l'importo complessivo di € 195.000,00 relativo agli
affidamenti di cui alle determinazioni a contrarre n. 122 del 27/03/2023, n. 135 del 05/04/2023 e n.
213 del 26/05/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. TO SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Partanna, con D.G.M. n. 56 del 06/05/2021, ha aderito all'Avviso Pubblico Azione 1.3.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020 “Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta pubblici e privati appartenenti alla Quadrupla Elica”. In virtù di quanto sopra, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 139 del 15/09/2021, il Comune di Partanna ha approvato uno schema di accordo/protocollo di intesa con i soggetti rappresentanti la Quadrupla Elica per la realizzazione del “Living Lab Valle del Belice” e, con D.G.M. n. 149 del 30/09/2021, ha approvato il progetto definitivo del Living Lab “Valle del Belice” per un importo complessivo di € 300.000,00.
Con D.D.G. n. 1643/6.S del 18/10/2022 del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Living Lab Valle del Belice” del CLLD VALLE DEL BELICE, presentato dal Comune di Partanna ed è stato concesso il contributo richiesto di € 300.000,00 IVA inclusa, a valere sulle risorse del P.O. FESR SICILIA 2014-2022, Obiettivo Tematico 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”, Azione 1.3.2.
Nella fase di attuazione del progetto, l’amministrazione comunale ha proceduto a una serie di affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e in particolare:
- in data 27/03/2023, con determina Dirigenziale n. 122, ha provveduto ad affidare alla ditta AIV s.r.l. il servizio “di consulenza per la creazione di contenuti relativi alla realizzazione di una app in realtà aumentata inerente il progetto "Living Lab Valle del Belice”, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l’importo di € 24.307,98 + IVA”;
- in data 26/05/2023, con Determina Dirigenziale n. 213, ha provveduto ad affidare alla ditta DIVE! S.r.l. il servizio di “consulenza e lo sviluppo di un Applicazione digitale di realtà aumentata inerente alla realizzazione del progetto "Living Lab Valle del Belice”, per l’importo di €.117.488,58 + IVA 22%;
- in data 05/04/2023, con Determina Dirigenziale n. 135, ha provveduto ad affidare alla ditta CRESM soc. coop. sociale il servizio “di coordinamento e gestione inerente alla realizzazione del progetto "Living Lab Valle del Belice”, per l’importo di € 16.205,32+ IVA.
In data 12/04/2023, con nota prot. n. 8192, il Comune ha provveduto ad inoltrare al Dipartimento Regionale delle Attività Produttive richiesta di anticipo del 15% del contributo concesso così come previsto dal bando e in data 21/09/2023, con la nota prot. n. 20070, ha provveduto ad inoltrare ulteriore domanda di anticipo del 30% del contributo concesso.
Previa comunicazione di avvio del procedimento e acquisizione delle osservazioni dell’amministrazione comunale, l’Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, in data 10.11.2023, ha trasmesso la nota Prot. n. 45138 del 10/11/2023 con la quale è stata determinata l’inammissibilità delle spese rendicontate riguardo al contributo concesso con il D.D.G. n. 1643/6.S del 18/10/2022 e la conseguente non ammissibilità a finanziamento delle spese rendicontate per l’importo complessivo di € 195.000,00 relativo agli affidamenti di cui alle determinazioni a contrarre n. 122 del 27/03/2023, n. 135 del 05/04/2023 e n. 213 del 26/05/2023, e ciò in ragione della prospettata violazione, da parte dell’ente territoriale, degli obblighi di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del disciplinare, sottoscritto dal Comune di Partanna e allegato al decreto di concessione del finanziamento, con il quale il Comune si era impegnato a “rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’Operazione, tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per quanto attiene all’aggiudicazione, sia per quanto riguarda l’esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell’ambiente e pari opportunità”.
La parte ricorrente ha quindi impugnato, chiedendone l’annullamento, la nota Prot. n. 45138 del 10/11/2023 con la quale è stata decretata l’inammissibilità delle spese rendicontate e conseguente riduzione, per l’importo complessivo di € 195.000,00, riguardo al contributo concesso con il D.D.G. n. 1643/6.S del 18/10/2022.
A fondamento della propria azione ha posto i seguenti motivi di censura: Violazione e falsa applicazione dell’Art. 97 della Costituzione, violazione delle regole di imparzialità, di efficacia ed efficienza e di buon andamento dell’amministrazione. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 - Violazione degli artt. 1 e 2 della d.l. 76/2020 – Violazione dell’art. 1337 c.c. – Violazione della legge n. 241/90 - Eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità manifesta, dell'irragionevolezza e dell'incongruenza, della carenza del presupposto – sviamento di potere – Violazione della legge n. 241/90 e s.m.i. - L’agere amministrativo regionale ha determinato un legittimo affidamento .
Si sono costituite in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo le Amministrazioni regionali intimate, deducendo il difetto di giurisdizione del G.A. sulla res controversa, il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana e l’infondatezza del ricorso.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione prospettata dalle parti riveste quella inerente alla giurisdizione del giudice adito.
Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione - nella quale la legge, salvo il caso in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione, attribuisce alla P.A. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse primario, apprezzando discrezionalmente l' an , il quid ed il quomodo dell'erogazione, e al richiedente la posizione di interesse legittimo - da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Cass., Sez. U., 20 luglio 2011, n. 15867; Cass., Sez. U., 17 febbraio 2016, n. 3057; Cass., Sez. U., 22 giugno 2017, n. 15638; Cass., Sez. U., 18 settembre 2017, n. 21549).
Si è altresì precisato che l'atto di concessione qualificata come “provvisoria”, all'esito della graduatoria fra le imprese richiedenti, già crea un credito dell'impresa al contributo, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall'amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell'impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, mentre la eventuale successiva revoca o riduzione del finanziamento – effettuata la verifica della documentazione definitiva inviata dall’impresa ammessa in via provvisoria all’agevolazione – si esprimono in atti nei quali la p.a. non esercita discrezionalità alcuna, dovendosi soltanto uniformare ai principi vincolanti della normativa vigente (v. in tal senso, Corte Cass., Sez. Un., 10 luglio 2006, n. 15618).
Tanto premesso, l’odierno giudizio trae origine dal provvedimento con il quale è stata determinata l'inammissibilità delle spese rendicontate a valere del contributo concesso con il D.D.G. n. 1643/6.S del 18/10/2022 per l'importo complessivo di € 195.000,00. La determinazione di non ammissibilità delle spese rendicontate e la conseguente riduzione del contributo concesso sono motivate a partire dalla violazione di obblighi a cui il beneficiario era tenuto in virtù del disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Siciliana e il Comune di Partanna per la realizzazione dell'operazione Living Lab Valle del Belice, allegato al DDG 1643/6.S del 18/10/2022.
Ed invero, l'art. 2 del Disciplinare, al comma 1 lett. A, prevede testualmente: “ Il Beneficiario provvede a dare attuazione all'Operazione e, al fine di garantire il rispetto delle procedure di gestione previste per il Programma, si obbliga a: a) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'Operazione, tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per quanto attiene all'aggiudicazione, sia per quanto riguarda l'esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell'ambiente e pari opportunità ”.
Nel caso di specie, il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, con il provvedimento che si impugna, ha rilevato la violazione della normativa sugli appalti pubblici e, in particolare, dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e libera concorrenza, il cui rispetto è richiamato esplicitamente all’art. 2, comma 1, lett. A del disciplinare, avuto riguardo agli affidamenti di cui alle determinazioni a contrarre n. 122 del 27/03/2023, n. 135 del 05/04/2023 e n. 213 del 26/05/2023.
La presente controversia si colloca, in altri termini, nella fase successiva all’emanazione del provvedimento di concessione del contributo e attiene non a vizi genetici di quest’ultimo, bensì a presunti inadempimenti, nella fase esecutiva del progetto ammesso a finanziamento, agli obblighi assunti dal beneficiario in sede di sottoscrizione del disciplinare e alla cui osservanza è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione, con la conseguenza che la giurisdizione, giusto l’orientamento sopra richiamato del Giudice regolatore, viene a radicarsi necessariamente presso il giudice ordinario.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo, dovendo nella fattispecie essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riproposto a cura della parte ricorrente, ex art. 11, comma 2 c.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della natura pubblica dei contendenti e della definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN EN, Presidente
TO SA, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO SA | AN EN |
IL SEGRETARIO