Ordinanza cautelare 24 gennaio 2022
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 24/06/2025, n. 12491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12491 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12491/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13851/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13851 del 2021, proposto da
Ener.Bit S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani e Francesca Sbrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pesce e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona dei rispettivi Ministri legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota prot. n. GSEWEB/P20210570399 del 22 ottobre 2021, con la quale il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ha comunicato ad ENER.BIT S.r.l. il rigetto della richiesta di concessione degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al D.M. del 16 febbraio 2016, identificata al n. CT005193210;
- della nota del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20210446916 del 4 agosto 2021, recante il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, della menzionata richiesta n. CT005193210;
- ove occorrer possa e nei limiti dell'interesse, dell'art. 5.7.1 delle “Regole Applicative del D.M. 16 febbraio 2016”;
- ove occorrer possa e nei limiti dell'interesse, del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2016, adottato di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, nella denegata ipotesi in cui fosse interpretato nel senso di escludere dal novero dei Soggetti Ammessi di cui all'art. 3 del Decreto medesimo le pubbliche amministrazioni che abbiano la disponibilità dell'edificio e lo utilizzino per la propria operatività, pur non essendone proprietarie;
- di ogni altro atto o provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. o dei Ministeri in epigrafe, nella denegata ipotesi in cui fossero interpretati nel senso di escludere dal novero dei Soggetti Ammessi di cui all'art. 3 del Decreto medesimo le pubbliche amministrazioni che abbiano la disponibilità dell'edificio e lo utilizzino per la propria operatività, pur non essendone proprietarie;
- di ogni altro atto a quelli suindicati comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente;
Nonché per la condanna
del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. al risarcimento di tutti i danni cagionati all'odierna società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A. e del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista l’atto del 4 aprile 2025, notificato in data 8 aprile 2025, con il quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, successivamente all’assegnazione della causa al relatore, disposta con decreto del 18 marzo 2025, parte ricorrente ha notificato in data 8 aprile 2025 e depositato in pari data agli atti del giudizio atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal procuratore costituito e dal legale rappresentante della società ricorrente;
Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della prefata rinuncia al ricorso con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio;
Ritenuto che le spese di giudizio possano essere integralmente compensate tra le parti, in conformità alla richiesta di parte ricorrente non opposta dal GSE.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO