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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11484/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa,
lette le note di trattazione scritta di tutte le parti che hanno insistito come in atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies e 127 ter cpc
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11484/2022 promossa da:
, C.F. rapp. e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. EUGENIO MARANO
APPELLANTE
contro concessionario per la riscossione coattiva Controparte_1
delle entrate del P. Iva in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Responsabile pro tempore, rapp. e difesa dall'Avv. Salvatore A. Raciti
APPELLATO
E contro , in persona del Sindaco p.t., p.iva , rapp. e Controparte_2 P.IVA_2
difeso dall'Avv. Maria Pia Di Primo
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio ed il per chiedere la CP_3 Controparte_2
riforma della sentenza n. 298/2022 emessa e depositata in data 10/02/2022,
dal Giudice di Pace di , per il seguente unico motivo: errata CP_2
interpretazione delle prove documentali, circa la correttezza delle notifiche in riferimento sia al verbale n. 5917574 del 29.4.2016 che alla cartella di ingiunzione n. 2018038287991000120373 del 03.06.2019.
In particolare, l'appellante si lamentava che il Giudice di Pace avesse statuito che “definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al RG n.
7130/21, dichiara il ricorso inammissibile e lo rigetta”, ritenendo, pertanto,
correttamente notificato il verbale n. 5917574 e la cartella di ingiunzione n.
2018038287991000120373.
L'appellante, invece, eccepiva di aver avuto conoscenza del verbale oggetto di impugnazione solo attraverso la notifica della cartella di ingiunzione n.
202103821276441837232858 del 26.7.2021 e che le relate di notifica prodotte dalle controparti sarebbero state sottoscritte da soggetto diverso dal destinatario e non legittimato a ricevere in sua vece ai sensi di legge.
Tali notifiche, in particolare, secondo l'appellante sarebbero avvenute senza invio di raccomandata con avviso di ricevimento per rendere edotto il contribuente dell'avvenuta notifica;
in mancanza di atti interruttivi, dunque,
sarebbe intercorsa la prescrizione quinquennale e, per l'effetto, il CP_2
avrebbe perso il diritto di riscuotere il presunto credito vantato.
Si costituiva il il quale, preliminarmente, eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c., per la mancata individuazione dell'oggetto della domanda d'appello; nel merito,
chiedeva il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado;
si costituiva anche chiedendo il rigetto Controparte_4
dell'appello.
§§§
Preliminarmente, si rileva come l'appello sia ammissibile non sussistendo le violazioni dell'art. 342 c.p.c. essendo il motivo di appello adeguatamente specificato ed altrettanto specificato il capo della sentenza di cui si chiede la riforma.
Sempre in via preliminare, è necessario precisare che, sebbene irrituale la citazione in appello (doveva essere introitato con ricorso), l'iscrizione a ruolo
è avvenuta tempestivamente il 12.09.2022 (decadenza dall'impugnazione il
12.09.2022).
In giurisprudenza è ormai consolidato l'orientamento secondo cui l'appello,
ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso (Cass. civ., sez. un., 10 febbraio 2014, n. 2907;
Cass. civ., sez. VI-3, 1° marzo 2017, n. 5295).
§§§
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
In merito al mancato avviso di comunicazione con raccomandata di ricevimento per la notifica del verbale sotteso alle intimazioni impugnate, è
necessario precisare che il ha dimostrato di aver effettuato Controparte_2
Contro la , come si evince dalla cartolina allegata alla produzione documentale nel giudizio di primo grado, subito dopo la notifica effettuata alla residenza dell'odierna appellante.
In verità, nessun avviso di ricevimento poteva produrre il stante che CP_2
la CAN è una notificazione che viene effettuata a mezzo di lettera raccomandata “semplice”, ovvero senza avviso di ricevimento.
Questo principio viene anche confermato dalla Cassazione con ordinanza n.
20736 del 20 luglio 2021, ove è stato altresì ribadito che in questa ipotesi la notifica si perfeziona nei confronti del diretto interessato nel giorno della consegna del piego alla persona abilitata alla ricezione e non in quello,
successivo, di recapito della CAN.
Il verbale, dunque, è stato notificato alla collaboratrice domestica dell'appellante ed è stata emessa CAN, pertanto, la Parte_1 non è stata privata del diritto di proporre opposizione al verbale ex art. 22 L.
689/81.
Se l'appellante avesse voluto contestare le risultanze della relata di notifica in merito alla qualità di collaboratrice domestica di colei che ha ricevuto l'atto,
ovvero, in merito alla effettiva spedizione della CAN, avrebbe dovuto presentare querela di falso, cosa che non è avvenuta.
La relazione di notificazione redatta dall'agente notificatore è un atto pubblico e in quanto tale fa piena prova, fino a querela di falso (art. 221 c.p.c.), della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché
delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Nella notificazione a mezzo posta, le attestazioni presenti nell'avviso fanno fede fino a querela di falso.
La Corte di Cassazione statuisce che “nella notificazione a mezzo del servizio
postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale
dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982,
art. 8 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività
compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza della citata
L. n. 890 del 1982, art. 1, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per
l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un
lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente
postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza
certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in
particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha
l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di
impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso" (Cass. Sent. N.
22058/2019).
Invece, la questione della correttezza o meno della notifica della cartella n.
2018038287991000120373 del 03.06.2019 è irrilevante, in quanto, la notifica della successiva cartella di ingiunzione n. 202103821276441837232858 del
26.7.2021 ha interrotto il termine quinquennale di prescrizione del verbale oggetto di impugnazione.
Infatti, l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 cd. “decreto Cura Italia”,
intitolato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”, recita al comma 1 che: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio
2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di
accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti
impositori”.
Pertanto, alla luce della superiore norma che ha sospeso i termini ai fini della prescrizione della riscossione del credito, essendo stata la cartella di ingiunzione n. 202103821276441837232858 consegnata per la notifica all'ufficio postale in data 11.06.2021, il termine quinquennale di prescrizione non era ancora spirato.
Infatti, il perfezionamento della notifica a mezzo posta per il notificante si ha per eseguita con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. La Cassazione ha affermato che “In materia di notificazione degli atti di
imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini,
previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il
principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito
per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti
tributari dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre
applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né
la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per
il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo,
assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti
necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente
successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”.
§§§
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma integralmente la sentenza n. 298/2022, emessa dal Giudice di
Pace di;
CP_2 - condanna a rifondere al e ad Parte_1 Controparte_2
le spese del presente procedimento, che si Controparte_1
liquidano in € 662,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge per ciascuna parte;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_1
Catania, 10/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa,
lette le note di trattazione scritta di tutte le parti che hanno insistito come in atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies e 127 ter cpc
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11484/2022 promossa da:
, C.F. rapp. e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. EUGENIO MARANO
APPELLANTE
contro concessionario per la riscossione coattiva Controparte_1
delle entrate del P. Iva in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Responsabile pro tempore, rapp. e difesa dall'Avv. Salvatore A. Raciti
APPELLATO
E contro , in persona del Sindaco p.t., p.iva , rapp. e Controparte_2 P.IVA_2
difeso dall'Avv. Maria Pia Di Primo
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio ed il per chiedere la CP_3 Controparte_2
riforma della sentenza n. 298/2022 emessa e depositata in data 10/02/2022,
dal Giudice di Pace di , per il seguente unico motivo: errata CP_2
interpretazione delle prove documentali, circa la correttezza delle notifiche in riferimento sia al verbale n. 5917574 del 29.4.2016 che alla cartella di ingiunzione n. 2018038287991000120373 del 03.06.2019.
In particolare, l'appellante si lamentava che il Giudice di Pace avesse statuito che “definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al RG n.
7130/21, dichiara il ricorso inammissibile e lo rigetta”, ritenendo, pertanto,
correttamente notificato il verbale n. 5917574 e la cartella di ingiunzione n.
2018038287991000120373.
L'appellante, invece, eccepiva di aver avuto conoscenza del verbale oggetto di impugnazione solo attraverso la notifica della cartella di ingiunzione n.
202103821276441837232858 del 26.7.2021 e che le relate di notifica prodotte dalle controparti sarebbero state sottoscritte da soggetto diverso dal destinatario e non legittimato a ricevere in sua vece ai sensi di legge.
Tali notifiche, in particolare, secondo l'appellante sarebbero avvenute senza invio di raccomandata con avviso di ricevimento per rendere edotto il contribuente dell'avvenuta notifica;
in mancanza di atti interruttivi, dunque,
sarebbe intercorsa la prescrizione quinquennale e, per l'effetto, il CP_2
avrebbe perso il diritto di riscuotere il presunto credito vantato.
Si costituiva il il quale, preliminarmente, eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c., per la mancata individuazione dell'oggetto della domanda d'appello; nel merito,
chiedeva il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado;
si costituiva anche chiedendo il rigetto Controparte_4
dell'appello.
§§§
Preliminarmente, si rileva come l'appello sia ammissibile non sussistendo le violazioni dell'art. 342 c.p.c. essendo il motivo di appello adeguatamente specificato ed altrettanto specificato il capo della sentenza di cui si chiede la riforma.
Sempre in via preliminare, è necessario precisare che, sebbene irrituale la citazione in appello (doveva essere introitato con ricorso), l'iscrizione a ruolo
è avvenuta tempestivamente il 12.09.2022 (decadenza dall'impugnazione il
12.09.2022).
In giurisprudenza è ormai consolidato l'orientamento secondo cui l'appello,
ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso (Cass. civ., sez. un., 10 febbraio 2014, n. 2907;
Cass. civ., sez. VI-3, 1° marzo 2017, n. 5295).
§§§
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
In merito al mancato avviso di comunicazione con raccomandata di ricevimento per la notifica del verbale sotteso alle intimazioni impugnate, è
necessario precisare che il ha dimostrato di aver effettuato Controparte_2
Contro la , come si evince dalla cartolina allegata alla produzione documentale nel giudizio di primo grado, subito dopo la notifica effettuata alla residenza dell'odierna appellante.
In verità, nessun avviso di ricevimento poteva produrre il stante che CP_2
la CAN è una notificazione che viene effettuata a mezzo di lettera raccomandata “semplice”, ovvero senza avviso di ricevimento.
Questo principio viene anche confermato dalla Cassazione con ordinanza n.
20736 del 20 luglio 2021, ove è stato altresì ribadito che in questa ipotesi la notifica si perfeziona nei confronti del diretto interessato nel giorno della consegna del piego alla persona abilitata alla ricezione e non in quello,
successivo, di recapito della CAN.
Il verbale, dunque, è stato notificato alla collaboratrice domestica dell'appellante ed è stata emessa CAN, pertanto, la Parte_1 non è stata privata del diritto di proporre opposizione al verbale ex art. 22 L.
689/81.
Se l'appellante avesse voluto contestare le risultanze della relata di notifica in merito alla qualità di collaboratrice domestica di colei che ha ricevuto l'atto,
ovvero, in merito alla effettiva spedizione della CAN, avrebbe dovuto presentare querela di falso, cosa che non è avvenuta.
La relazione di notificazione redatta dall'agente notificatore è un atto pubblico e in quanto tale fa piena prova, fino a querela di falso (art. 221 c.p.c.), della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché
delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Nella notificazione a mezzo posta, le attestazioni presenti nell'avviso fanno fede fino a querela di falso.
La Corte di Cassazione statuisce che “nella notificazione a mezzo del servizio
postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale
dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982,
art. 8 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività
compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza della citata
L. n. 890 del 1982, art. 1, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per
l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un
lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente
postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza
certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in
particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha
l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di
impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso" (Cass. Sent. N.
22058/2019).
Invece, la questione della correttezza o meno della notifica della cartella n.
2018038287991000120373 del 03.06.2019 è irrilevante, in quanto, la notifica della successiva cartella di ingiunzione n. 202103821276441837232858 del
26.7.2021 ha interrotto il termine quinquennale di prescrizione del verbale oggetto di impugnazione.
Infatti, l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 cd. “decreto Cura Italia”,
intitolato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”, recita al comma 1 che: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio
2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di
accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti
impositori”.
Pertanto, alla luce della superiore norma che ha sospeso i termini ai fini della prescrizione della riscossione del credito, essendo stata la cartella di ingiunzione n. 202103821276441837232858 consegnata per la notifica all'ufficio postale in data 11.06.2021, il termine quinquennale di prescrizione non era ancora spirato.
Infatti, il perfezionamento della notifica a mezzo posta per il notificante si ha per eseguita con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. La Cassazione ha affermato che “In materia di notificazione degli atti di
imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini,
previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il
principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito
per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti
tributari dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre
applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né
la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per
il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo,
assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti
necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente
successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”.
§§§
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma integralmente la sentenza n. 298/2022, emessa dal Giudice di
Pace di;
CP_2 - condanna a rifondere al e ad Parte_1 Controparte_2
le spese del presente procedimento, che si Controparte_1
liquidano in € 662,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge per ciascuna parte;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_1
Catania, 10/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa