Art. 22.
La sospensione disciplinare dall'impiego e' inflitta previa inchiesta formale; la sua durata non puo' essere inferiore a due mesi ne' superiore a dodici.
La sospensione disciplinare dall'impiego e' inflitta previa inchiesta formale; la sua durata non puo' essere inferiore a due mesi ne' superiore a dodici.