Articolo 1 della Legge 5 febbraio 1970, n. 22
Articolo 2
Versione
3 marzo 1970
Art. 1.
Ai presidenti delle commissioni dell'esame di Stato di licenza media viene corrisposto, in aggiunta alla eventuale indennita' di missione, un compenso giornaliero di L. 5000. A coloro i quali siano chiamati a presiedere due commissioni di esami il compenso suddetto viene corrisposto una sola volta.
Ai componenti le commissioni viene corrisposto il compenso giornaliero di L. 1200.
Entrata in vigore il 3 marzo 1970
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