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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/04/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 287/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
SEZIONE CIVILE
All'udienza del 17 dicembre 2024, svoltasi, giusta decreto del 26-10-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il G.I., “Ritenuto potersi utilizzare il modulo decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c., anche con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/12/2022, n.37137)”, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14-4-2025, concedendo termine alle parti per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 14-4-2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate il 6-04-2025 da Creset e l'11-04-2025 da . Persona_1
Il Giudice pone la causa in decisione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. a mente del quale “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (281 sexies comma 1 c.p.c.).
pagina 1 di 19 N.R.G. 287/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 287/2021 R.G. avente ad oggetto:
“appello avverso la sentenza n. 18/2021, emessa dal Giudice di Pace di Patti il 15-
01-2021 e depositata il 29/01/2021, nella causa iscritta al n. 381/2020 R.G”;
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), elettivamente domiciliata in Patti (ME), via C.F._1
Ambrosoli n. 6, presso lo studio dell'avv. Michele Mondello, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
Appellante -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Feltre n. 75 (C.F. e P.I.
), nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione del P.IVA_1
pagina 2 di 19 Comune di Patti, elettivamente domiciliata in Patti (ME), via Orti n. 42
(studio avv. Valerio Lanza), recapito professionale dell'avv. Alessandro
Barbaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellata e appellante incidentale -
Conclusioni: All'udienza del 14-04-2025, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 ultimo comma c.p.c.,
con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 22-02-2021, Persona_1
impugnava la sentenza n. 18/2021, emessa dal Giudice di Pace di Patti il 15-
01-2021 e depositata il 29-01-2021, e, in ragione dell'unico motivo di appello indicato nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande: “Riformare l'impugnata sentenza e per
l'effetto condannare parte appellata al pagamento delle spese di giustizia del primo
grado; 2) Confermare per il resto la sentenza impugnata;
3) Con vittoria di spese e
compensi di entrambi giudizi”.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale, si costituiva in giudizio il 2 maggio 2021 CRESET, rassegnando le seguenti conclusioni: “In rito: - Ritenere e dichiarare inammissibile ed improponibile
l'appello proposto dalla sig.ra per le motivazioni di cui in narrativa;
Persona_1
Nel merito: - Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed inattendibile in
pagina 3 di 19 diritto, fra l'altro contrastato e superato dalle risultanze processuali in atti;
In via
incidentale ed in riforma dell'impugnata sentenza: - in via pregiudiziale e
preliminare ritenere e dichiarare nulla, annullare e/o con qualsiasi statuizione
privare d'efficacia la gravata sentenza n. 18/21 emessa dal Giudice di Pace di Patti,
per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui
all'art. 112 c.p.c. e per tutte le altre ragioni meglio precisate nella parte motiva
dell'atto; - nel merito: a. ritenere e dichiarare valido e legittimo il sollecito di
pagamento emesso dalla CRESET;
b. ritenere e dichiarare non prescritto l'importo
portato dal sollecito di pagamento n. 0044935720000000485; c. per l'effetto,
condannare parte appellante al pagamento dell'importo indicato nel sollecito di
pagamento, oltre interessi ed accessori;
d. in ogni caso, condannare la parte
appellante al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio,
revocando la decisione del primo giudice sul punto”.
All'udienza del 7-06-2021, la causa veniva rinviata all'udienza del 14-03-
2022, rilevato che “parte appellante potrà replicare alle difese dell'appellato in sede
di precisazione delle conclusioni;
Rilevato che non risulta acquisito il fascicolo
d'ufficio del giudizio di primo grado”.
Quindi, veniva acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado,
giusta annotazione di Cancelleria del 17-03-2022.
Successivamente, all'udienza del 5-12-2022, la causa - ritenuta matura per la decisione – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Sennonché, all'udienza del 17-12-2024, il Giudice “Ritenuto potersi utilizzare
il modulo decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'ultimo
comma dell'art. 352 c.p.c., anche con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. (cfr.
pagina 4 di 19 Cassazione civile sez. III, 19/12/2022, n.37137), rinvia per la precisazione delle
conclusioni e la discussione all'udienza del 14 aprile 2025 ore 9,00, assegnando alle
parti termine sino a 10 giorni prima per il deposito di una nota conclusionale”.
Le parti depositavano le rispettive note conclusionali.
Come accennato, all'udienza del 14-4-2025, le parti precisavano le conclusioni come da note in atti e la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 ultimo comma c.p.c. e con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2. Tanto premesso, vanno esaminati i motivi di impugnazione - sia quelli formulati in via principale da sia quelli formulati in via Persona_1
incidentale da Creset – dovendosi, tuttavia, assegnare precedenza, per ragioni di ordine logico-giuridico, all'appello incidentale.
Quanto all'APPELLO INCIDENTALE, appare corretta la ricostruzione compiuta da CRESET in merito all'erronea qualificazione dell'azione proposta in prime cure dalla atteso che l'atto contestato è costituito Per_1
da un mero sollecito di pagamento, e come tale non prodromico all'esecuzione forzata.
Di talché, l'azione proposta dall'attrice non può qualificarsi come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 comma 1 c.p.c., ma, semmai, come azione diretta ad accertare l'(eventuale) inesistenza del credito, oggetto del sollecito, considerato, peraltro, che l'attrice, in prime cure, eccepì
l'intervenuta prescrizione del credito, oltre che la sua indeterminatezza.
Ora, stante il principio sancito dall'art. 474 c.p.c., sintetizzato nel brocardo
“nulla executio sine titulo”, che impone la sussistenza di un titolo esecutivo pagina 5 di 19 quale condizione ineludibile all'avvio dell'esecuzione forzata, il sollecito di pagamento, notificato all'utente ai soli fini dell'interruzione del termine prescrizionale, non costituisce titolo esecutivo, né in esso vi è un richiamo ad un titolo esecutivo;
con la conseguenza che si condividono le controdeduzioni di CRESET secondo cui “trattandosi di un sollecito di
pagamento che non ha alcuna efficacia esecutiva, ma che, al contrario, rappresenta
un atto prodromico all'eventuale emissione di un titolo esecutivo, la contestazione di
tale atto non può mai rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c.,
rappresentando, invece, un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito,
con ogni conseguenza di legge…” (vedi pag. 10 della comparsa di costituzione).
Orbene, posto che “Il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e
qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o
ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa
fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo” (Cassazione civile sez. III, 17/12/2024, n.32932), cionondimeno, nella specie, la corretta qualificazione dell'azione non determinerebbe, di per sé, alcuna diretta incidenza sul merito delle statuizioni di primo grado ovvero non inciderebbe sulla sorte della domanda avanzata in primo grado rivolta all'accertamento negativo del credito oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata.
2.1. La doglianza di CRESET, secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. poiché “Assolutamente illogica, erronea ed illegittima, oltre
che preliminarmente nulla per violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. è, poi,
la decisione del primo giudice che, in relazione agli atti interruttivi, stabilisce non si
pagina 6 di 19 può desumere dal numero della raccomandata la correlazione con il contenuto degli
atti notificati e se gli stessi facessero riferimento alla richiesta di pagamento canoni o
ad altri tributi”. Tale argomentazione appare in primo luogo ultra petita, posto che
parte attrice non ha mai eccepito, né contestato la mancata correlazione dei
documenti depositati in atti dalla Concessionaria con la richiesta di pagamento dei
canoni idrici, ma si è limitata ad affermare che l'Ente impositore già nel 2015 era
decaduto dal diritto di pretendere tali somme poiché “dagli anni afferenti ai canoni
idrici 2006 e 2007 all'asserita notifica del primo...” (vedi pag. 10), è infonda e va rigettata.
Rileva, infatti, notare che “il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato, fissato dall'art. 112 cod. proc. civ. - che implica il divieto per il giudice
di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione
che non trovi corrispondenza nella domanda - deve ritenersi violato ogni qual
volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno
degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa
petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso
da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o
virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum,
rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il
diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto
dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei
alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi)
nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda, mentre
non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione
pagina 7 di 19 dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base
all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante
(Cass., sez. L, n. 11455 del 19/06/2004; Cass., sez. 1, 11/04/2018, n. 9002; Cass.,
sez. 2, 21/03/2019, n. 8048). Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e
pronunciato, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., riguarda, dunque, soltanto l'ambito
oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a
sostegno della decisione” (Cassazione civile sez. III, 05/04/2024, n. 9175).
Orbene, nella vicenda in esame, il primo Giudice si è pronunciato sull'eccezione di prescrizione sollevata da nell'atto Persona_1
introduttivo, riscontrando la documentazione prodotta in giudizio e individuando l'apparato normativo da applicare al caso concreto.
Ora, posto che, come detto, il vizio di ultrapetizione riguarda l'ambito
oggettivo della pronuncia e non le ragioni di fatto e di diritto assunte a
sostegno della decisione, il primo Giudice si è ritualmente pronunciato sulla dedotta avvenuta prescrizione del diritto di credito vantato dal
Comune di Patti a titolo di canoni idrici per gli anni 2006 – 2007, valutando l'inidoneità della documentazione in atti ai fini della interruzione del termine prescrizionale.
2.2. Si aggiunga che la motivazione del primo giudice, secondo cui “non si
può desumere dal numero della raccomandata la correlazione con il contenuto degli
atti notificati e se gli stessi facessero riferimento alla richiesta di pagamento canoni
o ad altri tributi”, non appare erronea.
Invero, in relazione agli atti di mero sollecito di pagamento inviati dal concessionario alla si applica la presunzione di conoscenza di cui Per_1
pagina 8 di 19 all'art. 1335 c.c. secondo cui “la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni
altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel
momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di
essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
Ora, mentre il primo sollecito di pagamento, come da avviso di ricevimento prodotto, è stato tempestivamente inviato in data 14-08-2010, lo stesso non può dirsi in relazione al secondo sollecito di pagamento che CRESET
asserisce essere stato inviato per mezzo raccomandata in data 5-08-2015.
A tale riguardo, la società convenuta ha prodotto una busta con finestra della raccomandata n. 15144280654-2, priva, però, dell'indirizzo di destinazione, senza produrre né l'avviso di ricevimento né la ricevuta di spedizione della stessa;
il che non consente di individuare con certezza il destinatario della raccomandata.
Anzi, CRESET ha versato in atti solo la busta con finestra su cui è apposta l'annotazione: “Avv. 5/8/2015 11:42”.
Va osservato, inoltre, che detta annotazione, come affermato dalla stessa convenuta opposta, costituisce riprova che il plico non è stato consegnato alla destinataria né risulta chiaro il motivo della mancata consegna.
Sicché, atteso che il primo sollecito di pagamento, regolarmente recapitato,
è stato inviato presso l'indirizzo della sito in Patti, via Kennedy n. 18, Per_1
mentre il terzo sollecito di pagamento, ossia quello opposto dinanzi al
Giudice di Pace, anch'esso regolarmente recapitato, è stato inviato presso l'indirizzo della sito in Patti, via Randazzo n. 55, anche a voler Per_1
ritenere che il secondo sollecito sia stato inviato all' indirizzo di via pagina 9 di 19 Kennedy n. 18, in ogni caso, non vi è prova che esso sia giunto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., all'indirizzo (all'epoca) di effettiva residenza di Per_1
stante l'intervenuto cambio di residenza di quest'ultima avvenuto
[...]
tra il primo e il terzo sollecito.
Per le ragioni sopra esposte, quindi, il sollecito di pagamento del 15-8-2015,
prodotto in atti, non può ritenersi valido atto interruttivo della prescrizione perché non risulta documentato l'avvenuto tentativo di consegna presso l'effettivo indirizzo di . Persona_1
Ne segue il rigetto di tale doglianza.
2.3. A questo punto, è opportuno rammentare che: “Il prezzo della
somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato
annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatesi per
ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia
nell'ambito di una “causa petendi” di tipo continuativo, sicché è incluso nella
previsione di cui all'art 2948, n.4 cod. civ. ed il relativo credito è soggetto alla
prescrizione breve quinquennale” (Cassazione civile sez. III 27/01/2015, n.
1442).
Quindi, il credito in parola è assoggettato al termine di prescrizione breve quinquennale.
Conseguentemente, considerato che gli unici validi atti interruttivi in relazione alla richiesta di pagamento del canone idrico per gli anni 2006 e
2007 sono costituiti dal sollecito di pagamento notificato, per mezzo raccomandata A/R, in data 14-8-2010 nonché dal sollecito di pagamento,
oggetto di opposizione, ricevuto dalla in data 1-08-2020, medio Per_1
pagina 10 di 19 tempore deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale in relazione alla pretesa avente ad oggetti i canoni idrici per le annualità 2006 e 2007 di cui al sollecito di pagamento n. 44935720000000485 del 10-07-2020.
Conclusivamente, l'appello proposto in via incidentale da CRESET va rigettato.
3. Va, adesso, esaminato l'APPELLO PRINCIPALE proposto da Per_1
la quale si duole dell'integrale compensazione delle spese di lite
[...]
statuita dal Giudice di Pace sulla scorta della seguente motivazione: “La
natura della controversia ed i motivi che hanno portato all'accoglimento
dell'opposizione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite”.
L'appellante ha lamentato, allora, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
censurando la mera apparenza della motivazione della statuizione sulle spese di lite.
Sul tema, si impongono due premesse.
Anzitutto, rileva notare che, in materia di regolamentazione delle spese di lite, il principio scolpito dall'art. 91 c.p.c. è quello della soccombenza in quanto il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé,
condanna la parte risultata soccombente al pagamento delle spese in favore di quella vittoriosa e ne liquida l'ammontare.
Tuttavia, il giudice può disporre la compensazione - parziale o integrale -
delle spese di lite ma nelle sole fattispecie tassativamente enunciate nel successivo art. 92 comma 2 c.p.c. a tenore del quale “Se vi è soccombenza
reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento
della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le
pagina 11 di 19 spese tra le parti, parzialmente o per intero” né, stante la data di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado (n. 381/2020 R.G.), ricorre, nella specie,
un problema di applicabilità del testo previgente dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
(ove, nel testo anteriore alla riforma del 2005, si faceva espresso riferimento alla concorrenza di altri giusti motivi – prima ancora della successiva modifica del 2009).
È noto, peraltro, che la Corte costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2018,
n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162,
nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero “altre
analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “A séguito della modifica
dell'art. 92, cod. proc. civ. di cui alla legge 10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei
casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal
legislatore a tassative e specifiche ipotesi, il che porta ad affermare, in difformità
rispetto al passato, che il giudice non abbia più una discrezionalità al riguardo ma
che sia tenuto a dare rigorosa applicazione del precetto normativo, essendo quindi
preclusa la possibilità di compensare le spese di lite al di fuori delle ipotesi
espressamente contemplate nell'art. 92 cod. proc. civ. La motivazione del giudice di
appello (condotta extraprocessuale dell'appellata e scarne difese formulate
dall'appellante, che non hanno consentito l'esame completo della vicenda) denota
evidentemente che la decisione di applicare l'art. 92 menzionato è stata determinata
pagina 12 di 19 da fattori estranei al dettato normativo, il che conduce a dichiarare la fondatezza
della denunciata violazione di legge. Né risulta incidere su tale conclusione la
sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 92 del codice di rito ad
opera della Consulta con la sentenza n. 77 del 2018, la quale ne ha ravvisato la
contrarietà ai principi della Costituzione nella parte in cui non prevede che il
giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche
qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. In tal modo risulta di
fatto ripristinata la vecchia formulazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nella versione
anteriore alla novella del 2014, in relazione alla quale può osservarsi che, rispetto
alla ancora più risalente formulazione dell'art. 92 cod. proc. civ., il testo della
norma è più rigoroso e consente la compensazione solo in presenza di soccombenza
o nel concorso di "altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella
motivazione" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2487 del 2019). Pertanto, per
giustificare la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio in presenza di
una chiara soccombenza della parte appellata (come accaduto nel caso di specie) la
Corte palermitana doveva ravvisare gravi ed eccezionali ragioni ed esplicitarle”
(Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, n. 18345).
La seconda premessa, che si ricollega alle difese di CRESET nel presente giudizio di appello, muove da un'interpretazione giurisprudenziale ampiamente consolidata, quella secondo la quale “Le ragioni della decisione di
compensare le spese legali non possono essere desunte dalla motivazione della
decisione e quindi 'per relationem', ma devono essere specificate nel
provvedimento” (Corte Appello Reggio Calabria sez. I, 09/11/2021, n.635).
pagina 13 di 19 E ancora “In tema di compensazione delle spese di lite, l'art. 92 c. 2
c.p.c. rappresenta una norma elastica, capace di adattarsi a situazioni non
determinate a priori ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di
merito. Posto che l'integrale o parziale compensazione delle spese di lite costituisce
un'ipotesi di statuizione residuale ed eccezionale, non è possibile addivenire alla
stessa in difetto di adeguata motivazione da parte dell'Autorità giudiziale, essendo
inammissibile la relativa decisione in difetto di esposizione del relativo iter logico–
giuridico” (Tribunale Torre Annunziata, 05/05/2018, n.1098).
E inoltre “In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il potere di compensazione
può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti
affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è
subordinato, sicché, come il suo mancato esercizio non richiede alcuna motivazione,
così il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente
motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e
valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da
una motivazione esplicitamente “specifica”, quantomeno da quella
complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di
compensazione accede” (Tribunale Rieti, 16/07/2020, n.317).
E anche “La pronuncia che, nonostante la soccombenza totale di una parte,
sancisca la compensazione delle spese di giudizio deve essere annullata se
la motivazione è incomprensibile. Infatti, in presenza di una parte risultata
totalmente vittoriosa, la deroga al criterio della soccombenza è consentita solo in
presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente indicate”
(Cassazione civile sez. VI, 24/03/2020, n.7489).
pagina 14 di 19 E infine “Un ambiguo e laconico riferimento alla 'questione trattata' ovvero 'al
comportamento delle parti' non può giustificare la compensazione delle spese di
lite, posto che simile formula è troppo generica e quindi inidonea a consentire il
necessario controllo dell'iter argomentativo seguito dal giudice nel disciplinare il regime delle spese di lite” (Tribunale Napoli sez. V, 05/10/2023, n.9014).
Fornite tali coordinate di base, giova osservare che, nella vicenda a mano,
dall'esame delle motivazioni a sostegno dell'accoglimento della domanda avanzata in prime cure da , non è dato rinvenire alcun Persona_1
elemento idoneo a individuare l'iter logico-giuridico-argomentativo seguito dal Giudice a quo per statuire la compensazione – per di più per intero –
delle spese di lite fra le parti del giudizio.
Il Decidente, in realtà, ha motivato in maniera meramente apparente,
poiché la dicitura “la natura della controversia...” non rientra nel novero delle ipotesi tassativamente previste dal predetto art. 92 c.p.c. per legittimare la compensazione delle spese di lite.
Anzi, trattasi di formula generica, che potrebbe valere per qualunque ipotesi e che è, di per sé, inidonea a consentire il controllo sulla razionalità
giuridica della decisione, atteso che “La compensazione delle spese di lite
può essere disposta - oltre che nel caso della soccombenza reciproca - soltanto
nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata, o di mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o nelle ipotesi di sopravvenienze
relative a tali questioni e di assoluta incertezza, che presentino la medesima (o
maggiore) gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste
dal comma 2 dell'art. 92 c.p.c. Ne consegue che tali gravi ed eccezionali ragioni
pagina 15 di 19 (tipiche e non, nel senso suindicato, da indicarsi esplicitamente
nella motivazione) che possono legittimare la compensazione totale o parziale
delle spese di lite, devono concernere specifiche circostanze o aspetti della
controversia decisa, e non possono essere espresse con una formula del tutto
generica, come quando si faccia riferimento alla "natura della
controversia", di per sé inidonea a consentire il necessario controllo”
(Cassazione civile sez. VI, 04/10/2019, n.24824).
Per altro verso, appare (ancor più) oscura la dicitura “i motivi che hanno
portato all'accoglimento dell'opposizione…” posto che, al contrario, poiché
l'opposizione venne integralmente accolta con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, non ricorre neppure un'ipotesi di soccombenza reciproca, anche solo parziale.
Per di più, il diritto di credito è stato considerato estinto per prescrizione dal Giudice di primo grado;
di talché, i motivi di accoglimento avrebbero dovuto, semmai, condurre a un esito diametralmente opposto in tema di regolamentazione delle spese del giudizio, non ravvisandosi, nel caso de
quo, alcuna delle circostanze, tassativamente previste dal legislatore, che giustificano il ricorso alla compensazione, parziale o integrale, delle spese giudiziali.
A ben vedere, poi, la ricostruzione offerta dalla parte appellata secondo cui
“il primo giudice ... ha ritenuto correttamente di equiparare il caso sottoposto al suo
vaglio all'ipotesi di soccombenza reciproca, posto che, sebbene abbia ritenuto di
accogliere la domanda, annullando l'atto impugnato, allo stesso tempo, in virtù
della corresponsabilità dell'attore, ha compensato le spese di lite” introduce pagina 16 di 19 considerazioni di natura soggettiva della stessa appellata di cui non v'è
traccia nella decisione appellata ad ulteriore riprova dell'evidente apparenza della motivazione offerta nella sentenza gravata che riflette unicamente una sorta di clausola di stile avulsa dal contesto fattuale e processuale della vicenda controversa.
Vero è che, invece, nel caso in parola, ci si trova dinanzi al totale accoglimento della domanda proposta in prime cure dall'attrice, con la conseguenza che l'esito del giudizio non avrebbe potuto legittimare l'applicata compensazione, per di più integrale, delle spese di lite e la motivazione ivi indicata può definirsi meramente apparente e priva di ancoraggio normativo.
Alla stregua dei pacifici principi di diritto innanzi esposti,
l'appello principale va accolto, con conseguente parziale riforma della sentenza appellata e condanna della società convenuta al pagamento in favore dell'attrice, odierna appellante, delle spese del primo grado di giudizio.
4. Con riferimento alla quantificazione di tali spese, occorre avere riguardo al valore della controversia instaurata dinanzi al Giudice di Pace (€ 258,60)
e ai parametri minimi (per la semplicità delle questioni trattate) di cui al
D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. 37/2018, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
Se ne ricava, pertanto, l'importo complessivo di € 139,00 (€ 34,00 fase di studio + € 34,00 fase introduttiva + € 71,00 fase decisoria) oltre alle spese pagina 17 di 19 generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e alla rifusione del C.U. e dei diritti di segreteria se corrisposti in primo grado.
4.1. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza della società appellata e, avuto riguardo al valore della controversia, si liquidano in base ai parametri minimi ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, esclusa la fase istruttoria che non si è svolta,
in complessivi € 232,00 per compensi (€ 66,00 per la fase di studio + € 66,00
per la fase introduttiva ed € 100,00 per quella decisoria), oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e alla rifusione del C.U. per il giudizio di appello e dei diritti di segreteria se corrisposti.
La distrazione delle spese assume rilevanza solo in relazione al giudizio d'appello in cui è stata formulata la relativa richiesta (nelle note conclusionali del 4-4-2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 287/2021 R.G.;
1. Accoglie l'appello principale proposto da e, per l'effetto, in Persona_1
riforma della sentenza impugnata n. 18/2021, emessa dal Giudice di Pace di
Patti il 15-01-2021 e depositata il 29/01/2021, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio Persona_1
di primo grado, che liquida in € 139,00, per compensi, oltre IVA e CPA e pagina 18 di 19 spese generali (15%) come per legge, oltre alla rifusione del C.U. e dei diritti di segreteria se corrisposti in primo grado;
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da CRESET per le causali di cui in motivazione;
3. Condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , Persona_1
delle spese del secondo grado del giudizio, che liquida in € 232,00, per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali (15%) come per legge, oltre alla rifusione del C.U. e dei diritti di segreteria, da distrarsi in favore del procuratore, avv. Michele Mondello, che ha reso la dichiarazione ex art. 93
c.p.c.
4. Con riguardo all'appello incidentale proposto da CRESET, ricorrono i
presupposti previsti dall'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 per effetto del quale sussiste l'obbligo per la parte soccombente di versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Patti, 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
pagina 19 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
SEZIONE CIVILE
All'udienza del 17 dicembre 2024, svoltasi, giusta decreto del 26-10-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il G.I., “Ritenuto potersi utilizzare il modulo decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c., anche con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/12/2022, n.37137)”, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14-4-2025, concedendo termine alle parti per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 14-4-2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate il 6-04-2025 da Creset e l'11-04-2025 da . Persona_1
Il Giudice pone la causa in decisione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. a mente del quale “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (281 sexies comma 1 c.p.c.).
pagina 1 di 19 N.R.G. 287/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 287/2021 R.G. avente ad oggetto:
“appello avverso la sentenza n. 18/2021, emessa dal Giudice di Pace di Patti il 15-
01-2021 e depositata il 29/01/2021, nella causa iscritta al n. 381/2020 R.G”;
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), elettivamente domiciliata in Patti (ME), via C.F._1
Ambrosoli n. 6, presso lo studio dell'avv. Michele Mondello, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
Appellante -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Feltre n. 75 (C.F. e P.I.
), nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione del P.IVA_1
pagina 2 di 19 Comune di Patti, elettivamente domiciliata in Patti (ME), via Orti n. 42
(studio avv. Valerio Lanza), recapito professionale dell'avv. Alessandro
Barbaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellata e appellante incidentale -
Conclusioni: All'udienza del 14-04-2025, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 ultimo comma c.p.c.,
con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 22-02-2021, Persona_1
impugnava la sentenza n. 18/2021, emessa dal Giudice di Pace di Patti il 15-
01-2021 e depositata il 29-01-2021, e, in ragione dell'unico motivo di appello indicato nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande: “Riformare l'impugnata sentenza e per
l'effetto condannare parte appellata al pagamento delle spese di giustizia del primo
grado; 2) Confermare per il resto la sentenza impugnata;
3) Con vittoria di spese e
compensi di entrambi giudizi”.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale, si costituiva in giudizio il 2 maggio 2021 CRESET, rassegnando le seguenti conclusioni: “In rito: - Ritenere e dichiarare inammissibile ed improponibile
l'appello proposto dalla sig.ra per le motivazioni di cui in narrativa;
Persona_1
Nel merito: - Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed inattendibile in
pagina 3 di 19 diritto, fra l'altro contrastato e superato dalle risultanze processuali in atti;
In via
incidentale ed in riforma dell'impugnata sentenza: - in via pregiudiziale e
preliminare ritenere e dichiarare nulla, annullare e/o con qualsiasi statuizione
privare d'efficacia la gravata sentenza n. 18/21 emessa dal Giudice di Pace di Patti,
per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui
all'art. 112 c.p.c. e per tutte le altre ragioni meglio precisate nella parte motiva
dell'atto; - nel merito: a. ritenere e dichiarare valido e legittimo il sollecito di
pagamento emesso dalla CRESET;
b. ritenere e dichiarare non prescritto l'importo
portato dal sollecito di pagamento n. 0044935720000000485; c. per l'effetto,
condannare parte appellante al pagamento dell'importo indicato nel sollecito di
pagamento, oltre interessi ed accessori;
d. in ogni caso, condannare la parte
appellante al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio,
revocando la decisione del primo giudice sul punto”.
All'udienza del 7-06-2021, la causa veniva rinviata all'udienza del 14-03-
2022, rilevato che “parte appellante potrà replicare alle difese dell'appellato in sede
di precisazione delle conclusioni;
Rilevato che non risulta acquisito il fascicolo
d'ufficio del giudizio di primo grado”.
Quindi, veniva acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado,
giusta annotazione di Cancelleria del 17-03-2022.
Successivamente, all'udienza del 5-12-2022, la causa - ritenuta matura per la decisione – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Sennonché, all'udienza del 17-12-2024, il Giudice “Ritenuto potersi utilizzare
il modulo decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'ultimo
comma dell'art. 352 c.p.c., anche con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. (cfr.
pagina 4 di 19 Cassazione civile sez. III, 19/12/2022, n.37137), rinvia per la precisazione delle
conclusioni e la discussione all'udienza del 14 aprile 2025 ore 9,00, assegnando alle
parti termine sino a 10 giorni prima per il deposito di una nota conclusionale”.
Le parti depositavano le rispettive note conclusionali.
Come accennato, all'udienza del 14-4-2025, le parti precisavano le conclusioni come da note in atti e la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 ultimo comma c.p.c. e con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2. Tanto premesso, vanno esaminati i motivi di impugnazione - sia quelli formulati in via principale da sia quelli formulati in via Persona_1
incidentale da Creset – dovendosi, tuttavia, assegnare precedenza, per ragioni di ordine logico-giuridico, all'appello incidentale.
Quanto all'APPELLO INCIDENTALE, appare corretta la ricostruzione compiuta da CRESET in merito all'erronea qualificazione dell'azione proposta in prime cure dalla atteso che l'atto contestato è costituito Per_1
da un mero sollecito di pagamento, e come tale non prodromico all'esecuzione forzata.
Di talché, l'azione proposta dall'attrice non può qualificarsi come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 comma 1 c.p.c., ma, semmai, come azione diretta ad accertare l'(eventuale) inesistenza del credito, oggetto del sollecito, considerato, peraltro, che l'attrice, in prime cure, eccepì
l'intervenuta prescrizione del credito, oltre che la sua indeterminatezza.
Ora, stante il principio sancito dall'art. 474 c.p.c., sintetizzato nel brocardo
“nulla executio sine titulo”, che impone la sussistenza di un titolo esecutivo pagina 5 di 19 quale condizione ineludibile all'avvio dell'esecuzione forzata, il sollecito di pagamento, notificato all'utente ai soli fini dell'interruzione del termine prescrizionale, non costituisce titolo esecutivo, né in esso vi è un richiamo ad un titolo esecutivo;
con la conseguenza che si condividono le controdeduzioni di CRESET secondo cui “trattandosi di un sollecito di
pagamento che non ha alcuna efficacia esecutiva, ma che, al contrario, rappresenta
un atto prodromico all'eventuale emissione di un titolo esecutivo, la contestazione di
tale atto non può mai rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c.,
rappresentando, invece, un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito,
con ogni conseguenza di legge…” (vedi pag. 10 della comparsa di costituzione).
Orbene, posto che “Il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e
qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o
ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa
fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo” (Cassazione civile sez. III, 17/12/2024, n.32932), cionondimeno, nella specie, la corretta qualificazione dell'azione non determinerebbe, di per sé, alcuna diretta incidenza sul merito delle statuizioni di primo grado ovvero non inciderebbe sulla sorte della domanda avanzata in primo grado rivolta all'accertamento negativo del credito oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata.
2.1. La doglianza di CRESET, secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. poiché “Assolutamente illogica, erronea ed illegittima, oltre
che preliminarmente nulla per violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. è, poi,
la decisione del primo giudice che, in relazione agli atti interruttivi, stabilisce non si
pagina 6 di 19 può desumere dal numero della raccomandata la correlazione con il contenuto degli
atti notificati e se gli stessi facessero riferimento alla richiesta di pagamento canoni o
ad altri tributi”. Tale argomentazione appare in primo luogo ultra petita, posto che
parte attrice non ha mai eccepito, né contestato la mancata correlazione dei
documenti depositati in atti dalla Concessionaria con la richiesta di pagamento dei
canoni idrici, ma si è limitata ad affermare che l'Ente impositore già nel 2015 era
decaduto dal diritto di pretendere tali somme poiché “dagli anni afferenti ai canoni
idrici 2006 e 2007 all'asserita notifica del primo...” (vedi pag. 10), è infonda e va rigettata.
Rileva, infatti, notare che “il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato, fissato dall'art. 112 cod. proc. civ. - che implica il divieto per il giudice
di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione
che non trovi corrispondenza nella domanda - deve ritenersi violato ogni qual
volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno
degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa
petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso
da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o
virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum,
rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il
diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto
dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei
alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi)
nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda, mentre
non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione
pagina 7 di 19 dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base
all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante
(Cass., sez. L, n. 11455 del 19/06/2004; Cass., sez. 1, 11/04/2018, n. 9002; Cass.,
sez. 2, 21/03/2019, n. 8048). Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e
pronunciato, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., riguarda, dunque, soltanto l'ambito
oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a
sostegno della decisione” (Cassazione civile sez. III, 05/04/2024, n. 9175).
Orbene, nella vicenda in esame, il primo Giudice si è pronunciato sull'eccezione di prescrizione sollevata da nell'atto Persona_1
introduttivo, riscontrando la documentazione prodotta in giudizio e individuando l'apparato normativo da applicare al caso concreto.
Ora, posto che, come detto, il vizio di ultrapetizione riguarda l'ambito
oggettivo della pronuncia e non le ragioni di fatto e di diritto assunte a
sostegno della decisione, il primo Giudice si è ritualmente pronunciato sulla dedotta avvenuta prescrizione del diritto di credito vantato dal
Comune di Patti a titolo di canoni idrici per gli anni 2006 – 2007, valutando l'inidoneità della documentazione in atti ai fini della interruzione del termine prescrizionale.
2.2. Si aggiunga che la motivazione del primo giudice, secondo cui “non si
può desumere dal numero della raccomandata la correlazione con il contenuto degli
atti notificati e se gli stessi facessero riferimento alla richiesta di pagamento canoni
o ad altri tributi”, non appare erronea.
Invero, in relazione agli atti di mero sollecito di pagamento inviati dal concessionario alla si applica la presunzione di conoscenza di cui Per_1
pagina 8 di 19 all'art. 1335 c.c. secondo cui “la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni
altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel
momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di
essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
Ora, mentre il primo sollecito di pagamento, come da avviso di ricevimento prodotto, è stato tempestivamente inviato in data 14-08-2010, lo stesso non può dirsi in relazione al secondo sollecito di pagamento che CRESET
asserisce essere stato inviato per mezzo raccomandata in data 5-08-2015.
A tale riguardo, la società convenuta ha prodotto una busta con finestra della raccomandata n. 15144280654-2, priva, però, dell'indirizzo di destinazione, senza produrre né l'avviso di ricevimento né la ricevuta di spedizione della stessa;
il che non consente di individuare con certezza il destinatario della raccomandata.
Anzi, CRESET ha versato in atti solo la busta con finestra su cui è apposta l'annotazione: “Avv. 5/8/2015 11:42”.
Va osservato, inoltre, che detta annotazione, come affermato dalla stessa convenuta opposta, costituisce riprova che il plico non è stato consegnato alla destinataria né risulta chiaro il motivo della mancata consegna.
Sicché, atteso che il primo sollecito di pagamento, regolarmente recapitato,
è stato inviato presso l'indirizzo della sito in Patti, via Kennedy n. 18, Per_1
mentre il terzo sollecito di pagamento, ossia quello opposto dinanzi al
Giudice di Pace, anch'esso regolarmente recapitato, è stato inviato presso l'indirizzo della sito in Patti, via Randazzo n. 55, anche a voler Per_1
ritenere che il secondo sollecito sia stato inviato all' indirizzo di via pagina 9 di 19 Kennedy n. 18, in ogni caso, non vi è prova che esso sia giunto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., all'indirizzo (all'epoca) di effettiva residenza di Per_1
stante l'intervenuto cambio di residenza di quest'ultima avvenuto
[...]
tra il primo e il terzo sollecito.
Per le ragioni sopra esposte, quindi, il sollecito di pagamento del 15-8-2015,
prodotto in atti, non può ritenersi valido atto interruttivo della prescrizione perché non risulta documentato l'avvenuto tentativo di consegna presso l'effettivo indirizzo di . Persona_1
Ne segue il rigetto di tale doglianza.
2.3. A questo punto, è opportuno rammentare che: “Il prezzo della
somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato
annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatesi per
ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia
nell'ambito di una “causa petendi” di tipo continuativo, sicché è incluso nella
previsione di cui all'art 2948, n.4 cod. civ. ed il relativo credito è soggetto alla
prescrizione breve quinquennale” (Cassazione civile sez. III 27/01/2015, n.
1442).
Quindi, il credito in parola è assoggettato al termine di prescrizione breve quinquennale.
Conseguentemente, considerato che gli unici validi atti interruttivi in relazione alla richiesta di pagamento del canone idrico per gli anni 2006 e
2007 sono costituiti dal sollecito di pagamento notificato, per mezzo raccomandata A/R, in data 14-8-2010 nonché dal sollecito di pagamento,
oggetto di opposizione, ricevuto dalla in data 1-08-2020, medio Per_1
pagina 10 di 19 tempore deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale in relazione alla pretesa avente ad oggetti i canoni idrici per le annualità 2006 e 2007 di cui al sollecito di pagamento n. 44935720000000485 del 10-07-2020.
Conclusivamente, l'appello proposto in via incidentale da CRESET va rigettato.
3. Va, adesso, esaminato l'APPELLO PRINCIPALE proposto da Per_1
la quale si duole dell'integrale compensazione delle spese di lite
[...]
statuita dal Giudice di Pace sulla scorta della seguente motivazione: “La
natura della controversia ed i motivi che hanno portato all'accoglimento
dell'opposizione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite”.
L'appellante ha lamentato, allora, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
censurando la mera apparenza della motivazione della statuizione sulle spese di lite.
Sul tema, si impongono due premesse.
Anzitutto, rileva notare che, in materia di regolamentazione delle spese di lite, il principio scolpito dall'art. 91 c.p.c. è quello della soccombenza in quanto il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé,
condanna la parte risultata soccombente al pagamento delle spese in favore di quella vittoriosa e ne liquida l'ammontare.
Tuttavia, il giudice può disporre la compensazione - parziale o integrale -
delle spese di lite ma nelle sole fattispecie tassativamente enunciate nel successivo art. 92 comma 2 c.p.c. a tenore del quale “Se vi è soccombenza
reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento
della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le
pagina 11 di 19 spese tra le parti, parzialmente o per intero” né, stante la data di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado (n. 381/2020 R.G.), ricorre, nella specie,
un problema di applicabilità del testo previgente dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
(ove, nel testo anteriore alla riforma del 2005, si faceva espresso riferimento alla concorrenza di altri giusti motivi – prima ancora della successiva modifica del 2009).
È noto, peraltro, che la Corte costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2018,
n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162,
nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero “altre
analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “A séguito della modifica
dell'art. 92, cod. proc. civ. di cui alla legge 10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei
casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal
legislatore a tassative e specifiche ipotesi, il che porta ad affermare, in difformità
rispetto al passato, che il giudice non abbia più una discrezionalità al riguardo ma
che sia tenuto a dare rigorosa applicazione del precetto normativo, essendo quindi
preclusa la possibilità di compensare le spese di lite al di fuori delle ipotesi
espressamente contemplate nell'art. 92 cod. proc. civ. La motivazione del giudice di
appello (condotta extraprocessuale dell'appellata e scarne difese formulate
dall'appellante, che non hanno consentito l'esame completo della vicenda) denota
evidentemente che la decisione di applicare l'art. 92 menzionato è stata determinata
pagina 12 di 19 da fattori estranei al dettato normativo, il che conduce a dichiarare la fondatezza
della denunciata violazione di legge. Né risulta incidere su tale conclusione la
sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 92 del codice di rito ad
opera della Consulta con la sentenza n. 77 del 2018, la quale ne ha ravvisato la
contrarietà ai principi della Costituzione nella parte in cui non prevede che il
giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche
qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. In tal modo risulta di
fatto ripristinata la vecchia formulazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nella versione
anteriore alla novella del 2014, in relazione alla quale può osservarsi che, rispetto
alla ancora più risalente formulazione dell'art. 92 cod. proc. civ., il testo della
norma è più rigoroso e consente la compensazione solo in presenza di soccombenza
o nel concorso di "altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella
motivazione" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2487 del 2019). Pertanto, per
giustificare la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio in presenza di
una chiara soccombenza della parte appellata (come accaduto nel caso di specie) la
Corte palermitana doveva ravvisare gravi ed eccezionali ragioni ed esplicitarle”
(Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, n. 18345).
La seconda premessa, che si ricollega alle difese di CRESET nel presente giudizio di appello, muove da un'interpretazione giurisprudenziale ampiamente consolidata, quella secondo la quale “Le ragioni della decisione di
compensare le spese legali non possono essere desunte dalla motivazione della
decisione e quindi 'per relationem', ma devono essere specificate nel
provvedimento” (Corte Appello Reggio Calabria sez. I, 09/11/2021, n.635).
pagina 13 di 19 E ancora “In tema di compensazione delle spese di lite, l'art. 92 c. 2
c.p.c. rappresenta una norma elastica, capace di adattarsi a situazioni non
determinate a priori ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di
merito. Posto che l'integrale o parziale compensazione delle spese di lite costituisce
un'ipotesi di statuizione residuale ed eccezionale, non è possibile addivenire alla
stessa in difetto di adeguata motivazione da parte dell'Autorità giudiziale, essendo
inammissibile la relativa decisione in difetto di esposizione del relativo iter logico–
giuridico” (Tribunale Torre Annunziata, 05/05/2018, n.1098).
E inoltre “In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il potere di compensazione
può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti
affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è
subordinato, sicché, come il suo mancato esercizio non richiede alcuna motivazione,
così il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente
motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e
valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da
una motivazione esplicitamente “specifica”, quantomeno da quella
complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di
compensazione accede” (Tribunale Rieti, 16/07/2020, n.317).
E anche “La pronuncia che, nonostante la soccombenza totale di una parte,
sancisca la compensazione delle spese di giudizio deve essere annullata se
la motivazione è incomprensibile. Infatti, in presenza di una parte risultata
totalmente vittoriosa, la deroga al criterio della soccombenza è consentita solo in
presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente indicate”
(Cassazione civile sez. VI, 24/03/2020, n.7489).
pagina 14 di 19 E infine “Un ambiguo e laconico riferimento alla 'questione trattata' ovvero 'al
comportamento delle parti' non può giustificare la compensazione delle spese di
lite, posto che simile formula è troppo generica e quindi inidonea a consentire il
necessario controllo dell'iter argomentativo seguito dal giudice nel disciplinare il regime delle spese di lite” (Tribunale Napoli sez. V, 05/10/2023, n.9014).
Fornite tali coordinate di base, giova osservare che, nella vicenda a mano,
dall'esame delle motivazioni a sostegno dell'accoglimento della domanda avanzata in prime cure da , non è dato rinvenire alcun Persona_1
elemento idoneo a individuare l'iter logico-giuridico-argomentativo seguito dal Giudice a quo per statuire la compensazione – per di più per intero –
delle spese di lite fra le parti del giudizio.
Il Decidente, in realtà, ha motivato in maniera meramente apparente,
poiché la dicitura “la natura della controversia...” non rientra nel novero delle ipotesi tassativamente previste dal predetto art. 92 c.p.c. per legittimare la compensazione delle spese di lite.
Anzi, trattasi di formula generica, che potrebbe valere per qualunque ipotesi e che è, di per sé, inidonea a consentire il controllo sulla razionalità
giuridica della decisione, atteso che “La compensazione delle spese di lite
può essere disposta - oltre che nel caso della soccombenza reciproca - soltanto
nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata, o di mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o nelle ipotesi di sopravvenienze
relative a tali questioni e di assoluta incertezza, che presentino la medesima (o
maggiore) gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste
dal comma 2 dell'art. 92 c.p.c. Ne consegue che tali gravi ed eccezionali ragioni
pagina 15 di 19 (tipiche e non, nel senso suindicato, da indicarsi esplicitamente
nella motivazione) che possono legittimare la compensazione totale o parziale
delle spese di lite, devono concernere specifiche circostanze o aspetti della
controversia decisa, e non possono essere espresse con una formula del tutto
generica, come quando si faccia riferimento alla "natura della
controversia", di per sé inidonea a consentire il necessario controllo”
(Cassazione civile sez. VI, 04/10/2019, n.24824).
Per altro verso, appare (ancor più) oscura la dicitura “i motivi che hanno
portato all'accoglimento dell'opposizione…” posto che, al contrario, poiché
l'opposizione venne integralmente accolta con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, non ricorre neppure un'ipotesi di soccombenza reciproca, anche solo parziale.
Per di più, il diritto di credito è stato considerato estinto per prescrizione dal Giudice di primo grado;
di talché, i motivi di accoglimento avrebbero dovuto, semmai, condurre a un esito diametralmente opposto in tema di regolamentazione delle spese del giudizio, non ravvisandosi, nel caso de
quo, alcuna delle circostanze, tassativamente previste dal legislatore, che giustificano il ricorso alla compensazione, parziale o integrale, delle spese giudiziali.
A ben vedere, poi, la ricostruzione offerta dalla parte appellata secondo cui
“il primo giudice ... ha ritenuto correttamente di equiparare il caso sottoposto al suo
vaglio all'ipotesi di soccombenza reciproca, posto che, sebbene abbia ritenuto di
accogliere la domanda, annullando l'atto impugnato, allo stesso tempo, in virtù
della corresponsabilità dell'attore, ha compensato le spese di lite” introduce pagina 16 di 19 considerazioni di natura soggettiva della stessa appellata di cui non v'è
traccia nella decisione appellata ad ulteriore riprova dell'evidente apparenza della motivazione offerta nella sentenza gravata che riflette unicamente una sorta di clausola di stile avulsa dal contesto fattuale e processuale della vicenda controversa.
Vero è che, invece, nel caso in parola, ci si trova dinanzi al totale accoglimento della domanda proposta in prime cure dall'attrice, con la conseguenza che l'esito del giudizio non avrebbe potuto legittimare l'applicata compensazione, per di più integrale, delle spese di lite e la motivazione ivi indicata può definirsi meramente apparente e priva di ancoraggio normativo.
Alla stregua dei pacifici principi di diritto innanzi esposti,
l'appello principale va accolto, con conseguente parziale riforma della sentenza appellata e condanna della società convenuta al pagamento in favore dell'attrice, odierna appellante, delle spese del primo grado di giudizio.
4. Con riferimento alla quantificazione di tali spese, occorre avere riguardo al valore della controversia instaurata dinanzi al Giudice di Pace (€ 258,60)
e ai parametri minimi (per la semplicità delle questioni trattate) di cui al
D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. 37/2018, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
Se ne ricava, pertanto, l'importo complessivo di € 139,00 (€ 34,00 fase di studio + € 34,00 fase introduttiva + € 71,00 fase decisoria) oltre alle spese pagina 17 di 19 generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e alla rifusione del C.U. e dei diritti di segreteria se corrisposti in primo grado.
4.1. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza della società appellata e, avuto riguardo al valore della controversia, si liquidano in base ai parametri minimi ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, esclusa la fase istruttoria che non si è svolta,
in complessivi € 232,00 per compensi (€ 66,00 per la fase di studio + € 66,00
per la fase introduttiva ed € 100,00 per quella decisoria), oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e alla rifusione del C.U. per il giudizio di appello e dei diritti di segreteria se corrisposti.
La distrazione delle spese assume rilevanza solo in relazione al giudizio d'appello in cui è stata formulata la relativa richiesta (nelle note conclusionali del 4-4-2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 287/2021 R.G.;
1. Accoglie l'appello principale proposto da e, per l'effetto, in Persona_1
riforma della sentenza impugnata n. 18/2021, emessa dal Giudice di Pace di
Patti il 15-01-2021 e depositata il 29/01/2021, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio Persona_1
di primo grado, che liquida in € 139,00, per compensi, oltre IVA e CPA e pagina 18 di 19 spese generali (15%) come per legge, oltre alla rifusione del C.U. e dei diritti di segreteria se corrisposti in primo grado;
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da CRESET per le causali di cui in motivazione;
3. Condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , Persona_1
delle spese del secondo grado del giudizio, che liquida in € 232,00, per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali (15%) come per legge, oltre alla rifusione del C.U. e dei diritti di segreteria, da distrarsi in favore del procuratore, avv. Michele Mondello, che ha reso la dichiarazione ex art. 93
c.p.c.
4. Con riguardo all'appello incidentale proposto da CRESET, ricorrono i
presupposti previsti dall'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 per effetto del quale sussiste l'obbligo per la parte soccombente di versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Patti, 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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