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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 3190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3190 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
N.R.G. 4885/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 4885/2024 promossa da
(c.f. , nata in [...] il [...] residente in [...] C.F._1
Placido Rizzotto nr. 75 rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Stano del Foro di Bologna presso il cui studio in Castel San Pietro Terme (BO) Via Manzoni 14 elegge domicilio,
e da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Bologna in via
Castiglione n. 5, presso lo studio dell'Avv. Fabiola Maria Losciale che lo rappresenta e difende con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 05/04/2024 dava atto di aver avuto una relazione sentimentale Parte_1
con il sig. dalla quale, l'8 Gennaio 2007 nasceva;
la ricorrente proseguiva Parte_2 Per_1
narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2020, quando il Sig. decideva di trasferirsi altrove. La ricorrente chiedeva che: Pt_2
a) fosse disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1
madre, cui di conseguenza chiedeva venisse assegnata la casa familiare;
b) venissero regolamentate le visite paterne;
c) fosse posto l'obbligo in capo al Sig. di contribuire al mantenimento ordinario Pt_2 del figlio, versando l'importo mensile di 450,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie. pagina 1 di 3 Il 17/07/2024 si costituiva il Sig. che chiedeva che fosse affidato in modo Parte_2 Per_1
condiviso ad entrambi e che fosse disposto il collocamento alternato, con conseguente mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza, ad eccezione che per le spese di natura straordinaria, suddivise nella misura del 50 %;
Ciò posto, i ricorrenti, personalmente presenti all'udienza del 14/11/2024 davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire le condizioni concordate sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che interveniva esprimendo parere favorevole.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) affida ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre con l'impegno di entrambi di Per_1
adottare le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2) dispone, vista l'età del minore, che sia lo stesso minore a disciplinare i giorni e tempi del diritto di visita del padre;
3) pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio Parte_2
minore su un conto corrente o su una carta ricaricabile a lui intestati, a titolo di contributo al suo mantenimento, a cadenza mensile entro e non oltre il 10 del mese, l'importo mensile di euro 300,00
(trecento/00), dalla domanda fino a che il figlio non sarà autosufficiente, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
pagina 2 di 3 4) dispone che il padre inoltre concorra, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso codesto tribunale;
5) dispone che l'assegno unico resti a carico della madre ed anche le eventuali detrazioni;
6) compensa le spese legali tra le parti.
così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 3.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
N.R.G. 4885/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 4885/2024 promossa da
(c.f. , nata in [...] il [...] residente in [...] C.F._1
Placido Rizzotto nr. 75 rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Stano del Foro di Bologna presso il cui studio in Castel San Pietro Terme (BO) Via Manzoni 14 elegge domicilio,
e da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Bologna in via
Castiglione n. 5, presso lo studio dell'Avv. Fabiola Maria Losciale che lo rappresenta e difende con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 05/04/2024 dava atto di aver avuto una relazione sentimentale Parte_1
con il sig. dalla quale, l'8 Gennaio 2007 nasceva;
la ricorrente proseguiva Parte_2 Per_1
narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2020, quando il Sig. decideva di trasferirsi altrove. La ricorrente chiedeva che: Pt_2
a) fosse disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1
madre, cui di conseguenza chiedeva venisse assegnata la casa familiare;
b) venissero regolamentate le visite paterne;
c) fosse posto l'obbligo in capo al Sig. di contribuire al mantenimento ordinario Pt_2 del figlio, versando l'importo mensile di 450,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie. pagina 1 di 3 Il 17/07/2024 si costituiva il Sig. che chiedeva che fosse affidato in modo Parte_2 Per_1
condiviso ad entrambi e che fosse disposto il collocamento alternato, con conseguente mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza, ad eccezione che per le spese di natura straordinaria, suddivise nella misura del 50 %;
Ciò posto, i ricorrenti, personalmente presenti all'udienza del 14/11/2024 davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire le condizioni concordate sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che interveniva esprimendo parere favorevole.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) affida ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre con l'impegno di entrambi di Per_1
adottare le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2) dispone, vista l'età del minore, che sia lo stesso minore a disciplinare i giorni e tempi del diritto di visita del padre;
3) pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio Parte_2
minore su un conto corrente o su una carta ricaricabile a lui intestati, a titolo di contributo al suo mantenimento, a cadenza mensile entro e non oltre il 10 del mese, l'importo mensile di euro 300,00
(trecento/00), dalla domanda fino a che il figlio non sarà autosufficiente, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
pagina 2 di 3 4) dispone che il padre inoltre concorra, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso codesto tribunale;
5) dispone che l'assegno unico resti a carico della madre ed anche le eventuali detrazioni;
6) compensa le spese legali tra le parti.
così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 3.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Stefano Giusberti
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