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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/12/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TALIANA REPUBBLICA ITALI
II TRIBUNALE DI LOCRI
composto dai seguenti magistrati:
dott. Fulvio ACCURSO Presidente relatore
Giudice dott. Andrea AMADEI
dott.ssa Mariagrazia GALATI Giudice
letti gli atti della causa iscritta al n. 1400/2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione, vertente tra nato a LOCRI (RC) 03/03/1992, C.F. Parte_1
C.F._1
e a SIDERNO (RC) il 21/11/1990, C.F. Controparte_1 nata
,
C.F._2
preso atto che nel corso dell'udienza del 16/12/2025, sostituita con note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato che non vogliono riconciliarsi e che intendono separarsi alle condizioni del ricorso;
visto l'art. 473 bis C.P.C.,
così provvede, riunito in camera di consiglio, mediante l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- visto il ricorso depositato in data 30/10/2025, con il quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la separazione consensuale;
-preso atto del nulla osta del rappresentante del P.M. (rilevabile in calce al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione); - esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che:
a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San
Giovanni di Gerace, R.C. (n. 7, parte II, serie A anno 2016), i ricorrenti in data
22.09.2016 hanno contratto matrimonio;
b) dal matrimonio sono nate due figlie ancora minorenni, a nome Per_1 e [...]
Per_2 ;
c) i medesimi coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, essendo venuta meno tra loro ogni forma di affectio maritalis e non è più possibile alcuna riconciliazione tra di essi.
- Rilevato, poi, che le condizioni di ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e le figlie minorenni, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole;
P.Q.M.
udite le parti e preso atto del nulla osta del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta depositata il 30/10/2025, così dispone:
OMOLOGA
la separazione consensuale relativa ai coniugi Parte_1 e CP_1
che hanno contratto matrimonio il 22.09.2016, ed il cui atto risulta
[...]
,
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giovanni di Gerace,
R.C. (n. 7, parte II, serie A anno 2016), alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune prima indicato per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025.
Il Presidente estensore dott. Fulvio ACCURSO
II TRIBUNALE DI LOCRI
composto dai seguenti magistrati:
dott. Fulvio ACCURSO Presidente relatore
Giudice dott. Andrea AMADEI
dott.ssa Mariagrazia GALATI Giudice
letti gli atti della causa iscritta al n. 1400/2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione, vertente tra nato a LOCRI (RC) 03/03/1992, C.F. Parte_1
C.F._1
e a SIDERNO (RC) il 21/11/1990, C.F. Controparte_1 nata
,
C.F._2
preso atto che nel corso dell'udienza del 16/12/2025, sostituita con note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato che non vogliono riconciliarsi e che intendono separarsi alle condizioni del ricorso;
visto l'art. 473 bis C.P.C.,
così provvede, riunito in camera di consiglio, mediante l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- visto il ricorso depositato in data 30/10/2025, con il quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la separazione consensuale;
-preso atto del nulla osta del rappresentante del P.M. (rilevabile in calce al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione); - esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che:
a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San
Giovanni di Gerace, R.C. (n. 7, parte II, serie A anno 2016), i ricorrenti in data
22.09.2016 hanno contratto matrimonio;
b) dal matrimonio sono nate due figlie ancora minorenni, a nome Per_1 e [...]
Per_2 ;
c) i medesimi coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, essendo venuta meno tra loro ogni forma di affectio maritalis e non è più possibile alcuna riconciliazione tra di essi.
- Rilevato, poi, che le condizioni di ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e le figlie minorenni, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole;
P.Q.M.
udite le parti e preso atto del nulla osta del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta depositata il 30/10/2025, così dispone:
OMOLOGA
la separazione consensuale relativa ai coniugi Parte_1 e CP_1
che hanno contratto matrimonio il 22.09.2016, ed il cui atto risulta
[...]
,
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giovanni di Gerace,
R.C. (n. 7, parte II, serie A anno 2016), alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune prima indicato per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025.
Il Presidente estensore dott. Fulvio ACCURSO