Ordinanza cautelare 5 aprile 2023
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 11/12/2025, n. 22375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22375 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22375/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13589/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13589 del 2022, proposto da
MB IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Leotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Commissione di Valutazione Costituita Presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento Vvf, non costituiti in giudizio;
nei confronti
AN PE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- per quanto di ragione, del verbale di scrutinio per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente con decorrenza 1 gennaio 2022, chiuso in data 28 luglio 2022, con cui la Commissione incaricata ha attributo all'Ing. IO 78,59746 punti;
- per quanto di ragione, della graduatoria finale relativa all'accesso alla qualifica di Primo Dirigente con decorrenza 1 gennaio 2022 pubblicata in data 28 luglio 2022;
- per quanto di ragione, della deliberazione da parte del C.d.A. del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in merito all'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente con decorrenza 1 gennaio 2022, di data ed estremi sconosciuti;
- per quanto di ragione, dell'informativa prot. n. 42730 del 28 luglio 2022 con cui è stata comunicata la deliberazione da parte del C.d.A. del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in merito all'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente con decorrenza 1 gennaio 2022;
- per quanto di ragione, della nota prot. n. 22101 del 23 dicembre 2020, con cui sono stati pubblicati i rinnovati criteri e le griglie di valutazione da utilizzare negli scrutini per merito comparativo relativi al triennio 2021-2023, nella parte in cui, in seno all'allegato, non sono stati predeterminati i criteri di valutazione per la categoria “5 B”, afferente alle “potenzialità di sviluppo professionale”;
- per quanto di ragione, della nota prot. n. 16039 del 28 ottobre 2021, con cui l'amministrazione comunicato la rinnovazione dei criteri di scrutinio validi per il triennio 2021-2023 per la promozione alla qualifica di Primo Dirigente;
- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa CL LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che il ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe;
- che, con atto del 10 settembre 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in quanto nelle more del giudizio “ è stato inquadrato come primo dirigente con decorrenza 1/7/2023 ”;
- che, preso atto di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- che, stante la decisione in rito, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
CL LA, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL LA | IT RU |
IL SEGRETARIO