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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/11/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 13/10/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero 4520/2024 R.G.
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Federico Parte_1
Frazzini, in forza di procura allegata al ricorso introduttivo;
- Opponente –
CONTRO
Controparte_1
(c.f. , p. iva.: ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Laghezza, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Opposto –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 13/10/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/6/2024 proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 158/2024 emesso in data 28/3/2024 dal Tribunale di Trani, su istanza della
[...]
(d'ora innanzi Controparte_2 [...]
) per il mancato pagamento di contributi dovuti dall'anno 2005 all'anno 2021 per CP_1 complessivi € 92.873,64.
A tal fine, a sostegno della propria domanda l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, avendo la richiesto il pagamento di contributi risalenti CP_1 all'anno 2005 ed ai successivi anni pur avendo interrotto la prescrizione solo nel 2022, nonché
l'assenza del presupposto contributivo in quanto a maggio 2016 era stato emesso un provvedimento
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di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione e a dicembre 2016 aveva dichiarato la cessazione della partita IVA.
L'opponente chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo ed in subordine limitare le somme dovute al contributo di solidarietà per gli anni 2018 e 2019.
Si costituiva in giudizio la contestando ogni avverso assunto e deducendo che la CP_1 morosità era ben nota al geometra il quale nel corso degli anni aveva ricevute plurime Parte_1 richieste di pagamento interruttive del termine di prescrizione quinquennale (dettagliatamente elencate); in ordine al periodo successivo alla sospensione, la Cassa deduceva che l'opponente aveva continuato a svolgere la propria attività e che solo nel 2022 era stato definitivamente cancellato dall'Albo per grave morosità. La Cassa opposta chiedeva dunque il rigetto del ricorso o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento delle minori somme accertate.
In corso di causa veniva dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso.
La causa non necessitava dello svolgimento di attività istruttoria.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi.
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi dovuti alla
[...] dal geometra , in ragione della sua iscrizione all'Albo. CP_1 Parte_1
L'odierno opponente contesta, da un lato, l'intervenuta prescrizione quinquennale di gran parte dei contributi richiesti e , dall'altro lato, l'insussistenza dell'obbligo contributivo dal 2017 al 2021, in considerazione del fatto che il Collegio dei Geometri della Bat a maggio 2016 lo aveva sospeso a tempo indeterminato dall'esercizio della professione.
Ebbene, per quanto riguarda la prescrizione dei contributi previdenziali, va detto che la relativa disciplina è stata integralmente riformata dall'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, che così prevede:
“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche.
A decorrere dal 1gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Nel caso di specie, essendo indiscussa l'obbligatorietà della contribuzione per gli iscritti, il termine di prescrizione per il pagamento dei contributi sia soggettivi che integrativi è dunque quinquennale,
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il quale inizia a decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
A tal fine si osserva che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, Legge 20 ottobre 1982 n. 773, per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti dagli iscritti la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione annuale obbligatoria. L'art.17, CP_1 comma 1, della stessa legge, prevede infatti che “gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal CP_1 termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno”.
Ebbene, le suddette disposizioni sono state recepite da nei propri Regolamenti. CP_1
In particolare, l'art. 33, comma 2, del Regolamento sulla Contribuzione stabilisce che la prescrizione non decorre sino alla trasmissione della dichiarazione obbligatoria, o in ogni caso, sino al momento in cui l'Ente non abbia la possibilità di accertare la corrispondenza del reddito dichiarato (nel cd. Modello 17) degli iscritti, con i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate circa le dichiarazioni IRPEF ed IVA rese per gli stessi anni.
La disciplina così descritta trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità: “In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995 n. 335 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art.19 della legge 20 ottobre 1982 n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1 comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 4981 del 04.03.2014).
Nel caso di specie, l'opponente ha trasmesso le dichiarazioni solo dal 2007 al 2014, come da estratto contributivo prodotto dalla mentre per altri anni non è stata inviata alcuna CP_1 dichiarazione reddituale.
Ciò detto, è possibile esaminare nello specifico la contribuzione richiesta dalla Cassa opposta.
Quest'ultima ha fornito la prova documentale di aver richiesto al geometra la contribuzione, attraverso la trasmissione di numerose pec all'indirizzo dello (vd. ricevute di consegna Parte_1 allegate in atti, mai contestate specificatamente), da cui si evince che alcun contributo annuale è prescritto.
Va detto che le richieste di pagamento sono relative ad anni specifici, cioè non ogni volta è stata richiesta la contribuzione pregressa non pagata;
tuttavia, in relazione a ciascuna annualità richiesta,
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tra una richiesta di pagamento e la successiva, non decorre mai un termine superiore a cinque anni e dunque alcun contributo è prescritto.
Le missive inviate a mezzo pec all'opponente sono le seguenti, tutte depositate nel fascicolo telematico della Cassa opposta e verificate da questo Giudice nel loro contenuto:
- nota pec del 21.12.2011, da parte del Direttore Generale, Dott. “Protocollo n. Persona_1
18761 del 20.12.2011 di sollecito di pagamento ruolo 2006”, nonché atto interruttivo dei termini di prescrizione;
(doc. n. 6);
- nota pec del 27.11.2012, da parte del Direttore Generale, Dott. “Protocollo n. Persona_1
15061 di sollecito di pagamento ruolo 2007”, nonché atto interruttivo dei termini di prescrizione
(doc. n. 7);
- nota pec del 26.08.2013, da parte del Direttore Generale, Dott. di Persona_1
“comunicazione di verifica reddituale ed irregolarità contributive per gli anni 2007, 2008, 2009,
2010 e 2011” e prospetto allegato (doc. n. 8);
- nota pec del 22.10.2013, da parte del Direttore Generale, Dott. “Protocollo n. Persona_1
12049 di sollecito di pagamento ruolo 2008”, nonché atto interruttivo dei termini di prescrizione
(doc. n. 9);
- nota pec del 07.03.2014, da parte del Dirigente Ufficio Gestione Rettifiche, Sospensioni e
Rateizzazioni, Dott.ssa , di “revoca provvedimento di rateazione da portale Persona_2 pagamenti”, per mancato versamento di n. 4 (doc. n. 10);
- nota pec del 30.09.2014, da parte del Direttore Generale, Dott. di “preavviso Persona_1 ruolo per irregolarità contributive anno 2014” e prospetto allegato relativo agli anni 2010, 2011 e
2012 (doc. n. 11);
- nota pec del 21.10.2014, da parte del Direttore Generale, Dott. di “sollecito di Persona_1 pagamento ruolo 2010”, nonché atto interruttivo dei termini di prescrizione (doc. n. 12);
- nota pec del 14.11.2014, da parte del Presidente pro tempore, Dott. di Parte_2
“comunicazione esclusione polizza sanitaria per inadempienza contributiva” (doc. n. 13);
- nota pec del 24.09.2015, da parte del Direttore Generale, Dott. di “preavviso di Persona_1 recupero ruolo per irregolarità contributive anno 2013 e precedenti” e prospetto allegato (doc. n.
14);
- nota pec del 27.11.2015, da parte del Direttore Generale, Dott. di “sollecito di Persona_1 pagamento ruolo 2011, nonché atto interruttivo dei termini di prescrizione” (doc. n. 15);
- nota pec del 23.09.2016, da parte del Direttore Generale, Dott. di “preavviso di Persona_1 emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2014 e precedenti” e prospetto allegato (doc. n.
16);
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- nota pec del giorno 08.11.2016, da parte del Direttore Generale, Dott. di Persona_1
“secondo sollecito di pagamento ruolo 2006” (doc. n. 17);
- nota pec del 31.07.2017, da parte del Direttore Generale, Dott.ssa di Toritto, Persona_3 di “preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2015 e precedenti” e prospetto allegato (doc. n. 18);
- nota pec del 20.09.2017, da parte del Direttore Generale, Dott.ssa di Toritto, Persona_3 di “secondo sollecito di pagamento ruolo 2007, nonché atto interruttivo dei termini di prescrizione”
e prospetto allegato relativo all'anno 2006 (doc. n. 19);
- nota pec del 22.05.2018, da parte del Direttore Generale, Dott.ssa di Toritto, Persona_3 di “secondo sollecito di pagamento ruolo 2008, nonché atto interruttivo dei termini di prescrizione”
e prospetto allegato relativo all'anno 2007 (doc. n. 20);
- nota pec del 25.07.2018, da parte del Direttore Generale, Dott.ssa di Toritto, Persona_3
“comunicazione esclusione polizza sanitaria per grave morosità contributiva” (doc. n. 21);
- nota pec del 24.10.2018, da parte del Direttore Generale, Dott.ssa di Toritto, Persona_3 di “richiesta apertura procedimento disciplinare per grave morosità contributiva” e prospetto di dettaglio in cui viene indicato il reddito acquisito, il volume d'affari, i contributi evasi ed il compimento di atti professionali registrati sulla piattaforma Sister” (doc. n. 22);
- nota pec del 13.05.2019, da parte del Direttore Generale, Dott.ssa di Toritto, Persona_3
“comunicazione esclusione polizza sanitaria per grave morosità contributiva” (doc. n. 23);
- nota pec del 12.09.2019, da parte del Direttore Generale, Dott. di “preavviso di Persona_1 emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2017 e precedenti” e prospetto allegato (doc. n.
24);
- nota pec del 02.12.2019, da parte del Direttore Generale, Dott.ssa di Toritto, Persona_3 di “sollecito di pagamento contribuzione ruolo 2015, nonché atto interruttivo dei termini di prescrizione” e prospetto allegato relativo agli anni 2010, 2011 e 2012 (doc. n. 25);
- nota pec del 05.03.2020, da parte del Direttore Generale, Dott.ssa di Toritto, Persona_3 di “comunicazione reddituale e versamenti 2020” (doc. n. 26);
- nota pec del 18.06.2020, da parte del Direttore Generale, Dott.ssa di Toritto, Persona_3 di “sollecito di pagamento contribuzione ruoli 2006, 2010, 2011, 2016 e 2017, nonché atto interruttivo dei termini di prescrizione” e prospetto allegato relativo agli anni 2005, 2008, 2009,
2013 e 2014 (doc. n. 27);
- nota pec del 20.10.2020, da parte del Direttore Generale, Dott.ssa di Toritto, Persona_3 di “preavviso recupero coattivo delle irregolarità contributive anno 2019 e precedenti, nonché atto interruttivo dei termini di prescrizione” e prospetto allegato relativo agli anni 2018 e 2019 (doc. n.
28);
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- nota pec del giorno 02.03.2021, da parte del Direttore Generale, Dott.ssa di Persona_3
Toritto, di “comunicazione dichiarazione reddituale 2020 e regolarizzazione posizione contributiva”
(doc. n. 29);
- nota pec del 15.03.2022, da parte del Direttore Generale, Dott.ssa di Toritto, Persona_3 di “comunicazione di interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione di cui ai ruoli
2007, 2008, 2018 e 2019” e prospetto allegato relativo agli anni 2006, 2007, 2015 e 2016 (doc. n.
30);
- nota pec del 13.04.2022, da parte del Presidente pro tempore, Dott. di Persona_4
“comunicazione gravi morosità” (doc. n. 31);
- nota pec del 06.05.2022, da parte del Direttore Generale, Dott.ssa di Toritto, Persona_3 di “comunicazione bonus edilizi e compensazione crediti con contributi (doc. n. CP_1
32).
Pertanto, in presenza di atti interruttivi della prescrizione per ogni annualità, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente deve essere rigettata.
Parimenti deve essere rigettata l'ulteriore eccezione relativa alla non debenza di contributi per il periodo 2017-2021 in ragione dell'intervenuto provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività libero-professionale del maggio 2016 e della chiusura della partita IVA a dicembre
2016 (eventi documentati).
Sul punto, ad onta della sospensione, la ha fornito la prova documentale che CP_1
l'odierno opponente ha continuato a svolgere attività lavorativa anche dopo il provvedimento di sospensione, svolgendo n. 8 attività professionali nel 2016 di cui n. 2 pratiche di accatastamenti, n.
13 pratiche edilizie nel 2017, n. 7 nel 2018, n. 8 nel 2019 e n. 4 nel 2020, tutte registrate sulla piattaforma SISTER, come da prospetto allegato al documento n. 22 depositato, nonché dall'attestazione su piattaforma SISTER (doc. n. 34 allegato al fascicolo di parte opposta).
La aveva infatti provveduto ad effettuare controlli, nell'ambito dell'attività di vigilanza, CP_1 rilevando che lo svolgeva attività tipiche della professione incompatibili con la posizione Parte_1 di iscritto al solo albo professionale - per di più sospeso;
per tale ragione la lo ha CP_1 inquadrato nuovamente come iscritto obbligatorio a partire dal giorno 01.01.2020, tenuto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (nota pec del 24.02.2022, doc. n. 35 del fascicolo di parte opposta).
Peraltro, nonostante la cessazione della partita IVA a dicembre 2016, è documentale la circostanza che la chiusura della Convenzione Telematica per la presentazione dei documenti catastali, prodotta al documento n. 4 del fascicolo di parte opponente, è avvenuta solo in data 20.11.2020 e non prima.
Peraltro il Geometra non ha provveduto a comunicare esplicitamente, come l'art. 22 della Parte_1
Legge n. 773/1982 prevede, la volontà di cancellarsi dall'albo, per cui l'Ente di previdenza ha
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continuato a segnalare morosità contributive anche per gli anni successivi 2022 e 2023, fino al provvedimento disciplinare di cancellazione dall'albo, giusta comunicazione del 02.04.2024 (doc.
n. 36 del fascicolo di parte opposta).
Dunque, anche la seconda eccezione dell'opponente è infondata.
In definitiva, alla luce di quanto innanzi detto, i contributi richiesti al geometra sono tutti Parte_1 dovuti e l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Non deve essere dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c., essendo lo stesso già stato dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c. in data 11/11/2024.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
Si precisa che le spese riguardano la sola fase dell'opposizione poiché quelle della fase monitoria sono già state liquidate nel decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
10/6/2024 da nei confronti della Parte_1 Controparte_2
rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 158/2024, emesso dal Giudice di questa
Sezione Lavoro del Tribunale di Trani in data 28/3/2024;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali della Cassa Geometri opposta, che liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in complessivi € 4.201,00 per compensi al difensore, oltre RGS, CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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