Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5478 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 8576/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott.ssa Alessandra Aiello Giudice sciogliendo la riserva in decisione del 14.5.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8576 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Stella Parte_1
Arena tt.nte domicilia, sito a Napoli, al Vico Quercia n. 22, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 452 dell'11.8.2023, notificato il 15.4.2024, rigettava l'istanza formalizzata dal ricorrente l'8.11.2022 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 27.6.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione di Napoli. Con ricorso depositato il 21.4.2024 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: le vicende per le quali aveva abbandonato il paese di origine;
di essersi integrato lavorando;
le precarie condizioni oggettive del Senegal. Chiedeva, dunque, di annullare il provvedimento di respingimento dell'istanza di permesso di soggiorno CAT.A12/IMM/1^sez/Din/IV^/Prot.n.452, emesso il 11/08/2023, dalla Questura di Napoli e notificato in data 15/04/2024; di accertare e dichiarare il diritto alla protezione ex art. 19 c.1 ed 1.2 del d.lgs. 286/1998 ed il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” e contestuale annullamento dell'obbligo di espulsione nel territorio dello Stato, emesso ai sensi dell'art. 13 del dlgs 286/98.
pagina 1 di 5
fissava per il 18.2.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio il 18.2.2025. Il ricorrente richiamava le proprie conclusioni e chiedeva la decisione della causa. Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sé, per il 15.4.2025, l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies. All'udienza del 15.4.2025, presente il ricorrente, all'esito della discussione, il giudice designato invitava il ricorrente a dare prova della notificazione del provvedimento impugnato e rinvia l'udienza al 14.5.2025. Il 15.4.2025, terminata l'udienza, il ricorrente depositava la pec trasmessa dalla Questura al suo difensore, con cui fu eseguita la notificazione del provvedimento impugnato che essa conteneva. All'udienza del 14.5.2025 il ricorrente discuteva nuovamente la causa si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa. Il ricorso merita di essere accolto in quanto fondato. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale. All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una pagina 2 di 5 domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, pagina 3 di 5 richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto, nel richiamare l'ordinanza collegiale menzionata sopra, si ricorda che la p.a. ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sia per assenza di fatti d'integrazione del richiedente sul territorio nazionale, sia per il compimento di reati oggetto di due sentenze penali di condanna pronunciate nei suoi confronti (cfr. parere della Commissione, depositato dal convenuto). Entrambe le ragioni sono prive di pregio. Come già notato con la predetta ordinanza, l'istante ha dimostrato di avere compiuto ogni ragionevole sforzo per integrarsi sul piano lavorativo dal 2022, sul territorio nazionale, attraverso lo svolgimento di attività lavorativa in un'impresa casearia, intrapresa successivamente ai due precedenti penali indicati nel parere negativo espresso dalla Commissione (nel fascicolo di parte, cfr. comunicazione all' della proroga, fino al CP_2
14.11.2023, del rapporto di lavoro subordinato alle dipen del Parte_2
di ST OV con mansione di addetto alle macchi
[...] iniziato il 15.11.2022 e comunicazione all' della sua trasformazione a tempo CP_2 indeterminato a decorrere dal 14.11.2023; bu ga dei mesi di novembre e dicembre 2022; buste paga da gennaio a ottobre 2023; CU 2023, 2024 e 2025; busta paga di febbraio 2025). I precedenti penali, le cui pronunce non sono state depositate in giudizio, come non è stato depositato il certificato del casellario giudiziario, consistono, stando al parere suddetto (cfr. fascicolo di entrambe le parti), nella condanna emessa dal giudice di pace di Napoli il 6/12/2013, divenuta irrevocabile il 10/12/2015, per il reato ex art. 10 bis d.lgs n. 286/1998 (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato), al pagamento della sanzione dell'ammenda di 5000 euro, sostituita con l'espulsione dallo Stato per anni 5, e nella sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Napoli il 21/10/2018, divenuta irrevocabile, incoerentemente, il 10.12.2016, per violazione del T.U. delle leggi pagina 4 di 5 doganali, ex art. 171 ter comma 1 lett. C dpr 43/1973 e per il reato di ricettazione p. e p. dall'art. 648 c.p.. A prescindere dall'incertezza della data di tale ultima sentenza, visto che vi è incoerenza tra quella della pronuncia e quella della sua irrevocabilità, in ogni caso il comportamento inerte del convenuto, che non ha prodotto gli elementi utili a risalire alla condotta criminosa posta in essere, permette di concludere per l'assenza di ragioni ostative, ex art. 4, comma 3, t.u.i., al riconoscimento del diritto invocato dall'attore dovute alla necessità di assicurare la tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza dello Stato, stante la sola menzione delle condanne ricevute ed il considerevole tempo trascorso dalla loro pronuncia e dalla consumazione dei reati, nonchè la tenue gravità dei precedenti contestati, dovuta all'oggetto delle norme incriminatrici ed alle pene irrogate. Il percorso di effettivo radicamento del ricorrente sul territorio nazionale induce, dunque, a concludere che egli sia, allo stato, inespellibile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
poiché il rimpatrio, lacerando anche i rapporti sociali che verosimilmente ha intessuto CP_3
svolgimento di regolare attività lavorativa (cfr. Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”), violerebbe il suo diritto fondamentale al rispetto della vita privata, riconosciuto e tutelato dagli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C. In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nel consolidamento, nel corso del giudizio, tramite le prove documentali offerte dall'attore, della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 16.5.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
pagina 5 di 5