Ordinanza collegiale 28 gennaio 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/06/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01367/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01070/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Melchiorre, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Guardia di Finanza, Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento-OMISSIS- del 21/03/2023 del Comando Generale della Guardia di Finanza - Capo del I reparto, recante il rigetto della richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente nel processo penale -OMISSIS-RGNR – Trib. Caltanissetta;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale
e per il riconoscimento
del diritto del ricorrente al rimborso delle spese legali sostenute nell’ambito di n. 2
procedimenti penali cui il ricorrente è stato sottoposto per i reati di cui agli artt. -OMISSIS- e-OMISSIS-
c.p.,
e la condanna
dell’Amministrazione resistente a corrispondere le relative somme, con gli interessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato in data 16 giugno 2023 e depositato il successivo 17 luglio, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- del 21 marzo 2023, con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza ha respinto la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal -OMISSIS- nel processo penale svoltosi presso il Tribunale di Caltanissetta, r.g.-OMISSIS-, nonché il riconoscimento del diritto del ricorrente al rimborso delle spese legali sostenute nell’ambito dei due procedimenti penali, svoltisi innanzi al Tribunale di Caltanissetta, cui il ricorrente è stato sottoposto (n.-OMISSIS-., definito con sentenza irrevocabile di assoluzione -OMISSIS-, emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta e -OMISSIS- R.G.N.R., derivante dallo stralcio del procedimento iscritto al-OMISSIS-) e la condanna dell’Amministrazione resistente a corrispondere le relative somme, oltre interessi.
Precisamente, i due procedimenti penali che hanno visto imputato il ricorrente -OMISSIS- sono i seguenti:
- R.G-OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 371- bis ( False informazioni al pubblico ministero ) e 615- ter c.p. ( Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico );
- R.G.-OMISSIS-, per il reato di cui all’art. 326 c.p. ( Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio ).
Secondo l’ipotesi accusatoria, il ricorrente – appuntato scelto della Guardia di Finanza, addetto alla Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica di Palermo fino al 3 settembre 2015 – in data
successiva all’allontanamento da tale Procura, avrebbe operato diversi accessi abusivi nel sistema informatico in uso alla dott.ssa -OMISSIS- (all’epoca procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo), di cui era stato stretto collaboratore fino al suddetto allontanamento, allo scopo di estrarre copia di documenti coperti da segreto (i verbali delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia-OMISSIS- innanzi alla dott.ssa -OMISSIS-) e di metterli a disposizione del dott. -OMISSIS- (allora Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani). Inoltre, sempre secondo gli inquirenti, il -OMISSIS- avrebbe reso false dichiarazioni nell’ambito di un ulteriore procedimento penale, in relazione alla denuncia sporta dalla sua compagna, sig.ra -OMISSIS-, nei confronti del collega del ricorrente, sig. -OMISSIS- (R.G.N.-OMISSIS-).
I due procedimenti si sono conclusi, rispettivamente, con una sentenza di assoluzione (sentenza -OMISSIS-, resa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, che ha confermato l’assoluzione in primo grado) e con una sentenza di non luogo a procedere (sentenza -OMISSIS-, resa dal GUP del Tribunale di Caltanissetta nel procedimento R.G.N.-OMISSIS- ai sensi dell’art. 425, comma 3, c.p.p.).
Pertanto, il ricorrente ha presentato al Comando della Guardia di Finanza due istanze di rimborso spese ai sensi dell’art. 18 d.l. n. 67/1997 e precisamente:
- in data 11 maggio 2020, quella relativa alle spese sostenute nel procedimento penale R.G.N.-OMISSIS-;
- in data 20 maggio 2020, quella relativa alle spese sostenute nel procedimento penale R.G.N.-OMISSIS-.
L’Amministrazione ha quindi avviato due distinti procedimenti, che si sono rispettivamente conclusi con:
- la determinazione prot. -OMISSIS-/2021 del 3 luglio 2021, con cui è stata respinta l’istanza di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale R.G.N.-OMISSIS-;
- la determinazione prot.-OMISSIS- del 21 marzo 2023, con cui è stata respinta l’istanza di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale R.G.N.-OMISSIS-.
Entrambe le determinazioni sono state adottate in ragione della ritenuta mancanza del nesso strumentale e di stretta correlazione tra i fatti che avevano dato luogo ai menzionati procedimenti penali e l’adempimento dei doveri d’ufficio.
Parte ricorrente ha sostenuto che le spese legali sostenute sarebbero state affrontate in relazione a processi intentati in ragione ed a causa della posizione e dell’attività lavorativa prestata dal -OMISSIS-, imputato nella sua qualità di pubblico ufficiale, con conseguente richiesta, da parte dell’autorità inquirente, di applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 9), c.p.
Risulterebbe dalle pronunce assolutorie che le condotte contestate al ricorrente sarebbero state poste in essere a causa e non semplicemente in occasione dell’incarico; si tratterebbe, dunque, di condotte riferibili direttamente all’Amministrazione, in quanto il ricorrente non era, all’epoca dei fatti, sospeso dal servizio, avendo subito soltanto un provvedimento di allontanamento dalla sezione di P.G. presso la Procura di Palermo; i fatti, peraltro, sarebbero stati commessi dopo un breve lasso di tempo da tale allontanamento e, pertanto, sarebbero riconducibili all’adempimento dei doveri d’ufficio, alla stessa stregua di fatti commessi dal pubblico ufficiale in ferie o in malattia, per i quali la giurisprudenza non dubita della permanenza della qualifica di pubblico ufficiale.
Si è costituito in giudizio il Comando Generale della Guardia di Finanza, che ha eccepito, oltre che la sua infondatezza nel merito, la parziale inammissibilità del ricorso.
Ad avviso della difesa erariale, poiché il ricorrente ha omesso di impugnare la determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza prot. -OMISSIS-/2021 del 3 luglio 2021 (con cui è stata respinta l’istanza di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale R.G.-OMISSIS-), il ricorso sarebbe inammissibile nella parte in cui è stato chiesto il riconoscimento del diritto a percepire il rimborso delle spese sostenute nel procedimento penale R.G.-OMISSIS-.
Nel corso del giudizio, in esecuzione dell’ordinanza collegiale istruttoria n. 226 del 28 gennaio 2025, l’amministrazione resistente ha documentalmente provato che:
- che nota del 18 agosto 2015, l’allora Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha chiesto al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo l’allontanamento del ricorrente dalla Sezione di P.G., con rientro all’amministrazione di appartenenza, per essere venuto meno il rapporto fiduciario che aveva ispirato la sua assegnazione alla sezione di P.G.; ciò in quanto il ricorrente era stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all’art. 660 c.p. ai danni dei coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS-, il primo dei quali appuntato scelto della G.d.F.;
- il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo, con nota del 21 agosto 2015, concordando con la richiesta del Procuratore della Repubblica, ha chiesto al Comando Regionale della Guardia di Finanza l’allontanamento del -OMISSIS-;
- il Comandante Regionale, con provvedimento dell’1 settembre 2015, ha disposto il rientro con effetto immediato del ricorrente nella disponibilità del nucleo di Polizia tributaria di Palermo;
- con nota datata 11 settembre 2015, il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza ha comunicato al relativo Comando Generale l’intervenuto rientro del -OMISSIS- nel Nucleo di Polizia tributaria a far data dal 3 settembre 2015.
Alla pubblica udienza del 17 aprile 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, deve prendersi in esame l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale.
L’eccezione è infondata.
Nel procedimento di rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di un dipendente pubblico in conseguenza di fatti ed atti connessi nell’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la sua responsabilità, l’amministrazione non esercita un potere discrezionale autoritativo, ma interviene su un rapporto paritetico, in cui il dipendente pubblico vanta, alla ricorrenza dei presupposti, un vero e proprio diritto soggettivo ( ex multis , Cass. Civ., Sez. Un., ord. 17 febbraio 2020, n. 3887; Cass. Civ., Sez. Un., 15 aprile 2010, n. 8983; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 17 gennaio 2024, n. 8; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 13 novembre 2018, n. 6565; T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 6 febbraio 2018, n. 760).
È minoritario l’orientamento per il quale la posizione del dipendente andrebbe qualificata come interesse legittimo (Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8146); più frequentemente, si è parlato, anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, di diritto soggettivo, sia pur normativamente condizionato al ricorrere dei presupposti di legge (Cons. Stato, Sez. III, 29 dicembre 2017, n. 6194; Sez. VI, 21 gennaio 2011, n. 1713).
Ritenuto, dunque, che la situazione giuridica di cui è chiesta tutela deve qualificarsi come diritto soggettivo, va rilevato che, nel processo amministrativo, il termine d’impugnazione, a pena di decadenza, degli atti amministrativi concerne unicamente gli atti autoritativi con i quali l’Amministrazione, sulla base dei poteri attribuiti dall’ordinamento, incide sugli interessi legittimi dei privati; quando, invece, la controversia ha ad oggetto, come in questo caso, l’accertamento di diritti soggettivi, l’impugnazione degli atti - a carattere paritetico - non è necessaria, essendo l’azione rivolta all’accertamento di un’obbligazione di carattere civile, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo in virtù dell’attribuzione della giurisdizione esclusiva su una determinata materia (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2014, n. 1064).
Ne consegue che la mancata impugnazione, nel termine di decadenza, del provvedimento con il quale l’Amministrazione ha negato al dipendente il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di lite, da questi affrontate nei giudizi sopra descritti, non pone alcun ostacolo alla proposizione della domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di credito e la condanna dell’amministrazione al pagamento.
Ciò premesso e passando ad un esame nel merito della questione, deve muoversi dall’analisi del testo dell’art. 18, co. 1, d.l. n. 67 del 1997, come convertito con l.n. 135 del 1997: “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità” .
I presupposti in cui può riconoscersi il diritto al rimborso sono dunque due:
a) la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente;
b) la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali.
A tale ultimo proposito, è stato ripetutamente affermato, in giurisprudenza, che, ai fini del riconoscimento del rimborso, occorre che il fatto o l’atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell’esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto, tale che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell’atto in riferimento al quale è stato chiamato in giudizio (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 9 gennaio 2020, n. 4; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 3 luglio 2018, n.1544); sicché non è sufficiente che lo svolgimento del servizio costituisca mera occasione per il compimento degli atti che danno origine al procedimento di responsabilità (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 13 novembre 2023, n. 6202); è, piuttosto, necessario che il dipendente abbia agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse, dell’amministrazione e cioè che per la condotta oggetto del giudizio sia ravvisabile il nesso di “immedesimazione organica” (Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8146).
L’istituto mira, dunque, ad evitare i danni che il dipendente pubblico subirebbe per condotte tenute nello svolgimento dei compiti di istituto, ovvero per aver agito in nome e per conto dell’amministrazione, con la conseguenza che il diritto al rimborso può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’amministrazione di appartenenza (Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2019, n.8146); in altre parole, la ratio dell’istituto è quella di evitare che il dipendente statale tema di fare il proprio dovere: per questo occorre uno specifico nesso causale tra il fatto contestato e lo svolgimento del dovere d’ufficio (Cons. Stato, Sez. II, 21 novembre 2018, n. 2735; Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1681), con la conseguenza che il rimborso non spetta per il solo fatto che il reato contestato sia un reato proprio, ossia commesso con la qualità di dipendente dello Stato, o con contestazione della relativa aggravante (circostanza, quest’ultima, su cui si sofferma parte ricorrente).
Nel caso in esame, tale, secondo presupposto non sussiste.
Con riferimento ai reati, contestati al -OMISSIS-, di Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio , si tratta di fatti commessi dal ricorrente tra il 19 ed il 22 ottobre 2015, ossia in epoca successiva e nettamente distinta rispetto a quella, conclusasi il 3 settembre 2015, in cui questi faceva parte della P.G. presso la Procura della Repubblica di Palermo.
A ciò va aggiunto che l’allontanamento del -OMISSIS- non era momentaneo o transitorio (come nelle ipotesi, richiamate in ricorso, di malattia o ferie), ma definitivo e scaturente dal venir meno del rapporto fiduciario con la Procura stessa.
Dal che discende con estrema chiarezza che il -OMISSIS- non poteva in alcun modo ritenersi autorizzato a compiere, ancora a quel tempo, attività riconducibili al servizio già prestato presso la polizia giudiziaria.
Peraltro, l’attività svolta – ossia la consegna al dott. -OMISSIS- di una pendrive contenente files di cui il ricorrente aveva la disponibilità, in ragione dell’attività precedentemente svolta al servizio della dott.ssa -OMISSIS- – non è stata svolta su incarico della Procura di Palermo (ossia della dott.ssa -OMISSIS-), ma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, senza che tale operazione fosse stata concordata con la menzionata dott.ssa -OMISSIS-; ciò risulta dell’interrogatorio della medesima, menzionato a pag. 14 della sentenza assolutoria di appello.
Anzi, dalle intercettazioni riportate nella sentenza del G.I.P. -OMISSIS-, a pag. 7, risulta che la dott.ssa -OMISSIS- è stata mantenuta all’oscuro della consegna della pen drive , circostanza, quest’ultima, che di cui il procuratore aggiunto parla al -OMISSIS- dopo averla appresa a seguito delle investigazioni ( “loro avevano rilevato che lei aveva dato cose a Marcel…anche dopo che lei era, se n’era andato” ); il ricorrente, a tale affermazione, risponde negando che ciò sia avvenuto ( “no, dopo è impossibile” ).
In nessun modo, dunque, può sostenersi che il -OMISSIS- abbia compiuto tale attività in nome e per conto dell’amministrazione di appartenenza; non soltanto perché, a quel momento, tale amministrazione era individuabile nel Nucleo di Polizia tributaria, ma anche perché non si è trattato di atti compiuti su incarico della Procura della Repubblica di Palermo, al servizio della quale il ricorrente aveva precedentemente lavorato, ma, al contrario, senza che neppure ne fosse al corrente il procuratore aggiunto con cui favore il -OMISSIS- collaborava.
Quanto alle ulteriori condotte contestate, si tratta di fatti che palesemente esulano dall’attività di servizio.
Precisamente, risulta dalla sentenza di appello già menzionata che il -OMISSIS- e la moglie avevano denunciato per molestie il -OMISSIS-, nei giorni 30/31 luglio 2015, a seguito dei contrasti tra i due colleghi insorti in relazione alla divisione dei ricavi di un’associazione sportiva di cui entrambi facevano parte; il -OMISSIS-, quindi, avrebbe indotto la propria compagna, sig.ra -OMISSIS-, a denunciare il -OMISSIS- per una presunta violenza sessuale.
Al -OMISSIS- è contestato il reato di False informazioni al pubblico ministero per aver – in tesi, falsamente – negato al p.m. che fosse stata la dott.ssa -OMISSIS- a consigliargli di indurre la compagna a sporgere denuncia.
Si tratta, all’evidenza, di fatti che – anche qualora abbiano coinvolto la dott.ssa -OMISSIS-, con cui il ricorrente si sarebbe consultato, in virtù del rapporto di fiducia con la stessa instaurato – esulano dall’assolvimento dei doveri d’ufficio, involgendo, piuttosto, la sfera personale del ricorrente, sebbene occasionati dal rapporto (anche, ma non solo) lavorativo con il -OMISSIS-.
In conclusione, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, liquidandole in € 1.500,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate in ricorso.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Mario Bonfiglio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.