Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/1966, n. 1192
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Sentenza 10 maggio 1966

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La prova della simulazione e, in particolare, dell'animus simulandi, e, di regola, soltanto indiziaria e presuntiva e puo, quindi, risultare da circostanze e situazioni particolari che inducano ad ammettere l'infingimento delle parti.*

A norma dell'art 1417 cod civ, la prova della simulazione non incontra limiti nei confronti dei terzi.*

Il giudice del merito e libero di fondare il proprio convincimento su quelle risultanze processuali che ritiene piu attendibili. *

Ai fini della prova della simulazione, gli eredi, quando agiscono come legittimari, sono parificati ai terzi. ( Cfr 320085).*

Il convincimento, congruamente e logicamente motivato, dei giudici del merito sulla sussistenza o meno della simulazione e insindacabile in Sede di legittimita.*

Perche possa ritenersi adempiuto l'Obbligo della motivazione, e sufficiente che il giudice indichi, attraverso una valutazione globale delle risultanze di causa,le ragioni che hanno determinato il suo convincimento,senza essere tenuto a compiere un,analisi particolareggiata di tutti gli elementi probatori emersi nel corso del processo. *

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/1966, n. 1192
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1192
    Data del deposito : 10 maggio 1966

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