Sentenza 10 maggio 1966
Massime • 6
La prova della simulazione e, in particolare, dell'animus simulandi, e, di regola, soltanto indiziaria e presuntiva e puo, quindi, risultare da circostanze e situazioni particolari che inducano ad ammettere l'infingimento delle parti.*
A norma dell'art 1417 cod civ, la prova della simulazione non incontra limiti nei confronti dei terzi.*
Il giudice del merito e libero di fondare il proprio convincimento su quelle risultanze processuali che ritiene piu attendibili. *
Ai fini della prova della simulazione, gli eredi, quando agiscono come legittimari, sono parificati ai terzi. ( Cfr 320085).*
Il convincimento, congruamente e logicamente motivato, dei giudici del merito sulla sussistenza o meno della simulazione e insindacabile in Sede di legittimita.*
Perche possa ritenersi adempiuto l'Obbligo della motivazione, e sufficiente che il giudice indichi, attraverso una valutazione globale delle risultanze di causa,le ragioni che hanno determinato il suo convincimento,senza essere tenuto a compiere un,analisi particolareggiata di tutti gli elementi probatori emersi nel corso del processo. *
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/1966, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1966 |
Testo completo
La prova della simulazione e, in particolare, dell'animus simulandi, e, di regola, soltanto indiziaria e presuntiva e puo, quindi, risultare da circostanze e situazioni particolari che inducano ad ammettere l'infingimento delle parti.*