Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/05/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 02/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11482/2022 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. LACERENZA ANTONIO;
Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Cont
, rappr. e dif. dall'avv. DELLORUSSO GIUSEPPE;
CP_2
, rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;
CP_3
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.10.2022 il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) accertarsi e dichiararsi che il ricorrente, ha lavorato alle dipendenze della società resistente continuativamente ed ininterrottamente dal
10.01.2022 al 28.02.2022, secondo le modalità innanzi descritte, ed osservando gli orari di lavoro indicati in atti, inquadrato al livello I
CCNL EDILIZIA e Industria;
b) accertarsi e dichiararsi che il ricorrente è stato in malattia dal
14.02.2022 al 16.02.2022 e successivamente dal 21.02.2022 al 25.02.2022;
c) accertarsi e dichiararsi che la società resistente ha violato gli artt.
1175, 1375, 2099 ,2120 c.c.; l'art. 1 L. n.4/53, nonché l'art. 36 Cost., per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa che precede;
d) accertarsi e dichiararsi che la società resistente non ha erogato al ricorrente la retribuzione del mese di Febbraio 2022, con il relativo
T.f.r. e la malattia, rifiutando di consegnarli anche il prospetto paga
Industria;
e) conseguentemente e per l'effetto condannarsi ed ordinarsi, alla società
Co
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2 alla consegna del prospetto paga di Febbraio 2022 ed al pagamento della somma lorda di € 2.543,35=, come risultante dai conteggi allegati in atti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come per legge, ovvero a quella somma maggiore o minore che dovesse essere determinata all'esito di C.T.U.;
f) condannarsi altresì la società resistente al pagamento della malattia mai erogata al ricorrente, e al versamento dei contributi previdenziali ed alla regolarizzazione della posizione previdenziale di Parte_1 mediante il versamento all dei contributi omessi calcolati sulla CP_3 retribuzione dovuta;
g) in subordine, ed all'esito della produzione documentale chiesta, ove la società non avesse conguagliato l'importo della malattia, chiede condannarsi l , in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento CP_3 del relativo importo di cui alla indennità di malattia dovuta al ricorrente per i seguenti periodi: dal 14.02.2022 al 16.02.2022; dal 21.02.2022 al
25.02.2022;
h) con vittoria delle spese di lite in favore del difensore che se ne dichiara anticipatario”.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale domandava il rigetto del ricorso. ci costituiva altresì l , come da memoria del 13.11.2023. CP_3
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dal ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che la società convenuta ha corrisposto, nelle more del giudizio, gli importi dovuti al ricorrente sulla base della busta paga di febbraio 2022, come da bonifico del 12.09.24 di € 1.213,57.
Del resto, la statuizione di cessata materia del contendere è stata richiesta all'odierna udienza dai procuratori delle parti costituite.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico della società convenuta, considerato che pagamento è avvenuto solo dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo;
tuttavia, il comportamento della parte convenuta, la quale si è resa disponibile al versamento di quanto spettante al lavoratore sin dalla costituzione in giudizio (cfr. pag. 6 memoria di costituzione della società), consente di compensarle nella misura della metà.
Nulla per le spese va disposto nei confronti dell' , attesa la posizione CP_3 processuale di quest'ultimo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso introduttivo del giudizio Parte_1 depositato il 26.10.2022;
Cont 2) condanna la in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 657,00, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione;
3) nulla per le spese nei confronti dell . CP_3 Bari, 02.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli