Art. 8. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 8 della Legge 19 luglio 2013, n. 87
Articolo 7
Articolo 8 della Legge 19 luglio 2013, n. 87
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28 luglio 2013
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