Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza breve 30 maggio 2024
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 3 ottobre 2025
Parere definitivo 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/10/2025, n. 7759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7759 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07759/2025REG.PROV.COLL.
N. 00640/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2025, proposto da
Sova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano De Luna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00528/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Adriano De Luna e l’avvocato dello Stato Federico Loche;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 7 agosto 2019 la società appellante veniva ammessa a fruire delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste dall’art. 46 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 a favore delle imprese aventi sede nella Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia: in particolare la Società veniva ammessa all’ agevolazione di €. 27.770,34 , da fruire mediante riduzione dei versamenti da effettuare tramite il modello F24.
2. A seguito di ispezione effettuata il 24 maggio 2023 presso la sede legale della Società il Ministero comunicava alla stessa l’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse, sul presupposto che dai controlli effettuati presso l’indirizzo indicato quale sede della sociale “ non è possibile desumere dove l’impresa SOVA srl svolge operativamente la propria attività economica ”.
3. La Società presentava, allora, osservazioni, in esito alle quali il Ministero, con decreto di revoca n 22 del 2 gennaio 2024, disponeva, in via definitiva, la revoca delle agevolazioni e ordinava la restituzione delle somme nel frattempo fruite dall’appellante: a motivo della decisione il Ministero che “ le osservazioni formulate dall'impresa con comunicazione inviata al Ministero tramite PEC del 01/08/2023, prot. n 289474, non risulta essere superato li profilo di criticità di cui al preavviso di revoca del 06/07/2023, in quanto il paragrafo 7.2. della Circolare 6 giugno 2019 n.243317, prescrive che l'attività economica per la quale sono richieste e concesse le agevolazioni deve essere svolta all'interno della sede o dell'unità locale ubicata all'interno della ZFU di riferimento, dunque, ciò che risulta essere rilevante è li luogo in cui l’attività economica viene esercitata e dai controlli effettuati tramite sistema informativo camerale, nonché dai controlli effettuati in loco, non è possibile desumere se l’impresa SOVA svolge operativamente la propria attività economica ”.
4. Avverso tale provvedimento la Società proponeva ricorso avanti al TAR per il Lazio, il quale, con la sentenza in epigrafe indicata, lo respingeva.
5. La Società ha proposto appello.
6. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è costituito in giudizio per resistere al gravame.
7. In occasione dell’udienza in camera di consiglio del 13 febbraio 2025 il Collegio, con ordinanza n. 609/2025, accoglieva la domanda cautelare disponendo, per l’effetto, la sospensione del provvedimento impugnato limitatamente all’ordine di restituzione delle agevolazioni già fruite dall’appellante.
8. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 2 ottobre 2025, in vista della quale solo il Ministero ha depositato memoria.
DIRITTO
9. La SOVA s.r.l. ha articolato i seguenti motivi d’appello:
1) erroneità della sentenza per aver ritenuto l’assenza dell’attività lavorativa esclusivamente sulla base della visita ispettiva omettendo di valutare gli elementi documentali in atti. Al riguardo la società appellante ha dedotto che il Tribunale ha omesso di considerare e valutare i numerosi elementi che depongono per la presenza dell’impresa nel territorio, attuata proprio con l’istituzione della sede legale che costituisce il luogo in cui l’impresa ha il centro amministrativo dei propri affari, mentre la momentanea assenza del titolare dalla sede, avente carattere momentaneo, si giustificherebbe in ragione della natura dell’attività svolta lo conduce frequentemente fuori dall’ufficio;
2) erroneità della sentenza in quanto contraddittoria e per la mancata applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. c), e comma 5, del decreto interministeriale del 10 aprile 2013 della circolare del Ministero dello sviluppo economico del 6 giugno 2019, n. 243317 e della circolare del 28 marzo 2022 n.120680. Sotto tale profilo la società appellante ribadisce che ai fini della concessione del finanziamento è sufficiente che nell’ambito della Zona Franca Urbana vi sia la sede legale e, più in generale, un ufficio o locale destinato all’attività, anche amministrativa, presupposti ricorrenti nel caso in esame.
10. I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e devono ritenersi infondati per le ragioni di seguito indicate.
11. Va preliminarmente rilevato che il decreto interministeriale 10 aprile 2013, all’art. 3, comma 1, lett. c), prevede che possono usufruire delle agevolazioni le imprese “ che svolgono la propria attività, ai sensi di quanto previsto ai commi 5 e 6, all’interno della ZFU ”.
11.1. I successivi commi 5 e 6 del medesimo articolo 3 specificano quanto segue: “ Per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, è necessario che i soggetti individuati ai sensi del comma 1 abbiano un ufficio o locale destinato all’attività, anche amministrativa, all’interno della ZFU. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività non sedentaria, oltre alla condizione di cui al comma 5, è necessario, alternativamente, che: a) presso l’ufficio o locale di cui al comma 5 sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore; b) realizzino almeno il 25% (venticinque percento) del proprio volume di affari da operazioni effettuate all’interno della ZFU ”.
11.2. La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 giugno 2019, n.243317 prevede, inter alia, che “ I soggetti istanti, per l’esercizio dell’attività economica, devono disporre, sulla base di un idoneo titolo di disponibilità regolarmente registrato, della sede legale o di una sede operativa ubicata all’interno della zona franca urbana ” (punto 7.2.).
11.3. La circolare del 28 marzo 2022 n.120680 prevede al punto 6.3 che: “ Fermi restando i motivi di esclusione di cui al paragrafo 5, possono accedere alle agevolazioni i soggetti che, disponendo della sede principale o di una unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana, hanno avviato l’iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 ”.
12. Ciò premesso quanto alla disciplina che regola il finanziamento, nel caso in esame la società appellante ha fissato la propria sede legale all’interno della Zona Franca Urbana, nel Comune di Ortezzano, in via Aso n. 28, nei locali ottenuti in sublocazione dalla Hope S.r.l.s. con contratto regolarmente registrato.
12.1. Durante il sopralluogo svolto dall’amministrazione in data 24 maggio 2023 è emerso che: nell’ufficio non era presente alcun dipendente della società; altre due imprese, oltre alla società appellante, hanno stipulato con la Hope S.r.l.s. contratti di sublocazione e la rappresentante della Hope S.r.l.s. ha dichiarato che le tre imprese subconduttrici hanno in tutto una-due postazioni di lavoro a disposizione (quindi meno di una postazione per ciascuna impresa); all’esterno del portone di ingresso è stata rinvenuta solamente una targa riconducibile alla Hope S.r.l.s.
12.2. Le risultanze del sopralluogo, come sopra descritte, costituiscono indubbiamente un elemento indiziario particolarmente significativo da cui desumere l’assenza di una concreta attività imprenditoriale, anche di carattere amministrativo, presso la sede legale indicata e, conseguentemente, il carattere fittizio della sede medesima.
12.3. A fronte di ciò la società appellante, in sede procedimentale e poi nel presente procedimento, si è limitata a dedurre che: il provvedimento impugnato afferma erroneamente che la Sova s.r.l. non avrebbe, contrariamente a quanto dichiarato, la propria sede operativa nei locali oggetto di ispezione, mentre la Società ha indicato tali locali come mera sede legale; la documentazione contabile della società si trova presso la sede legale, e se ne fosse stata richiesta la Società avrebbe potuto mettere tale documentazione a disposizione degli ispettori; la temporanea assenza del titolare si giustificherebbe in ragione della natura dell’attività svolga (servizi integrati di supporto per le funzioni d’ufficio delle imprese di autonoleggio, quali in via esemplificativa, compilazione pratiche come sospensione bolli auto, compilazione dati relativi ai verbali stradali, controllo scadenze assicurazioni flotta, elaborazione fatture elettroniche, predisposizione di contratti di noleggio) che non comporterebbe la permanente presenza del titolare all’interno dei locali della azienda; che l’effettiva presenza della Società nei locali oggetto di ispezione si desumerebbe anche dal verbale di ispezione, che dà atto della presenza, all’esterno del portone di ingresso, della targa “ Centro Elaborazione Dati Contabilità Paghe Redditi e all’interno une sede con due accessi, composta complessivamente da quattro locali con due disimpegni e due bagni, nell’ambito della quale risultano presenti 9 postazione di lavoro ”.
12.4. Gli elementi addotti dalla società non sono sufficienti a rendere illegittima la decisione di revoca. Come sopra esposto, infatti, il presupposto della concessione del finanziamento è rappresentato dallo svolgimento effettivo dell’attività imprenditoriale, sia essa amministrativa o operativa, all’interno della Zona Franca Urbana. In particolare va rilevato che seppure la normativa di riferimento, sopra richiamata, impone di collocare all’interno della Zina Franca Urbana anche solo la sede legale, l’esistenza di una attività imprenditoriale effettiva costituisce un requisito imprescindibile. La mera affermazione che la documentazione contabile sia depositata nei locali sublocati non comprova che l’attività di organizzazione e amministrazione dell’impresa é reale, ed a tal fine lo svolgimento in loco di una sola assemblea annuale costituisce un elemento marginale e poco significativo rispetto alla complessiva attività anche amministrativa che l’esercizio dell’impresa richiede. Quanto alle ragioni della temporanea assenza del titolare, va rilevato che si tratta di allegazioni generiche e non documentate, soprattutto a fronte della circostanza che il contratto di locazione non assicurava una postazione fissa occupabile quotidianamente da addetti della appellante.
12.5. La Società appellante, di contro, ben avrebbe potuto e dovuto dimostrare l’effettività della attività di impresa producendo, quantomeno in giudizio, i contratti di lavoro e le buste paga degli addetti, la prova del pagamento del relativo stipendio; inoltre, avrebbe potuto dimostrare di avere un parco clienti, producendo copia delle fatture emesse e dei pagamenti ricevuti a fronte dell’attività di consulenza. Come precisato, tale documentazione, o equivalente, avrebbe dovuto essere prodotta dalla Società quantomeno in giudizio, al fine di consentire al Collegio di apprezzare l’effettività della attività, effettività che costituisce un requisito fondamentale per la concessione dell’aiuto; si sottolinea, inoltre, che la Sova s.r.l. sostiene di svolgere l’attività proprio nei locali di Ortezzano, in via Aso n. 28, venendo dunque a coincidere la sede legale e quella operativa.
12.6. Non si può non evidenziare, infine, che solo producendo tale documentazione, in allegato alle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/90, la Società avrebbe potuto ottenere indurre l’Amministrazione a rivedere la propria decisione: occorre infatti considerare che le memorie presentate dalla parte ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 non impongono all’Amministrazione di riaprire sempre e comunque l’istruttoria procedimentale, ragione per cui l’appellante, anziché limitarsi ad affermare – come poi ha fatto anche in giudizio – di avere tutta la documentazione contabile comprovante l’attività imprenditoriale svolta, avrebbe dovuto produrla immediatamente, così da consentirne un immediato apprezzamento da parte dell’Amministrazione.
12.7. La documentazione che l’appellante ha messo a disposizione della Amministrazione e del Collegio non può considerarsi indicativa della effettiva esistenza di un’attività di impresa; così che, mentre si può affermare che l’Amministrazione ha assolto all’onere di dimostrare i fatti presupposti al provvedimento impugnato, l’appellante non ha assolto all’onere di fornire la dimostrazione di fatti idonei a pervenire all’accertamento del contrario.
12.8. Per quanto sopra detto, in base alle risultanze dell’istruttoria e a quanto allegato dalla società appellante nel presente giudizio, non risulta che l’amministrazione avrebbe potuto addivenire ad una diversa conclusione.
13. L’appello va, conclusivamente respinto.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano in €. 1.500,00 (euro millecinquecento), oltre accessori, se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO