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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 924/2022 lavoro e previdenza vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv.to Marraffino Luigi, presso il cui studio elettivamente è domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Direttore p.t. , rappresentato e difeso dall'avvocatura interna;
CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.3.2022 il ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanze- CP_ ingiunzione di pagamento ordinanza-ingiunzione n. OI-000047264 emessa in data 2.2.2022 dall' di
Avellino e notificata a mezzo posta in data 16.2.2022 per la somma di €. 29,006,6; ordinanza-ingiunzione CP_ n. OI-000047216 emessa in data 2.2.2022 dall' di Avellino e notificata a mezzo posta in data 16.2.2022 per la somma di €. 30,006,6 ; ordinanza-ingiunzione n. OI-000073447 emessa in data 11.2.2022 CP_ dall' di Avellino e notificata a mezzo posta in data 1.3.2022 per la somma di €. 19.506,6 a titolo di sanzione pecuniaria, ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. da L. 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, per l'annualità 2010 , relative alla società Gruppo
Moda Servizi Tessili Cuma s.r.l., di cui era stato indicato in qualità di legale rappresentante.
Impugnava il provvedimento sanzionatorio, anzitutto eccependo la carenza di legittimazione passiva il decorso del termine di prescrizione.
Deduceva, inoltre, l'illegittimità e la sproporzione delle sanzioni ex art. 11 L. 689/1981. Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di CP_1 giudice del lavoro, per sentir accogliere le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_2 contestando la fondatezza del ricorso.
1 Rappresentava che, con l'ordinanza ingiunzione opposta, veniva richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria per effetto della depenalizzazione di ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria ex art. 2 co. 2 D. Lgs. 8/2016, conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983. Esponeva di aver provveduto, nell'esercizio della potestà di autotutela, a rideterminare l'entità della sanzione amministrativa dall'importo di € 22.500,00 alla somma di € 10.000,00, con conseguente possibilità di pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione già rideterminata. Precisava che l'avviso d'accertamento prodromico, recante prot. n. .0800.20.3.2017.0068448, era stato regolarmente notificato al ricorrente in data CP_1 notificato in data 27.4.2017 e prot. n. . , era stato regolarmente CP_1 PartitaIVA_1 notificato al ricorrente in data notificato in data 7.4.2017, e prot. n. .0800.20.3.2017.0072285 CP_1 notificato al ricorrente in data notificato in data 7.4.2017 a mezzo del servizio postale. Evidenziava il mancato decorso del termine di prescrizione, il cui dies a quo doveva essere individuato nella data di entrata in vigore del D.L. n. 8 del 15.1.2016, ossia dal 6.2.2016, ed altresì in considerazione della valida notificazione dell'avviso d'accertamento, oltre che per la sospensione dei termini per effetto delle disposizioni normative emergenziali contenute nel D.L. 18/2020.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Preliminarmente, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 ed art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
Nel merito, al fine del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in controversia, occorre ricostruire la disciplina di legge vigente in materia.
Va rilevato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, il quale espressamente prevede quanto segue: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. A seguito della novella ex art. 23 D. L. 48/2023, l'importo della sanzione amministrativa, in ossequio al principio di proporzionalità, è attualmente fissato in misura da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Tale disposizione, in punto di rilevanza penale del fatto, risulta così formulata a seguito della riforma legislativa apportata con l'art. 3 co. 6 D. Lgs. 8/2016, nell'ambito delle disposizioni in materia di depenalizzazione previste dall'art. 2 co. 2 L. 67/2014. In specie, l'art. 6 del citato D. Lgs n. 8/2016 prevede: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Da ciò consegue che, nella fattispecie, debba trovare applicazione il disposto normativo di cui all'art. 14 L. 686/1981 in tema di contestazione dell'illecito e notificazione dell'accertamento. Detta norma così recita: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli
2 residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. L'applicabilità di tale disposizione normativa alle ordinanze ingiunzioni, emesse dall'Istituto previdenziale a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, è riconosciuta anche dalla circolare n. 32 del 25.2.2022, avente ad oggetto “Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 CP_1 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Difatti, la suddetta circolare, al punto 3, espressamente statuisce quanto segue: “il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n. 689/1981); - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n.
689/1981); - incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981); - violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr. l'articolo
3 della legge n. 689/1981); - morte di uno o più soggetti responsabili”. Inoltre, in punto di applicabilità del citato art. 14, si è espressa, in senso favorevole, autorevole e consolidata giurisprudenza di merito, a cui questo giudice presta integrale adesione (Tribunale di Napoli, sez. lav., dott.ssa Tomassi, sentenza n. 252/2024 del 16.1.2024; Tribunale di Napoli, sez. lav., dott.ssa
Alfano, sentenza n. 7410/2023 del 6.12.2023; Tribunale di Napoli, sez. lav., dott.ssa Gagliardi, sentenza n. 3562/2023 del 24.5.2023;).
Siffatte pronunce sono concordi nell'individuare il dies a quo del termine di 90 giorni in questione dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, ossia addì 6.2.2016.
Così tracciato il quadro normativo e giurisprudenziale di rilievo, va osservato che l'illecito dedotto nell'ordinanza ingiunzione opposta certamente è riconducibile alla normativa in tema di depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e previdenza ex D. Lgs. n. 8/2016, trattandosi, dunque, di fattispecie sussunta dall' in un illecito amministrativo, ne consegue la piena applicazione CP_1 delle norme di cui alla L. 689/1981, incluso l'art. 14. Di tale disposizione si ravvisa l'inosservanza da parte dell' , come eccepito dal ricorrente, che ha lamentato l'insussistenza Controparte_3 dell'atto di accertamento. Tale profilo costituisce la ragione più liquida ai fini della decisione, in
3 quanto detto rilievo conduce, per l'espressa previsione dello stesso art. 14 succitato, all'estinzione dell'obbligazione pecuniaria (Cass. civ., n. 363 del 9.1.2019; Cass. civ., n. 11458 del 11.5.2018; Cass. civ., n. 12002 del 28.05.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 9936 del 08/05/2014: “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”). Dagli atti di causa, risulta che l' ha dato prova di aver notificato CP_1 al ricorrente gli atti di accertamento della violazione in data 27.4.2017, 7.4.2017 e 7.04.2017.
Pur ammettendo la validità di siffatta notificazione, essa è tardiva, giacché l' non ha dimostrato CP_2 di aver rispettato il termine previsto dal suddetto art. 14 L. 689/1981 per l'esercizio della potestà sanzionatoria, poiché, considerando quale dies a quo dei 90 giorni la predetta data del 6.2.2016, siffatto termine era certamente scaduto al momento della notificazione dell'atto di accertamento.
Né l' ha provato l'applicabilità di un differente dies di decorrenza del termine. CP_1
Difatti, l'art. 8 D. Lgs. 8/2016 espressamente prevede, al co. 1, che “Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”, mentre la successiva disposizione dell'art. 9, rubricata “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”, così statuisce: “Nei casi previsti dall'art. 8, comma1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. Se
l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. … Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. … L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione
l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 della L. 689/1981. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”. Tale norma, da un lato, conferma l'applicazione di un termine massimo per l'accertamento, pari a 90 giorni dopo la ricezione degli atti dall'Autorità giudiziaria, e d'altra parte consentirebbe all' di giovare di uno spatium più CP_1 ampio per la contestazione dell'illecito amministrativo. Senonché, l' avrebbe dovuto CP_2 specificamente allegare e provare la pendenza di un procedimento o giudizio penale per il fatto depenalizzato e la precisa data in cui sia pervenuta l'eventuale trasmissione degli atti disposta dall'Autorità procedente.
In mancanza di siffatta indicazione, il dies a quo del termine di decadenza ex art. 14 citato non può che essere individuato nella data di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, che coincide con il 6.2.2016.
4 A ciò si aggiunga che l' neppure ha allegato, prima ancora che provato, la sussistenza di CP_1 particolari esigenze che abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo, ad esempio deducendo la necessità di accertamenti integrativi, dopo le comunicazioni mensili del datore di lavoro ed i conseguenti inviti a regolarizzare, in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati eventualmente acquisiti ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione. A riguardo, giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema
Corte, secondo cui il momento, dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, ed in cui ragionevolmente la contestazione stessa avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, va individuato secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, e che tale individuazione è compito del giudice del merito, non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata (Cass. 17673/2022; Cass. 27405/2019; Cass. 25836/2011; Cass. 9311/2007).
In assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata, giacché l'obbligazione connessa alla sanzione amministrativa pecuniaria doveva ritenersi ipso iure estinta decorsi 90 giorni dal 6.2.2016.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto. Assorbito ogni altro profilo.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, anche in ordine alla rideterminazione della sanzione, nonché l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, con specifico riferimento al momento di decorrenza iniziale del termine decadenziale succitato, il cui accertamento ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Avellino, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara estinta l'obbligazione sanzionatoria e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 13.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Monica d'Agostino
5
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 924/2022 lavoro e previdenza vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv.to Marraffino Luigi, presso il cui studio elettivamente è domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Direttore p.t. , rappresentato e difeso dall'avvocatura interna;
CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.3.2022 il ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanze- CP_ ingiunzione di pagamento ordinanza-ingiunzione n. OI-000047264 emessa in data 2.2.2022 dall' di
Avellino e notificata a mezzo posta in data 16.2.2022 per la somma di €. 29,006,6; ordinanza-ingiunzione CP_ n. OI-000047216 emessa in data 2.2.2022 dall' di Avellino e notificata a mezzo posta in data 16.2.2022 per la somma di €. 30,006,6 ; ordinanza-ingiunzione n. OI-000073447 emessa in data 11.2.2022 CP_ dall' di Avellino e notificata a mezzo posta in data 1.3.2022 per la somma di €. 19.506,6 a titolo di sanzione pecuniaria, ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. da L. 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, per l'annualità 2010 , relative alla società Gruppo
Moda Servizi Tessili Cuma s.r.l., di cui era stato indicato in qualità di legale rappresentante.
Impugnava il provvedimento sanzionatorio, anzitutto eccependo la carenza di legittimazione passiva il decorso del termine di prescrizione.
Deduceva, inoltre, l'illegittimità e la sproporzione delle sanzioni ex art. 11 L. 689/1981. Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di CP_1 giudice del lavoro, per sentir accogliere le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_2 contestando la fondatezza del ricorso.
1 Rappresentava che, con l'ordinanza ingiunzione opposta, veniva richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria per effetto della depenalizzazione di ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria ex art. 2 co. 2 D. Lgs. 8/2016, conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983. Esponeva di aver provveduto, nell'esercizio della potestà di autotutela, a rideterminare l'entità della sanzione amministrativa dall'importo di € 22.500,00 alla somma di € 10.000,00, con conseguente possibilità di pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione già rideterminata. Precisava che l'avviso d'accertamento prodromico, recante prot. n. .0800.20.3.2017.0068448, era stato regolarmente notificato al ricorrente in data CP_1 notificato in data 27.4.2017 e prot. n. . , era stato regolarmente CP_1 PartitaIVA_1 notificato al ricorrente in data notificato in data 7.4.2017, e prot. n. .0800.20.3.2017.0072285 CP_1 notificato al ricorrente in data notificato in data 7.4.2017 a mezzo del servizio postale. Evidenziava il mancato decorso del termine di prescrizione, il cui dies a quo doveva essere individuato nella data di entrata in vigore del D.L. n. 8 del 15.1.2016, ossia dal 6.2.2016, ed altresì in considerazione della valida notificazione dell'avviso d'accertamento, oltre che per la sospensione dei termini per effetto delle disposizioni normative emergenziali contenute nel D.L. 18/2020.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Preliminarmente, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 ed art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
Nel merito, al fine del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in controversia, occorre ricostruire la disciplina di legge vigente in materia.
Va rilevato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, il quale espressamente prevede quanto segue: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. A seguito della novella ex art. 23 D. L. 48/2023, l'importo della sanzione amministrativa, in ossequio al principio di proporzionalità, è attualmente fissato in misura da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Tale disposizione, in punto di rilevanza penale del fatto, risulta così formulata a seguito della riforma legislativa apportata con l'art. 3 co. 6 D. Lgs. 8/2016, nell'ambito delle disposizioni in materia di depenalizzazione previste dall'art. 2 co. 2 L. 67/2014. In specie, l'art. 6 del citato D. Lgs n. 8/2016 prevede: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Da ciò consegue che, nella fattispecie, debba trovare applicazione il disposto normativo di cui all'art. 14 L. 686/1981 in tema di contestazione dell'illecito e notificazione dell'accertamento. Detta norma così recita: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli
2 residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. L'applicabilità di tale disposizione normativa alle ordinanze ingiunzioni, emesse dall'Istituto previdenziale a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, è riconosciuta anche dalla circolare n. 32 del 25.2.2022, avente ad oggetto “Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 CP_1 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Difatti, la suddetta circolare, al punto 3, espressamente statuisce quanto segue: “il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n. 689/1981); - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n.
689/1981); - incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981); - violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr. l'articolo
3 della legge n. 689/1981); - morte di uno o più soggetti responsabili”. Inoltre, in punto di applicabilità del citato art. 14, si è espressa, in senso favorevole, autorevole e consolidata giurisprudenza di merito, a cui questo giudice presta integrale adesione (Tribunale di Napoli, sez. lav., dott.ssa Tomassi, sentenza n. 252/2024 del 16.1.2024; Tribunale di Napoli, sez. lav., dott.ssa
Alfano, sentenza n. 7410/2023 del 6.12.2023; Tribunale di Napoli, sez. lav., dott.ssa Gagliardi, sentenza n. 3562/2023 del 24.5.2023;).
Siffatte pronunce sono concordi nell'individuare il dies a quo del termine di 90 giorni in questione dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, ossia addì 6.2.2016.
Così tracciato il quadro normativo e giurisprudenziale di rilievo, va osservato che l'illecito dedotto nell'ordinanza ingiunzione opposta certamente è riconducibile alla normativa in tema di depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e previdenza ex D. Lgs. n. 8/2016, trattandosi, dunque, di fattispecie sussunta dall' in un illecito amministrativo, ne consegue la piena applicazione CP_1 delle norme di cui alla L. 689/1981, incluso l'art. 14. Di tale disposizione si ravvisa l'inosservanza da parte dell' , come eccepito dal ricorrente, che ha lamentato l'insussistenza Controparte_3 dell'atto di accertamento. Tale profilo costituisce la ragione più liquida ai fini della decisione, in
3 quanto detto rilievo conduce, per l'espressa previsione dello stesso art. 14 succitato, all'estinzione dell'obbligazione pecuniaria (Cass. civ., n. 363 del 9.1.2019; Cass. civ., n. 11458 del 11.5.2018; Cass. civ., n. 12002 del 28.05.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 9936 del 08/05/2014: “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”). Dagli atti di causa, risulta che l' ha dato prova di aver notificato CP_1 al ricorrente gli atti di accertamento della violazione in data 27.4.2017, 7.4.2017 e 7.04.2017.
Pur ammettendo la validità di siffatta notificazione, essa è tardiva, giacché l' non ha dimostrato CP_2 di aver rispettato il termine previsto dal suddetto art. 14 L. 689/1981 per l'esercizio della potestà sanzionatoria, poiché, considerando quale dies a quo dei 90 giorni la predetta data del 6.2.2016, siffatto termine era certamente scaduto al momento della notificazione dell'atto di accertamento.
Né l' ha provato l'applicabilità di un differente dies di decorrenza del termine. CP_1
Difatti, l'art. 8 D. Lgs. 8/2016 espressamente prevede, al co. 1, che “Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”, mentre la successiva disposizione dell'art. 9, rubricata “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”, così statuisce: “Nei casi previsti dall'art. 8, comma1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. Se
l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. … Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. … L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione
l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 della L. 689/1981. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”. Tale norma, da un lato, conferma l'applicazione di un termine massimo per l'accertamento, pari a 90 giorni dopo la ricezione degli atti dall'Autorità giudiziaria, e d'altra parte consentirebbe all' di giovare di uno spatium più CP_1 ampio per la contestazione dell'illecito amministrativo. Senonché, l' avrebbe dovuto CP_2 specificamente allegare e provare la pendenza di un procedimento o giudizio penale per il fatto depenalizzato e la precisa data in cui sia pervenuta l'eventuale trasmissione degli atti disposta dall'Autorità procedente.
In mancanza di siffatta indicazione, il dies a quo del termine di decadenza ex art. 14 citato non può che essere individuato nella data di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, che coincide con il 6.2.2016.
4 A ciò si aggiunga che l' neppure ha allegato, prima ancora che provato, la sussistenza di CP_1 particolari esigenze che abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo, ad esempio deducendo la necessità di accertamenti integrativi, dopo le comunicazioni mensili del datore di lavoro ed i conseguenti inviti a regolarizzare, in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati eventualmente acquisiti ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione. A riguardo, giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema
Corte, secondo cui il momento, dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, ed in cui ragionevolmente la contestazione stessa avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, va individuato secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, e che tale individuazione è compito del giudice del merito, non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata (Cass. 17673/2022; Cass. 27405/2019; Cass. 25836/2011; Cass. 9311/2007).
In assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata, giacché l'obbligazione connessa alla sanzione amministrativa pecuniaria doveva ritenersi ipso iure estinta decorsi 90 giorni dal 6.2.2016.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto. Assorbito ogni altro profilo.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, anche in ordine alla rideterminazione della sanzione, nonché l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, con specifico riferimento al momento di decorrenza iniziale del termine decadenziale succitato, il cui accertamento ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Avellino, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara estinta l'obbligazione sanzionatoria e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 13.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Monica d'Agostino
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