TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/12/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa LI BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2003 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna LIBURDI Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
FA CI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2021, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta senza ricevere la corretta retribuzione dovuta a titolo di lavoro straordinario, ha chiesto al Tribunale di:
«in via principale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'accordo collettivo aziendale di forfetizzazione del 28.12.2015 e del C.C.N.L. del 23.01.2014,cui lo stesso derogava e, comunque, l'inapplicabilità degli accordi di forfetizzazione al rapporto di lavoro intercorso tra il
Sig. la società resistente, con conseguente diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto Parte_1 per l'intero periodo di lavoro prestato alle dipendenze della ossia dal 29.08.2016 al 24.09.2018, CP_1 il pagamento delle ore di lavoro effettivamente rese oltre il limite delle 47 ore settimanali, nonché della maggiorazione per lavoro straordinario feriale nella misura del50% e del 30% e di T.F.R. e d'indennità di disagio;
per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, in base all'effettiva attività CP_1 lavorativa prestata dal ricorrente, al pagamento in suo favore della complessiva somma di €25.628,90, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario ed ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto, di cui €1.799,78 a titolo di T.F.R. ed € 3.421,70 a titolo di Assegni Nucleo Familiare o CP_2 nella diversa, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere
l'accordo collettivo aziendale del 28.12.2015 ed il C.C.N.L. del 23.01.2014,cui lo stesso derogava, validi ed efficaci, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 4 di detto contratto aziendale, l'applicabilità degli importi di forfetizzazione limitatamente al periodo di lavoro prestato dal 01.01.2016 al 31.12.2016, con conseguente diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il pagamento delle ore di lavoro effettivamente rese oltre il limite delle 47 ore settimanali, nonché della maggiorazione per lavoro straordinario feriale nella misura del 50% e del 30%, e del
T.F.R. e indennità di disagio, per i periodi lavorativi dal 01.01.2017 al 24.09.2018; per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente la CP_1 complessiva somma di €20.961,76, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario ed ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto, di cui €1.799,78 a titolo di T.F.R. ed €
3.421,70 per Assegni Nucleo Familiare -A.N.F.,o nella diversa, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
- Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge».
1.1. La società convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
2. È innanzitutto pacifico, in quanto non contestato, che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della resistente dal 29 agosto 2016 al 24 settembre 2018, con contratto a tempo indeterminato qualifica di operaio e mansione di autista livello 3S C.C.N.L. logistica, trasporto merci e spedizioni, con orario pari a 47 ore settimanali.
3. Sostiene il ricorrente di aver prestato un orario superiore, pari a circa 67 ore settimanali, per una media di 20 ore di lavoro straordinario settimanale. In ragione di tale maggior durata dell'orario di lavoro, ritiene che la retribuzione percepita nel corso del rapporto – comprensiva di un compenso forfetizzato, comprensivo anche dell'indennità di trasferta e di disagio – sia insufficiente, non proporzionale e contrastante con quanto disposto dal d.lgs. n.
234/2007 di recepimento della direttiva europea 2002/15/CE (anche guardando a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai quali l'art. 4 del citato decreto legislativo rinvia) nonché con l'art. 36 Cost.
4. A fronte di tali deduzioni, si è limitata a dedurre di aderire, dal CP_1 giorno 22 ottobre 2013, all'associazione rappresentativa dei datori di lavoro (cfr. doc. n. CP_3
6 fasc. res.), senza però né allegare né provare a quale associazione aderisse in precedenza né che il
CCNL applicato dal 2013 fosse quello sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, unico idoneo a derogare legittimamente al disposto normativo ai sensi dell'art. 4,
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
comma 2, d.lgs. n. 234 del 2007 (e quindi anche a consentire alla contrattazione aziendale di intervenire sulla materia nei limiti e al ricorrere dei presupposti stabiliti). Di conseguenza è rimasto pure indimostrato che i contratti aziendali in atti – recanti la previsione di un compenso forfettizzato per le ore di lavoro straordinario – potessero validamente disciplinare la materia.
5. Ne consegue che, al fine di verificare la fondatezza della domanda attorea, deve essere verificata l'attività effettivamente prestata ed, in particolare, l'esatto numero di ore di lavoro straordinario svolto nel corso del rapporto al fine di valutare la proporzionalità e sufficienza del compenso forfettario corrisposto dalla società al lavoratore.
6. Non potendo costituire validi elementi probatori i documenti contenuti nell'allegato n. 10 di parte ricorrente – la cui riferibilità alla società è stata contestata dalla resistente – grava sul lavoratore ex art. 2697 c.c. l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo della propria domanda, costituito dall'aver prestato, nel corso del rapporto, 20 ore di lavoro straordinario a settimana, circostanza espressamente contestata nella memoria difensiva.
7. Ebbene, dall'escussione testimoniale non sono emersi elementi utili a dimostrare che l'orario di lavoro seguito dal ricorrente sia stato superiore rispetto a quello ordinario e, tantomeno, a dimostrare l'esatto numero di ore di lavoro svolte settimanalmente e ciò anche in considerazione della peculiare attività lavorativa svolta dal ricorrente, che, in quanto autista, lavora autonomamente di modo che nessun collega ha saputo indicare con precisione il lavoro effettivamente svolto dal ricorrente.
Ed, infatti, il teste , dipendente della società con mansioni di autista, Testimone_1 ha dichiarato di aver lavorato insieme al ricorrente per circa 3 anni, precisando però che ognuno lavora autonomamente e di aver fatto solo qualche volta viaggi insieme al ricorrente, senza circostanziare in maniera puntale né le occasioni in cui ciò è avvenuto né la durata dei viaggi.
Analogamente il teste ha riferito di aver lavorato «qualche volta» con il ricorrente il sabato mattina, affermazione di per sé insufficiente a provare lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa nella giornata del sabato per tutto il periodo dedotto in ricorso.
Analogamente il teste collega del ricorrente con mansioni di autista, ha Testimone_2 riferito di aver effettuato alcuni viaggi con il ricorrente e di averlo incontrato la mattina presto per i carichi, però «poi i viaggi erano separati, ognuno portava il suo mezzo poteva essere la stessa destinazione o destinazioni diverse». Il teste ha inoltre dichiarato di non ricordare di aver mai lavorato con il ricorrente il sabato mattina e di non aver mai lavorato di notte, precisando «non so quanti viaggi faceva il ricorrente al giorno».
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il teste collega del ricorrente con mansioni di autista, non ha saputo Testimone_3 fornire alcuna puntuale indicazione circa gli orari svolti dal ricorrente, in quanto «non guidiamo il camion insieme, perché due persone non possono entrare dentro l'impianto, ti controllano, può entrare solo l'autista».
Di analogo tenore è stata la deposizione del teste collega del ricorrente, il quale Tes_4 ha riferito «non abbiamo mai guidato insieme il camion. Non so riferire viaggi fatti dal ricorrente».
Nessun ulteriore elemento a supporto delle tesi attoree è emerso dalla deposizione del teste l quale nulla ha saputo riferire circa gli orari osservati dal ricorrente. Testimone_5
I testi e hann dichiarato di non conoscere il ricorrente. Testimone_6 Testimone_7
8. Valutando il materiale probatorio acquisito non può pertanto che concludersi circa la carenza di supporto probatorio alle tesi attoree in merito allo svolgimento degli straordinari.
9. Neppure può trovare accoglimento la domanda relativa al pagamento degli assegni familiari in relazione ai quali la resistente è priva di legittimazione passiva, assumendo il datore di lavoro la funzione di mero adiectus solutionis causa rispetto al pagamento, così che in caso di inadempimento del delegato al pagamento, tanto più dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, la pretesa non può che essere fatta valere nei confronti del debitore principale (v. artt. 1269 e 1274
c.c. e Cass., sez. lav., 20 agosto 2013, n. 19261, secondo cui «In materia di assegni familiari, il datore di lavoro ha una generale funzione sostitutiva dell'ente previdenziale, per conto del quale anticipa gli assegni ai propri dipendenti»).
10. Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso, assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
11. Ritiene il Giudice sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 77 del 2018, per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, dovendo tenersi conto delle difficoltà probatorie incombenti sul lavoratore in ragione della peculiare attività lavorativa svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Parte_1
1. - rigetta il ricorso;
2. - compensa le spese di lite.
Civitavecchia, 11 dicembre 2025
GIUDICE
LI ER
4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa LI BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2003 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna LIBURDI Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
FA CI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2021, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta senza ricevere la corretta retribuzione dovuta a titolo di lavoro straordinario, ha chiesto al Tribunale di:
«in via principale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'accordo collettivo aziendale di forfetizzazione del 28.12.2015 e del C.C.N.L. del 23.01.2014,cui lo stesso derogava e, comunque, l'inapplicabilità degli accordi di forfetizzazione al rapporto di lavoro intercorso tra il
Sig. la società resistente, con conseguente diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto Parte_1 per l'intero periodo di lavoro prestato alle dipendenze della ossia dal 29.08.2016 al 24.09.2018, CP_1 il pagamento delle ore di lavoro effettivamente rese oltre il limite delle 47 ore settimanali, nonché della maggiorazione per lavoro straordinario feriale nella misura del50% e del 30% e di T.F.R. e d'indennità di disagio;
per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, in base all'effettiva attività CP_1 lavorativa prestata dal ricorrente, al pagamento in suo favore della complessiva somma di €25.628,90, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario ed ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto, di cui €1.799,78 a titolo di T.F.R. ed € 3.421,70 a titolo di Assegni Nucleo Familiare o CP_2 nella diversa, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere
l'accordo collettivo aziendale del 28.12.2015 ed il C.C.N.L. del 23.01.2014,cui lo stesso derogava, validi ed efficaci, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 4 di detto contratto aziendale, l'applicabilità degli importi di forfetizzazione limitatamente al periodo di lavoro prestato dal 01.01.2016 al 31.12.2016, con conseguente diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il pagamento delle ore di lavoro effettivamente rese oltre il limite delle 47 ore settimanali, nonché della maggiorazione per lavoro straordinario feriale nella misura del 50% e del 30%, e del
T.F.R. e indennità di disagio, per i periodi lavorativi dal 01.01.2017 al 24.09.2018; per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente la CP_1 complessiva somma di €20.961,76, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario ed ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto, di cui €1.799,78 a titolo di T.F.R. ed €
3.421,70 per Assegni Nucleo Familiare -A.N.F.,o nella diversa, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
- Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge».
1.1. La società convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
2. È innanzitutto pacifico, in quanto non contestato, che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della resistente dal 29 agosto 2016 al 24 settembre 2018, con contratto a tempo indeterminato qualifica di operaio e mansione di autista livello 3S C.C.N.L. logistica, trasporto merci e spedizioni, con orario pari a 47 ore settimanali.
3. Sostiene il ricorrente di aver prestato un orario superiore, pari a circa 67 ore settimanali, per una media di 20 ore di lavoro straordinario settimanale. In ragione di tale maggior durata dell'orario di lavoro, ritiene che la retribuzione percepita nel corso del rapporto – comprensiva di un compenso forfetizzato, comprensivo anche dell'indennità di trasferta e di disagio – sia insufficiente, non proporzionale e contrastante con quanto disposto dal d.lgs. n.
234/2007 di recepimento della direttiva europea 2002/15/CE (anche guardando a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai quali l'art. 4 del citato decreto legislativo rinvia) nonché con l'art. 36 Cost.
4. A fronte di tali deduzioni, si è limitata a dedurre di aderire, dal CP_1 giorno 22 ottobre 2013, all'associazione rappresentativa dei datori di lavoro (cfr. doc. n. CP_3
6 fasc. res.), senza però né allegare né provare a quale associazione aderisse in precedenza né che il
CCNL applicato dal 2013 fosse quello sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, unico idoneo a derogare legittimamente al disposto normativo ai sensi dell'art. 4,
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
comma 2, d.lgs. n. 234 del 2007 (e quindi anche a consentire alla contrattazione aziendale di intervenire sulla materia nei limiti e al ricorrere dei presupposti stabiliti). Di conseguenza è rimasto pure indimostrato che i contratti aziendali in atti – recanti la previsione di un compenso forfettizzato per le ore di lavoro straordinario – potessero validamente disciplinare la materia.
5. Ne consegue che, al fine di verificare la fondatezza della domanda attorea, deve essere verificata l'attività effettivamente prestata ed, in particolare, l'esatto numero di ore di lavoro straordinario svolto nel corso del rapporto al fine di valutare la proporzionalità e sufficienza del compenso forfettario corrisposto dalla società al lavoratore.
6. Non potendo costituire validi elementi probatori i documenti contenuti nell'allegato n. 10 di parte ricorrente – la cui riferibilità alla società è stata contestata dalla resistente – grava sul lavoratore ex art. 2697 c.c. l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo della propria domanda, costituito dall'aver prestato, nel corso del rapporto, 20 ore di lavoro straordinario a settimana, circostanza espressamente contestata nella memoria difensiva.
7. Ebbene, dall'escussione testimoniale non sono emersi elementi utili a dimostrare che l'orario di lavoro seguito dal ricorrente sia stato superiore rispetto a quello ordinario e, tantomeno, a dimostrare l'esatto numero di ore di lavoro svolte settimanalmente e ciò anche in considerazione della peculiare attività lavorativa svolta dal ricorrente, che, in quanto autista, lavora autonomamente di modo che nessun collega ha saputo indicare con precisione il lavoro effettivamente svolto dal ricorrente.
Ed, infatti, il teste , dipendente della società con mansioni di autista, Testimone_1 ha dichiarato di aver lavorato insieme al ricorrente per circa 3 anni, precisando però che ognuno lavora autonomamente e di aver fatto solo qualche volta viaggi insieme al ricorrente, senza circostanziare in maniera puntale né le occasioni in cui ciò è avvenuto né la durata dei viaggi.
Analogamente il teste ha riferito di aver lavorato «qualche volta» con il ricorrente il sabato mattina, affermazione di per sé insufficiente a provare lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa nella giornata del sabato per tutto il periodo dedotto in ricorso.
Analogamente il teste collega del ricorrente con mansioni di autista, ha Testimone_2 riferito di aver effettuato alcuni viaggi con il ricorrente e di averlo incontrato la mattina presto per i carichi, però «poi i viaggi erano separati, ognuno portava il suo mezzo poteva essere la stessa destinazione o destinazioni diverse». Il teste ha inoltre dichiarato di non ricordare di aver mai lavorato con il ricorrente il sabato mattina e di non aver mai lavorato di notte, precisando «non so quanti viaggi faceva il ricorrente al giorno».
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il teste collega del ricorrente con mansioni di autista, non ha saputo Testimone_3 fornire alcuna puntuale indicazione circa gli orari svolti dal ricorrente, in quanto «non guidiamo il camion insieme, perché due persone non possono entrare dentro l'impianto, ti controllano, può entrare solo l'autista».
Di analogo tenore è stata la deposizione del teste collega del ricorrente, il quale Tes_4 ha riferito «non abbiamo mai guidato insieme il camion. Non so riferire viaggi fatti dal ricorrente».
Nessun ulteriore elemento a supporto delle tesi attoree è emerso dalla deposizione del teste l quale nulla ha saputo riferire circa gli orari osservati dal ricorrente. Testimone_5
I testi e hann dichiarato di non conoscere il ricorrente. Testimone_6 Testimone_7
8. Valutando il materiale probatorio acquisito non può pertanto che concludersi circa la carenza di supporto probatorio alle tesi attoree in merito allo svolgimento degli straordinari.
9. Neppure può trovare accoglimento la domanda relativa al pagamento degli assegni familiari in relazione ai quali la resistente è priva di legittimazione passiva, assumendo il datore di lavoro la funzione di mero adiectus solutionis causa rispetto al pagamento, così che in caso di inadempimento del delegato al pagamento, tanto più dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, la pretesa non può che essere fatta valere nei confronti del debitore principale (v. artt. 1269 e 1274
c.c. e Cass., sez. lav., 20 agosto 2013, n. 19261, secondo cui «In materia di assegni familiari, il datore di lavoro ha una generale funzione sostitutiva dell'ente previdenziale, per conto del quale anticipa gli assegni ai propri dipendenti»).
10. Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso, assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
11. Ritiene il Giudice sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 77 del 2018, per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, dovendo tenersi conto delle difficoltà probatorie incombenti sul lavoratore in ragione della peculiare attività lavorativa svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Parte_1
1. - rigetta il ricorso;
2. - compensa le spese di lite.
Civitavecchia, 11 dicembre 2025
GIUDICE
LI ER
4 di 4