CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 354/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
Celeste VIGORITA, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Gaetano LABIANCA, Giudice
in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1567/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Comune di Foggia -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15333998 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'epigrafato accertamento inerente l'IMU per l'a.i. 2019, eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva il Comune di Foggia, ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, non essendo condivisibili le argomentazioni in esso dispiegate.
Invero, non è sufficiente che un immobile (quello oggetto della pretesa fiscale per cui è causa) sia catastalmente classificato come A/2 per renderlo esente da IMU, al contrario di quel che opina il contribuente. Infatti la normativa IMU esenta soltanto l'abitazione principale e non tutte quelle rientranti nella categoria A/2, e l'immobile oggetto del provvedimento impugnato non risultava essere, all'epoca dei fatti, l'abitazione principale del contribuente.
Del resto, va rilevato che questa CGT, con sentenza n.653/2022, aveva già rigettato analogo ricorso del contribuente inerenti altri anni di imposta ma connotato dalle medesime questioni, e questo giudice dauno non vede ragione per distanziarsi dagli itinerari argomentativi di quella decisione, che condivide e fa propri.
Al rigetto del ricorso consegue, per la regola della soccombenza, la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Foggia delle spese del giudizio, liquidate in Euro 500,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
Celeste VIGORITA, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Gaetano LABIANCA, Giudice
in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1567/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Comune di Foggia -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15333998 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'epigrafato accertamento inerente l'IMU per l'a.i. 2019, eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva il Comune di Foggia, ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, non essendo condivisibili le argomentazioni in esso dispiegate.
Invero, non è sufficiente che un immobile (quello oggetto della pretesa fiscale per cui è causa) sia catastalmente classificato come A/2 per renderlo esente da IMU, al contrario di quel che opina il contribuente. Infatti la normativa IMU esenta soltanto l'abitazione principale e non tutte quelle rientranti nella categoria A/2, e l'immobile oggetto del provvedimento impugnato non risultava essere, all'epoca dei fatti, l'abitazione principale del contribuente.
Del resto, va rilevato che questa CGT, con sentenza n.653/2022, aveva già rigettato analogo ricorso del contribuente inerenti altri anni di imposta ma connotato dalle medesime questioni, e questo giudice dauno non vede ragione per distanziarsi dagli itinerari argomentativi di quella decisione, che condivide e fa propri.
Al rigetto del ricorso consegue, per la regola della soccombenza, la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Foggia delle spese del giudizio, liquidate in Euro 500,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.