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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 14312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14312 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19538/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RA IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da nato a Gujrat in [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Piscopo nei confronti del Controparte_1
, a Islamabad – rappresentato ex lege
[...] Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
La parte ricorrente ha adito il Tribunale per sentire accogliere dal Tribunale le seguenti conclusioni:
“CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via cautelare e d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 e 669 bis c.p.c., inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art 669 sexies, comma 1, c.p.c. in modalità cartolare ex art. 127 c.p.c., tenuto conto di tutto quanto dedotto in ordine al fumus e al periculum, ordinare all' di Islamabad di fissare con la massima celerità appuntamento per la Controparte_2 formalizzazione della richiesta di visto d'ingresso “motivi familiari” in favore della moglie Pt_2
, nata a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. P-PN/F/N/2024/102213 (moglie),
[...] in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori nata a [...]
Gujrat in Pakistan il 20 maggio 2009, nulla osta n. P-PN/F/N/2024/102214 (figlia),
[...]
nato a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. P- Controparte_3
(figlio), nato a Gujrat in [...] il 10 luglio CodiceFiscale_1 Controparte_4
2007, nulla osta n. (figlio),ovvero in proprio qualora divenisse maggiorenne CodiceFiscale_2 nelle more del giudizio,entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare;
2. nel merito, tenuto conto di tutto quanto dedotto e allegato, accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente e la responsabilità esclusiva dell'Ambasciata resistente in ordine all'inerzia e al silenzio-inadempimento per mancato rispetto dei termini previsti ex lege per il rilascio del visto motivi familiari;
3. per l'effetto, tenuto conto delle evidenze documentali circa il rapporto di parentela (cfr. doc. n. 6: atto di matrimonio pakistano. C.d. ”, certificato Per_2 di registrazione matrimonio pakistano “Marriage Registration Certificate”, certificato di stato di famiglia pakistano “Family Registration Certificate”, certificati di nascita pakistani) ordinare all'Ambasciata resistente il rilascio immediato del visto d'ingresso per motivi familiari ex art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011 in favore della moglie , nata a Gujrat in [...] il 28 Parte_2 febbraio 1976, nulla osta n. (moglie), e dei figli minori nata a [...]_1
Gujrat in Pakistan il 20 maggio 2009, nulla osta n. (figlia), CodiceFiscale_4 [...]
nato a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. P- Controparte_3
(figlio), nato a Gujrat in [...] il 10 luglio CodiceFiscale_1 Controparte_4
2007, nulla osta n. (figlio);
4. in subordine, nella denegata ipotesi di CodiceFiscale_2 mancato accoglimento della domanda cautelare, qualora l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse necessario l'avvio del procedimento per ottenere il rilascio del visto, ordinare all'Ambasciata resistente la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi familiari in favore della moglie nata a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. P- Parte_2
PN/F/N/2024/102213 (moglie), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori nata a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. P- Per_1
(figlia), nato a Gujrat in [...] il 15 giugno CodiceFiscale_5 Controparte_3
2011, nulla osta n. P-PN/F/N/2024/102215 (figlio), nato a Gujrat in [...]
Pakistan il 10 luglio 2007, nulla osta n. (figlio),ovvero in proprio qualora CodiceFiscale_2 divenisse maggiorenne nelle more del giudizio;
5. in ogni caso, con condanna alle spese, diritti ed onorari di entrambe le fasi del giudizio, oltre spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della i nullaosta al ricongiungimento CP_5 familiare con la moglie nata a Gujrat in [...] il [...] e i figli minori Parte_2
nata a Gujrat in [...] il [...], nato a [...] Per_1 Controparte_3 in Pakistan il 15 giugno 2011, nato a Gujrat in [...] il [...] Controparte_4
- ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' CP_2
ad Islamabad per il rilascio del visto, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, l'
[...] CP_2 pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato l'appuntamento richiesto.
Il ricorrente ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta Universale dei Diritti dell'Uomo. Inoltre, ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana.
Si è costituito in giudizio il resistente domandando un rinvio dell'udienza al fine di ottenere CP_1 una relazione sul caso di specie da parte dell' CP_2
Il giudice ha rinviato all'udienza del 14.10.2025.
Con memorie del 13.10.2025 parte ricorrente, nel dare atto dell'avvenuto rilascio dei visti richiesti, ha domandato dichiararsi cessata la materia del contendere.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_6 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato al ricorrente l'avvenuto rilascio dei visti richiesti.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. “La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 16.10.2025
Il giudice
RA IL
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RA IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da nato a Gujrat in [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Piscopo nei confronti del Controparte_1
, a Islamabad – rappresentato ex lege
[...] Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
La parte ricorrente ha adito il Tribunale per sentire accogliere dal Tribunale le seguenti conclusioni:
“CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via cautelare e d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 e 669 bis c.p.c., inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art 669 sexies, comma 1, c.p.c. in modalità cartolare ex art. 127 c.p.c., tenuto conto di tutto quanto dedotto in ordine al fumus e al periculum, ordinare all' di Islamabad di fissare con la massima celerità appuntamento per la Controparte_2 formalizzazione della richiesta di visto d'ingresso “motivi familiari” in favore della moglie Pt_2
, nata a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. P-PN/F/N/2024/102213 (moglie),
[...] in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori nata a [...]
Gujrat in Pakistan il 20 maggio 2009, nulla osta n. P-PN/F/N/2024/102214 (figlia),
[...]
nato a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. P- Controparte_3
(figlio), nato a Gujrat in [...] il 10 luglio CodiceFiscale_1 Controparte_4
2007, nulla osta n. (figlio),ovvero in proprio qualora divenisse maggiorenne CodiceFiscale_2 nelle more del giudizio,entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare;
2. nel merito, tenuto conto di tutto quanto dedotto e allegato, accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente e la responsabilità esclusiva dell'Ambasciata resistente in ordine all'inerzia e al silenzio-inadempimento per mancato rispetto dei termini previsti ex lege per il rilascio del visto motivi familiari;
3. per l'effetto, tenuto conto delle evidenze documentali circa il rapporto di parentela (cfr. doc. n. 6: atto di matrimonio pakistano. C.d. ”, certificato Per_2 di registrazione matrimonio pakistano “Marriage Registration Certificate”, certificato di stato di famiglia pakistano “Family Registration Certificate”, certificati di nascita pakistani) ordinare all'Ambasciata resistente il rilascio immediato del visto d'ingresso per motivi familiari ex art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011 in favore della moglie , nata a Gujrat in [...] il 28 Parte_2 febbraio 1976, nulla osta n. (moglie), e dei figli minori nata a [...]_1
Gujrat in Pakistan il 20 maggio 2009, nulla osta n. (figlia), CodiceFiscale_4 [...]
nato a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. P- Controparte_3
(figlio), nato a Gujrat in [...] il 10 luglio CodiceFiscale_1 Controparte_4
2007, nulla osta n. (figlio);
4. in subordine, nella denegata ipotesi di CodiceFiscale_2 mancato accoglimento della domanda cautelare, qualora l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse necessario l'avvio del procedimento per ottenere il rilascio del visto, ordinare all'Ambasciata resistente la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi familiari in favore della moglie nata a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. P- Parte_2
PN/F/N/2024/102213 (moglie), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori nata a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. P- Per_1
(figlia), nato a Gujrat in [...] il 15 giugno CodiceFiscale_5 Controparte_3
2011, nulla osta n. P-PN/F/N/2024/102215 (figlio), nato a Gujrat in [...]
Pakistan il 10 luglio 2007, nulla osta n. (figlio),ovvero in proprio qualora CodiceFiscale_2 divenisse maggiorenne nelle more del giudizio;
5. in ogni caso, con condanna alle spese, diritti ed onorari di entrambe le fasi del giudizio, oltre spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della i nullaosta al ricongiungimento CP_5 familiare con la moglie nata a Gujrat in [...] il [...] e i figli minori Parte_2
nata a Gujrat in [...] il [...], nato a [...] Per_1 Controparte_3 in Pakistan il 15 giugno 2011, nato a Gujrat in [...] il [...] Controparte_4
- ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' CP_2
ad Islamabad per il rilascio del visto, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, l'
[...] CP_2 pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato l'appuntamento richiesto.
Il ricorrente ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta Universale dei Diritti dell'Uomo. Inoltre, ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana.
Si è costituito in giudizio il resistente domandando un rinvio dell'udienza al fine di ottenere CP_1 una relazione sul caso di specie da parte dell' CP_2
Il giudice ha rinviato all'udienza del 14.10.2025.
Con memorie del 13.10.2025 parte ricorrente, nel dare atto dell'avvenuto rilascio dei visti richiesti, ha domandato dichiararsi cessata la materia del contendere.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_6 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato al ricorrente l'avvenuto rilascio dei visti richiesti.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. “La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 16.10.2025
Il giudice
RA IL