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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/12/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1664/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- RM PO Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1664/2025, avente ad oggetto: RECLAMO EX ART.
51 D. Lgs 14/2019- CCII, promossa
DA
Part
con sede in Forte dei Marmi (LU), via Olmi 6, P.I. , in persona del CP_1 P.IVA_1
l.r. p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti conferita per il primo grado e anche valida per le fasi di reclamo, dall'Avv. Diego Bonini del Foro di Lucca (C.F.: , C.F._1 mail , pec , e presso quest'ultimo elettiva- Email_1 Email_2 mente domiciliata in Pietrasanta (LU), via N. Sauro, 88.
RECLAMANTE
CONTRO
NEWPORT INFISSI srl – C.F./P.IVA n. , con sede in Lucca, Località Arancio, Via P.IVA_2
Romana n. 542/546, in persona del l. r. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Fontirossi del pagina 1 di 6 Foro di Lucca, come da procura ex art. 83 Cpc allegata alla comparsa di costituzione in fase di reclamo, presso il cui studio in Lucca, Viale Giuseppe Giusti n. 273, è elettivamente domiciliata
(PEC Email_3
RECLAMATA
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI DI. in persona del curatore p.t.CP_1
RECLAMATA
Con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze.
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 87/2025 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 23-7-2025, notificata d'ufficio alle parti in data 31-7-2025.
CONCLUSIONI
In data 2-12-2025 la causa è stata posta in decisione, a seguito di trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte reclamante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, IN VIA PRELIMINARE URGENTE ED IMMEDIATA disporre la sospen- sione dell'efficacia provvisoria della sentenza del Tribunale di Lucca n.87/2025 impugnata e della liquidazione dell'attivo, stante la fondatezza del presente reclamo ed il pregiudizio che de- riverebbe al debitore ed a terzi qualora venissero protratti gli effetti della medesima sentenza impugnata;
NEL MERITO accogliere il presente reclamo per tutti i motivi in esso suesposti e per
l'effetto, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca n.87/2025, revocare la liqui- Part dazione giudiziale di con P.IVA sede legale in Forte dei marmi (LU), CP_1 P.IVA_3 via Olmi, 6 in persona legale rappresentante Sig. CF Controparte_2 C.F._2
e disporre la restituzione dell'azienda al suo legale rappresentante;
con vittoria di spese, diritti
e onorari per entrambi i gradi di giudizio”
Per parte reclamata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per le ragioni tutte esposte respingere il proposto reclamo perché tardivi quindi inammissibile
pagina 2 di 6 e comunque perché infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre ad accessori di legge”.
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 87/2025, in accoglimento dell'istanza proposta dalla creditrice OR
Infissi srl, il Tribunale di Lucca ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società Part
ravvisandone tutti i presupposti di fatto e di diritto ex artt.2 e 121 CCII. CP_1
2. DI. ha proposto reclamo ex art. 51 CCII, lamentando che la procedura concorsuale CP_1 era stata aperta nonostante che non sussistesse alcuna insolvenza, come dimostrato, fra l'altro, dal fatto che essa aveva, in ogni caso, liquidità sufficiente al pagamento del credito vantato dalla con- troparte e che tale credito, che era contestato, era l'unico debito scaduto non pagato.
3. Si è costituita nella fase di reclamo la sola creditrice istante in primo grado, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Con la nota depositata in data 24.11.2025, in funzione dell'udienza di discussione del reclamo a trattazione scritta del 28-11-2025, ha poi eccepito l'inammissibilità del reclamo, concludendo come in epigrafe trascritto.
Con le note scritte in sostituzione di udienza, depositate in data 28-11-2025, parte recla- mante nulla ha replicato in merito all'eccezione d'inammissibilità del reclamo.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione in data 2-12-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte,
a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5. Ai sensi del combinato disposto degli artt.9 e 51, co.1 e 3, CCII, nonché dell'art.3 della
L.742/1969, il termine per proporre il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, che è di trenta giorni, non è soggetto a sospensione feriale dei termini e decorre, per le parti, dalla notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio, che, nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa reclamante nel corpo del reclamo (v. pag.2) e come risulta dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado, è avvenuta per mezzo PEC in data 31-7-2025, mentre il reclamo è stato depositato in data 15-9-2025 e, quindi, oltre il termine di legge (che scadeva sabato 30.8.2025 e perciò era prorogato di diritto a lunedì 1/9/2025).
Invero, parte reclamante ha depositato in data 15/09/2025, assieme ai documenti allegati al reclamo, una nota in cui si dice che è contestualmente depositato un “allegato X” contenente “do- cumentazione comprovante l'avvenuto deposito di atto di reclamo in data 29.08.2025 che venne
pagina 3 di 6 dichiarata per via telefonica, dall'ufficio ricezione atti, conforme o quantomeno accettabile. A seguito della terza risposta negativa del sistema che riferiva non conforme il numero di ruolo del procedimento reclamato, veniva precisato che trattavasi di procedimento del Tribunale di
Lucca e che il sistema imponeva il deposito nella Volontaria Giurisdizione. L'ufficio riconosceva questo vizio del sistema e assicurava che il reclamo così come presentato sarebbe stato accettato facendolo confluire nell'apposita sezione. In conclusione, il presente reclamo dovrà intendersi presentato regolarmente il 29.08.2025”.
Tuttavia, dall'esame dell'allegato “X” – nel quale sono riportate le stampe digitali delle PEC automatiche generate dal sistema in data 29/08/2025, che evidenziano un errore nel numero di ruolo inserito - emerge che il deposito del reclamo non si è perfezionato per mancato invio della c.d. quarta PEC. Segue una PEC della cancelleria datata martedì 2/09/2025 nella quale viene in- dicata la corretta procedura da seguire per depositare il reclamo.
Nella stessa si dice espressamente che è stato “Impossibile iscrivere al ruolo” e che “non si può pertanto procedere all'iscrizione. Codice Oggetto: 174201 C.U: Euro 147 oltre diritti. Atti ri- fiutati il 02/09/2025”.
A seguito della PEC della cancelleria del 2/09/2025, il deposito del reclamo è stato effettuato soltanto in data 15/09/2025.
In merito, deve richiamarsi l'orientamento nomofilattico (ex pluribus, Cassazione Sez. 1, Or- dinanza n. 69 del 03/01/2025; cfr. Cassazione Sez. Un., Ordinanza n. 28403 del 11/10/2023; Cas- sazione, Sez. L., sentenza n. 9087 del 31/03/2023) secondo il quale “in tema di deposito telema- tico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec succes- sive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempe- stiva istanza di rimessione in termini.”
Alla luce di tale orientamento, deve osservarsi che l'avvocato di parte reclamante, pur avendo allegato il tentativo di deposito del 29/08/2025, non ha presentato alcuna istanza di ri- messione in termini né si è attivato tempestivamente per effettuare il deposito (sarebbe stato suf- ficiente ridepositare in maniera corretta il reclamo il 2/9 o il giorno successivo), non potendo ri- tenersi tempestivo un deposito di un reclamo avvenuto dopo un tempo pari alla metà di quello pagina 4 di 6 previsto per il reclamo stesso. Infine, nessuna giustificazione è stata fornita in ordine ai motivi di tale distanza temporale, neppure in replica all'eccezione di parte reclamata.
Il reclamo è da considerarsi, pertanto, inammissibile.
Parte reclamante deve essere condannata, secondo soccombenza, al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, tenendo conto della scarsa comples- sità della stessa, definita su questione preliminare di agevole soluzione, e applicando il DM
55/2014, e ss. mod., valore della causa indeterminabile – complessità bassa, parametri minimi per le fasi 1, 2, 4, nulla per la fase 3 (trattazione/istruttoria), che non si è effettivamente tenuta.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico della reclamante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002.
Avuto riguardo ai motivi di reclamo e alle ragioni della decisione, non vi sono elementi per ritenere la malafede del legale rappresentante che ha conferito la procura.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibile il reclamo;
2) condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite sostenute dalla reclamata
[...]
che liquida in euro 3.473,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese CP_3 generali (15%) e degli accessori previdenziale e fiscali di legge (se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico di parte reclamante i presupposti per il raddoppio del contri- buto unificato ex art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al tribunale e la iscrizione nel registro delle imprese ex art.45 e 51, comma 12 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 2-12-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
RM PO
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
pagina 5 di 6 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Sentenza scritta con la collaborazione del MOT dott. Andrea Ghiro.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- RM PO Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1664/2025, avente ad oggetto: RECLAMO EX ART.
51 D. Lgs 14/2019- CCII, promossa
DA
Part
con sede in Forte dei Marmi (LU), via Olmi 6, P.I. , in persona del CP_1 P.IVA_1
l.r. p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti conferita per il primo grado e anche valida per le fasi di reclamo, dall'Avv. Diego Bonini del Foro di Lucca (C.F.: , C.F._1 mail , pec , e presso quest'ultimo elettiva- Email_1 Email_2 mente domiciliata in Pietrasanta (LU), via N. Sauro, 88.
RECLAMANTE
CONTRO
NEWPORT INFISSI srl – C.F./P.IVA n. , con sede in Lucca, Località Arancio, Via P.IVA_2
Romana n. 542/546, in persona del l. r. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Fontirossi del pagina 1 di 6 Foro di Lucca, come da procura ex art. 83 Cpc allegata alla comparsa di costituzione in fase di reclamo, presso il cui studio in Lucca, Viale Giuseppe Giusti n. 273, è elettivamente domiciliata
(PEC Email_3
RECLAMATA
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI DI. in persona del curatore p.t.CP_1
RECLAMATA
Con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze.
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 87/2025 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 23-7-2025, notificata d'ufficio alle parti in data 31-7-2025.
CONCLUSIONI
In data 2-12-2025 la causa è stata posta in decisione, a seguito di trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte reclamante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, IN VIA PRELIMINARE URGENTE ED IMMEDIATA disporre la sospen- sione dell'efficacia provvisoria della sentenza del Tribunale di Lucca n.87/2025 impugnata e della liquidazione dell'attivo, stante la fondatezza del presente reclamo ed il pregiudizio che de- riverebbe al debitore ed a terzi qualora venissero protratti gli effetti della medesima sentenza impugnata;
NEL MERITO accogliere il presente reclamo per tutti i motivi in esso suesposti e per
l'effetto, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca n.87/2025, revocare la liqui- Part dazione giudiziale di con P.IVA sede legale in Forte dei marmi (LU), CP_1 P.IVA_3 via Olmi, 6 in persona legale rappresentante Sig. CF Controparte_2 C.F._2
e disporre la restituzione dell'azienda al suo legale rappresentante;
con vittoria di spese, diritti
e onorari per entrambi i gradi di giudizio”
Per parte reclamata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per le ragioni tutte esposte respingere il proposto reclamo perché tardivi quindi inammissibile
pagina 2 di 6 e comunque perché infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre ad accessori di legge”.
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 87/2025, in accoglimento dell'istanza proposta dalla creditrice OR
Infissi srl, il Tribunale di Lucca ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società Part
ravvisandone tutti i presupposti di fatto e di diritto ex artt.2 e 121 CCII. CP_1
2. DI. ha proposto reclamo ex art. 51 CCII, lamentando che la procedura concorsuale CP_1 era stata aperta nonostante che non sussistesse alcuna insolvenza, come dimostrato, fra l'altro, dal fatto che essa aveva, in ogni caso, liquidità sufficiente al pagamento del credito vantato dalla con- troparte e che tale credito, che era contestato, era l'unico debito scaduto non pagato.
3. Si è costituita nella fase di reclamo la sola creditrice istante in primo grado, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Con la nota depositata in data 24.11.2025, in funzione dell'udienza di discussione del reclamo a trattazione scritta del 28-11-2025, ha poi eccepito l'inammissibilità del reclamo, concludendo come in epigrafe trascritto.
Con le note scritte in sostituzione di udienza, depositate in data 28-11-2025, parte recla- mante nulla ha replicato in merito all'eccezione d'inammissibilità del reclamo.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione in data 2-12-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte,
a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5. Ai sensi del combinato disposto degli artt.9 e 51, co.1 e 3, CCII, nonché dell'art.3 della
L.742/1969, il termine per proporre il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, che è di trenta giorni, non è soggetto a sospensione feriale dei termini e decorre, per le parti, dalla notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio, che, nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa reclamante nel corpo del reclamo (v. pag.2) e come risulta dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado, è avvenuta per mezzo PEC in data 31-7-2025, mentre il reclamo è stato depositato in data 15-9-2025 e, quindi, oltre il termine di legge (che scadeva sabato 30.8.2025 e perciò era prorogato di diritto a lunedì 1/9/2025).
Invero, parte reclamante ha depositato in data 15/09/2025, assieme ai documenti allegati al reclamo, una nota in cui si dice che è contestualmente depositato un “allegato X” contenente “do- cumentazione comprovante l'avvenuto deposito di atto di reclamo in data 29.08.2025 che venne
pagina 3 di 6 dichiarata per via telefonica, dall'ufficio ricezione atti, conforme o quantomeno accettabile. A seguito della terza risposta negativa del sistema che riferiva non conforme il numero di ruolo del procedimento reclamato, veniva precisato che trattavasi di procedimento del Tribunale di
Lucca e che il sistema imponeva il deposito nella Volontaria Giurisdizione. L'ufficio riconosceva questo vizio del sistema e assicurava che il reclamo così come presentato sarebbe stato accettato facendolo confluire nell'apposita sezione. In conclusione, il presente reclamo dovrà intendersi presentato regolarmente il 29.08.2025”.
Tuttavia, dall'esame dell'allegato “X” – nel quale sono riportate le stampe digitali delle PEC automatiche generate dal sistema in data 29/08/2025, che evidenziano un errore nel numero di ruolo inserito - emerge che il deposito del reclamo non si è perfezionato per mancato invio della c.d. quarta PEC. Segue una PEC della cancelleria datata martedì 2/09/2025 nella quale viene in- dicata la corretta procedura da seguire per depositare il reclamo.
Nella stessa si dice espressamente che è stato “Impossibile iscrivere al ruolo” e che “non si può pertanto procedere all'iscrizione. Codice Oggetto: 174201 C.U: Euro 147 oltre diritti. Atti ri- fiutati il 02/09/2025”.
A seguito della PEC della cancelleria del 2/09/2025, il deposito del reclamo è stato effettuato soltanto in data 15/09/2025.
In merito, deve richiamarsi l'orientamento nomofilattico (ex pluribus, Cassazione Sez. 1, Or- dinanza n. 69 del 03/01/2025; cfr. Cassazione Sez. Un., Ordinanza n. 28403 del 11/10/2023; Cas- sazione, Sez. L., sentenza n. 9087 del 31/03/2023) secondo il quale “in tema di deposito telema- tico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec succes- sive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempe- stiva istanza di rimessione in termini.”
Alla luce di tale orientamento, deve osservarsi che l'avvocato di parte reclamante, pur avendo allegato il tentativo di deposito del 29/08/2025, non ha presentato alcuna istanza di ri- messione in termini né si è attivato tempestivamente per effettuare il deposito (sarebbe stato suf- ficiente ridepositare in maniera corretta il reclamo il 2/9 o il giorno successivo), non potendo ri- tenersi tempestivo un deposito di un reclamo avvenuto dopo un tempo pari alla metà di quello pagina 4 di 6 previsto per il reclamo stesso. Infine, nessuna giustificazione è stata fornita in ordine ai motivi di tale distanza temporale, neppure in replica all'eccezione di parte reclamata.
Il reclamo è da considerarsi, pertanto, inammissibile.
Parte reclamante deve essere condannata, secondo soccombenza, al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, tenendo conto della scarsa comples- sità della stessa, definita su questione preliminare di agevole soluzione, e applicando il DM
55/2014, e ss. mod., valore della causa indeterminabile – complessità bassa, parametri minimi per le fasi 1, 2, 4, nulla per la fase 3 (trattazione/istruttoria), che non si è effettivamente tenuta.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico della reclamante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002.
Avuto riguardo ai motivi di reclamo e alle ragioni della decisione, non vi sono elementi per ritenere la malafede del legale rappresentante che ha conferito la procura.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibile il reclamo;
2) condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite sostenute dalla reclamata
[...]
che liquida in euro 3.473,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese CP_3 generali (15%) e degli accessori previdenziale e fiscali di legge (se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico di parte reclamante i presupposti per il raddoppio del contri- buto unificato ex art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al tribunale e la iscrizione nel registro delle imprese ex art.45 e 51, comma 12 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 2-12-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
RM PO
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
pagina 5 di 6 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Sentenza scritta con la collaborazione del MOT dott. Andrea Ghiro.
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